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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 1384 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021 avente a
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
nata a [...] il [...](C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. ), entrambi elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_2 domiciliati in Napoli al Corso Umberto I n. 237 presso l'avv. Franco Capolupo (C.F. C.F._3
) da cui sono rappresentati e difesi in virtù di procure alle liti prodotte in sede di iscrizione
[...]
telematica della causa a ruolo.
APPELLANTI
E
(P.I. ), in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1
quale impresa territorialmente designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Nuovo Tempio n. 41 presso l'avv.
Mario Santoro (C.F. ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura CodiceFiscale_4 generale alle liti per notar di Treviso del 18.12.2024. Persona_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI: “Il sottoscritto avvocato, nel riportarsi integralmente a tutto quanto dedotto nel proprio atto di appello e alle conclusioni ivi formulate, nonché alla documentazione esibita in primo grado e alla istruttoria ivi espletata, insiste per l'accoglimento della domanda in quanto fondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto per dichiarato anticipo. Impugna tutto quanto dedotto ed eccepito dalla appellata, nonché pagina 1 di 15 le conclusioni formulate dalla stessa. Chiede che la causa sia assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
PER L'APPELLATA (si riporta il contenuto delle note di trattazione scritta del 16.10.2023 non avendo la parte curato il deposito di note per l'udienza successiva): “L'avv. Mario Santoro, giusta decreto per lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e a tutti i verbali e gli atti di causa chiedendo il rigetto dell'appello così come proposto onerando l'appellante delle spese del doppio grado di giudizio. Si chiede introitarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 16.09.2014 e hanno riferito Parte_2 Parte_1
che alle ore 20,30 circa del 18.09.2012 il primo percorreva via S. Ignazio di Loyola in Napoli, con direzione verso i Camaldoli, alla guida del motociclo UZ VA 750 targato DN 45175 e di proprietà della seconda (sua madre) quando, subito dopo aver superato l'ingresso del Parco Camaldoli, veniva urtato violentemente alla parte laterale sinistra e fatto rovinare a terra, sul lato destro, da un motociclo tipo T-MAX di colore nero che, provenendo dall'opposto senso di marcia, nell'effettuare una curva volgente a destra, perdeva il controllo invadendo la corsia di marcia regolarmente occupata dal motociclo UZ VA.
Hanno ancora riferito gli istanti che, per effetto dell'urto ricevuto e della successiva caduta al suolo, il motociclo condotto da riportava ingenti danni sia meccanici che di Parte_2 carrozzeria, quantificati in € 2.537,00 dal perito automobilistico mentre il suo Persona_2
guidatore riportava gravi lesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto in autoambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli dove gli venivano diagnosticate una frattura scomposta medio-diafisaria del femore sinistro ed una frattura pluriframmentaria del V metacarpo sinistro rispettivamente trattate tramite intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endo-midollare al femore e con vite metallica di ER al 5° metacarpo.
Il conducente del motoveicolo T MAX, dopo aver investito il ed il suo conducente, CP_2
si era invece allontanato, facendo perdere le proprie tracce, senza che nessuno dei presenti riuscisse a rilevare il numero di targa del mezzo.
Tanto premesso gli istanti, deducendo che la responsabilità dell'incidente era da ascrivere in via esclusiva al conducente del motoveicolo datosi alla fuga senza consentire la sua CP_3
identificazione, ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli la , in qualità di Controparte_1
impresa territorialmente designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni patiti da liquidare in pagina 2 di 15 complessivi € 60.373,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi, di cui € 2.037,00 per i danni a cose sofferti dalla sig.ra (già al netto della prevista franchigia) ed € 58.336,27 per le lesioni subite da Pt_1
. Parte_2
L'impresa designata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda contestando la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per porre l'onere del risarcimento a carico del
. Parte_3
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dagli attori e si disponeva c.t.u. medico-legale in persona di autorizzando l'impresa Parte_2 designata ad acquisire copia delle dichiarazioni eventualmente rese dall'infortunato al drappello di P.S. presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli in occasione del ricovero.
Il tribunale non si pronunciava, invece, sulla richiesta degli attori di essere autorizzati ad acquisire copia del rapporto redatto dai Vigili Urbani di viale Adriano in occasione del sinistro.
Assunta la prova testimoniale ed espletata la c.t.u. medico-legale, la causa è stata introitata a sentenza venendo poi rimessa sul ruolo con ordinanza dell'11.06.18 la quale, ritenendolo necessario in funzione della decisione, poneva nuovamente a carico dell'impresa designata l'onere di acquisire le dichiarazioni rese da al drappello di P.S. del Cardarelli. Parte_2
Dette dichiarazioni non venivano prodotte dalla mentre gli attori, Controparte_1 all'udienza dell'11.04.2019, dichiaravano di aver acquisito il rapporto redatto in occasione dell'incidente dai Vigili Urbani di cui il tribunale non autorizzava il deposito attesa la scadenza dei termini previsti dall'art. 183 co. 6 c.p.c. per produrre documenti. Detto rapporto veniva ugualmente prodotto telematicamente, in data 19.05.2020, in allegato alle note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni.
La causa, introitata nuovamente in decisione, è stata definita con sentenza pubblicata il
07.10.2020 e non notificata la quale ha rigettato la domanda ed ha condannato gli attori al rimborso delle spese di lite avversarie con la seguente motivazione: “… In primo luogo va chiarito che il giudice non utilizzerà ai fini della presente decisione documenti che non sono stati acquisiti al giudizio nel rispetto del contraddittorio delle parti ed entro i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
In particolare va dichiarata inammissibile la nuova produzione documentale, prima “tentata” dalla parte attrice all'udienza dell'11.4.2019, e non ammessa dal giudice con espressa ordinanza a verbale, poi reiterata con deposito telematico in data 19.5.2020, unitamente alle note di trattazione scritta predisposte per la precisazione delle conclusioni.
Il documento, pertanto, irritualmente e tardivamente introdotto nel giudizio, è da stimarsi del tutto inammissibile, e di esso non si terrà conto nella presente sede.
pagina 3 di 15 Nel merito, si osserva che il compendio probatorio disponibile in atti non convince quanto alla esaustiva ricostruzione della dinamica del sinistro, con particolare riguardo alla circostanza che esso si verificò per effetto dello scontro tra due motoveicoli, ed in particolare per colpa esclusiva del conducente del veicolo “pirata”, rimasto non identificato per cause non imputabili alla parte danneggiata.
Prendendo le mosse dalla prova testimoniale, si osserva che i due testimoni escussi, Tes_1
e , padre e marito degli attori l'uno ed indifferente alle parti in causa
[...] Testimone_2
l'altro, assumono di essere state presenti all'evento per cui è causa, e ne riferiscono la narrazione apparentemente conforme a quella contenuta in citazione.
Senonché appare singolare che di tali due soggetti, l'uno addirittura padre dell'infortunato, non vi è traccia nella denunzia querela presentata dal medesimo alla Stazione dei Carabinieri di Napoli
Marianella in data 25.11.2012.
È peculiare, in particolare, che la denunzia faccia finanche riferimento alla presenza di terzi soggetti sul luogo del sinistro (“al momento del fatto nessuna delle persone presenti sul luogo sono riuscite a rilevare il numero di targa del predetto motociclo T MAX”), senza tuttavia, inspiegabilmente, precisare che trattavasi addirittura del proprio genitore (…) .
Ebbene a tale incongruenza si aggiunga la ulteriore del tutto anomala circostanza che parte attrice ha prodotto l'intera cartella clinica del ricovero presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, ivi inclusa la “cartella di pronto soccorso”, senza però produrre un fondamentale documento, e cioè il referto di pronto soccorso, contenente tutti i dati registrati al momento dell'accesso in pronto soccorso, ivi inclusi, per quel che qui interessa, la descrizione sommaria delle circostanze del trauma riferite dal paziente nell'immediatezza dei fatti, con eventuale indicazione di responsabilità di terzi e/o di omissione di soccorso.
Si rinviene in atti invece la “relazione al Sig. Pretore del Mandamento” nella quale si dà conto di generico “politrauma” e, quanto alle circostanze di esso, si scrive laconicamente “Camaldoli, riferito incidente stradale” mentre manca riferimento alcuno alla rilevantissima circostanza che il fatto si sarebbe verificato con omissione di soccorso da parte del soggetto responsabile.
Se il paziente riferì - come è dato supporre dalla lettura del documento - di un “incidente stradale”, appare invero incomprensibile l'omissione del riferimento al fatto di reato consumatosi ai suoi danni.
Ebbene le denunciate incongruenze sono suscettibili di un'interpretazione equivoca ed ambivalente, che rende fumosa e non lineare la ricostruzione della dinamica del sinistro, con il risultato che il complessivo quadro probatorio si palesa per nulla convincente e tranquillizzante.
pagina 4 di 15 Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, la domanda attorea deve essere rigettata per mancanza di una prova piana e lineare in merito ai fatti costitutivi di essa.
Le spese di lite, ivi incluse le spese di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, d'ufficio in assenza di nota spese”.
§§§§§§
Con atto notificato tramite pec il 25.03.2021 ed iscritto a ruolo il 29.03.2021 Parte_1
e hanno tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte
[...] Parte_2
di riformarla integralmente accogliendo la domanda risarcitoria disattesa in prime cure e condannando l'impresa designata al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di €
48.328,27, oltre rivalutazione e interessi, di cui € 2.538,27 per danni a cose subiti dalla sig.ra ed Pt_1
il resto per le lesioni subite dal sig. alla luce di quanto emerso dalla c.t.u. medico-legale in Pt_2 ordine ai postumi residuati all'infortunio.
La , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame avversario. La Controparte_1
causa, acquisita la visione telematica del fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto
è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il proposto appello gli istanti lamentano il mancato utilizzo, ai fini della decisione, del rapporto redatto nell'immediatezza del fatto dai Vigili Urbani in ragione della sua mancata produzione nei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Deducono in particolare gli appellanti di aver richiesto, con le seconde memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c., anche di essere autorizzati “ad acquisire il rapporto dei Vigili Urbani di viale Adriano, RIS. N.
105243” senza che il giudice si pronunziasse su tale richiesta. A tale omissione, proseguono gli istanti, il tribunale ben avrebbe potuto ovviare successivamente avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 183 co. VIII c.p.c. di disporre mezzi di prova d'ufficio ed ottenendo, in tal modo, un quadro istruttorio molto più completo che l'avrebbe convinto della piena fondatezza della domanda risarcitoria. La motivazione della sentenza impugnata viene inoltre ritenuta erronea nella parte in cui ha ravvisato una circostanza anomala nella presunta assenza del referto di pronto soccorso.
Evidenziano al riguardo gli appellanti che il IC, in stato confusionale e molto dolorante, immediatamente dopo il fatto era stato trasportato in autombulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Cardarelli dove, alle ore 21,05 del 18.09.2012, veniva accettato con la severa diagnosi di frattura medio pagina 5 di 15 diafisaria del femore sinistro e pluriframmentaria del 5° metacarpo. Qui, prima di essere trasferito in chirurgia d'urgenza alle ore 00,40 del 19.09.2012, veniva redatto il referto di pronto soccorso, recante la dicitura “Relazione al sig. Pretore del Mandamento”, in cui si riferiva che il paziente aveva riportato un “politrauma” con l'aggiunta della dicitura “il fatto è avvenuto in Camaldoli;
riferito incidente stradale”.
Tali succinte indicazioni sull'evento all'origine del ricovero, non appena l'infortunato era stato nelle condizioni fisiche per poter fornire maggiori ragguagli sull'accaduto, erano state integrate come poteva evincersi dalla lettura del rapporto di incidente redatto dai Vigili Urbani ed in specie dalla sezione contenente le dichiarazioni spontanee che i verbalizzanti, recatisi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli, raccoglievano dalla parte lesa alle ore 23,37 del 18.09.12.
Quanto poi alla prova testimoniale, a torto il tribunale l'aveva ritenuta inattendibile reputando singolare che i nominativi dei due testi escussi, ossia di e , non Testimone_1 Testimone_2
siano indicati nella denuncia-querela sporta dal presso la Stazione di Napoli Mariglianella in Pt_2 data 25.11.2012 nonostante uno di essi sia il padre dell'infortunato e sebbene, nella denuncia, si faccia espresso riferimento alla presenza di terze persone sul luogo del sinistro.
I Vigili Urbani, nella sezione del rapporto deputata alla raccolta di sommarie informazioni sull'evento, avevano infatti indicato come testimone presente al fatto proprio , il quale Testimone_1
aveva loro fornito dettagliate indicazioni sulla dinamica del sinistro perfettamente coincidenti con quelle ripetute nel corso della sua deposizione in tribunale. La presenza sul luogo del sinistro di Tes_1
non poteva pertanto essere posta in discussione.
[...]
Quanto poi al teste , la cui testimonianza concordava appieno con quella di Tes_2 Tes_1
la sua mancata menzione nel rapporto era dovuta al fatto che, quanto sopraggiungeva la
[...]
Polizia Municipale, all'incirca 35 minuti dopo il fatto, egli si era già allontanato.
Insuscettibile di essere valorizzata era, infine, la mancata menzione dei nominativi dei due testimoni nella denunzia-querela del 25.11.2012 nonostante il abbia in essa dichiarato: “Al Pt_2
momento del fatto nessuna delle persone presenti sul luogo è riuscita a rilevare il numero di targa della moto ”. La circostanza era infatti imputabile al Carabiniere che aveva raccolto la denuncia CP_3
il quale, pur essendogli stato riferito della presenza di testimoni sul luogo del sinistro, non aveva chiesto al denunciante se fosse a conoscenza delle loro generalità in modo da poterle inserire nel verbale raccogliendo quante più informazioni possibili ai fini dell'indagine da instaurare.
§§§§§§
L'appello non è fondato nella parte in cui ci si duole del mancato utilizzo, ai fini decisori, del rapporto di incidente redatto dai Vigili Urbani di viale Adriano di cui il tribunale, nonostante la pagina 6 di 15 scadenza dei termini perentori previsti dall'art. 183 co. 6 c.p.c. per la produzione di prove documentali, avrebbe potuto ugualmente consentire l'acquisizione, avvalendosi del potere di disporre mezzi di prova d'ufficio previsto dall'art. 183 co. 8° c.p.c., ovviando, in tal modo, all'omessa pronuncia sulla richiesta di autorizzare gli appellanti a domandare detto rapporto alla Polizia Municipale avanzata con le memorie istruttorie a suo tempo depositate.
Il potere attribuito al giudice, ai sensi degli artt. 118, 210 e 213 c.p.c., di ordinare su istanza di parte o d'ufficio l'acquisizione di prove nel processo, configurando un'eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'onere della prova stabilito dall'art. 2697 c.c., non può infatti essere esercitato al di fuori delle ipotesi ed oltre i limiti previsti dalle citate disposizioni.
Più in particolare, l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 213 c.p.c. di richiedere informazioni relative ad atti e documenti della Pubblica Amministrazione rientra nella discrezionalità del giudice e non può risolversi nell'esenzione della parte dall'onere probatorio a suo carico.
Tale facoltà ha invero ad oggetto poteri inquisitori, non sostitutivi dell'onere probatorio incombente alla parte, che possono essere attivati solo quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che la parte è impossibilitata a fornire e di cui solo l'Amministrazione è in possesso per l'attività da essa svolta (cfr. in termini cass. n. 16713/2003, n. 3573/1999 e n. 6218/2009).
La richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione, nell'esercizio del potere conferito al giudice dall'art. 213 c.p.c., non può dunque tradursi in un esonero della parte dall'onere di fornire prove documentali che essa stessa sia in grado di procurarsi (cfr. così già cass. n. 3050/1980).
Nel caso di specie il rapporto redatto dalla Polizia Municipale in occasione del sinistro per cui è lite poteva senz'altro essere acquisito e prodotto dagli attori senza necessità alcuna di un ordine o di un'autorizzazione giudiziale, come del resto è avvenuto, trattandosi di atto pubblico relativo ad un sinistro stradale che vedeva direttamente coinvolte le loro persone e le loro cose. Gli appellanti non possono dunque dolersi del mancato esercizio del potere attribuito al giudice dall'art. 213 c.p.c. e tanto meno del mancato utilizzo in funzione decisoria di un documento che essi stessi avrebbero potuto acquisire e produrre nel rispetto dei termini previsti a pena di decadenza dall'art. 183 co. 6 c.p.c.
L'appello è invece fondato nella parte in cui si sostiene che il tribunale è pervenuto all'erroneo rigetto della domanda risarcitoria traendo elementi di convincimento dell'inattendibilità dei testi escussi solo ed unicamente dalla mancata indicazione del loro nominativo nella denuncia-querela per i reati di lesioni colpose e di omissione di soccorso presentata da ai Carabinieri in Parte_2
data in data 25.11.2012 e valorizzando un elemento in sé privo di ogni significato costituito dalla genericità della dicitura “riferito incidente stradale” contenuta nel referto di Pronto Soccorso redatto pagina 7 di 15 dai sanitari dell'Ospedale Cardarelli alle ore 21,05 del 18.09.2012 che il tribunale, pur avendolo esaminato, dà per non acquisito incorrendo in un'evidente svista.
È infatti del tutto comprensibile che una persona vittima di un incidente stradale, giunta in ospedale con una gamba e una mano fratturata, per il forte dolore, l'inevitabile turbamento d'animo causato dall'evento e l'apprensione per le proprie condizioni di salute, non abbia avuto la lucidità e la prontezza d'animo di fornire ai sanitari di turno un resoconto dettagliato di quanto avvenuto limitandosi a riferire del proprio coinvolgimento in un sinistro stradale.
La circostanza non può pertanto ritenersi sintomatica del mancato coinvolgimento nel sinistro di un veicolo non identificato che è richiesto dall'art. 283 D. lgs. n. 209 del 2005 per porre l'onere del risarcimento a carico del . Parte_4
È inoltre pacifico in giurisprudenza che l'azione riconosciuta al danneggiato dall'art. 283 co. 1 lett. a) D. lgs. n. 209 del 2005, è ancorata esclusivamente a tale dato fattuale, ossia alla circostanza che
“il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”, e niente altro è richiesto dalla legge se non l'accertamento dell'esistenza dell'evento previsto e di circostanze oggettivamente ostative all'identificazione del mezzo investitore.
La vittima di un sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato, per ottenere il risarcimento dall'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia, non ha dunque l'obbligo di presentare una denuncia o una querela contro ignoti occorrendo escludere non solo che questa integri una condizione di proponibilità dell'azione, come talora si è sostenuto, ma anche che il danneggiato sia tenuto ad attivarsi in tal senso in quanto l'accertamento giudiziale da compiere non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile ma la mera circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non indentificato per circostanze a tanto oggettivamente ostative (cfr. in termini cass. n. 23434/2014, n. 27540/2016, n. 27541/2016 e n.
9873/2021). Se dunque il veicolo investitore si è dato alla fuga subito dopo il fatto, o il danneggiato si è trovato per effetto del sinistro in gravi condizioni fisiche, la prova di tali circostanze ostative alla rilevazione della targa del mezzo e all'identificazione del suo conducente ben può essere tratta da dichiarazioni testimoniali non potendosi configurare, a carico del danneggiato, un onere di collaborazione attiva per l'individuazione del responsabile che, travalicando la norma positiva, finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante.
Tanto con l'ulteriore precisazione che all'esistenza di una querela, come pure alla sua mancanza, non si può assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia o meno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 283 D. lgs. cit., essendo il giudice a dover stabilire, nell'ambito di una globale valutazione delle risultanze processuali, se sia stata acquisita un'idonea pagina 8 di 15 prova del fatto che il danno di cui si reclama il ristoro fu effettivamente cagionato da veicolo non identificato (così cass. n. 24449/2005, cass. n. 18532/2007, cass. n. 4480/2011, cass. n. 20066/2013 e cass. n. 3019/2016).
La sussistenza o meno della querela costituisce pertanto un mero indizio, da valutare unitamente a tutti gli altri elementi per stabilire se sussista o meno il diritto al risarcimento a carico del ed Pt_3 anche il fatto che la vittima abbia presentato una denunzia penale priva dell'indicazione dei testimoni, i quali sono stati poi intimati nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé un motivo di rigetto della domanda potendo tale circostanza essere liberamente valutata dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie, quale indice sintomatico o meno dell'inattendibilità dei testi
(cfr. così cass. n. 9939/2012).
Nella fattispecie in esame le rese testimonianze, tra di loro coerenti e prive di contraddizioni interne, non offrono alcun motivo oggettivo per dubitare dell'effettiva presenza di e di Testimone_1
sul luogo dell'incidente il quale è stato da loro univocamente descritto non solo Testimone_2
nella sua dinamica ma anche in piccoli particolari di dettaglio che ben difficilmente potrebbero essere conosciuti da persone che non hanno realmente assistito al fatto.
Gli eventi occorsi sono stati, invero, così narrati da : “Sono il marito della sig.ra Testimone_1 sono il padre dell'istante . Era il 19.09.2012, verso le ore Parte_5 Parte_2
20:30 circa, allorquando mi trovavo alla via S. Ignazio di Loyola, strada che porta da Piazza Cappella
Cangiani ai Camaldoli dove abitiamo con la mia famiglia. Stavamo percorrendo detta via, mio figlio a bordo di una Moto UZ VA 750 di colore nero e grigio di proprietà di mia moglie Parte_1
e condotta da mio figlio .
[...] Parte_2
Io mi trovavo poco più dietro a bordo della Ford Focus di mia proprietà. Arrivati all'altezza del
Parco “Camaldoli”, in quanto la nostra direzione era Camaldoli, nella curva che salendo, ovvero per la nostra direzione, volgeva a sinistra, ho visto uno scooter T Max di colore nero, con a bordo due persone, che scendeva nella corsia opposta e nell'effettuare la stessa curva, per il T Max volgente a destra, il conducente invadeva la corsia percorsa da mio figlio ed anche da me, Parte_2
impattando nel lato sinistro della Moto UZ VA e colpendolo alla gamba sinistra. Preciso che
l'urto è avvenuto tra le due parti sinistre, ovvero il T Max urtava con il suo lato sinistro il lato sinistro della Moto UZ VA.
Mio figlio è stato sbalzato sul lato destro, sul marciapiedi;
in particolare la moto è caduta sul marciapiede destro e mio figlio è stato sbalzato contro il muro poi ricadendo in terra sul marciapiede.
Sono caduti anche il conducente e il passeggero del T Max sul lato destro della loro corsia;
preciso che è rientrato nella sua corsia dopo che aveva invaso quella opposta. Io ho subito fermato l'auto per
pagina 9 di 15 soccorrere mio figlio insieme ad altri dietro me. Nel frattempo quelli del T Max si sono rimessi sulla moto e se ne sono andati lasciando sul posto una scarpa e pezzi del T Max, tutti oggetti rinvenuti dalla
Polizia Municipale intervenuta.
Subito soccorsi mio figlio, che al momento dell'impatto aveva perso conoscenza;
poi è rinvenuto;
non l'ho fatto muovere poiché vidi che la gamba sinistra ed il piede erano girati pur avendo la coscia diritta. Le altre persone fermatesi hanno contattato il 118. Quando è giunta l'ambulanza abbiamo aiutato in sei persone a caricare mio figlio sulla stessa e portato all'Ospedale Cardarelli.
Sul posto sono intervenute anche altre autorità, ovvero la Polizia Municipale con la quale, dopo che l'ambulanza è andata via, mi sono trattenuto…assistendo ai rilievi effettuati dalla Polizia
Municipale. La moto rimase sul posto ed i danni subiti sono: faro anteriore, le due frecce anteriori, manopole e leve manubrio, manubrio piegato, scocca del serbatoio, copertura testata, tutti localizzati alla parte sinistra, anche fanalino, e il motore non era marciante e fu lasciato lì…
Preciso che tra mio figlio sulla moto ed io a bordo della mia auto non c'era nessuno e stavamo a circa 10 metri. La percorrevamo piano perché c'è il limite di 30 km. Mio figlio indossava il casco.
Nessuno rilevò il numero di targa. Dopo mi recai all'ospedale, ovvero al Cardarelli, dove arrivò anche la Polizia Municipale… Contr
Ho visto bene l'impatto tra i motocicli ed è stato violento poiché il conducente del T correva mentre mio figlio andava nei limiti…”.
Del tutto analogo è il tenore della deposizione di che ha dichiarato quanto Testimone_2 segue: “Era la metà del mese di settembre di quattro anni fa, ovvero 2012, verso le ore 20,30 circa in
Napoli alla via S. Ignazio di Loyola. Io stavo percorrendo la detta via in salita, a bordo di un motociclo da me condotto, con direzione Camaldoli. Davanti a me vi era una Moto UZ grigia con a bordo un ragazzo e un automobile, tutti nella stessa corsia. Ad un certo punto vidi che mentre la Moto
UZ effettuava la cura volgente a sinistra, per la nostra direzione, ad una velocità moderata di circa
30 km/h, veniva impattata da un T Max di colore nero che provenendo dal senso opposto di marcia, a velocità abbastanza elevata, nell'effettuare la stessa curva, volgente a destra, invadeva l'altra corsia regolarmente condotta dalla Moto UZ VA e con il suo lato anteriore sinistro colpiva il lato anteriore sinistro della Moto UZ.
I due conducenti cadevano ed in particolare il conducente della Moto UZ cadeva sul lato destro venendo sbalzato contro il muro e poi cadendo sul marciapiede, mentre la Moto UZ rimaneva
a terra sul lato destro vicino al marciapiede. A bordo del motociclo T Max vi erano due ragazzi che caddero anche loro dopo aver invaso la corsia opposta, anche loro sbalzati per effetto dell'urto nella corsia di destra che doveva essere quella da loro percorsa.
pagina 10 di 15 Dopo l'impatto, però, si alzarono e subito si allontanarono e noi presenti al fatto, insieme al signore che guidava l'auto davanti a me e ad altre persone presenti, abbiamo subito soccorso il conducente della Moto UZ che nell'impatto aveva perso i sensi. Poi si riprese.
Preciso che portava il casco…Nel soccorrerlo vidi che aveva la gamba sinistra che era fuori asse e un altro ragazzo chiamò l'ambulanza…e personalmente vidi caricare il ragazzo sull'ambulanza
e me ne andai, mentre sul posto rimasero altre persone.
Nessuno riuscì a rilevare il numero di targa. La Moto UZ subì danni al lato sinistro per
l'impatto diretto e destro per la caduta a terra e non era marciante. Preciso che l'altro motociclo lasciò pezzi a terra dopo l'impatto…Riconosco nelle foto esibitemi la Moto UZ VA ed i danni subiti alla carrozzeria…Preciso che i ragazzi a bordo del si allontanarono tanto velocemente CP_3
da lasciare una scarpa sul posto. Lasciai i miei dati al padre del conducente della Moto UZ VA che, fermatomi per soccorrere, scoprii essere il conducente dell'auto davanti a me. Preciso che i danni subiti dalla Moto UZ VA erano localizzati al manubrio, carenatura, carrozzeria destra e sinistra, telaio, etc.”.
La valutazione di inattendibilità dei testi operata dal tribunale non ha dunque alcuna base oggettiva fondandosi su un unico elemento, rappresentato dalla mancata indicazione del loro nominativo nella denuncia-querela, che è da solo privo di significato ed a cui si è erroneamente attribuita una sorta di efficacia probatoria automatica.
Le rese testimonianze hanno fornito la prova dell'esistenza di circostanze oggettivamente ostative all'identificazione del veicolo investitore in quanto il , a causa del grave trauma subito, Pt_2 nell'immediatezza del fatto perdeva i sensi, con conseguente impossibilità di rilevare il numero di targa della moto investitrice, la quale, approfittando della confusione creatasi, si allontanava subito dopo l'evento impedendo anche agli astanti, per la concitazione del momento e per l'urgenza di soccorrere il ragazzo svenuto, di potersi attivare in tal senso.
Ricorrono dunque le condizioni di legge per porre l'onere del risarcimento a carico del Fondo di
Garanzia né può tornare a scapito degli appellanti la mancata presentazione di una denuncia più completa. Si è infatti già chiarito che la prova da fornire attiene alla causazione del sinistro da parte di un veicolo non identificato e non alla diligenza e solerzia con cui ci si è attivati dopo l'incidente per cercare di giungere all'identificazione del responsabile.
Ad abundantiam va peraltro evidenziato come l'omessa indicazione dei testimoni nella denunzia non sembra aver avuto alcun ruolo causale nella mancata identificazione del responsabile dal momento che detti testi non sono risultati in grado di fornire indicazioni di sorta in merito alla targa della moto pirata ed all'identità dei suoi occupanti.
pagina 11 di 15 Dalle rese testimonianze si evince, infine, che il non ha in alcun modo concorso alla Pt_2 produzione dell'evento lesivo in quanto il motoveicolo da lui condotto procedeva a bassa velocità nella propria corsia di marcia tenendo rigorosamente la destra, tant'è che la Moto UZ VA, dopo l'impatto, cadeva sul marciapiede.
In totale riforma della sentenza impugnata la domanda va dunque accolta riconoscendo l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata nella produzione del sinistro e l'obbligo risarcitorio gravante sul Fondo.
Occorre a questo punto procedere alla liquidazione del danno subito da Parte_2
avvalendosi, a tal fine, della documentazione medica prodotta e della c.t.u. medico-legale espletata in primo grado.
Da questa in particolare si evince che il IC, ventunenne al momento del fatto, in dipendenza della frattura medio-diafisaria del femore sinistro e del quinto metacarpo della mano sinistra, ha subito un'inabilità temporanea totale di 40 gg., seguita da una ITP di 110 gg. da valutare al 75% per i primi 20 gg., al 50% per i successivi 30 gg. ed al 25% per gli ultimi 60 gg., per poi guarire con postumi permanenti del 10%, non incidenti sulla capacità lavorativa del leso, che consistono in: “Esiti cicatriziali chirurgici in regione medio-diafisaria dell'arto inferiore sinistro e in regione V raggio del metacarpo della mano sinistra con alterazione del profilo anatomico per salienza. Alterazione del profilo anatomico della falange distale in iperestensione. Flessione della mano sinistra possibile ma dolente nei gradi estremi. Chiusura a pugno possibile con opposizione I-V dito ipovalida”.
Di tali emergenze occorre tener conto ai fini della liquidazione del pregiudizio subito dall'appellante attenendosi agli importanti principi dettati in materia dalla Suprema Corte la quale, con la sentenza a S.U. n. 26972/08, ha chiarito che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, diritto inviolabile della persona fruente di protezione costituzionale, costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva che non si presta ad essere suddivisa in sottocategorie variamente denominate ed in cui il riferimento a vari tipi di pregiudizio in vario modo etichettati (danno biologico, danno estetico, danno alla vita di relazione, etc.) assolve solo a finalità descrittive senza implicare il riconoscimento di distinte poste di danno.
Per quanto concerne poi il danno morale, si è osservato come ogni lesione della salute implica per forza di cose anche una sofferenza fisica e psichica la quale costituisce uno degli aspetti di cui tener conto nella liquidazione unitaria del danno non patrimoniale. Di tali principi si è reso interprete il tribunale ambrosiano elaborando delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale le quali, in relazione all'età del leso ed all'entità dei postumi, individuano il valore di ciascun punto di invalidità tenendo conto non soltanto della lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona nei suoi pagina 12 di 15 risvolti anatomo-funzionali e dinamico-relazionali medi, ma anche della sofferenza soggettiva presumibilmente ricollegabile a quei postumi, per poi suggerire delle percentuali di aumento di tali valori medi da utilizzare per personalizzare il risarcimento qualora la fattispecie in esame presenti delle peculiarità che rendono inadeguati, rispetto al caso concreto, i valori tabellari.
È a tali parametri che occorre rifarsi per la liquidazione del danno in esame alla luce delle pronunzie della Suprema Corte n. 12408/2011 e n. 28290/2011.
Tali decisioni, muovendo dal rilievo che l'equità a cui la liquidazione deve ispirarsi va intesa anche come parità di trattamento, hanno infatti affermato che la quantificazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi i quali, in assenza di diverse previsioni normative, devono individuarsi in quelli elaborati dal Tribunale di Milano che sono i più diffusi sul territorio nazionale e che appaiono caratterizzati da plausibilità ed attendibilità sotto ogni punto di vista.
Il danno non patrimoniale di natura permanente subito dall'appellante, sulla scorta delle più recenti tabelle milanesi, edite nel 2024, va dunque liquidato nella somma all'attualità di € 29.625,00 (di cui € 23.512,00 per il danno biologico di natura dinamico-relazionale ed € 6.113,00 per il danno da sofferenza interiore media presumibile) che non è suscettibile di essere incrementata stante la mancata allegazione e prova di circostanze concrete, diverse dall'età e dall'entità dei postumi, destinate a rendere inadeguate, nel caso specifico, le risultanze del calcolo tabellare.
Per quanto attiene poi al risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, muovendo dall'importo di € 115,00 previsto dal tribunale ambrosiano per il ristoro di un giorno di invalidità temporanea al 100%, andrà riconosciuta all'appellante l'ulteriore somma di € 9.775,00 (€
115,00 x 40 gg. = 4.600,00 + € 86,25 x 20 gg. = € 1.725,00 + € 57,50 x 30 gg. = € 1.725,00 + € 28,75
x 60 gg. = € 1.725).
Il danno non patrimoniale ammonta pertanto a € 39.400,00 a cui sono da aggiungere € 2.538,27,
a titolo di danno patrimoniale emergente, per spese sanitarie documentate che il c.t.u. ha ritenuto essere congrue e che, ragguagliate all'attualità in considerazione dell'evoluzione del fenomeno inflattivo successiva alla loro erogazione, corrispondono a € 3.099,23 (indice Istat applicato = 1,221).
Passibile di ristoro, entro i limiti di legge, è anche il danno al motociclo appartenente a
[...]
. L'art. 283 co. 2 del D. lgs n. 209 del 2005, così come modificato dall'art. 1 co. 9 lett. b) Parte_1
D. lgs. n. 198 del 06.11.2007, prevede infatti che, in caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose superiori a € 500,00 limitatamente alla parte eccedente tale importo.
Nel caso di specie i danni alla Moto UZ VA sono stati descritti dai testi escussi i quali hanno anche riconosciuto le avarie subite dal mezzo nei rilievi fotografici loro esibiti. È stata inoltre pagina 13 di 15 prodotta la carta di circolazione del motoveicolo, attestante la sua appartenenza a Parte_1
e la sua immatricolazione nel 2009, nonché una perizia estimativa del danno redatta in data 09.11.2012 dal perito automobilistico che ne quantifica l'ammontare in € 2.537,00 e che appare Persona_2 rappresentare, con sufficiente aderenza ai valori monetari dell'epoca in cui fu redatta, i costi di manodopera e dei particolari da sostituire. Il danno, al netto della prevista franchigia, va dunque liquidato in € 2.037,00 che, debitamente attualizzati, corrispondono a € 2.487,18.
Il non irrisorio ammontare dei crediti risarcitori, rispettivamente pari a € 42.499,23 per
[...]
e a € 2.487,18 per , unitamente al notevole scarto temporale esistente Parte_2 Parte_1 tra la data dell'illecito e quella della liquidazione, lasciano infine ragionevolmente presumere che, qualora gli importi dovuti fossero stati corrisposti senza ritardo, i medesimi non sarebbero stati destinati al consumo immediato bensì impiegati in modo fruttifero.
Gli appellanti hanno dunque verosimilmente subito anche il cd. “danno da ritardo” che, in base all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n.
1712/1995, è ristorabile tramite il riconoscimento di interessi il cui tasso, passibile di determinazione equitativa, può nella fattispecie essere parametrato a quello legale.
Sempre alla stregua di tale pronunzia gli interessi, onde evitare di incorrere in una sovra- compensazione, non possono però essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo rifarsi al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo.
Nel caso di specie risultano perciò dovuti gli interessi al tasso legale da calcolare inizialmente sull'importo del risarcimento devalutato, in base agli indici Istat, alla data del 18.09.2012 e quindi, anno per anno sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto. Dalla presente sentenza, che converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo effettivo.
L'accoglimento dell'appello impone di regolamentare diversamente le spese processuali le quali, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo allo scaglione tariffario previsto in relazione al decisum dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, con distrazione della somma in favore del difensore degli appellanti per dichiarato anticipo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6379/2020 pubblicata il
07.10.2020, così provvede:
pagina 14 di 15 1) Condanna la , in qualità di impresa territorialmente designata alla liquidazione Controparte_1 dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento di € 42.499,23 in favore di e di € 2.487,18 in favore di oltre, per entrambi, Parte_2 Parte_1
interessi legali da computare sulle somme, con la decorrenza e con le modalità indicate in motivazione.
2) Condanna la al rimborso delle spese avversarie del giudizio di primo grado che Controparte_1 si liquidano in € 786,00 per esborsi vivi ed in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Franco Capolupo per dichiarato anticipo.
3) Condanna la al rimborso delle spese avversarie del giudizio di appello che si Controparte_1 liquidano in € 804,00 per esborsi vivi ed in 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Franco Capolupo per dichiarato anticipo.
4) Pone la spesa liquidata in primo grado per la redazione della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della . Controparte_1
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 09.06.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_4
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