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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/08/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 201 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 201 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. VIANELLO RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in PIAZZALE ROMA, 464 30135 VENEZIA
- ricorrente -
contro nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
e residente a[...], C.F._2
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_2
e residente ad Adria in Località Barchessa n. 4, C.F._3 CP_3
nata a [...] il [...] c.f. e residente
[...] C.F._4
a AN IE RI in Piazza AN IE n. 5, nata a [...] CP_4
il 13/03/1956 c.f. ed iviresidentein Via Marconi n. 41, C.F._5
nata a [...] il [...] c.f. ed ivi CP_5 C.F._6
residente nel Quartiere La Magnolia n. 25, nata a [...] CP_6
(PD) il 16/05/1986 c.f. e residentea Tribano in Via Marconi n. C.F._7
45, nata a [...] il [...] c.f. Controparte_7
1 e residentea Tribano in Via Marconi n. 47, C.F._8 CP_8
nata a [...] il [...] c.f. e residente a
[...] C.F._9
Tribano inVia Marconi n. 47/A, nato a [...] il Controparte_9
12/07/1961 c.f. e residente a [...]
Antonio Franzolin n. 11, nata a [...] il [...] c.f. CP_10
e residente a [...], int. 13, C.F._11
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_11
e residente a[...], C.F._12 CP_12
nato a [...] il [...] c.f. e residente a [...]
[...] C.F._13
di PR (PD) in Piazza Manin Daniele n. 18, nata a [...] Controparte_13
il 23/02/1957 c.f. e residente a [...]
n. 90, nata a [...] il [...] c.f. Controparte_14
e residente a [...], C.F._15 CP_15
nato a [...] il [...] c.f. e residente a
[...] C.F._16
Bottrighe in Via Polesani nel Mondo n. 2310, nata a Controparte_16
Conselve l'11/08/1956 c.f. e residente a [...]
Francesco Martinengo n.12, nata a [...] il Controparte_17
30/07/1959 c.f. e residentea Rovigo in Via Peschiera n. 13, C.F._18
nato a [...] il [...] (c.f. CP_18
) e residente a [...]
n. 16, nato a [...] il [...] (c.f. CP_19
) e residente a[...], C.F._20 [...]
nato a [...] il [...] (c.f. CP_20
) e residente a [...], C.F._21 CP_21
nato ad [...] il [...] (c.f. ) ed ivi residente in
[...] C.F._22
Viale Risorgimento n. 17 rappresentati e difesi dall'avv. PORTESAN FRANCO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in C.SO MAZZINI, 26 45011 ADRIA
- resistente –
2 Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/OPPONENTE:
A) In via preliminare:
- autorizzare la chiamata in causa di (residente a [...]
18), (residente a [...]), Persona_2 Persona_3
(residente a [...]), (residente ad Persona_4
LB (Pd), Via S. Leopoldo 14), (residente a [...]
Olmo per S. Luca 12), (residente a [...], c/o Istituto Don Bosco, Controparte_22
Via Camillo de Lellis 4), (residente a [...]
88), (residente a [...]), CP_24 CP_25
(residente a[...]), (residente a Controparte_26
Papozze (Ro), Via Eridania 3146), nella loro veste di coeredi legittimi dei ricorrenti per ingiunzione, affermata ex adverso in virtù della sentenza del Tribunale di Rovigo
n. 874/2023 invocata dai ricorrenti medesimi;
- a seguito di quanto richiesto e ottenuto nel punto precedente, fissare apposita udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi a norma dell'art. 269 c.p.c.;
B) Sempre in via preliminare:
- disporsi successivamente la sospensione del giudizio ex art. 337, c. 2, c.p.c.;
- confermarsi, per quanto occorra, il rigetto dell'eventuale richiesta formulata ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1031/2023 del
Tribunale di Rovigo - Sezione Civile del 21-22/12/2023 - RG n. 2451/2023, emesso in data 22 dicembre 2023 e notificato in pari data, per le ragioni già illustrate nel decreto medesimo;
- dichiararsi nullo e inefficace e, comunque, revocarsi e annullarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1031/2023 del Tribunale di Rovigo - Sezione Civile del 21-22/12/2023 -
RG n. 2451/2023, emesso in data 22 dicembre 2023 e notificato in pari data;
C) Nel merito e in via principale:
- rigettarsi la domanda dei ricorrenti per ingiunzione perché infondata;
3 - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, e salvo gravame: detrarsi da quanto eventualmente accertato come dovuto ai ricorrenti per ingiunzione l'importo di 128.337,15 euro o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre a interessi legali;
D) Nel merito e in via riconvenzionale subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, e salvo gravame, condannarsi i sig.ri (C.F. ), , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...]
(C.F. , (C.F. ), CP_4 C.F._5 CP_5 C.F._6
(C.F. ), (C.F. CP_6 C.F._7 Controparte_7
), (C.F. ), C.F._8 Controparte_8 C.F._9 CP_9
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._10 CP_10
), (C.F. , C.F._11 Controparte_11 C.F._12 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_12 C.F._13 Controparte_13
), (C.F. ), C.F._14 Controparte_14 C.F._15
(C.F. ), (C.F. Controparte_15 C.F._16 Controparte_16
), (C.F. ), C.F._17 Controparte_17 C.F._18 CP_18
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._19 CP_19 C.F._20
(C.F. ), (C.F. CP_20 C.F._21 CP_21
), a pagare al dott. l'importo di 128.337,15 C.F._22 Parte_1
euro o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre a interessi legali;
In via istruttoria, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già svolte e reiterate nelle note conclusive.
PER PARTE CONVENUTA/OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito nel merito ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa e/o respinta, rigettare l'opposizione formulata per essere la stessa destituita di ogni fondamento tanto in fatto
4 quanto in diritto per le motivazioni di cui in narrativa da intendersi qui per integralmente ritrascritte, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
sempre nel merito, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa e/o respinta, rigettare la domanda riconvenzionale formulata per essere la stessa destituita di ogni fondamento tanto in fatto quanto in diritto per le motivazioni di cui in narrativa da intendersi qui per integralmente ritrascritte, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, con la maggiorazione del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali e comunque di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione dell'atto e dei relativi documenti nonché la navigazione all'interno dell'atto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
A seguito di ricorso per ingiunzione proposto da + 20, il Controparte_1
Tribunale di Rovigo pronunciava decreto ingiuntivo n. 1031/2023, col quale ingiungeva a di pagare ai ricorrenti la somma di euro 185.662,41, Parte_1
oltre accessori e spese.
Nel ricorso i ricorrenti, odierni opposti, allegavano che, giusta sentenza n.
874/2023 dell'intestato Tribunale, era stata dichiarata la nullità del testamento olografo di , col quale era stato nominato unico erede , per Persona_6 Parte_1
l'effetto aprendosi la successione legittima del de cuius, alla quale erano chiamati, tra gli altri, gli odierni ricorrenti.
Spiegavano quindi che il de cuius era titolare in vita di un rapporto di c/c presso
Banca filiale di Adria, con depositata al momento della morte la Controparte_27
somma di euro 18.841,37, nonché di BTP per un valore di acquisto di euro 150.000,00, somme tutte che erano state incassate dall'erede nominato , ma che Parte_1
questi deve restituire, in forza dell'annullamento del testamento.
5 Di qui il ricorso per ingiunzione.
Avverso il decreto proponeva rituale opposizione , contestando Parte_1
in fatto e in diritto le avverse pretese.
In particolare, l'opponente eccepiva innanzitutto difetto di integrità del contraddittorio, ritenendo sussistente litisconsorzio necessario con tutti coloro che sarebbero chiamati all'eredità, in caso di conferma della nullità del testamento di e apertura della successione legittima. Persona_6
Sempre in rito, eccepiva l'opportunità di disporre la sospensione del giudizio, ex art. 337 co. 2 c.p.c., onde attendere l'esito dell'impugnazione da lui proposta contro la sentenza n. 874/2023.
Ancora, eccepiva l'inammissibilità della domanda, ritenendo che una concreta attribuzione a tutti o parte dei coeredi di una quota dei crediti oggetto di giudizio non potrebbe che avvenire nell'ambito di un giudizio di divisione, previa valutazione della situazione complessiva, sia dal punto di vista oggettivo, che soggettivo.
Infine, in via riconvenzionale, allegava l'esistenza di spese sostenute nell'interesse della massa, che chiedeva di porre in compensazione.
Si costituivano gli opposti, contestando in fatto e in diritto le avverse domande ed eccezioni, spiegando di aver svolto azione ex art. 533 c.c., che alcun litisconsorzio necessario o facoltativo è previsto in tal caso, che la domanda è volta a dare piena attuazione al dictum della sentenza n. 874/2023 e a ricostituire la comunione ereditaria, laddove l'opponente invece indebitamente detiene ingenti somme.
La causa era istruita documentalmente, quindi discussa all'udienza del
02.07.2025, in occasione della quale il giudice si riservava.
Essa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
La petitio hereditatis svolta dagli opposti è solo parzialmente fondata.
Innanzitutto, si ritiene che non sussistano i presupposti per disporre la sospensione del giudizio, ex art. 337 co. 2 c.p.c.
6 La presente domanda, come già accennato, trova il suo antecedente logico nella sentenza n. 874/2023 di questo Tribunale, con cui era dichiarata la nullità del testamento olografo di , che istituiva l'odierno opponente unico erede. Persona_6
Per l'effetto si apriva la successione legittima del de cuius, che vede tra i chiamati, oltre allo stesso opponente, gli odierni opposti, oltre ad altri soggetti non parte del presente giudizio.
Naturalmente una pronuncia di nullità, ossia di accertamento, non è esecutiva, né fa stato tra le parti prima del suo passaggio in giudicato.
Tuttavia, è stato già osservato nel corso del giudizio come, per costante giurisprudenza, anche le pronunce non passate in giudicato abbiano un potere conformativo: “Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ.”
(cfr Cass. 21505/2013).
Quanto alla decisione del giudice in ordine alla sospensione, essa deve essere condotta “sulla base di una valutazione della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica svolta con l'atto di appello abbia fatto emergere” (cfr Cass. 25890/2013).
Nel caso di specie si ritiene che tale presupposto non sussista, nel senso che non emerge ictu oculi una erroneità della sentenza di prime cure, tanto più che la stessa è stata poi confermata in toto in appello.
D'altro canto la presente domanda avrebbe anche potuto esser proposta già nell'ambito del giudizio volto alla declaratoria di nullità del testamento, come domanda di condanna consequenziale a quella di accertamento, e in caso di accoglimento sarebbe stata immediatamente esecutiva, essendo noto che, anche quando una domanda di condanna sia conseguente e consequenziale ad una domanda di accertamento o
7 costitutiva, il mancato immediato passaggio in giudicato di questa non osta all'immediata esecutività della domanda di condanna, l'esecutività essendo impedita solo quando tra le domande vi sia un rapporto di corrispettività/sinallagmaticità.
Non si vede dunque perché la soluzione dovrebbe essere diversa se le due pronunce, quella pregiudiziale di accertamento e quella consequenziale di condanna, vengano proposte in differenti giudizi.
Quanto alla necessità o meno di litisconsorzio con tutti i chiamati all'eredità di
, anche quelli rimasti estranei al ricorso per ingiunzione, va ribadito in Persona_6
via di principio che, nella specie, non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, né appare opportuna una chiamata in causa degli altri coeredi (legittimi).
Gli opposti hanno espressamente dichiarato che l'azione esercitata è azione di petizione di eredità, la quale non presuppone, né richiede alcun litisconsorzio, potendo essere esercitata indifferentemente singolarmente o cumulativamente, sia da uno o più eredi che da tutti.
Sul punto si rinvia all'ordinanza del precedente G.I. del 20.01.2025 e al costante insegnamento di legittimità, per cui: “L'azione di petizione di eredità non esige
l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante
a ciascuno di essi;
con la conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado promosso dall'altro coerede, gli eredi di entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo giudizio, chiedendo l'estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda” (cfr Cass. 14182/2011).
La questione della necessità o meno del litisconsorzio con gli altri coeredi si intreccia però con quella relativa all'ammissibilità della domanda di petizione di eredità e ai limiti in cui questa possa essere accolta nel caso di specie, tenendo conto dell'oggetto specifico del presente giudizio, in cui si allega che , quale Parte_1
8 erede apparente, in forza del testamento poi dichiarato nullo, avrebbe incassato le somme depositate sul c/c del de cuius, nonché il controvalore di tre BTP di quest'ultimo, appropriandosi quindi delle relative somme.
Ebbene, la petitio hereditatis ai sensi dell'art. 533 c.c. è un'azione data all'erede al fine di chiedere, nei confronti di chi possiede i beni ereditari, a titolo di erede
(apparente) o ad altro titolo, la restituzione degli stessi.
Tra i presupposti dell'azione vi è dunque il possesso di beni ereditari, possesso effettivo e non generico o improprio, quale quello di un debitore dell'eredità, che si rifiuta di pagare.
Del resto, la petizione di eredità è normalmente accostata alla rei vindicatio, differenziandosene per il carattere di universalità, ma la rivendica è per l'appunto un'actio in rem, presupponendo anch'essa il possesso di un bene ereditario da parte di terzi.
Tutto questo per dire che, nella specie, non si ravvisa in capo a Parte_1
un possesso di beni ereditari, pur avendo egli incassato in via esclusiva il controvalore dei BTP del de cuius e la provvista esistente nel di lui c/c.
Con ciò però egli è divenuto sostanzialmente debitore nei confronti della massa, ma non può qualificarsi come possessore di somme di denaro.
In ogni caso, quale erede, egli è anche (com)possessore dei beni ereditari.
Per l'effetto, non potrebbe nel caso di specie ammettersi un'autonoma azione di petizione di eredità, ossia disgiunta da una domanda di divisione ereditaria, anche solo di divisione parziale, avente ad oggetto la provvista del c/c e le somme ricavate dalla vendita dei BTP, previo riconoscimento della qualità di eredi in capo agli opponenti e che anche queste poste fan parte dell'asse.
La domanda di divisione, tuttavia, non è stata proposta, sicchè non può pronunciarsi in questa sede la condanna a carico di al pagamento in Parte_1
favore degli attori delle suddette somme.
9 Da un lato perché, se la condanna fosse nel senso del pagamento a ciascuno della rispettiva quota, di fatto si opererebbe una divisione parziale, che però non è stata chiesta e avrebbe reso necessaria l'integrazione del contraddittorio.
Dall'altro perché, anche a voler disporre una condanna con solidarietà dal lato attivo, pure peraltro non chiesta, l'effetto sarebbe che ciascun opposto potrebbe chiedere l'intero, così che si riproporrebbe la situazione attuale, solo con altro detentore dell'intera liquidità, sempre in attesa che le parti si decidano a far luogo ad un giudizio di divisione, per regolare definitivamente i propri conti.
Col che non si intende dire che un'azione di petizione di eredità non possa in astratto proporsi da sola (ossia non in seno ad un giudizio di divisione), da parte di un
(co)erede, verso chi abbia incassato e/o si sia appropriato di liquidità rientranti nell'asse, purchè però si tratti di un terzo e non di un coerede.
Per vero in giurisprudenza, a differenza di quanto visto a proposito della rei vindicatio, si riscontrano anche casi di azioni di petizione di eredità esercitate tra coeredi e aventi ad oggetto somme di denaro.
In tutti questi casi, però, quando l'azione sia esercitata tra coeredi, relativamente a somme di denaro, essa dovrà essere inserita nel contesto di una divisione ereditaria, totale o parziale, nell'ambito della quale l'azione avrà lo scopo di far accertare l'inclusione nella massa da dividere di certe liquidità e l'obbligo del coerede, in sede di rendimento dei conti, di conferire nella massa una certa somma, oppure di addebitare un certo importo alla sua quota, ai sensi dell'art. 725 c.c.
In tal senso possono richiamarsi alcuni casi trattati dalla giurisprudenza di legittimità: in Cass. 22005/2016, ad esempio, alcuni coeredi instauravano giudizio di divisione verso altro coerede (due fratelli verso altro fratello) e inoltre, con cumulo oggettivo, convenivano anche la moglie di quest'ultimo con petizione di eredità, avendo costei incassato ella solla dei BOT che appartenevano al de cuius e che, quindi avrebbero dovuto far parte della massa. Di qui la condanna della convenuta alla restituzione delle somme agli altri coeredi e la successiva pronuncia di divisione tra questi ultimi.
10 Parimenti, in Cass. 20024/2020, in seno ad un giudizio di divisione, un coerede convenuto in un giudizio di divisione chiedeva in via riconvenzionale, nei confronti di altri coeredi, tramite petizione di eredità, la ricostituzione dell'asse, mediante restituzione di somme da altri coeredi indebitamente incassate e di cui si erano appropriati.
A pag. 7 della motivazione si legge che “la petizione di eredità che, ai sensi dell'art. 533 c.c., consente di chiedere sia la quota dell'asse che il suo valore, può assumere natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria, ritenendosi che la domanda di divisione dell'asse ereditario – configurando l'azione di cui all'art. 533
c.c. – postula l'accertamento, tra l'attivo ereditario, anche del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal c/c cointestato prima della morte”.
A pag. 9 poi si specifica, richiamando la motivazione di Cass. 22005/2016, che
“l'azione di petizione ereditaria ben può mirare al recupero di somme di denaro…ma in tal caso l'accoglimento della domanda comporta non già la semplice restituzione alla massa dei beni oggetto della domanda, ma la reintegrazione delle quote lese…”.
Si ritiene quindi che, quando la petizione di eredità sia esercitata tra coeredi e abbia ad oggetto somme di denaro, la sua funzione recuperatoria possa svolgersi solo quando con la stessa sia anche richiesta la divisione, totale o parziale, dell'asse ereditario.
Nella presente causa, invece, essendo stata spesa la sola petitio hereditatis, potrà solo pronunciarsi una sentenza di accertamento, avente ad oggetto la qualità di
(co)eredi degli opposti e l'inclusione nella massa ereditaria delle somme giacenti nel c/c del de cuius e dei BTP a questi intestati e liquidati dall'opponente, con incasso delle relative somme.
Non può invece pronunciarsi una condanna a carico di al Parte_1
pagamento delle corrispondenti somme in favore di alcuni soltanto dei coeredi, al di fuori di un giudizio di divisione, in quanto tale operazione presuppone appunto la ricostruzione dell'asse e il rendimento dei conti tra coeredi.
11 Che poi gli odierni opposti siano eredi di risulta già della sentenza Persona_6
n. 874/2023 (cfr pag. 5 primo cpv).
Parimenti, che la provvista esistente sul c/c C01/00/000044048 al momento della morte di e i BTP di cui alle partite vincolate C01/00/001004078, 4079 e Persona_7
4080 rientrino nell'asse non è neppure contestato da e, comunque, Parte_1
risulta dalla comunicazione Banca Adria del 06.11.2023, allegata al ricorso per ingiunzione.
Entro tali limiti, quindi, la petitio hereditatis può essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'impossibilità, dianzi esposta, di una pronuncia di condanna tra i coeredi, al di fuori di un giudizio di divisione.
Il mancato pronunciamento in ordine alla richiesta di condanna proposta dagli opposti nei confronti di rende superflua la disamina della domanda Parte_1
riconvenzionale di questi, proposta solamente in via subordinata all'accoglimento delle conclusioni degli attori.
Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 1031/2023 del Tribunale di Rovigo;
-accerta e dichiara che , Controparte_1 Controparte_2
, , , Controparte_3 CP_4 CP_5
, , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, , Controparte_9 CP_10 Controparte_11
, , , CP_12 Controparte_13 Controparte_14
, , Controparte_15 Controparte_16 CP_17
, , , ,
[...] CP_18 CP_19 CP_20
e lo stesso sono eredi legittimi di CP_21 Parte_1
; Persona_6
12 -accerta e dichiara che fan parte dell'asse ereditario anche la provvista esistente nel c/c C01/00/000044048 al momento della morte di , pari ad euro Persona_6
18.841,37, nonché il controvalore dei BTP di cui alle partite vincolate
C01/00/001004078, 4079 e 4080;
-rigetta la domanda di condanna proposta dagli attori nei confronti di Parte_1
e volta al pagamento da parte di questi in loro favore delle suddette somme,
[...]
quantificate in euro 185.662,41;
-rigetta la domanda riconvenzionale di . Parte_1
-compensa le spese.
Rovigo, 18/08/2025
Il Giudice
Giulio Borella
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 201 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. VIANELLO RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in PIAZZALE ROMA, 464 30135 VENEZIA
- ricorrente -
contro nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
e residente a[...], C.F._2
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_2
e residente ad Adria in Località Barchessa n. 4, C.F._3 CP_3
nata a [...] il [...] c.f. e residente
[...] C.F._4
a AN IE RI in Piazza AN IE n. 5, nata a [...] CP_4
il 13/03/1956 c.f. ed iviresidentein Via Marconi n. 41, C.F._5
nata a [...] il [...] c.f. ed ivi CP_5 C.F._6
residente nel Quartiere La Magnolia n. 25, nata a [...] CP_6
(PD) il 16/05/1986 c.f. e residentea Tribano in Via Marconi n. C.F._7
45, nata a [...] il [...] c.f. Controparte_7
1 e residentea Tribano in Via Marconi n. 47, C.F._8 CP_8
nata a [...] il [...] c.f. e residente a
[...] C.F._9
Tribano inVia Marconi n. 47/A, nato a [...] il Controparte_9
12/07/1961 c.f. e residente a [...]
Antonio Franzolin n. 11, nata a [...] il [...] c.f. CP_10
e residente a [...], int. 13, C.F._11
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_11
e residente a[...], C.F._12 CP_12
nato a [...] il [...] c.f. e residente a [...]
[...] C.F._13
di PR (PD) in Piazza Manin Daniele n. 18, nata a [...] Controparte_13
il 23/02/1957 c.f. e residente a [...]
n. 90, nata a [...] il [...] c.f. Controparte_14
e residente a [...], C.F._15 CP_15
nato a [...] il [...] c.f. e residente a
[...] C.F._16
Bottrighe in Via Polesani nel Mondo n. 2310, nata a Controparte_16
Conselve l'11/08/1956 c.f. e residente a [...]
Francesco Martinengo n.12, nata a [...] il Controparte_17
30/07/1959 c.f. e residentea Rovigo in Via Peschiera n. 13, C.F._18
nato a [...] il [...] (c.f. CP_18
) e residente a [...]
n. 16, nato a [...] il [...] (c.f. CP_19
) e residente a[...], C.F._20 [...]
nato a [...] il [...] (c.f. CP_20
) e residente a [...], C.F._21 CP_21
nato ad [...] il [...] (c.f. ) ed ivi residente in
[...] C.F._22
Viale Risorgimento n. 17 rappresentati e difesi dall'avv. PORTESAN FRANCO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in C.SO MAZZINI, 26 45011 ADRIA
- resistente –
2 Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/OPPONENTE:
A) In via preliminare:
- autorizzare la chiamata in causa di (residente a [...]
18), (residente a [...]), Persona_2 Persona_3
(residente a [...]), (residente ad Persona_4
LB (Pd), Via S. Leopoldo 14), (residente a [...]
Olmo per S. Luca 12), (residente a [...], c/o Istituto Don Bosco, Controparte_22
Via Camillo de Lellis 4), (residente a [...]
88), (residente a [...]), CP_24 CP_25
(residente a[...]), (residente a Controparte_26
Papozze (Ro), Via Eridania 3146), nella loro veste di coeredi legittimi dei ricorrenti per ingiunzione, affermata ex adverso in virtù della sentenza del Tribunale di Rovigo
n. 874/2023 invocata dai ricorrenti medesimi;
- a seguito di quanto richiesto e ottenuto nel punto precedente, fissare apposita udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi a norma dell'art. 269 c.p.c.;
B) Sempre in via preliminare:
- disporsi successivamente la sospensione del giudizio ex art. 337, c. 2, c.p.c.;
- confermarsi, per quanto occorra, il rigetto dell'eventuale richiesta formulata ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1031/2023 del
Tribunale di Rovigo - Sezione Civile del 21-22/12/2023 - RG n. 2451/2023, emesso in data 22 dicembre 2023 e notificato in pari data, per le ragioni già illustrate nel decreto medesimo;
- dichiararsi nullo e inefficace e, comunque, revocarsi e annullarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1031/2023 del Tribunale di Rovigo - Sezione Civile del 21-22/12/2023 -
RG n. 2451/2023, emesso in data 22 dicembre 2023 e notificato in pari data;
C) Nel merito e in via principale:
- rigettarsi la domanda dei ricorrenti per ingiunzione perché infondata;
3 - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, e salvo gravame: detrarsi da quanto eventualmente accertato come dovuto ai ricorrenti per ingiunzione l'importo di 128.337,15 euro o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre a interessi legali;
D) Nel merito e in via riconvenzionale subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, e salvo gravame, condannarsi i sig.ri (C.F. ), , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...]
(C.F. , (C.F. ), CP_4 C.F._5 CP_5 C.F._6
(C.F. ), (C.F. CP_6 C.F._7 Controparte_7
), (C.F. ), C.F._8 Controparte_8 C.F._9 CP_9
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._10 CP_10
), (C.F. , C.F._11 Controparte_11 C.F._12 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_12 C.F._13 Controparte_13
), (C.F. ), C.F._14 Controparte_14 C.F._15
(C.F. ), (C.F. Controparte_15 C.F._16 Controparte_16
), (C.F. ), C.F._17 Controparte_17 C.F._18 CP_18
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._19 CP_19 C.F._20
(C.F. ), (C.F. CP_20 C.F._21 CP_21
), a pagare al dott. l'importo di 128.337,15 C.F._22 Parte_1
euro o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre a interessi legali;
In via istruttoria, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già svolte e reiterate nelle note conclusive.
PER PARTE CONVENUTA/OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito nel merito ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa e/o respinta, rigettare l'opposizione formulata per essere la stessa destituita di ogni fondamento tanto in fatto
4 quanto in diritto per le motivazioni di cui in narrativa da intendersi qui per integralmente ritrascritte, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
sempre nel merito, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa e/o respinta, rigettare la domanda riconvenzionale formulata per essere la stessa destituita di ogni fondamento tanto in fatto quanto in diritto per le motivazioni di cui in narrativa da intendersi qui per integralmente ritrascritte, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, con la maggiorazione del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali e comunque di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione dell'atto e dei relativi documenti nonché la navigazione all'interno dell'atto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
A seguito di ricorso per ingiunzione proposto da + 20, il Controparte_1
Tribunale di Rovigo pronunciava decreto ingiuntivo n. 1031/2023, col quale ingiungeva a di pagare ai ricorrenti la somma di euro 185.662,41, Parte_1
oltre accessori e spese.
Nel ricorso i ricorrenti, odierni opposti, allegavano che, giusta sentenza n.
874/2023 dell'intestato Tribunale, era stata dichiarata la nullità del testamento olografo di , col quale era stato nominato unico erede , per Persona_6 Parte_1
l'effetto aprendosi la successione legittima del de cuius, alla quale erano chiamati, tra gli altri, gli odierni ricorrenti.
Spiegavano quindi che il de cuius era titolare in vita di un rapporto di c/c presso
Banca filiale di Adria, con depositata al momento della morte la Controparte_27
somma di euro 18.841,37, nonché di BTP per un valore di acquisto di euro 150.000,00, somme tutte che erano state incassate dall'erede nominato , ma che Parte_1
questi deve restituire, in forza dell'annullamento del testamento.
5 Di qui il ricorso per ingiunzione.
Avverso il decreto proponeva rituale opposizione , contestando Parte_1
in fatto e in diritto le avverse pretese.
In particolare, l'opponente eccepiva innanzitutto difetto di integrità del contraddittorio, ritenendo sussistente litisconsorzio necessario con tutti coloro che sarebbero chiamati all'eredità, in caso di conferma della nullità del testamento di e apertura della successione legittima. Persona_6
Sempre in rito, eccepiva l'opportunità di disporre la sospensione del giudizio, ex art. 337 co. 2 c.p.c., onde attendere l'esito dell'impugnazione da lui proposta contro la sentenza n. 874/2023.
Ancora, eccepiva l'inammissibilità della domanda, ritenendo che una concreta attribuzione a tutti o parte dei coeredi di una quota dei crediti oggetto di giudizio non potrebbe che avvenire nell'ambito di un giudizio di divisione, previa valutazione della situazione complessiva, sia dal punto di vista oggettivo, che soggettivo.
Infine, in via riconvenzionale, allegava l'esistenza di spese sostenute nell'interesse della massa, che chiedeva di porre in compensazione.
Si costituivano gli opposti, contestando in fatto e in diritto le avverse domande ed eccezioni, spiegando di aver svolto azione ex art. 533 c.c., che alcun litisconsorzio necessario o facoltativo è previsto in tal caso, che la domanda è volta a dare piena attuazione al dictum della sentenza n. 874/2023 e a ricostituire la comunione ereditaria, laddove l'opponente invece indebitamente detiene ingenti somme.
La causa era istruita documentalmente, quindi discussa all'udienza del
02.07.2025, in occasione della quale il giudice si riservava.
Essa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
La petitio hereditatis svolta dagli opposti è solo parzialmente fondata.
Innanzitutto, si ritiene che non sussistano i presupposti per disporre la sospensione del giudizio, ex art. 337 co. 2 c.p.c.
6 La presente domanda, come già accennato, trova il suo antecedente logico nella sentenza n. 874/2023 di questo Tribunale, con cui era dichiarata la nullità del testamento olografo di , che istituiva l'odierno opponente unico erede. Persona_6
Per l'effetto si apriva la successione legittima del de cuius, che vede tra i chiamati, oltre allo stesso opponente, gli odierni opposti, oltre ad altri soggetti non parte del presente giudizio.
Naturalmente una pronuncia di nullità, ossia di accertamento, non è esecutiva, né fa stato tra le parti prima del suo passaggio in giudicato.
Tuttavia, è stato già osservato nel corso del giudizio come, per costante giurisprudenza, anche le pronunce non passate in giudicato abbiano un potere conformativo: “Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ.”
(cfr Cass. 21505/2013).
Quanto alla decisione del giudice in ordine alla sospensione, essa deve essere condotta “sulla base di una valutazione della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica svolta con l'atto di appello abbia fatto emergere” (cfr Cass. 25890/2013).
Nel caso di specie si ritiene che tale presupposto non sussista, nel senso che non emerge ictu oculi una erroneità della sentenza di prime cure, tanto più che la stessa è stata poi confermata in toto in appello.
D'altro canto la presente domanda avrebbe anche potuto esser proposta già nell'ambito del giudizio volto alla declaratoria di nullità del testamento, come domanda di condanna consequenziale a quella di accertamento, e in caso di accoglimento sarebbe stata immediatamente esecutiva, essendo noto che, anche quando una domanda di condanna sia conseguente e consequenziale ad una domanda di accertamento o
7 costitutiva, il mancato immediato passaggio in giudicato di questa non osta all'immediata esecutività della domanda di condanna, l'esecutività essendo impedita solo quando tra le domande vi sia un rapporto di corrispettività/sinallagmaticità.
Non si vede dunque perché la soluzione dovrebbe essere diversa se le due pronunce, quella pregiudiziale di accertamento e quella consequenziale di condanna, vengano proposte in differenti giudizi.
Quanto alla necessità o meno di litisconsorzio con tutti i chiamati all'eredità di
, anche quelli rimasti estranei al ricorso per ingiunzione, va ribadito in Persona_6
via di principio che, nella specie, non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, né appare opportuna una chiamata in causa degli altri coeredi (legittimi).
Gli opposti hanno espressamente dichiarato che l'azione esercitata è azione di petizione di eredità, la quale non presuppone, né richiede alcun litisconsorzio, potendo essere esercitata indifferentemente singolarmente o cumulativamente, sia da uno o più eredi che da tutti.
Sul punto si rinvia all'ordinanza del precedente G.I. del 20.01.2025 e al costante insegnamento di legittimità, per cui: “L'azione di petizione di eredità non esige
l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante
a ciascuno di essi;
con la conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado promosso dall'altro coerede, gli eredi di entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo giudizio, chiedendo l'estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda” (cfr Cass. 14182/2011).
La questione della necessità o meno del litisconsorzio con gli altri coeredi si intreccia però con quella relativa all'ammissibilità della domanda di petizione di eredità e ai limiti in cui questa possa essere accolta nel caso di specie, tenendo conto dell'oggetto specifico del presente giudizio, in cui si allega che , quale Parte_1
8 erede apparente, in forza del testamento poi dichiarato nullo, avrebbe incassato le somme depositate sul c/c del de cuius, nonché il controvalore di tre BTP di quest'ultimo, appropriandosi quindi delle relative somme.
Ebbene, la petitio hereditatis ai sensi dell'art. 533 c.c. è un'azione data all'erede al fine di chiedere, nei confronti di chi possiede i beni ereditari, a titolo di erede
(apparente) o ad altro titolo, la restituzione degli stessi.
Tra i presupposti dell'azione vi è dunque il possesso di beni ereditari, possesso effettivo e non generico o improprio, quale quello di un debitore dell'eredità, che si rifiuta di pagare.
Del resto, la petizione di eredità è normalmente accostata alla rei vindicatio, differenziandosene per il carattere di universalità, ma la rivendica è per l'appunto un'actio in rem, presupponendo anch'essa il possesso di un bene ereditario da parte di terzi.
Tutto questo per dire che, nella specie, non si ravvisa in capo a Parte_1
un possesso di beni ereditari, pur avendo egli incassato in via esclusiva il controvalore dei BTP del de cuius e la provvista esistente nel di lui c/c.
Con ciò però egli è divenuto sostanzialmente debitore nei confronti della massa, ma non può qualificarsi come possessore di somme di denaro.
In ogni caso, quale erede, egli è anche (com)possessore dei beni ereditari.
Per l'effetto, non potrebbe nel caso di specie ammettersi un'autonoma azione di petizione di eredità, ossia disgiunta da una domanda di divisione ereditaria, anche solo di divisione parziale, avente ad oggetto la provvista del c/c e le somme ricavate dalla vendita dei BTP, previo riconoscimento della qualità di eredi in capo agli opponenti e che anche queste poste fan parte dell'asse.
La domanda di divisione, tuttavia, non è stata proposta, sicchè non può pronunciarsi in questa sede la condanna a carico di al pagamento in Parte_1
favore degli attori delle suddette somme.
9 Da un lato perché, se la condanna fosse nel senso del pagamento a ciascuno della rispettiva quota, di fatto si opererebbe una divisione parziale, che però non è stata chiesta e avrebbe reso necessaria l'integrazione del contraddittorio.
Dall'altro perché, anche a voler disporre una condanna con solidarietà dal lato attivo, pure peraltro non chiesta, l'effetto sarebbe che ciascun opposto potrebbe chiedere l'intero, così che si riproporrebbe la situazione attuale, solo con altro detentore dell'intera liquidità, sempre in attesa che le parti si decidano a far luogo ad un giudizio di divisione, per regolare definitivamente i propri conti.
Col che non si intende dire che un'azione di petizione di eredità non possa in astratto proporsi da sola (ossia non in seno ad un giudizio di divisione), da parte di un
(co)erede, verso chi abbia incassato e/o si sia appropriato di liquidità rientranti nell'asse, purchè però si tratti di un terzo e non di un coerede.
Per vero in giurisprudenza, a differenza di quanto visto a proposito della rei vindicatio, si riscontrano anche casi di azioni di petizione di eredità esercitate tra coeredi e aventi ad oggetto somme di denaro.
In tutti questi casi, però, quando l'azione sia esercitata tra coeredi, relativamente a somme di denaro, essa dovrà essere inserita nel contesto di una divisione ereditaria, totale o parziale, nell'ambito della quale l'azione avrà lo scopo di far accertare l'inclusione nella massa da dividere di certe liquidità e l'obbligo del coerede, in sede di rendimento dei conti, di conferire nella massa una certa somma, oppure di addebitare un certo importo alla sua quota, ai sensi dell'art. 725 c.c.
In tal senso possono richiamarsi alcuni casi trattati dalla giurisprudenza di legittimità: in Cass. 22005/2016, ad esempio, alcuni coeredi instauravano giudizio di divisione verso altro coerede (due fratelli verso altro fratello) e inoltre, con cumulo oggettivo, convenivano anche la moglie di quest'ultimo con petizione di eredità, avendo costei incassato ella solla dei BOT che appartenevano al de cuius e che, quindi avrebbero dovuto far parte della massa. Di qui la condanna della convenuta alla restituzione delle somme agli altri coeredi e la successiva pronuncia di divisione tra questi ultimi.
10 Parimenti, in Cass. 20024/2020, in seno ad un giudizio di divisione, un coerede convenuto in un giudizio di divisione chiedeva in via riconvenzionale, nei confronti di altri coeredi, tramite petizione di eredità, la ricostituzione dell'asse, mediante restituzione di somme da altri coeredi indebitamente incassate e di cui si erano appropriati.
A pag. 7 della motivazione si legge che “la petizione di eredità che, ai sensi dell'art. 533 c.c., consente di chiedere sia la quota dell'asse che il suo valore, può assumere natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria, ritenendosi che la domanda di divisione dell'asse ereditario – configurando l'azione di cui all'art. 533
c.c. – postula l'accertamento, tra l'attivo ereditario, anche del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal c/c cointestato prima della morte”.
A pag. 9 poi si specifica, richiamando la motivazione di Cass. 22005/2016, che
“l'azione di petizione ereditaria ben può mirare al recupero di somme di denaro…ma in tal caso l'accoglimento della domanda comporta non già la semplice restituzione alla massa dei beni oggetto della domanda, ma la reintegrazione delle quote lese…”.
Si ritiene quindi che, quando la petizione di eredità sia esercitata tra coeredi e abbia ad oggetto somme di denaro, la sua funzione recuperatoria possa svolgersi solo quando con la stessa sia anche richiesta la divisione, totale o parziale, dell'asse ereditario.
Nella presente causa, invece, essendo stata spesa la sola petitio hereditatis, potrà solo pronunciarsi una sentenza di accertamento, avente ad oggetto la qualità di
(co)eredi degli opposti e l'inclusione nella massa ereditaria delle somme giacenti nel c/c del de cuius e dei BTP a questi intestati e liquidati dall'opponente, con incasso delle relative somme.
Non può invece pronunciarsi una condanna a carico di al Parte_1
pagamento delle corrispondenti somme in favore di alcuni soltanto dei coeredi, al di fuori di un giudizio di divisione, in quanto tale operazione presuppone appunto la ricostruzione dell'asse e il rendimento dei conti tra coeredi.
11 Che poi gli odierni opposti siano eredi di risulta già della sentenza Persona_6
n. 874/2023 (cfr pag. 5 primo cpv).
Parimenti, che la provvista esistente sul c/c C01/00/000044048 al momento della morte di e i BTP di cui alle partite vincolate C01/00/001004078, 4079 e Persona_7
4080 rientrino nell'asse non è neppure contestato da e, comunque, Parte_1
risulta dalla comunicazione Banca Adria del 06.11.2023, allegata al ricorso per ingiunzione.
Entro tali limiti, quindi, la petitio hereditatis può essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'impossibilità, dianzi esposta, di una pronuncia di condanna tra i coeredi, al di fuori di un giudizio di divisione.
Il mancato pronunciamento in ordine alla richiesta di condanna proposta dagli opposti nei confronti di rende superflua la disamina della domanda Parte_1
riconvenzionale di questi, proposta solamente in via subordinata all'accoglimento delle conclusioni degli attori.
Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 1031/2023 del Tribunale di Rovigo;
-accerta e dichiara che , Controparte_1 Controparte_2
, , , Controparte_3 CP_4 CP_5
, , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, , Controparte_9 CP_10 Controparte_11
, , , CP_12 Controparte_13 Controparte_14
, , Controparte_15 Controparte_16 CP_17
, , , ,
[...] CP_18 CP_19 CP_20
e lo stesso sono eredi legittimi di CP_21 Parte_1
; Persona_6
12 -accerta e dichiara che fan parte dell'asse ereditario anche la provvista esistente nel c/c C01/00/000044048 al momento della morte di , pari ad euro Persona_6
18.841,37, nonché il controvalore dei BTP di cui alle partite vincolate
C01/00/001004078, 4079 e 4080;
-rigetta la domanda di condanna proposta dagli attori nei confronti di Parte_1
e volta al pagamento da parte di questi in loro favore delle suddette somme,
[...]
quantificate in euro 185.662,41;
-rigetta la domanda riconvenzionale di . Parte_1
-compensa le spese.
Rovigo, 18/08/2025
Il Giudice
Giulio Borella
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