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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 5623/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso all'udienza dell'11 Febbraio 2025 la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 5623/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to PABIS TICCI Parte_1
NICOLA
ATTORE
E rappresentato e difeso dall'avv.to TARANTINO RICCARDO e CP_1
dall'avv.to CESARONI MASSIMO
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14-18 maggio 2021,
[...]
ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze Parte_1 CP_2
hiedendo la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901
[...] CP_1
c.c. della «dichiarazione di “accollo” 21.11.2018 intercorsa tra e Controparte_2 CP_1
e azionando l'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c. con la revoca del decreto ingiuntivo non opposto n.2364/2019 ( R.G. n. 6379/2019) emesso dal
1 Tribunale di Firenze in favore di e nei confronti di in CP_1 Controparte_2
quanto oggetto di dolo o collusione tra i due convenuti in danno della creditrice attrice, nonché, per l'effetto, la dichiarazione di illegittimità / nullità / inopponibilità dell'ipoteca iscritta in data 27.5.2019 presso l' Controparte_3
di Firenze, reg. part. N. 3359, reg. gen. N. 21352sul
[...]
fabbricatocensito al NCEU del Comune di Firenze, foglio 97, particella 583, sub 28, cat.
A/4di proprietà di sito in Firenze, Viale Malta 13con ordine al Direttore Controparte_2
protempore dell' Territorio di annotare la sentenza in calce Controparte_3
all'iscrizione ipotecaria.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso di essere creditrice di per il risarcimento dei danni cagionati dalle condotte negligenti e dalle Controparte_2
azioni distrattive tenute da quest'ultimo in qualità di amministratore della società fallita.
Ha aggiunto di aver già proposto ricorso per sequestro conservativo, depositato il 26
Aprile 2021, nei confronti di e che avrebbe in seguito instaurato il Controparte_2
giudizio di merito ex art. 146 l.fall..
Ha evidenziato che nella fase di indagine patrimoniale prodromica all'instaurazione del ricorso per sequestro, l'attrice aveva individuato quale unico bene immobiliare dell'ex amministratore un appartamento posto in Firenze, viale Malta n. 13.
Tuttavia, parte attrice ha lamentato che il bene immobile fosse già soggetto a plurime iscrizioni ipotecarie: una iscrizione volontaria dell'agosto 2018 e cinque iscrizioni giudiziali, di cui la prima era una ipoteca di secondo grado iscritta il 27 Maggio 2019 in favore del fratello in forza del decreto ingiuntivo n. 2364/2019. CP_1
Ha esposto che, ottenuta la visibilità del fascicolo monitorio il 20 Aprile 2021, aveva appreso che il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, era stato emesso per l'importo di € 105.212,00 in ragione di una dichiarazione del 21 Novembre 2018 con la quale garantiva personalmente il debito della società per il Controparte_2 Parte_1
pagamento delle prestazioni professionali rese da CP_1
Ha dedotto che i due fratelli avevano dolosamente creato una esposizione debitoria pregiudizievole delle ragioni dei creditori, considerato che era già Controparte_2
2 consapevole della situazione di crisi della società la cui insolvenza risaliva Parte_1
almeno a Luglio 2018.
Ha, dunque, precisato che sussiste sia il requisito dell' eventus damni, consistente nell'assunzione di garanzia personale a titolo gratuito successiva al sorgere del credito della
Curatela fallimentare attrice, sia quello della scientia fraudis, in quanto il fratello ND era consapevole del danno, derivante dall'assunzione di un nuovo e ingiustificato debito, alla garanzia patrimoniale dei veri creditori di Controparte_2
Ha evidenziato anche che era stato realizzato il medesimo schema fraudolento con l'avv. Elena Brunori, compagna di la quale aveva ottenuto, nel Controparte_2
medesimo contesto temporale, l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2737/2019 del 12 giugno 2019 e in forza del quale aveva iscritto ipoteca sul bene immobile di viale Malta 13 in data 18 giugno 2019.
Anche in tal caso, il creditore ingiungente aveva fatto valere, in quel caso, delle cambiali rilasciate da a fronte di un debito della società e tali cambiali erano state Controparte_2
rilasciate in data 21.11.2018, ovvero contestualmente alla dichiarazione in favore del fratello CP_1
Inoltre la dichiarazione rilasciata da è sterilizzabile con l'azione Controparte_2
revocatoria ex art. 2901 c.c. trattandosi di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito per cui agisce la Curatela fallimentare.
Pertanto, parte attrice ha esercitato opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma
2, c.p.c., chiedendo che sia dichiarata l'inopponibilità del decreto ingiuntivo n. 2364/2019
e della conseguente ipoteca iscritta in forza del predetto titolo, nonché l'inefficacia ex art. 2901 c.c. della dichiarazione costitutiva della garanzia personale di Controparte_2
Si è costituito che ha chiesto il rigetto della domanda di parte CP_1
attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del Parte_1
nella promozione dell'azione ex art. 404, comma 2, c.p.c. Ha dedotto che la
[...]
giurisprudenza ha ammesso l'esperibilità dell'azione esclusivamente ad opera dei creditori titolari di un credito certo, laddove la curatela fallimentare attrice ha solamente dedotto di
3 essere potenziale creditrice di non essendo ancora stata accertata Controparte_2
definitivamente alcuna responsabilità di quest'ultimo come amministratore.
Ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'opposizione di terzo revocatoria per tardività della stessa, in quanto proposta oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla scoperta del dolo o collusione.
Nel merito, ha replicato che il credito oggetto del decreto ingiuntivo consisteva in €
10.000,00 a titolo di prestito personale per il fratello e € 95.212,00 dovuti per CP_2
l'attività professionale svolta per la società e garantita personalmente dal fratello. Tale attività era stata svolta in epoca antecedente al fallimento, che è stato dichiarato a Gennaio
2020. Perciò ha evidenziato che le prestazioni non costituiscono crediti artificiosamente creati, ma anzi sono state realmente effettuate e sono state, peraltro, descritte dettagliatamente nella domanda di insinuazione al passivo.
Ha ulteriormente eccepito la mancanza di interesse ad agire dell'attore, poiché anche in caso di accoglimento della domanda, il bene immobile di risulterebbe Controparte_2
comunque incapiente rispetto alle ulteriori ipoteche su di esso gravanti.
Infine, ha dedotto l'inammissibilità della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché la dichiarazione di non costituisce un atto di disposizione del patrimonio Controparte_2
assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria. Ha evidenziato pure che secondo la giurisprudenza è precluso l'esercizio della domanda ex art. 2901 c.c. fino all'accoglimento della domanda ex art. 404 c.p.c..
Ritualmente citato in giudizio, non si è costituito Controparte_2
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del
11 Febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale e dopo la loro discussione orale.
In sede di udienza di discussione orale, parte attrice è stata autorizzata alla produzione della pronuncia n. 2838/2024 emessa dal Tribunale adìto, sezione imprese in data
18.09.2024 nel procedimento incardinato al numero di RG. 1050872021 nonché l'atto di impugnazione nel procedimento di appello incardinato al numero di RG. 78/2025 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze 3813/2024 nel procedimento RG. N.
5631/2021. In tale contesto, anche parte convenuta è stata autorizzata alla produzione
4 della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze 3813/2024 nel procedimento RG. N.
5631/2021. L'avv. Cesaroni chiede l'autorizzazione alla produzione della sentenza n. 3813 emessa in data 3.12.2024,
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La complessiva domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, può trovare accoglimento.
Nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice ha formulato due domande giudiziali: al punto B1 ha chiesto al Tribunale adìto di dichiarare l'inefficacia, nei confronti dalla
Curatela fallimentare, della dichiarazione sottoscritta da in favore del Controparte_2
fratello in data 21 novembre 2018, mentre al punto B2 ha formulato una CP_1
opposizione di terzo revocatoria avverso il decreto ingiuntivo n.2364/2019 emesso dal
Tribunale di Firenze in favore di con il quale si era ingiunto al fratello CP_1
il pagamento della somma di euro 105.212 in forza della dichiarazione del 21 CP_2
novembre 2018 e delle fatture emesse dallo stesso per le prestazioni effettuate in favore della società poi dichiarata fallita con sentenza adottata il 28.1.2020. Parte_1
Le due azioni, quella negoziale e l'opposizione di terzo revocatoria, hanno una diversa causa petendi: la prima è diretta a determinate l'inefficacia relativa del titolo che rimane valido tra le parti originarie, mentre la seconda è volta ad eliminarlo del tutto.
Occorre dapprima esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma 2, c.p.c. per tardività dell'azione al fine di proseguire alla disamina delle due domande sopra individuate.
Come noto, il termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta del dolo o della collusione decorre dalla scoperta da parte dell'opponente del dolo o collusione a suo danno e la scoperta deve essere connotata dalla “ ragionevole certezza, non essendo sufficiente il mero sospetto” ( Cass. 4008/2004).
Nel caso in esame l'opponente ha potuto raggiungere il grado di ragionevole certezza soltanto dopo aver presa visione degli atti del procedimento monitorio, ovvero una volta ottenuta la visibilità del fascicolo del procedimento sommario nel contesto del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2364/2019 in favore di e in danno CP_1
5 dell'ingiunto in quanto solo dopo aver avuto accesso agli atti ha potuto Controparte_2
elaborare elementi fino ad allora ignoti e fondanti la domanda monitoria.
Certamente, la ragionevole certezza può costruirsi solo dopo aver esaminato la causa petendi dell'azione di condanna esercitata in via monitoria.
Presa visione degli atti, l'opponente ha appreso che aveva ottenuto CP_1
l'emissione del decreto ingiuntivo in forza di una dichiarazione accollo e di espromissione non liberatoria dell'allora amministratore per un debito della società e in Controparte_2
forza di fatture emesse dall'ingiungente.
Solo in sede di accesso agli atti, la Curatela ha potuto apprendere che anche in tale procedimento sommario il debitore ingiunto non aveva presentato opposizione.
Né pare sostenibile, anche in quanto non provata, la tesi di parte convenuta secondo cui la ragionevole certezza del dolo o collusione sarebbe stata già raggiunta dalla Curatela in sede di presentazione di istanza di ammissione al passivo dell'ing. in CP_1
data 14.10.2020. In primo luogo, tale documento, pur richiamato in comparsa di costituzione e risposta, non è stato prodotto tempestivamente in giudizio, essendo la parte incorsa in una decadenza processuale. Sul punto, si richiamano le motivazioni di cui all'ordinanza del 27 novembre 2024 in punto di rigetto dell'istanza ex art. 153 c.p.c..
In secondo luogo, tale istanza non avrebbe potuto ingenerare una ragionevole certezza del dolo o collusione delle parti in danno della massa dei creditori del , avendo Parte_1
in quella sede l'odierno convenuto fatto un valere un credito nei confronti della società, laddove nel procedimento monitorio aveva fatto valere un credito nei confronti del debitore Controparte_2
Stante ciò, l'azione è stata tempestivamente proposta.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione di terzo revocatoria per difetto di legittimazione attiva, si osserva quanto segue.
Tornando alle domande cumulate dalla Curatela nel presente procedimento, come già anticipato l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e l'opposizione revocatoria di terzo ex art. 404, comma 2, c.p.c. hanno distinte causae petendi e la sentenza di accoglimento delle due azioni conduce ad effetti diversi.
6 Tra azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c. corrono una serie di importanti differenze, oltre all'evidente diversità dell'atto revocando (un atto dispositivo del privato nel primo caso, un provvedimento giudiziale nel secondo).
Tra di esse, vi è anche quella relativa alla più ampia legittimazione attiva nel caso della revocatoria ordinaria, azione spettante anche al titolare di credito non ancora scaduto o incerto, rispetto all'opposizione di terzo revocatoria: “In tema di opposizione di terzo revocatoria
(art. 404 cod. proc. civ.), l'eccezionalità del mezzo di impugnazione, lo stretto termine per proporlo, le finalità ad esso riconducibili, individuando una netta diversità del rimedio rispetto all'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 cod. civ.), inducono a ritenere che la nozione di "creditori di una delle parti", richiamata dall'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., vada interpretata in senso più restrittivo dell'analoga nozione richiamata ai fini della legittimazione all'azione revocatoria ordinaria (per la quale rileva anche la titolarità di un credito eventuale), nel senso che per creditore, ai fini dell'impugnazione in questione, deve intendersi chi rivesta tale qualità - pur se sottoposta a termine o a condizione - al momento della proposizione di essa;
analogamente, per "aventi causa", ai sensi della medesima disposizione, devono intendersi i successori a titolo particolare di una delle parti.” (Cass., Sez. 1, n. 12144 del
23/05/2006).
Dal carattere di impugnazione straordinaria dell'opposizione di terzo revocatoria consegue una interpretazione più restrittiva della nozione di "creditori di una delle parti", di cui all'art. 404, comma 2, c.p.c., rispetto all'interpretazione dell'analoga nozione richiamata ai fini della legittimazione all'azione revocatoria, nel senso che per creditore, ai fini dell'impugnazione in questione, deve intendersi chi effettivamente rivesta tale qualità, pur se sottoposta a termine o a condizione, al momento della proposizione di essa.
Da un lato, il credito a tutela del quale si agisce in revocatoria può anche essere eventuale o sub iudice e in caso di credito litigioso, potendo porsi a fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione pauliana.
È, infatti, del tutto consolidato l'orientamento che esclude che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione
7 obbligatoria del primo processo in relazione al secondo (Cass. civ. Sez. III Ord.,
30/05/2023, n. 15275, Cassazione civile sez. III, 28/08/2023, n.25331).
D'altro canto, il credito dell'opponente ex art. 404, coma 2, c.p.c. deve essere certo, non già nel senso che deve basarsi su un precedente giudicato, ma nel senso che deve essere accertato, anche in via incidentale, dal giudice dell'opposizione, sulla base delle prove fornite dall'opponente, gravato del relativo onere.
Tale orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla nozione di creditore di cui all'art. 404, secondo comma, c.p.c. si spiega sul piano degli effetti della sentenza di accoglimento dell'impugnazione straordinaria, che comporta non soltanto l'inefficacia relativa del giudicato, che ne è oggetto, nei confronti del terzo opponente, ma anche l'eliminazione di esso nei confronti delle stesse parti del processo originario (Cass.
03/12/2015, n. 24631).
Non potrebbe, invero, travolgersi un giudicato se non in presenza dell'accertamento del danno per chi effettivamente sia creditore di una delle parti, e non semplicemente dichiari di esserlo.
Si procederà all'esame del credito vantato dall'attrice ai fini, come esposto, distinti delle due azioni.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto di vantare un credito risarcitorio nei confronti di per i danni cagionati nella gestione di quest'ultimo quale Controparte_2
amministratore della società fallita.
Al momento della presentazione della domanda, che quanto all'opposizione revocatoria di terzo soggiace ad uno stringente termine perentorio, la Curatela fallimentare aveva allegato e provato di aver ottenuto un provvedimento cautelare di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. inaudita altera parte in data 30 Aprile 2021, ovvero in data antecedente alla pendenza del presente procedimento.
Tale decreto di sequestro conservativo veniva, inoltre, confermato dal Giudice cautelare con ordinanza del 17 Giugno 2021.
Già in sede di presentazione della domanda, il credito della Curatela poteva dirsi certo nell'an se sol si consideri che il Giudice cautelare aveva accertato, pur sommariamente
8 come era proprio della suddetta fase procedimentale, che le condotte distrattive allegate dalla difesa della Curatela non erano state specificamente contestate dal resistente.
Significativo oltremodo è il contegno processuale tenuto in quel giudizio cautelare da il quale non aveva promosso il reclamo quale mezzo di gravame avverso Controparte_2
il provvedimento cautelare.
Tale conclusione non pare riconoscere all'opponente una tutela anticipata della sua posizione, ammessa dall'ordinamento per quanto riguarda la revocatoria di fronte ad atti che potrebbero rendere più difficile l'esecuzione del credito, ma porta a tutelare un credito pregiudicato e cagionato dalle condotte anche distrattive tenute dall'amministratore della società anche in data anteriore alla dichiarazione del novembre 2018 e all'adozione del provvedimento giudiziario che parte attrice asserisce essere frutto di dolo di una delle parti o di collusione fra le stesse.
Medio tempore e nel corso del presente giudizio, la parte attrice ha prodotto, quali documenti di nuova e successiva formazione, gli atti difensivi del giudizio di merito volto all'accertamento della responsabilità dell'organo amministrativo e di controllo.
Come anticipato, la certezza del credito dell'opponente può essere accertato, anche in via incidentale, dal giudice dell'opposizione.
Il credito della Curatela fallimentare è stato, poi, infine liquidato con la sentenza n.
2838/2024, resa dal Tribunale delle imprese nel procedimento incardinato al numero di
RG. 10508/2021 in cui era stata promossa dalla stessa attrice l'azione di responsabilità di quale amministratore della società Controparte_2 Parte_1
Quanto premesso conduce a ritenere che la Curatela rivesta la qualità di creditrice sia ai fini dell'azione revocatoria ordinaria che ai fini dell'opposizione di terzo revocatoria.
Quanto alla domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., sussiste pertanto il primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c..
Quanto al presupposto dell'eventus damni, mette conto ricordare che, alla stregua di un orientamento granitico della Suprema Corte (Cass. 24 luglio 2003, n. 11471; Cass. 1^ giugno 2000, n. 7262; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12144; Cass. 15 giugno 1995, n. 6777; Cass.
1 dicembre 1987, n. 8930) tale requisito per l'accoglimento dell'azione ex art 2901 c.c. deve essere inteso quale pericolo del buon fine dell'esecuzione forzata: lo stesso ricorre non
9 soltanto ove l'atto di disposizione oggetto dell'azione abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza del debitore, ma anche nell'ipotesi in cui abbia comportato un'incertezza o una maggiore difficoltà o una limitazione della probabilità nella realizzazione del credito.
Possono formare oggetto di revocatoria gli atti dispositivi del patrimonio e, cioè, gli atti mediante i quali il debitore aliena, limita, rinunzia o modifica i diritti patrimoniali ovvero assume passività.
Nella vicenda in esame, il creditore ha posto in essere un atto a titolo gratuito CP_2
sorretto da causa di liberalità in favore del fratello assumendo CP_1
personalmente con un meccanismo di espromissione cumulativa una obbligazione della società di cui era amministratore, con lo scopo, che si esaminerà anche nel vaglio della opposizione di cui all'art. 404, comma 2, c.p.c. e i cui motivi sostengono anche la presente domanda, di schermare l'unico bene immobile aggredibile ai suoi creditori personali e favorendo alcuni creditori sociali.
In altri termini, tale atto a titolo gratuito era stato posto in evidente pregiudizio dei creditori personali dell , fra cui l'odierno attore, i quali hanno visto ridotta Controparte_2
la garanzia generica del proprio credito per l'ingresso nel novero dei creditori concorrenti di un soggetto nuovo, così indebitamente favorito.
Quanto al rapporto temporale tra l'atto pregiudizievole e il credito, a tutela del quale viene esperita l'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. pone due diverse ipotesi. In primo luogo, il credito può essere anteriore rispetto all'atto revocando ed in tal caso, ai fini dell'accoglimento della domanda, sarà sufficiente che il debitore sia stato a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie. Tuttavia, l'anteriorità di cui si è detto deve essere riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello, eventualmente successivo, in cui esso venga accertato con sentenza (Cassazione civile, Sez. I, 10 febbraio
1996, n. 1050.
Nel diverso caso, pure contemplato dall'art. 2901 c.c., di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito è, invece, necessario che l'atto medesimo fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
10 Anche tale presupposto ricorre nella presente vicenda, poiché alla data del 21.11.2018 era ben consapevole dello stato di insolevenza della società Controparte_2 Parte_1
essendo egli amministratore unico della stessa. Nella stessa scrittura privata aveva ammesso tale circostanza.
Si possono apprezzare sul punto, alla stregua di elementi obiettivi e quali avvisaglie di questo stato di difficoltà e di insolvenza: l'emissione di un assegno n. 7672350184-05 privo di fondi in favore di tratto su Banca CR di Firenze dell'importo di euro 55.000 Per_1
in data 17 luglio 2018, ovvero in data antecedente alla dichiarazione del novembre 2018;
l'esposizione debitoria nei confronti della Banca Cassa di Risparmio di Firenze ammontante alla somma superiore a cinquecentomila euro.
Tale scrittura privata costituisce, come si avrà modo di esaminare nel prosieguo, il perno del meccanismo collusivo ideato con il fratello allo scopo di recare CP_1
pregiudizio i propri creditori personali schermando l'unico bene immobile aggredibile in via esecutiva.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, la domanda di parte ricorrente non può che trovare accoglimento.
Quanto all'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c., si osserva quanto segue.
Emerge dal complesso delle allegazioni e delle prove documentali fornite da parte attrice la collusione intercorsa tra i fratelli consistente nell'esperimento di CP_2
un'azione monitoria da parte di nei confronti del fratello in forza della CP_1
dichiarazione del 21.11.2018, il quale non ha opposto il provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti, al fine di iscrivere ipoteca giudiziale di grado superiore sull'unico bene immobile di proprietà dello stesso sito in Firenze, viale Malta 13, così da Controparte_2
pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie dei creditori personali di quest'ultimo.
Certamente dalla dichiarazione sopra richiamata si evince come fosse Controparte_2
certamente consapevole dell'attività professionale svolta dal fratello in CP_1
favore della società come si fosse personalmente assunto tale debito. Parte_1
11 Al contempo, è appurato che sia sia il fratello, fossero Controparte_2 CP_1
perfettamente a conoscenza dello stato di difficoltà economica in cui versava Parte_1
che l'avrebbe poi condotta al fallimento.
Non può certamente revocarsi in dubbio che fosse a conoscenza dello Controparte_2
stato di difficoltà della società, stante la sua posizione privilegiata desumibile dalla sua qualità di amministratore unico di , nonché dalla lettera inviata al fratello in data Pt_1
21.11.2018 in cui aveva ammesso pacificamente la circostanza .
Si possono apprezzare sul punto, alla stregua di elementi obiettivi e quali avvisaglie di questo stato di difficoltà e di insolvenza: l'emissione di un assegno n. 7672350184-05 privo di fondi in favore di tratto su Banca CR di Firenze dell'importo di euro 55.000 Per_1
in data 17 luglio 2018, ovvero in data antecedente alla dichiarazione del novembre 2018;
l'esposizione debitoria nei confronti della Banca Cassa di Risparmio di Firenze ammontante alla somma superiore a cinquecentomila euro.
Quanto alla posizione di gioca in tale senso la presunzione del rapporto CP_1
familiare sussistente con l'amministratore unico della società debitrice e la circostanza che la società debitrice fosse in ritardo nei pagamenti relativi ai compensi dovuti Parte_1
per l'attività professionale svolta per anni.
Ha certamente, poi, consolidato tale consapevolezza la scrittura privata del 21.11.2018, con la quale ha assunto la garanzia in proprio del debito di Legend nei Controparte_2
confronti del fratello dando atto dell'insufficiente liquidità della società. CP_1
Tale atto, da ricondurre ad una ipotesi di espromissione cumulativa non liberatoria del debitore principale sorretta da causa di liberalità, era stato posto in essere allo scopo di recare un pregiudizio nei confronti dei creditori personali di e di favorire Controparte_2
uno dei creditori della società che all'epoca dei fatti mostrava le avvisaglie di una insolvenza.
Altro elemento fortemente indiziante della collusione tra i fratelli è la CP_2
circostanza che munito di un decreto ingiuntivo provvisoriamente CP_1
esecutivo e non opposto, non avesse intrapreso un'azione esecutiva nei confronti di dopo l'iscrizione dell'ipoteca in data 27 Maggio 2019 sull'unico immobile Controparte_2
di proprietà di quest'ultimo.
12 Ciò depone per il fatto che il fine perseguito attraverso l'operazione condotta dai fratelli fosse quello di schermare il bene ipotecato dalle eventuali aggressioni dei creditori personali di Controparte_2
Altro elemento indiziante della collusione è il contestuale coordinamento anche cronologico nell'ottenimento di un tutolo giudiziale da parte dei creditori della società ing.
e avv. Elena Brunori, legata a da un rapporto CP_1 Controparte_2
sentimentale, contestato nel presente procedimento ma ammesso negli atti difensivi in altro giudizio ( pg. 16 Tribunale di Firenze, dott. Carvisiglia, sentenza 2919/2022 Rg. N.
16793/20199.
Anche in tale vicenda, aveva garantito personalmente, in quel caso a Controparte_2
mezzo effetto cambiario rilasciato in data 21.11.2018, ovvero contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata in favore del fratello un debito della società. CP_1
Non solo in tale vicenda si ripete il modus operandi con riguardo all'assunzione di un debito della società in stato di difficoltà economica nei riguardi di due creditori sociali con cui aveva indubbiamente rapporti di vicinanza e familiarità, ma anche la Controparte_2
progressione cronologica.
Si osserva a tale proposito che:
a) il ricorso monitorio è stato presentato dall'avv.ssa Elena Brunori in data 28.5.2019, mentre il decreto ingiuntivo n. 2737/2019 è stato emesso il 12.6.2019, con iscrizione ipotecaria subito successiva effettuata in data 18.6.2019;
b) il ricorso monitorio è stato presentato da in data 7.5.2019, mentre il CP_1
decreto ingiuntivo n. 2364/2019 è stato emesso il 21.5.2019, con iscrizione ipotecaria subito successiva effettuata in data 27.5.2019.
Quanto al credito di euro 10.000,00 azionato da il quale troverebbe CP_1
titolo nell'obbligo restitutorio di un “prestito” già effettuato dal medesimo in favore del fratello alla stregua delle risultanze di causa, si deve ritenere che lo stesso Controparte_2
non risulti provato.
In primo luogo, quanto alla contabile del bonifico del 27.07.2018, tale documento, pur richiamato in comparsa di costituzione e risposta, non è stato prodotto tempestivamente in giudizio, essendo la parte incorsa in una decadenza processuale. Sul punto, si richiamano
13 le motivazioni di cui all'ordinanza del 27 novembre 2024 in punto di rigetto dell'istanza ex art. 153 c.p.c..
In secondo luogo, non può essere attribuito valore dirimente alla circostanza che nella scrittura privata del 21.11.2018 abbia riconosciuto un proprio Controparte_2
debito per Euro 10.000,00 a titolo di restituzione di somma concessa in mutuo dal fratello, trattandosi della medesima scrittura che già è stata individuata come il punto centrale della manovra collusiva, posta in essere dai fratelli con riferimento alla restante parte CP_2
della somma poi richiesta da in sede monitoria, a titolo di compenso per CP_1
prestazioni professionali.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la domanda attorea merita accoglimento.
In accoglimento della domanda attorea va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ai sensi dell'art. 2884 c.c., come espressamente richiesto dall'attore, deve, inoltre, essere ordinata la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza del revocando provvedimento monitorio sull'immobile di proprietà di . Controparte_2
Per quanto di ragione, la domanda complessiva dell'attore non può che trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e CP_1 CP_2
si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale
[...]
scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00 e vanno poste a carico solidale dei convenuti ex art. 97 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
ACCOGLIE la domanda di parte attrice ei confronti Parte_1
dei convenuti E e, per l'effetto, DICHIARA CP_1 Controparte_2
inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di la Parte_1
dichiarazione unilaterale sottoscritta da in data 21.11.2018; Controparte_2
ACCOGLIE la opposizione di terzo proposta ex art. 404, secondo comma, c.p.c. da parte attrice nei confronti dei convenuti E Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, Controparte_2
14 REVOCA il decreto ingiuntivo numero 2364/2019 emesso dal Tribunale di Firenze in data 21.5.2019 (R.G. 6379/2019), ad istanza di nei confronti del sig. CP_1
non opposto;
Controparte_2
ORDINA la cancellazione dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria Registri
Immobiliari di Firenze, Registro Particolare numero 3359 / Registro Generale 21352, sul fabbricato censito in catasto del Comune di Firenze al Foglio 97, Particella 583, sub. 28, cat. A/4, di proprietà di sito in Firenze, Viale Malta, nr. 13; Controparte_2
CONDANNA i convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite nei confronti di parte attrice liquidate in Euro 14.103 per compensi Parte_1
oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge, nonché le spese prenotate a debito e dispone che il pagamento delle suddette spese sia eseguito in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TU spese giustizia.
Firenze, 11 Febbraio 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
15
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso all'udienza dell'11 Febbraio 2025 la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 5623/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to PABIS TICCI Parte_1
NICOLA
ATTORE
E rappresentato e difeso dall'avv.to TARANTINO RICCARDO e CP_1
dall'avv.to CESARONI MASSIMO
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14-18 maggio 2021,
[...]
ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze Parte_1 CP_2
hiedendo la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901
[...] CP_1
c.c. della «dichiarazione di “accollo” 21.11.2018 intercorsa tra e Controparte_2 CP_1
e azionando l'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c. con la revoca del decreto ingiuntivo non opposto n.2364/2019 ( R.G. n. 6379/2019) emesso dal
1 Tribunale di Firenze in favore di e nei confronti di in CP_1 Controparte_2
quanto oggetto di dolo o collusione tra i due convenuti in danno della creditrice attrice, nonché, per l'effetto, la dichiarazione di illegittimità / nullità / inopponibilità dell'ipoteca iscritta in data 27.5.2019 presso l' Controparte_3
di Firenze, reg. part. N. 3359, reg. gen. N. 21352sul
[...]
fabbricatocensito al NCEU del Comune di Firenze, foglio 97, particella 583, sub 28, cat.
A/4di proprietà di sito in Firenze, Viale Malta 13con ordine al Direttore Controparte_2
protempore dell' Territorio di annotare la sentenza in calce Controparte_3
all'iscrizione ipotecaria.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso di essere creditrice di per il risarcimento dei danni cagionati dalle condotte negligenti e dalle Controparte_2
azioni distrattive tenute da quest'ultimo in qualità di amministratore della società fallita.
Ha aggiunto di aver già proposto ricorso per sequestro conservativo, depositato il 26
Aprile 2021, nei confronti di e che avrebbe in seguito instaurato il Controparte_2
giudizio di merito ex art. 146 l.fall..
Ha evidenziato che nella fase di indagine patrimoniale prodromica all'instaurazione del ricorso per sequestro, l'attrice aveva individuato quale unico bene immobiliare dell'ex amministratore un appartamento posto in Firenze, viale Malta n. 13.
Tuttavia, parte attrice ha lamentato che il bene immobile fosse già soggetto a plurime iscrizioni ipotecarie: una iscrizione volontaria dell'agosto 2018 e cinque iscrizioni giudiziali, di cui la prima era una ipoteca di secondo grado iscritta il 27 Maggio 2019 in favore del fratello in forza del decreto ingiuntivo n. 2364/2019. CP_1
Ha esposto che, ottenuta la visibilità del fascicolo monitorio il 20 Aprile 2021, aveva appreso che il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, era stato emesso per l'importo di € 105.212,00 in ragione di una dichiarazione del 21 Novembre 2018 con la quale garantiva personalmente il debito della società per il Controparte_2 Parte_1
pagamento delle prestazioni professionali rese da CP_1
Ha dedotto che i due fratelli avevano dolosamente creato una esposizione debitoria pregiudizievole delle ragioni dei creditori, considerato che era già Controparte_2
2 consapevole della situazione di crisi della società la cui insolvenza risaliva Parte_1
almeno a Luglio 2018.
Ha, dunque, precisato che sussiste sia il requisito dell' eventus damni, consistente nell'assunzione di garanzia personale a titolo gratuito successiva al sorgere del credito della
Curatela fallimentare attrice, sia quello della scientia fraudis, in quanto il fratello ND era consapevole del danno, derivante dall'assunzione di un nuovo e ingiustificato debito, alla garanzia patrimoniale dei veri creditori di Controparte_2
Ha evidenziato anche che era stato realizzato il medesimo schema fraudolento con l'avv. Elena Brunori, compagna di la quale aveva ottenuto, nel Controparte_2
medesimo contesto temporale, l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2737/2019 del 12 giugno 2019 e in forza del quale aveva iscritto ipoteca sul bene immobile di viale Malta 13 in data 18 giugno 2019.
Anche in tal caso, il creditore ingiungente aveva fatto valere, in quel caso, delle cambiali rilasciate da a fronte di un debito della società e tali cambiali erano state Controparte_2
rilasciate in data 21.11.2018, ovvero contestualmente alla dichiarazione in favore del fratello CP_1
Inoltre la dichiarazione rilasciata da è sterilizzabile con l'azione Controparte_2
revocatoria ex art. 2901 c.c. trattandosi di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito per cui agisce la Curatela fallimentare.
Pertanto, parte attrice ha esercitato opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma
2, c.p.c., chiedendo che sia dichiarata l'inopponibilità del decreto ingiuntivo n. 2364/2019
e della conseguente ipoteca iscritta in forza del predetto titolo, nonché l'inefficacia ex art. 2901 c.c. della dichiarazione costitutiva della garanzia personale di Controparte_2
Si è costituito che ha chiesto il rigetto della domanda di parte CP_1
attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del Parte_1
nella promozione dell'azione ex art. 404, comma 2, c.p.c. Ha dedotto che la
[...]
giurisprudenza ha ammesso l'esperibilità dell'azione esclusivamente ad opera dei creditori titolari di un credito certo, laddove la curatela fallimentare attrice ha solamente dedotto di
3 essere potenziale creditrice di non essendo ancora stata accertata Controparte_2
definitivamente alcuna responsabilità di quest'ultimo come amministratore.
Ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'opposizione di terzo revocatoria per tardività della stessa, in quanto proposta oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla scoperta del dolo o collusione.
Nel merito, ha replicato che il credito oggetto del decreto ingiuntivo consisteva in €
10.000,00 a titolo di prestito personale per il fratello e € 95.212,00 dovuti per CP_2
l'attività professionale svolta per la società e garantita personalmente dal fratello. Tale attività era stata svolta in epoca antecedente al fallimento, che è stato dichiarato a Gennaio
2020. Perciò ha evidenziato che le prestazioni non costituiscono crediti artificiosamente creati, ma anzi sono state realmente effettuate e sono state, peraltro, descritte dettagliatamente nella domanda di insinuazione al passivo.
Ha ulteriormente eccepito la mancanza di interesse ad agire dell'attore, poiché anche in caso di accoglimento della domanda, il bene immobile di risulterebbe Controparte_2
comunque incapiente rispetto alle ulteriori ipoteche su di esso gravanti.
Infine, ha dedotto l'inammissibilità della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché la dichiarazione di non costituisce un atto di disposizione del patrimonio Controparte_2
assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria. Ha evidenziato pure che secondo la giurisprudenza è precluso l'esercizio della domanda ex art. 2901 c.c. fino all'accoglimento della domanda ex art. 404 c.p.c..
Ritualmente citato in giudizio, non si è costituito Controparte_2
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del
11 Febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale e dopo la loro discussione orale.
In sede di udienza di discussione orale, parte attrice è stata autorizzata alla produzione della pronuncia n. 2838/2024 emessa dal Tribunale adìto, sezione imprese in data
18.09.2024 nel procedimento incardinato al numero di RG. 1050872021 nonché l'atto di impugnazione nel procedimento di appello incardinato al numero di RG. 78/2025 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze 3813/2024 nel procedimento RG. N.
5631/2021. In tale contesto, anche parte convenuta è stata autorizzata alla produzione
4 della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze 3813/2024 nel procedimento RG. N.
5631/2021. L'avv. Cesaroni chiede l'autorizzazione alla produzione della sentenza n. 3813 emessa in data 3.12.2024,
******
La complessiva domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, può trovare accoglimento.
Nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice ha formulato due domande giudiziali: al punto B1 ha chiesto al Tribunale adìto di dichiarare l'inefficacia, nei confronti dalla
Curatela fallimentare, della dichiarazione sottoscritta da in favore del Controparte_2
fratello in data 21 novembre 2018, mentre al punto B2 ha formulato una CP_1
opposizione di terzo revocatoria avverso il decreto ingiuntivo n.2364/2019 emesso dal
Tribunale di Firenze in favore di con il quale si era ingiunto al fratello CP_1
il pagamento della somma di euro 105.212 in forza della dichiarazione del 21 CP_2
novembre 2018 e delle fatture emesse dallo stesso per le prestazioni effettuate in favore della società poi dichiarata fallita con sentenza adottata il 28.1.2020. Parte_1
Le due azioni, quella negoziale e l'opposizione di terzo revocatoria, hanno una diversa causa petendi: la prima è diretta a determinate l'inefficacia relativa del titolo che rimane valido tra le parti originarie, mentre la seconda è volta ad eliminarlo del tutto.
Occorre dapprima esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma 2, c.p.c. per tardività dell'azione al fine di proseguire alla disamina delle due domande sopra individuate.
Come noto, il termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta del dolo o della collusione decorre dalla scoperta da parte dell'opponente del dolo o collusione a suo danno e la scoperta deve essere connotata dalla “ ragionevole certezza, non essendo sufficiente il mero sospetto” ( Cass. 4008/2004).
Nel caso in esame l'opponente ha potuto raggiungere il grado di ragionevole certezza soltanto dopo aver presa visione degli atti del procedimento monitorio, ovvero una volta ottenuta la visibilità del fascicolo del procedimento sommario nel contesto del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2364/2019 in favore di e in danno CP_1
5 dell'ingiunto in quanto solo dopo aver avuto accesso agli atti ha potuto Controparte_2
elaborare elementi fino ad allora ignoti e fondanti la domanda monitoria.
Certamente, la ragionevole certezza può costruirsi solo dopo aver esaminato la causa petendi dell'azione di condanna esercitata in via monitoria.
Presa visione degli atti, l'opponente ha appreso che aveva ottenuto CP_1
l'emissione del decreto ingiuntivo in forza di una dichiarazione accollo e di espromissione non liberatoria dell'allora amministratore per un debito della società e in Controparte_2
forza di fatture emesse dall'ingiungente.
Solo in sede di accesso agli atti, la Curatela ha potuto apprendere che anche in tale procedimento sommario il debitore ingiunto non aveva presentato opposizione.
Né pare sostenibile, anche in quanto non provata, la tesi di parte convenuta secondo cui la ragionevole certezza del dolo o collusione sarebbe stata già raggiunta dalla Curatela in sede di presentazione di istanza di ammissione al passivo dell'ing. in CP_1
data 14.10.2020. In primo luogo, tale documento, pur richiamato in comparsa di costituzione e risposta, non è stato prodotto tempestivamente in giudizio, essendo la parte incorsa in una decadenza processuale. Sul punto, si richiamano le motivazioni di cui all'ordinanza del 27 novembre 2024 in punto di rigetto dell'istanza ex art. 153 c.p.c..
In secondo luogo, tale istanza non avrebbe potuto ingenerare una ragionevole certezza del dolo o collusione delle parti in danno della massa dei creditori del , avendo Parte_1
in quella sede l'odierno convenuto fatto un valere un credito nei confronti della società, laddove nel procedimento monitorio aveva fatto valere un credito nei confronti del debitore Controparte_2
Stante ciò, l'azione è stata tempestivamente proposta.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione di terzo revocatoria per difetto di legittimazione attiva, si osserva quanto segue.
Tornando alle domande cumulate dalla Curatela nel presente procedimento, come già anticipato l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e l'opposizione revocatoria di terzo ex art. 404, comma 2, c.p.c. hanno distinte causae petendi e la sentenza di accoglimento delle due azioni conduce ad effetti diversi.
6 Tra azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c. corrono una serie di importanti differenze, oltre all'evidente diversità dell'atto revocando (un atto dispositivo del privato nel primo caso, un provvedimento giudiziale nel secondo).
Tra di esse, vi è anche quella relativa alla più ampia legittimazione attiva nel caso della revocatoria ordinaria, azione spettante anche al titolare di credito non ancora scaduto o incerto, rispetto all'opposizione di terzo revocatoria: “In tema di opposizione di terzo revocatoria
(art. 404 cod. proc. civ.), l'eccezionalità del mezzo di impugnazione, lo stretto termine per proporlo, le finalità ad esso riconducibili, individuando una netta diversità del rimedio rispetto all'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 cod. civ.), inducono a ritenere che la nozione di "creditori di una delle parti", richiamata dall'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., vada interpretata in senso più restrittivo dell'analoga nozione richiamata ai fini della legittimazione all'azione revocatoria ordinaria (per la quale rileva anche la titolarità di un credito eventuale), nel senso che per creditore, ai fini dell'impugnazione in questione, deve intendersi chi rivesta tale qualità - pur se sottoposta a termine o a condizione - al momento della proposizione di essa;
analogamente, per "aventi causa", ai sensi della medesima disposizione, devono intendersi i successori a titolo particolare di una delle parti.” (Cass., Sez. 1, n. 12144 del
23/05/2006).
Dal carattere di impugnazione straordinaria dell'opposizione di terzo revocatoria consegue una interpretazione più restrittiva della nozione di "creditori di una delle parti", di cui all'art. 404, comma 2, c.p.c., rispetto all'interpretazione dell'analoga nozione richiamata ai fini della legittimazione all'azione revocatoria, nel senso che per creditore, ai fini dell'impugnazione in questione, deve intendersi chi effettivamente rivesta tale qualità, pur se sottoposta a termine o a condizione, al momento della proposizione di essa.
Da un lato, il credito a tutela del quale si agisce in revocatoria può anche essere eventuale o sub iudice e in caso di credito litigioso, potendo porsi a fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione pauliana.
È, infatti, del tutto consolidato l'orientamento che esclude che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione
7 obbligatoria del primo processo in relazione al secondo (Cass. civ. Sez. III Ord.,
30/05/2023, n. 15275, Cassazione civile sez. III, 28/08/2023, n.25331).
D'altro canto, il credito dell'opponente ex art. 404, coma 2, c.p.c. deve essere certo, non già nel senso che deve basarsi su un precedente giudicato, ma nel senso che deve essere accertato, anche in via incidentale, dal giudice dell'opposizione, sulla base delle prove fornite dall'opponente, gravato del relativo onere.
Tale orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla nozione di creditore di cui all'art. 404, secondo comma, c.p.c. si spiega sul piano degli effetti della sentenza di accoglimento dell'impugnazione straordinaria, che comporta non soltanto l'inefficacia relativa del giudicato, che ne è oggetto, nei confronti del terzo opponente, ma anche l'eliminazione di esso nei confronti delle stesse parti del processo originario (Cass.
03/12/2015, n. 24631).
Non potrebbe, invero, travolgersi un giudicato se non in presenza dell'accertamento del danno per chi effettivamente sia creditore di una delle parti, e non semplicemente dichiari di esserlo.
Si procederà all'esame del credito vantato dall'attrice ai fini, come esposto, distinti delle due azioni.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto di vantare un credito risarcitorio nei confronti di per i danni cagionati nella gestione di quest'ultimo quale Controparte_2
amministratore della società fallita.
Al momento della presentazione della domanda, che quanto all'opposizione revocatoria di terzo soggiace ad uno stringente termine perentorio, la Curatela fallimentare aveva allegato e provato di aver ottenuto un provvedimento cautelare di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. inaudita altera parte in data 30 Aprile 2021, ovvero in data antecedente alla pendenza del presente procedimento.
Tale decreto di sequestro conservativo veniva, inoltre, confermato dal Giudice cautelare con ordinanza del 17 Giugno 2021.
Già in sede di presentazione della domanda, il credito della Curatela poteva dirsi certo nell'an se sol si consideri che il Giudice cautelare aveva accertato, pur sommariamente
8 come era proprio della suddetta fase procedimentale, che le condotte distrattive allegate dalla difesa della Curatela non erano state specificamente contestate dal resistente.
Significativo oltremodo è il contegno processuale tenuto in quel giudizio cautelare da il quale non aveva promosso il reclamo quale mezzo di gravame avverso Controparte_2
il provvedimento cautelare.
Tale conclusione non pare riconoscere all'opponente una tutela anticipata della sua posizione, ammessa dall'ordinamento per quanto riguarda la revocatoria di fronte ad atti che potrebbero rendere più difficile l'esecuzione del credito, ma porta a tutelare un credito pregiudicato e cagionato dalle condotte anche distrattive tenute dall'amministratore della società anche in data anteriore alla dichiarazione del novembre 2018 e all'adozione del provvedimento giudiziario che parte attrice asserisce essere frutto di dolo di una delle parti o di collusione fra le stesse.
Medio tempore e nel corso del presente giudizio, la parte attrice ha prodotto, quali documenti di nuova e successiva formazione, gli atti difensivi del giudizio di merito volto all'accertamento della responsabilità dell'organo amministrativo e di controllo.
Come anticipato, la certezza del credito dell'opponente può essere accertato, anche in via incidentale, dal giudice dell'opposizione.
Il credito della Curatela fallimentare è stato, poi, infine liquidato con la sentenza n.
2838/2024, resa dal Tribunale delle imprese nel procedimento incardinato al numero di
RG. 10508/2021 in cui era stata promossa dalla stessa attrice l'azione di responsabilità di quale amministratore della società Controparte_2 Parte_1
Quanto premesso conduce a ritenere che la Curatela rivesta la qualità di creditrice sia ai fini dell'azione revocatoria ordinaria che ai fini dell'opposizione di terzo revocatoria.
Quanto alla domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., sussiste pertanto il primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c..
Quanto al presupposto dell'eventus damni, mette conto ricordare che, alla stregua di un orientamento granitico della Suprema Corte (Cass. 24 luglio 2003, n. 11471; Cass. 1^ giugno 2000, n. 7262; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12144; Cass. 15 giugno 1995, n. 6777; Cass.
1 dicembre 1987, n. 8930) tale requisito per l'accoglimento dell'azione ex art 2901 c.c. deve essere inteso quale pericolo del buon fine dell'esecuzione forzata: lo stesso ricorre non
9 soltanto ove l'atto di disposizione oggetto dell'azione abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza del debitore, ma anche nell'ipotesi in cui abbia comportato un'incertezza o una maggiore difficoltà o una limitazione della probabilità nella realizzazione del credito.
Possono formare oggetto di revocatoria gli atti dispositivi del patrimonio e, cioè, gli atti mediante i quali il debitore aliena, limita, rinunzia o modifica i diritti patrimoniali ovvero assume passività.
Nella vicenda in esame, il creditore ha posto in essere un atto a titolo gratuito CP_2
sorretto da causa di liberalità in favore del fratello assumendo CP_1
personalmente con un meccanismo di espromissione cumulativa una obbligazione della società di cui era amministratore, con lo scopo, che si esaminerà anche nel vaglio della opposizione di cui all'art. 404, comma 2, c.p.c. e i cui motivi sostengono anche la presente domanda, di schermare l'unico bene immobile aggredibile ai suoi creditori personali e favorendo alcuni creditori sociali.
In altri termini, tale atto a titolo gratuito era stato posto in evidente pregiudizio dei creditori personali dell , fra cui l'odierno attore, i quali hanno visto ridotta Controparte_2
la garanzia generica del proprio credito per l'ingresso nel novero dei creditori concorrenti di un soggetto nuovo, così indebitamente favorito.
Quanto al rapporto temporale tra l'atto pregiudizievole e il credito, a tutela del quale viene esperita l'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. pone due diverse ipotesi. In primo luogo, il credito può essere anteriore rispetto all'atto revocando ed in tal caso, ai fini dell'accoglimento della domanda, sarà sufficiente che il debitore sia stato a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie. Tuttavia, l'anteriorità di cui si è detto deve essere riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello, eventualmente successivo, in cui esso venga accertato con sentenza (Cassazione civile, Sez. I, 10 febbraio
1996, n. 1050.
Nel diverso caso, pure contemplato dall'art. 2901 c.c., di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito è, invece, necessario che l'atto medesimo fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
10 Anche tale presupposto ricorre nella presente vicenda, poiché alla data del 21.11.2018 era ben consapevole dello stato di insolevenza della società Controparte_2 Parte_1
essendo egli amministratore unico della stessa. Nella stessa scrittura privata aveva ammesso tale circostanza.
Si possono apprezzare sul punto, alla stregua di elementi obiettivi e quali avvisaglie di questo stato di difficoltà e di insolvenza: l'emissione di un assegno n. 7672350184-05 privo di fondi in favore di tratto su Banca CR di Firenze dell'importo di euro 55.000 Per_1
in data 17 luglio 2018, ovvero in data antecedente alla dichiarazione del novembre 2018;
l'esposizione debitoria nei confronti della Banca Cassa di Risparmio di Firenze ammontante alla somma superiore a cinquecentomila euro.
Tale scrittura privata costituisce, come si avrà modo di esaminare nel prosieguo, il perno del meccanismo collusivo ideato con il fratello allo scopo di recare CP_1
pregiudizio i propri creditori personali schermando l'unico bene immobile aggredibile in via esecutiva.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, la domanda di parte ricorrente non può che trovare accoglimento.
Quanto all'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c., si osserva quanto segue.
Emerge dal complesso delle allegazioni e delle prove documentali fornite da parte attrice la collusione intercorsa tra i fratelli consistente nell'esperimento di CP_2
un'azione monitoria da parte di nei confronti del fratello in forza della CP_1
dichiarazione del 21.11.2018, il quale non ha opposto il provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti, al fine di iscrivere ipoteca giudiziale di grado superiore sull'unico bene immobile di proprietà dello stesso sito in Firenze, viale Malta 13, così da Controparte_2
pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie dei creditori personali di quest'ultimo.
Certamente dalla dichiarazione sopra richiamata si evince come fosse Controparte_2
certamente consapevole dell'attività professionale svolta dal fratello in CP_1
favore della società come si fosse personalmente assunto tale debito. Parte_1
11 Al contempo, è appurato che sia sia il fratello, fossero Controparte_2 CP_1
perfettamente a conoscenza dello stato di difficoltà economica in cui versava Parte_1
che l'avrebbe poi condotta al fallimento.
Non può certamente revocarsi in dubbio che fosse a conoscenza dello Controparte_2
stato di difficoltà della società, stante la sua posizione privilegiata desumibile dalla sua qualità di amministratore unico di , nonché dalla lettera inviata al fratello in data Pt_1
21.11.2018 in cui aveva ammesso pacificamente la circostanza .
Si possono apprezzare sul punto, alla stregua di elementi obiettivi e quali avvisaglie di questo stato di difficoltà e di insolvenza: l'emissione di un assegno n. 7672350184-05 privo di fondi in favore di tratto su Banca CR di Firenze dell'importo di euro 55.000 Per_1
in data 17 luglio 2018, ovvero in data antecedente alla dichiarazione del novembre 2018;
l'esposizione debitoria nei confronti della Banca Cassa di Risparmio di Firenze ammontante alla somma superiore a cinquecentomila euro.
Quanto alla posizione di gioca in tale senso la presunzione del rapporto CP_1
familiare sussistente con l'amministratore unico della società debitrice e la circostanza che la società debitrice fosse in ritardo nei pagamenti relativi ai compensi dovuti Parte_1
per l'attività professionale svolta per anni.
Ha certamente, poi, consolidato tale consapevolezza la scrittura privata del 21.11.2018, con la quale ha assunto la garanzia in proprio del debito di Legend nei Controparte_2
confronti del fratello dando atto dell'insufficiente liquidità della società. CP_1
Tale atto, da ricondurre ad una ipotesi di espromissione cumulativa non liberatoria del debitore principale sorretta da causa di liberalità, era stato posto in essere allo scopo di recare un pregiudizio nei confronti dei creditori personali di e di favorire Controparte_2
uno dei creditori della società che all'epoca dei fatti mostrava le avvisaglie di una insolvenza.
Altro elemento fortemente indiziante della collusione tra i fratelli è la CP_2
circostanza che munito di un decreto ingiuntivo provvisoriamente CP_1
esecutivo e non opposto, non avesse intrapreso un'azione esecutiva nei confronti di dopo l'iscrizione dell'ipoteca in data 27 Maggio 2019 sull'unico immobile Controparte_2
di proprietà di quest'ultimo.
12 Ciò depone per il fatto che il fine perseguito attraverso l'operazione condotta dai fratelli fosse quello di schermare il bene ipotecato dalle eventuali aggressioni dei creditori personali di Controparte_2
Altro elemento indiziante della collusione è il contestuale coordinamento anche cronologico nell'ottenimento di un tutolo giudiziale da parte dei creditori della società ing.
e avv. Elena Brunori, legata a da un rapporto CP_1 Controparte_2
sentimentale, contestato nel presente procedimento ma ammesso negli atti difensivi in altro giudizio ( pg. 16 Tribunale di Firenze, dott. Carvisiglia, sentenza 2919/2022 Rg. N.
16793/20199.
Anche in tale vicenda, aveva garantito personalmente, in quel caso a Controparte_2
mezzo effetto cambiario rilasciato in data 21.11.2018, ovvero contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata in favore del fratello un debito della società. CP_1
Non solo in tale vicenda si ripete il modus operandi con riguardo all'assunzione di un debito della società in stato di difficoltà economica nei riguardi di due creditori sociali con cui aveva indubbiamente rapporti di vicinanza e familiarità, ma anche la Controparte_2
progressione cronologica.
Si osserva a tale proposito che:
a) il ricorso monitorio è stato presentato dall'avv.ssa Elena Brunori in data 28.5.2019, mentre il decreto ingiuntivo n. 2737/2019 è stato emesso il 12.6.2019, con iscrizione ipotecaria subito successiva effettuata in data 18.6.2019;
b) il ricorso monitorio è stato presentato da in data 7.5.2019, mentre il CP_1
decreto ingiuntivo n. 2364/2019 è stato emesso il 21.5.2019, con iscrizione ipotecaria subito successiva effettuata in data 27.5.2019.
Quanto al credito di euro 10.000,00 azionato da il quale troverebbe CP_1
titolo nell'obbligo restitutorio di un “prestito” già effettuato dal medesimo in favore del fratello alla stregua delle risultanze di causa, si deve ritenere che lo stesso Controparte_2
non risulti provato.
In primo luogo, quanto alla contabile del bonifico del 27.07.2018, tale documento, pur richiamato in comparsa di costituzione e risposta, non è stato prodotto tempestivamente in giudizio, essendo la parte incorsa in una decadenza processuale. Sul punto, si richiamano
13 le motivazioni di cui all'ordinanza del 27 novembre 2024 in punto di rigetto dell'istanza ex art. 153 c.p.c..
In secondo luogo, non può essere attribuito valore dirimente alla circostanza che nella scrittura privata del 21.11.2018 abbia riconosciuto un proprio Controparte_2
debito per Euro 10.000,00 a titolo di restituzione di somma concessa in mutuo dal fratello, trattandosi della medesima scrittura che già è stata individuata come il punto centrale della manovra collusiva, posta in essere dai fratelli con riferimento alla restante parte CP_2
della somma poi richiesta da in sede monitoria, a titolo di compenso per CP_1
prestazioni professionali.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la domanda attorea merita accoglimento.
In accoglimento della domanda attorea va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ai sensi dell'art. 2884 c.c., come espressamente richiesto dall'attore, deve, inoltre, essere ordinata la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza del revocando provvedimento monitorio sull'immobile di proprietà di . Controparte_2
Per quanto di ragione, la domanda complessiva dell'attore non può che trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e CP_1 CP_2
si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale
[...]
scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00 e vanno poste a carico solidale dei convenuti ex art. 97 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
ACCOGLIE la domanda di parte attrice ei confronti Parte_1
dei convenuti E e, per l'effetto, DICHIARA CP_1 Controparte_2
inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di la Parte_1
dichiarazione unilaterale sottoscritta da in data 21.11.2018; Controparte_2
ACCOGLIE la opposizione di terzo proposta ex art. 404, secondo comma, c.p.c. da parte attrice nei confronti dei convenuti E Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, Controparte_2
14 REVOCA il decreto ingiuntivo numero 2364/2019 emesso dal Tribunale di Firenze in data 21.5.2019 (R.G. 6379/2019), ad istanza di nei confronti del sig. CP_1
non opposto;
Controparte_2
ORDINA la cancellazione dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria Registri
Immobiliari di Firenze, Registro Particolare numero 3359 / Registro Generale 21352, sul fabbricato censito in catasto del Comune di Firenze al Foglio 97, Particella 583, sub. 28, cat. A/4, di proprietà di sito in Firenze, Viale Malta, nr. 13; Controparte_2
CONDANNA i convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite nei confronti di parte attrice liquidate in Euro 14.103 per compensi Parte_1
oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge, nonché le spese prenotate a debito e dispone che il pagamento delle suddette spese sia eseguito in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TU spese giustizia.
Firenze, 11 Febbraio 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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