Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 9759/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di LI Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9759 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto vendita di cose mobili in materia di contratti e obbligazioni varie, vertente tra
C.F. , in persona del l.r.p.t., con sede in Via Mezzocannone n. 99 - Parte_1 P.IVA_1
LI (NA) ed elettivamente domiciliata in LI (NA) alla Via Seggio del Popolo n. 22 con l'Avv. Giuseppe Guerriero (CF: ), che la rappresenta e difende come da C.F._1
procura in atti
- opponente e
(PI: ), in persona del l.r.p.t., con sede in Via Pastore n. 2 - Controparte_1 P.IVA_2
SC (CE), elettivamente domiciliata in Via XX Settembre n. 45 - San Giuseppe Vesuviano
(NA) presso lo studio degli Avv.ti Raffaele Boccia (CF: e C.F._2 Controparte_2
(CF: ) che la rappresentano e difendono come da procura in atti C.F._3
- opposta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 2866/2022 emesso dal Tribunale di LI Nord il 12.7.2022 nell'ambito del procedimento recante R.G. 6723/2022, l' chiedeva ed otteneva una ingiunzione CP_1 CP_1 in danno della per il pagamento di €. 28.117,45, derivante da fornitura di merce, oltre Parte_1
interessi di legge e le spese del monitorio.
Con citazione ritualmente notificata in data 19.09.2022 la proponeva opposizione Parte_1 deducendo l'inesistenza della fornitura, mai ordinata e quindi mai avvenuta, poiché riferibile a periodo successivo al 01.12.2019, in cui l'attività di vendita di carne della società era già cessata,
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
“In Via Preliminare
- ci si oppone, fin d'ora, alla avversa eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte nel corpo del presente atto e ciò alla luce soprattutto dell'inconfutabile certezza che alcuna fornitura di carne veniva eseguita dalla ricorrente in favore di nonché dell'assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Parte_1
Nel Merito
- dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi enucleati nel corpo del presente atto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto e perché relativo ad un credito inesistente e, comunque, non provato e non dovuto;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza del credito vantato dalla ricorrente cosi come portato nell'ingiunzione di pagamento impugnata e, per l'effetto, revocare, integralmente,
l'opposto decreto ingiuntivo;
- condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” .
L'opposta costituitasi deduceva di aver regolarmente effettuato la fornitura, come Controparte_1
da DDT agli atti, depositava altresì partitario volto a provare il funzionamento della società opponente, e i rapporti commerciali con la stessa, anche nel periodo di presunta cessazione dell'attività.
Chiedeva, quindi, al Tribunale il rigetto dell'opposizione. Vinte le spese con attribuzione.
Denegata la provvisoria esecuzione dell'opposto D.I., concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6
c.p.c. ed escussi i testi, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., come da ordinanza dell'8.11.2024.
Sul merito della domanda
L'opposizione è infondata e deve essere disattesa.
Preliminarmente occorre osservare che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario
2 giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo" (Cfr.: Cass., S.U., sent. 927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448).
L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il
Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio (Cfr. Cass.
Civ., Sez. 2, Ord. 40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ., Sez. 2, Ord.
13240/2019).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito
(Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ,
21626/2019; Cass. Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Nel merito, vertendosi in materia di adempimento contrattuale, si deve fare applicazione del ben noto principio secondo cui la parte che asserisce di vantare un credito e lamenta l'inadempimento della controparte deve provare il fondamento della propria pretesa, e cioè il titolo negoziale o legale sulla cui base è azionata la ragione creditoria, laddove il presunto debitore deve fornire prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa. (Cfr.: Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 13685/2019;
Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 25584/2018; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 22777/2018; Cass. Civ., Sez. 3, Sent.
826/2015; Cass. S.U., Sent. 13533/2001).
3 Orbene la società opposta ha provato il titolo della propria pretesa e l'esecuzione della prestazione di cui chiede il pagamento.
Si deve rilevare che la società ha basato la propria difesa sul disconoscimento dei Parte_1 rapporti commerciali intercorrenti con l' allegando la cessazione dell'attività sociale, con CP_1
il permanere della società al solo scopo di esaurire il contenzioso con azienda terza rispetto ai fatti di causa.
Conseguentemente, l'opponente ha disconosciuto i DDT posti a sostegno della consegna della merce (Cfr. doc. ricorso per ingiunzione e comparsa di costituzione , che non sarebbero CP_1
stati firmati dal l.r.p.t. della società, né da suoi dipendenti che, anzi, nemmeno risulterebbero in servizio dal mese di dicembre 2019.
In merito al disconoscimento, esso non può ritenersi correttamente effettuato dalla in Parte_1 quanto l'opponente società ha omesso di precisare i nominativi e del legale rappresentante, (che dalla visura allegata non era al tempo il e dei dipendenti eventualmente preposti CP_3 all'accettazione della merce, con ciò di fatto impedendo l'effettiva verifica della firma apposta in calce ai DDT, esso, comunque, risulta inefficace, considerato che la è una società che Parte_1
ha ad oggetto la vendita di carni senza deposito.
D'altronde, nemmeno corrisponde al vero la dedotta assenza di dipendenti della in Parte_1 periodo successivo al mese di dicembre 2019, e infatti l'impiego di 1 dipendente nel corso del 2020
e del 2021 trova conferma proprio dalla visura camerale prodotta dalla parte opponente (Cfr. doc. 5 atto di citazione in opposizione).
Premesso tale rilievo, è il caso di precisare che, come correttamente sostenuto dall'opposta, la prova della consegna della merce resta sostanzialmente libera, pertanto anche in caso di disconoscimento dei documenti di trasporto, è possibile che la relativa prova sia fornita a mezzo di differente strumento processuale, non necessariamente documentale.
Rispetto alle circostanze di cui è causa, i testi escussi all'udienza del 15.2.2024 hanno reso le seguenti dichiarazioni:
Il testimone di parte opponente Sig. ha dichiarato che “Vero che, Controparte_4 Parte_1
operava nel settore del commercio dei prodotti di genere alimentare dalla sua costituzione fino alla fine del mese di Novembre 2019”; R: La gestiva due reparti di macelleria uno a Volla e un Pt_1
altro a Sorrento fino al novembre 2019. La società risulta ancora esistente perché abbiamo dei contenziosi in corso con la società Progetto e Sviluppo titolare di questi due supermercati. A.D. sul capo 2) “Vero che, nello specifico, l'opponente svolgeva la sua attività di azienda, mediante n. 2 reparti macelleria concessi in affidamento dalla società Progetto & Sviluppo S.r.l., segnatamente, ubicati nei supermercati “Carrefour Market” in Sorrento (Na) alla Via Sersale n. 5 e “Decò
4 Maxistore” in Volla (Na) alla Via Monteoliveto n. 60”; R: Si è vero;
(…) A.D. sul capo 4) “Vero che, a far data dal 01.12.2019 restava priva di dipendenti che venivano stornati da Parte_1
Progetto & Sviluppo S.r.l.”; R: Si è vero, ci misero fuori ed assunsero i nostri dipendenti. A.D. sul capo 5) “Vero che, l'opponente, a far data dal 01.12.2019, restava priva di una sede operativa e, quindi, arrestava la propria attività di impresa”; R: Si è vero; (…) A.D. sul capo 9) “Vero che, Gema
S.r.l., a far data dal 01.12.2019, è proprietaria e/o possessore di supermercati” (cfr. l'odierno capitolo viene redatto in forma positiva in virtù del divieto di prova testimoniale su circostanze negative); R: Ad oggi la non svolge alcuna attività; A.D. sul capo 11) “Vero che, Pt_1 [...]
a far data dal 01.12.2019, è titolare di un esercizio commerciale facente parte di un centro Pt_1 commerciale” (cfr. il presente capo viene redatto in modalità positiva atteso il divieto di prova testimoniale su circostanze negative); R: No non è vero; (…) A.D. sul capo 14) “Vero che, la società opponente ha sempre operato, fin dalla costituzione, senza avvalersi di una sede operativa limitandosi a sottoscrivere meri contratti di affidamento di reparti di macelleria”; R: La sede legale
è sempre stata presso il commercialista, poi c'era il consulente del lavoro, che era mia figlia che sta a Roma. In reparto Carrefour c'era un solo dipendente, perché c'era un banco frigo, mente nel reparto di Decò ce n'erano tre A.D.R.: è mio figlio ed attuale amministratore, CP_3
è ancora socia ed è mia figlia. A.D.R.: Non abbiamo mai avuto un reparto Controparte_5
macelleria a SC alla Via Pastore;
sono separato con separazione consensuale da CP_6
dal 2021” Parte_2
Il testimone di parte opposta Sig. ha dichiarato che: “A.D. sul capo 1) “Vero è che la Testimone_1
società nel periodo da dicembre 2020 ad aprile 2021, ha avuto rapporti commerciali, CP_1
consistenti nella fornitura di carne bovina, suina ed agnello, con la società e che la Parte_1 consegna della predetta merce è sempre avvenuta in SC (CE) alla Via Pastore n.82”; R:
Ricordo che ho trasportato e consegnato alla per circa un anno e mezzo due anni, carni: Pt_1
bovino, suino e a Pasqua e a Natale anche agnelli. Li scaricavo a Via Pastore SC. Vengono sottoposti al teste copia dei documenti di trasporto allegati alla memoria di costituzione ed il teste dichiara: Riconosco i documenti che mi vengono mostrati essi rappresentato i documenti di trasporto che io portavo con me per le consegne e indicano la merce che io consegnavo. A.D.R: Io depositavo a SC la merce per la presso un minimarket se non ricordo male della Pt_1 catena del “Pellicano”, io però scaricavo dietro allo scarico merci. La merce la consegnavo ai macellai. Il macellaio andava in direzione e si faceva firmare il documento che io dovevo riportare indietro. I macellai erano padre e figlio. Non conosco il teste che è uscito. A.D. sul capo 2) “Vero è che la società nel corso del mese di dicembre 2020 ha fornito e consegnato, in varie CP_1
riprese, alla società carne bovina, suina ed agnelli, per circa kg. 1.573,56 e precisamente Parte_1
5 Kg. 780,16 di carne suina, Kg.691,30 di carne bovina e kg. 102,10 di agnello, di cui alla fattura n.ro
4161 del 31/12/2020, che si mostra al teste unitamente ai DDT n. 5307 - 5379 - 5417 - 5446 - 5491
- 5506 e 5542 ed allegati agli atti”; R: Già ha risposto; A.D. sul capo 3) “Vero è che la società
[...]
nel corso del mese di febbraio 2021, ha fornito e consegnato, in varie riprese, alla società CP_1
carne bovina e suina, per circa kg. 1.487,72 e precisamente Kg. 620,02 di carne suina e Parte_1
Kg. 867,7 di carne bovina, di cui alla fattura n. 692 del 28/02/2021, che si mostra al teste unitamente ai DDT n. 316 - 320 - 377 - 407 - 424 - 458 e 498 ed allegati agli atti”; R: Già ha risposto. A.D. sul capo 4) “Vero è che la società nel corso del mese di marzo 2021, ha CP_1
fornito e consegnato, in varie riprese, alla società carne bovina, suina ed agnelli, per Parte_1
circa kg. 1.996,38 e precisamente Kg. 722,18 di carne suina, Kg. 1.163,90 di carne bovina e kg.
110,3 di agnelli, di cui alla fattura n.ro 1084 del 31.03.2021, che si mostra al teste unitamente ai
DDT n. 557 - 626 - 654 - 687 - 749 -825 e 849 ed allegati agli atti”. R: già ha risposto; A.D. sul capo 5) “Vero è che la società nel corso del mese di aprile 2021, ha fornito e CP_1
consegnato, in varie riprese, alla società carne bovina e suina, per circa kg. 1.081,77 e Parte_1
precisamente Kg. 315,77 di carne suina e Kg. 766,00 di carne bovina, di cui alla fattura n.ro 1388 del 30.04.2021, che si mostra al teste unitamente ai DDT n. 915 - 946 - 968 e 1006 ed allegati agli atti.” R: già ha risposto. Il teste ha confermato di aver trasportato la merce riportata nei documenti di trasporto allegati da parte opposta e che sono stati esibiti allo stesso oggi in udienza per tutti i capi. A.D.R.: Prima per il trasporto e lo scarico delle carni eravamo in tre, oggi siamo solo due perché è andato a lavorare altrove, mentre l'altro dipendente di origine rumena che Parte_3
chiamiamo , lavora ancora con la Quando andavo a scaricare per la Per_1 CP_1 Pt_1 eravamo a volte in due a volte in tre, perché c'è bisogno di una mano per sganciare le carni pesanti. Il guida il camion ed è sempre presente, io non ho la patente per guidare il Per_1
camion. A.D.R.: In media andavamo a scaricare per la Gema dodici/tredici volte al mese. A.D.R.:
Io sapevo di consegnare alla perché così era scritto sul D.D.T”. Pt_1
Come statuito dalla Suprema Corte, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua dì elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), il venir meno anche di uno solo degli elementi di carattere oggettivo e/o soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cfr.: Cassazione civile sez. VI, 13/03/2019 n.7222;
Cass. 18/04/2016, n. 7623).
6 Ciò chiarito, il teste di parte opponente, Sig. , al di là dell'utilizzo di forme verbali che CP_3 evidenziano chiaramente un coinvolgimento diretto nella (“abbiamo dei contenziosi” Parte_1
– “ci misero fuori ed assunsero i nostri dipendenti” - Non abbiamo mai avuto un reparto macelleria […]), confermato dalla missiva (Doc. n. 3 della produzione nella quale il Parte_1
teste viene indicato come amministratore di fatto) di risoluzione contrattuale della
[...]
ha reso dichiarazioni tendenzialmente generiche, oltre che contrastanti con il già Parte_4 richiamato dato documentale rispetto all'assenza di dipendenti della società e le sue dichiarazioni, per l'evidente interesse manifestato, appaiono sostanzialmente inattendibili.
Il teste di parte opposta, Sig. ha invece chiarito di aver effettuato l'attività di consegna, Tes_1
riconoscendo altresì i DDT agli atti, sottolineando anche i duraturi rapporti commerciali tra le parti in causa (“In media andavamo a scaricare per la dodici/tredici volte al mese”). Pt_1
Rispetto a tale circostanza, risulta comunque irrilevante la vicenda giudiziaria intercorrente tra la e la Progetto & Sviluppo S.r.l., circa la revoca della concessione dei due punti di Parte_1 macelleria, che non prova l'assenza di attività della opponente, la quale ha per oggetto sociale
“commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata surgelata, senza deposito”, come si rileva dalla visura storica allegata dalla medesima, dalla quale, comunque, neanche risulta la pretesa inattività, così la già rilevata permanenza di un dipendente, con i relativi costi, che mal si concilia con l'esigenza di mantenere attiva l'azienda al solo scopo di procedere alla definizione dei giudizi in corso.
Sempre a tal fine, va osservato che dal partitario allegato dall'opposta in sede di costituzione
(09.03.2023), emerge la sussistenza di rapporti commerciali tra le parti dal 31.12.2019 al
30.04.2020 per un fatturato complessivo di 123.588,77 di cui risultano versati dalla opponente €
95.441,32 con residuo credito per l'opposta di €. 28.117,45. Pur essendo contestato il documento suddetto dalla opponente, deve rilevarsi che la medesima in sede di citazione in opposizione ha affermato “Se pur vero che tra le società contrapposte in causa erano esistiti saltuari rapporti commerciali allo stesso modo è inconfutabile che alcuna compravendita interveniva tra le stesse dopo la fine del mese di Novembre 2019”, e a verbale (udienza 16.03.2023) ha dedotto “l'odierna difesa ha precisato che fino al 2019 vi erano rapporti tra le società contrapposte in causa che tuttavia si interrompevano in detto anno”, ebbene a sostegno di tali affermazioni l'opponente non allega alcuna fattura, tantomeno con data anteriore a quelle allegate dalla società opposta che decorrono dal 31.12.2019. Quindi, la contestazione appare infondata.
Pertanto, alla luce della espletata istruttoria può ritenersi sufficientemente provato l'ordine della merce e la sua consegna nei luoghi indicati dalla medesima per cui l'opposizione Parte_1
deve essere rigettata e confermato il D.I. opposto.
7 Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come da parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2866/2022 emesso dal
Tribunale di LI Nord il 12.7.2022 nell'ambito del procedimento recante R.G. 6723/2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) Condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in €. 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, 18 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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