Articolo 103 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 102Articolo 104
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13 novembre 1960
Art. 103. Organizzazione dei servizi

I capi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie curano, sotto la sorveglianza dei rispettivi capi degli uffici giudiziari, l'organizzazione degli uffici di cancelleria e segreteria dipendenti, ai fini del regolare funzionamento dei servizi.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960
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