Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza breve 10 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 13/01/2022, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2022
N. 00021/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01636/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1636 del 2021, proposto dalla:
- Il Panda SOS s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con mandante l’Associazione di Volontariato San Pio, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Taranto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio dell’Avv. Tommaso Maria Fazio, in Lecce alla piazzetta Montale 2;
nei confronti
- della Coop. Sociale Pam Service, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del verbale del 28.10.2021 del Comune di Taranto, recante l’esclusione del RTI ricorrente dalla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in “ concessione di un’area demaniale marittima con finalità turistico-ricreative allo scopo di realizzare una spiaggia libera con servizi completamente accessibile ”;
- della Determinazione Dirigenziale reg. gen. prot. n. 8481 del 18.11.2021 ( Reg. Area Prot. n. 257 del 18.11.2021 ), di presa d’atto dei verbali di gara e aggiudicazione in favore della controinteressata Coop. Sociale Pam Service;
- di tutti i verbali di gara e, in particolar modo, del verbale n. 1 del 28.10.2021 e del verbale di gara n. 2 dell’11.11.2021;
- del bando di gara e, in particolar modo, del suo art. 16 ove interpretato nel senso di consentire all’Amministrazione comunale di escludere i concorrenti per qualsiasi irregolarità formale senza la previa attivazione del sub -procedimento di soccorso istruttorio e, comunque, in ogni sua parte di interesse;
- della nota inviata con posta certificata prot. n. 0164348/2021 dell’8.11.2021;
- della d.d. n. 7012 dell’11.10.2021 di nomina della commissione giudicatrice;
- della nota prot. n. 0164348/2021 dell’8.11.2021;
- della d.d. n. 5644/2021 di avvio del bando di gara;
- di tutti gli allegati al bando di gara e, in particolar modo, dell’Allegato 1 ( Criteri di aggiudicazione ), dell’Allegato 2 ( planimetria generale ), dell’Allegato A ( domanda di partecipazione ), dell’Allegato B ( dichiarazioni sostitutive ) e dell’Allegato C ( modello di offerta economica );
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’art. 55 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore alla camera di consiglio del 12 gennaio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Premesso che:
- il Comune di Taranto indiceva, secondo il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in “ concessione di un’area demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, allo scopo di realizzare una spiaggia libera con servizi completamente accessibile ”.
- l’art. 3 del Bando (“ Natura ed entità della concessione - caratteristiche generali ”) prevedeva che “ L’area demaniale marittima destinata a finalità turistico - ricreative per l’insediamento di una SLS accessibile, come rappresentata nella planimetria allegata (Planimetria generale) e riportata nel PCC di Taranto alla Tavola progettuale B.1.3 - B.1.5 Dettaglio - San Vito, è individuata in Catasto al Fg. 208, P.lle 3 (parte) - 4007 (parte), ha una superficie complessiva di 2.541,22 ed è delimitata dalle seguenti coordinate Gauss-Boaga: (…) ”.
- alla selezione partecipavano il raggruppamento temporaneo d’imprese ricorrente ( avente la società Il Panda SOS s.r.l. quale capogruppo mandataria e l’Associazione di volontariato San Pio quale mandante ) e la Coop. Sociale Pam Service.
- l’art. 14 del Bando prevedeva che il concorrente avrebbe dovuto presentare l’offerta mediante un plico con all’interno: la busta A - documentazione amministrativa, la busta B - offerta tecnica e la busta C - offerta economica.
- quanto alla busta A, in particolare, il Bando prevedeva che la stessa contenesse, tra l’altro, “ a pena di esclusione dalla gara: (…) Modello Ministeriale D1 (in formato cartaceo, in bollo e in formato digitale). Il Modello D1 è compilato attraverso l’utilizzo dell’applicativo Do.Ri., reso disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul proprio sito Internet nella Sezione dedicata al Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID), corredato dagli elaborati tecnici ivi indicati e dallo stralcio cartografico prodotto dal S.I.D. timbrato e firmato dal tecnico incaricato ”.
- in data 28 ottobre 2021, nel corso della prima seduta di gara, aperte le buste A, appunto relative alle documentazione amministrativa, il Comune di Taranto evidenziava, quanto alla società Il Panda SOS, come “ dall’analisi del modello D1 contenuto nella busta A, presente in forma cartacea e digitale, si evince che al quadro T, a firma del tecnico incaricato, l’area demaniale marittima richiesta in concessione ha una superficie maggiore, pari a mq 3405, rispetto a quella posta a gara per l’affidamento, pari a mq 2541,22. Inoltre, le coordinate indicate sono completamente diverse rispetto a quelle identificate nel bando, risultando, pertanto, l’area per la quale l’operatore economico partecipa alla procedura divergente nell’identificazione formale e sostanziale rispetto a quella posta a gara ”: la società veniva dunque esclusa dalla procedura “ risultando la documentazione prodotta dall’operatore economico non conforme rispetto a quanto previsto dal Bando, come verificato a seguito di istruttoria d’ufficio disposta dal Presidente che ha comprovato, mediante sovrapposizione delle aree che si allega al presente verbale, la totale difformità tra le stesse ”.
- seguivano: 1) un’istanza di autotutela della ricorrente; 2) l’approvazione, ciononostante, dei verbali di gara; 3) l’aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata, disposta in data 18 novembre 2021 con d.d. n. 8481/2021 - Reg. Area n. 257/2021; 4) la proposizione del presente ricorso.
2.- Considerato che, con la richiamata d.d. n. 8481/2021 - Reg. Area n. 257/2021 del 18 novembre 2021, l’A.c. disponeva nei sensi che seguono: “ Premesso che: - con Determinazione Dirigenziale n. 5644/2021 veniva avviato bando di gara a procedura aperta, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 17/2015, per il rilascio di una concessione demaniale marittima inerente all’affidamento di un’area con finalità turistico-ricreative allo scopo di realizzare una spiaggia libera con servizi (…). Considerato che: - il 28/10/2021 sono state esperite dalla Commissione giudicatrice tutte le operazioni procedurali afferenti alla verifica della ammissibilità delle istanze di partecipazione pervenute (…); - all’esito delle verifiche suddette, è emerso che la società concorrente denominata ‘Il Panda SOS s.r.l.’ ha presentato in forma cartacea e digitale un modello D1 dal cui quadro ‘T’, a firma del tecnico incaricato, è apparso evidente che l’area demaniale marittima indicata era completamente diversa da quella da affidarsi con la procedura in atto, sia con riferimento alle coordinate Gauss-Boaga individuate, sia in relazione alla superficie complessiva richiesta in concessione. Pertanto, il Presidente della Commissione giudicatrice ha disposto un’istruttoria d’ufficio che, mediante la sovrapposizione planimetrica dell’area posta a gara, come desunta e perimetrata dalla Tavola progettuale B.1 - B.5 Dettaglio - San Vito del PCC di Taranto adottato e dell’area oggetto della proposta de Il Panda SOS s.r.l., ha dimostrato la totale divergenza formale e sostanziale tra le due. In conseguenza di ciò, e in ragione della non conformità della proposta a quanto disposto dal bando, la concorrente Il Panda SOS s.r.l. è stata esclusa dalla gara. Constata, invece, la regolarità formale della documentazione concernente gli allegati ‘A’, ‘B’ e il modello D1 presentati dall’altra partecipante Coop. Sociale Pam Service, quest’ultima è risultata ammessa alla procedura (…). Ritenuto che: … l’esclusione della concorrente Il Panda SOS s.r.l. è stata effettuata a norma dell’art. 16 del bando di gara (…si fa riserva, previa attenta valutazione, di escludere motivatamente dalla gara quelle offerte che presentino irregolarità e anomalie formali che pregiudichino la regolarità del procedimento…) e determinata dalla circostanza che la stessa, come palesato dal quadro ‘T’ del modello D1 di riferimento, ha elaborato la propria partecipazione con riguardo ad un’area demaniale marittima formalmente e sostanzialmente divergente per grandezza e localizzazione da quella riportata nell’adottato PCC di Taranto ed individuata dall’Amministrazione ai fini dell’affidamento tramite bando a procedura aperta. In tal caso, non si versa solo in ipotesi di carenza formale della documentazione di gara, a cui sarebbe stato possibile supplire con il soccorso istruttorio, dovendosi semmai ricorrere ad un’integrazione rectius sostituzione dell’offerta tecnica da parte della concorrente anzidetta, il che costituisce fattispecie inammissibile e non passibile di regolarizzazione ai fini dell’ammissione e/o permanenza in gara; - pertanto, stante l’avvio delle procedure di verifica come sopra descritte in capo alla Coop. Sociale Pam Service, ai sensi dell’art. 18 del bando di gara, si propone di procedere all’aggiudicazione provvisoria … in favore dell’operatore economico idoneo sottoindicato Coop. Sociale Pam Service (…).
Il Dirigente determina: 1) di prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa (…); 2) di approvare i verbali del 28/10/2021 e dell’11/11/2021 (…); 3) di procedere all’aggiudicazione provvisoria in favore dell’operatore economico Coop. Sociale Pam Service ”.
3.- Ritenuto:
- necessario che l’A.c. intimata, nella persona del Dirigente della Direzione Demanio Marittimo, puntualizzi, mediante relazione di chiarimenti, la portata/funzione dalla stessa concretamente attribuita alla disciplina di cui agli artt. 3 e 14 del Bando: in particolare, osservato che la delimitazione dell’area oggetto della gara e della successiva concessione demaniale parrebbe rientrare in modo esclusivo - venendo in rilievo l’affidamento di un bene pubblico - nei poteri/doveri dell’Amministrazione procedente - senza che i privati abbiano, almeno in termini generali, alcuna possibilità di interferire sul punto -, si chiede al Comune di precisare se invece ricorrano specifiche ragioni per le quali l’esatta individuazione dei ‘contenuti’ della concessione debba esser rimessa, in questo caso, agli stessi concorrenti.
- di prevedere a tal fine il termine di 20 giorni dalla notificazione/comunicazione di quest’ordinanza;
- di sospendere nelle more, attesa la rilevanza del disposto approfondimento istruttorio, l’efficacia degli atti impugnati;
- di rinviare la causa alla camera di consiglio del 9 febbraio 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dispone l’adempimento istruttorio indicato in motivazione, da svolgersi nel termine ivi fissato.
Sospende, nelle more, l’efficacia degli atti impugnati.
Rinvia la causa alla camera di consiglio del 9 febbraio 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti - e, specificamente, al Dirigente della Direzione Demanio Marittimo del Comune di Taranto .
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO