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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5523 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
allo scadere del termine per il deposito di note concesso ex art 127 ter c.p.c., ha pronunziato e curato il deposito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., equivalente a lettura in udienza, della seguente:
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 563 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 con
OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale e vertente
TRA
nata in [...] - città di Lviv il 09.05.1964 (C.F: ) ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Napoli alla Piazzetta Arenella n.1 presso l'avv. Marco Visciglio (C.F. ) CodiceFiscale_2
da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLANTE
E
(C.F. e P. Iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore e quale Controparte_1 P.IVA_1
impresa territorialmente designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Scarlatti n. 209/G presso l'avv. Assunta Chianese (C.F: ) CodiceFiscale_3
da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti allegata alla comparsa di risposta depositata telematicamente.
APPELLATA
NONCHE'
residente in [...]. CP_2
pagina 1 di 17 residente in [...]. Testimone_1
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “L'avv. Marco Visciglio, nella qualità di procuratore dell'attore costituito, nel
riportarsi integralmente al proprio atto di appello e alle deduzioni fatte al c.t.u ne chiede l'integrale
accoglimento riportandosi al proprio elaborato peritale redatto dal Dott sulle valutazioni Persona_1
medico legali evidentemente lontane da quanto elaborato dal c.t.u il quale, ad avviso di questa difesa, non ha
assolto l'incarico come stabilito dall'Ecc.ma Corte d'Appello. Si chiede pertanto che venga chiamato a
chiarimenti da questa Ill.ma Corte stante anche la circostanza che all'accesso non aveva ritirato la
documentazione medica depositata in Corte d'Appello come dai verbali di accesso e confermato dalla Dott.ssa
presente all'accesso perito incaricato dalla compagnia. In subordine, ove l'Ill.mo organo giudicante Per_2
ritenesse opportuno, in via principale accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in
riforma della sentenza n. 3111/2029, emessa dal Tribunale di Napoli Nord…nel giudizio recante R.G.
9829/2016, depositata in cancelleria 18.11.2019, previa declaratoria di responsabilità piena ed esclusiva del
conducente dell'autoveicolo non assicurato, in accoglimento della domanda avanzata dalla sig.ra , Parte_1
condannare la convenuta al pagamento della somma di € 50.000,00 come da indicazioni dell'incarico conferito
dall'Ecc.ma Corte in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento per i danni subiti per intero oltre interessi
dal fatto al soddisfo e svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di
giudizio, oltre al 15% per spese generali nonché IVA e CPA come per legge, il tutto con attribuzione al
sottoscritto procuratore anticipatario”.
PER LA S.P.A. : “Questa difesa, accettando la trattazione scritta, chiede assegnarsi la Controparte_1
causa in decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., con dichiarazione di rigetto del proposto appello avverso la
sentenza n. 3111/2019 per le causali tutte di cui alla memoria di costituzione a cui integralmente ci si riporta in
uno alle conclusioni ivi rassegnate. In via del tutto subordinata, qualora Codesto Collegio ritenga fondato
l'appello proposto, si chiede che venga dichiarato risarcibile solo il danno accertato a seguito della espletata di
c.t.u., rilevando che l'eccezione sollevata da controparte è priva di pregio avendo l'elaborato esaminato e
valutato l'intera documentazione medica dell'appellante. Si insite per la conferma della sentenza di primo grado
pagina 2 di 17 assegnandosi la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con citazione del 07.09.2016 ha riferito di aver subito lesioni personali a seguito della Parte_1
collisione verificatasi alle ore 14,30 circa del 14.09.2008, lungo la tratta della strada statale sannitica che conduce da Casoria ad Afragola, tra il motociclo Suzuki targato 4300 ифъ (targa estera) di proprietà di e condotto da su cui l'attrice viaggiava come trasportata, e l'autovettura CP_3 Controparte_4
Honda targata AR033BJ di proprietà di . Testimone_1
Ha ancora riferito l'attrice di essere stata trasportata dal servizio 118 presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale Cardarelli, dove veniva ricoverata, e che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale
del la quale provvedeva al sequestro penale dei veicoli coinvolti ed elevava il verbale n. Controparte_5
0001790 44 poiché il motociclo Suzuki targato 4300 ифъ risultava sprovvisto di valida copertura assicurativa
CP_ in .
Tanto premesso l'istante, stante la scopertura assicurativa del motociclo su cui viaggiava come trasportata,
ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli Nord la , in qualità di impresa designata per la Controparte_1
Campania alla Gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro, quantificati in € 120.000,00.
L'impresa designata non si è costituita per cui il tribunale, verificata la sua rituale vocatio in ius, ne ha dichiarato la contumacia. Con ordinanza del 26.06.2017 il tribunale ha poi ravvisato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari dei veicoli venuti in collisione, perché la sentenza fosse utiliter data,
ordinando all'attrice di curare tale incombenza. Anche e non si son costituiti CP_3 Testimone_1
per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, denegata l'ammissione della prova testimoniale chiesta dall'attrice sulle circostanze di fatto indicate in citazione, perché ritenuta irrilevante, è stata infine rimessa in decisione, previa precisazione delle conclusioni, venendo definita con sentenza n. 3111/2019 la quale ha dichiarato inammissibile la domanda.
Detta sentenza, pubblicata il 18.11.19 e non notificata, è stata così motivata dal tribunale: “Parte attrice
agisce in base al combinato disposto degli articoli 141 e 283 C.d.A., affermando che sussiste il diritto all'azione
ex art. 141 C.d.A. nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.), qualora il veicolo
su cui viaggia il terzo danneggiato sia sprovvisto d'assicurazione.
pagina 3 di 17 Ebbene l'art. 141 C.d.A. stabilisce che il danno subito dal soggetto trasportato è risarcito dall'impresa di
assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro [...], a prescindere dall'accertamento
della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti;
pertanto, deve ritenersi che l'azione ex art. 141 C.d.A.
abbia carattere di eccezionalità sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto l'aspetto procedurale, per i seguenti
ordini di motivi:
a) dal punto di vista sostanziale l'articolo in questione introduce un'ipotesi di responsabilità qualificabile come
oggettiva, nei rapporti tra il terzo trasportato e l'assicuratore del veicolo su cui lo stesso viaggiava, e come tale
certamente eccezionale, in quanto prevede che il trasportato debba esser risarcito dall'impresa di assicurazione
a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
l'impresa
di assicurazione del veicolo avrà poi diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del
responsabile civile esclusivamente nel caso in cui tale responsabilità venga infine accertata;
b) dal punto di
vista procedurale si rileva come l'azione ex art. 141 C.d.A. preveda quali parti necessarie solo il trasportato e la
compagnia del veicolo su cui questi viaggiava - contemplando l'intervento dell'impresa assicuratrice del
responsabile civile come una mera facoltà - differenziandosi nettamente dal procedimento ex art. 283 C.d.A.
Esso, infatti, prevede l'istaurarsi di un ordinario giudizio in cui sono parti i soggetti coinvolti nel sinistro,
le relative imprese assicuratrici e, quale danneggiato, il trasportato, con l'unica particolarità che, invece della
inesistente impresa di assicurazione del veicolo su cui viaggiava il trasportato, vi è il F.G.V.S.
Ex art. 14 disp. prel. c.c., le leggi che fanno eccezione a regole generali non devono trovare applicazione
oltre i casi e i tempi in esse considerati e, pertanto, stante l'eccezionalità, per come sopra rilevata, della
procedura ex art. 141 C.d.A., questa non può applicarsi al caso previsto ex art. 283 C.d.A. Consegue a quanto
premesso che la domanda di parte attrice deve ritenersi inammissibile.
Nulla è dovuto per le spese stante la contumacia delle altre parti del giudizio”.
§§§§§§
Con atto notificato in data 12.02.2020 alla , nella sua qualità di impresa designata per Controparte_1
la Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ed in rinotifica, il 29.06.2021, a CP_2
e ha proposto tempestivo appello avverso tale decisione iscrivendo la
[...] Testimone_1 Parte_1
causa a ruolo il 14.02.2020 e chiedendo a questa Corte di riformare la sentenza impugnata accogliendo le seguenti richieste: “Previa dichiarazione di ammissibilità e declaratoria di responsabilità piena ed esclusiva del
pagina 4 di 17 conducente del motoveicolo estero non assicurato, in accoglimento della domanda avanzata dalla sig.ra Pt_1
, previa ammissione dei mezzi istruttori come da note 183 6 comma 1 e 2 termine, ove ritenuti necessari,
[...]
condannare la convenuta al pagamento della somma di € 250.000,00 in favore Controparte_1
dell'appellante, a titolo di risarcimento per i danni subiti per intero, oltre interessi dal fatto al soddisfo e
svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al 15% per
spese generali nonché IVA e CPA come per legge il tutto con attribuzione al sottoscritto procuratore
anticipatario”.
Con comparsa depositata il 16.06.2020 si è costituita la , nella sua qualità di Impresa Controparte_1
designata per la Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto.
Anche in questo grado di giudizio sono invece rimasti contumaci e . CP_2 Testimone_1
Con ordinanza del 15.04.2022, adottata previa acquisizione del fascicolo di primo grado, questa Corte ha ritenuto necessaria la nomina di un consulente medico al quale è stato conferito il seguente incarico: “1)
descriva il c.t.u. la sintomatologia soggettiva del periziando;
2) accerti il c.t.u., a seguito di riscontro medico
legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo: a) la natura e l'entità delle lesioni subite dall'appellante
in rapporto causale con l'evento per cui è causa;
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che
relativa, precisando:
1. quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato siano
stati preclusi o limitati;
2. quale sia stato il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore
nocicettivo, specificandone la terapia antidolorifica;
3. quale sia stato il trattamento terapeutico, specificando il
tipo e l'entità delle medicazioni e degli interventi chirurgici necessari e le relative modalità (ad es.: se in
anestesia generale o locale);
4. quali siano stati gli eventuali trattamenti riabilitativi;
quale sia stata la durata
del complessivo iter clinico diagnostico-terapeutico; c) la sussistenza di postumi permanenti, precisandone
l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico/dinamico-relazionale. In tutte le
ipotesi di micropermanenti (invalidità dall'1% al 9%), il c.t.u. dovrà fare sempre applicazione della “tabella
delle menomazioni” di cui al decreto ministeriale del 3.7.2003 e pubblicata in G.U. n. 211 dell'11.9.2003; in
tutte le altre ipotesi (invalidità dal 10% al 100%), il c.t.u. indicherà i criteri di determinazione del danno
biologico/dinamico-relazionale e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (barème). Precisi in ogni
caso il c.t.u., in relazione all'invalidità permanente:
1. se il soggetto sia o meno in grado di percepire gli effetti
pagina 5 di 17 dei postumi permanenti sul “fare quotidiano”;
2. quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della
vita del danneggiato siano preclusi o limitati;
3. quale sia il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale
dolore nocicettivo, specificandone la terapia antidolorifica;
4. se la menomazione risulti evidente,
occasionalmente o costantemente, alla osservazione di persone terze;
5. la necessità (occasionale o
continuativa) di terapie e/o di presidi protesici e/o dell'ausilio di terzi;
6. gli ulteriori elementi necessari o utili,
in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta;
7. la necessità e la congruità delle spese mediche occorse
e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future”. Indichi inoltre l'ausiliare in che misura
percentuale l'assenza di casco ha inciso sull'entità delle lesioni e sul periodo di invalidità temporanea totale e
parziale specificando quale sarebbe stata la verosimile entità dei postumi, di ITT e di ITP in caso di impiego di
tale dispositivo protettivo”.
Il c.t.u. nominato, dott. , in data 24.05.23 ha provveduto al deposito dell'elaborato con Persona_3
cui, in risposta ai quesiti formulati, ha affermato:
“…Risulta dallo studio degli atti e dalla raccolta anamnestica che la sig.ra seguito di Persona_4
tale evento…nel medesimo giorno veniva condotta presso il P.S. del P.O. di Frattamaggiore, ove fu posta
diagnosi di trauma cranico commotivo con vasto ematoma dei tessuti molli sottocutanei in sede temporo-
parietale destra. Pertanto, la lesa venne trasferita presso il P.S. dell' A. Cardarelli di Napoli ove, a CP_6
seguito di diagnosi di politrauma, i sanitari riservarono la prognosi e disposero il ricovero presso il medesimo
nosocomio, ove l'interessata rimase in regime di degenza fino al 13.10.2008.
Durante il predetto ricovero vennero accertati, oltre al trauma cranico, la frattura scomposta del terzo
medio diafisario della clavicola sinistra ed un deficit parziale del terzo nervo cranico destro.
In particolare dalla TC eseguita all'atto del ricovero emerse una soffusione ematica di esiguo spessore di
tipo subdurale in sede emisferica cerebrale sinistra associata ad una soffusione nelle cisterne prepontine e ad un
piccolo focolaio ecchimotico portomesencefalico.
Successivamente da una TC cranio del 03.10.2008 non si evidenziavano residue alterazioni morfo-
densimetriche a carico del parenchima cerebrale, cerebellare e del tronco encefalico ed il 10.10.2008 si
riscontrava il progressivo miglioramento del deficit del terzo nervo cranico. Infine, in data 10.01.2009, la sig.ra
veniva giudicata guarita con postumi dal dr. . Parte_1 Persona_5
Questi in estrema sintesi i fatti, in relazione ai quali è possibile sostenere che sussiste il nesso di causa, in
pagina 6 di 17 quanto è pacifico che un soggetto che cade al suolo da un motociclo in movimento possa riportare un
politrauma a seguito dell'impatto al suolo delle strutture anatomiche.
Pertanto, appurata la sussistenza del nesso causale tra il lamentato evento e le conseguenti lesioni e tra
queste e le successive menomazioni, si potrà procedere con la valutazione medico-legale del danno biologico,
temporaneo e permanente.
Il danno biologico temporaneo totale corrisponde al periodo in cui l'appellante era impossibilitata, del
tutto od in gran parte, all'espletamento delle azioni correlate ai momenti più essenziali della vita quotidiana e
pertanto, nel caso in esame, si è realizzato un danno biologico permanente di 30 (trenta) giorni, ovvero il
periodo corrispondente alla degenza ospedaliera.
Il danno biologico temporaneo parziale corrisponde al periodo di graduale risoluzione del corteo
sintomatologico e fino alla stabilizzazione dei postumi. Si tratta di un arco temporale che a fini medico-legali
dovrà considerarsi, “more solito”, progressivamente a scalare e mediamente valutabile nel caso in esame,
secondo comune esperienza clinica e medico-legale, al 50% per 30 (trenta) giorni, quale sintesi di un più lungo
periodo documentato, sufficiente al raggiungimento della stabilizzazione clinica e non più espressione di
malattia ancora in atto.
Per quanto concerne la valutazione del danno biologico permanente, onde ridurre al minimo il
soggettivismo valutativo, si farà riferimento alla tabella di cui al D.M. del 03.07.2003, nonché alle più note e
sperimentate proposte tabellari italiane, quali quella di L. LM e Coll. (Giuffrè Editore, Milano, 2006) ed
alle Linee Guida della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (Giuffrè Editore, Milano,
2016). Nel caso in esame i postumi del trauma cranico riportato potranno essere valutati con criterio analogico-
proporzionale in relazione alla voce del citato D.M.: “Postumi soggettivi di trauma cranico commotivo
eventualmente con frattura cranica semplice” per la quale è prevista una valutazione del 2-4 %. Nel caso in
esame il dato strumentale all'atto del ricovero (“Soffusione ematica di esiguo spessore, di tipo subdurale,
emisferica cerebrale sinistra. Soffusione nelle cisterne pre-pontine associata a piccolo focolaio ecchimotico
portomesencefalico. Sistema ventricolare in sede. Edema cerebrale”), considerato l'interessamento del
parenchima encefalico, giustifica una valutazione superiore al citato range di riferimento e ciò anche in
armonia con quanto previsto dalle linee guida SIMLA alla voce: “Esiti di trauma cranico con lievi-moderate
lesioni meningo-encefaliche e/o esami strumentali positivi, in base al quadro clinico” per la quale è prevista
pagina 7 di 17 una valutazione del 5-15%.
In definitiva, considerata la completa negativizzazione del quadro strumentale, appare congrua per tale
voce di danno una valutazione del danno biologico permanente pari al 5%.
Allo stato inoltre non appaiono residuare postumi da ricondurre al deficit del terzo nervo cranico destro,
peraltro già in progressivo miglioramento in corso di ricovero. Infine dovrà farsi riferimento alla voce del citato
D.M.: “Esiti attendibilmente dolorosi di frattura di clavicola consolidata con callo deforme e/o sovrapposizione
dei monconi senza significativa limitazione articolare” per la quale è prevista una valutazione del 2-5%. Nel
caso in discussione, considerata l'obiettività rilevata, appare congrua una valutazione ai limiti bassi
dell'intervallo di riferimento, ovvero pari al 2%.
Pertanto, non prevedendo il corretto ragionamento medico-legale la semplice somma aritmetica delle
singole voci di danno, appare congruo stimare il danno biologico permanente complessivo pari al 6% (sei per
cento).
Si precisa inoltre che l'appellante è stata in grado di percepire gli effetti della malattia sul fare
quotidiano e che, per un periodo corrispondente alla cosiddetta “temporanea” parziale, le attività quotidiane
sono state limitate, mentre sono state abolite nel periodo di degenza corrispondente al danno biologico
temporaneo totale.
Allo stato non risultano preclusi gli aspetti dinamico-relazionali e l'esaminata è in grado di percepire gli
effetti dei postumi permanenti sul fare quotidiano. Non risultano effettuati trattamenti riabilitativi né terapie
continuative, né risulta il ricorso a presidi protesici o ad aiuto da parte di terzi.
La predetta menomazione non risulta evidente continuativamente all'osservazione da parte di terzi.
Le spese mediche documentate risultano essere pari a € 242,56 (euro duecentoquaranta due virgola
cinquantasei) e tale importo appare congruo. Non sono inoltre da ipotizzarsi ulteriori spese mediche da doversi
sostenere in futuro.
Infine, circa la quantificazione del livello di sofferenza patito dall'esaminata, onde evitare inutili
astrattismi valutativi ed al fine di ottenere una determinazione quanto più oggettiva possibile, si farà riferimento
alla proposta di (“Il dolore nella valutazione del medico legale”. Giuffrè ed.; Milano 2007: pag. Parte_2
117-130). Pertanto, tenendo conto di determinati parametri prestabiliti (durata dell'iter clinico, tipo di terapia
analgesica, tipo di presidi utilizzati, tipo di intervento chirurgico e rinunce quotidiane), a cui attribuire un
pagina 8 di 17 punteggio crescente (da 1 a 5) a seconda della loro entità…
Nel caso de quo quindi, tenuto conto che l'iter clinico è stato di durata limitata entro i sei mesi, che
risulta essere stata effettuata analgo-sedazione, che è stato fatto ricorso a presidi di immobilizzazione (anelli di
Petit), che sono state effettuate medicazioni e che è da ritenersi che le rinunce quotidiane durante il periodo di
malattia siano state di entità medio-alta, si perviene ad uno score complessivo pari a 16/25. Pertanto, è quindi
possibile affermare, volendo graduare il dolore in lievissimo, lieve, medio, elevato ed elevatissimo, che
l'esaminata abbia patito un grado di sofferenza di grado elevato e presumibilmente della durata pari ad un
periodo corrispondente al danno biologico temporaneo, naturalmente anch'esso in progressiva attenuazione.
Infine, dovendo rispondere al quesito circa l'incidenza dell'assenza del casco rispetto al tipo di lesioni
riportate ed al relativo periodo di “temporanea” parziale e totale, è possibile affermare quanto segue.
In assenza di una ricostruzione cinematica dell'evento, non è possibile fornire una valida risposta al
quesito posto. Genericamente è possibile ritenere che in caso di incidente avvenuto ad elevata energia cinetica
le conseguenze del sinistro sarebbero state sostanzialmente simili, di contro ove il sinistro sia avvenuto a bassa
velocità di impatto è verosimile poter ritenere che la lesa non avrebbe riportato un trauma cranico commotivo e
pertanto il periodo stimato quale danno biologico temporaneo totale sarebbe stato invece inquadrabile come
danno biologico temporaneo parziale al 75% ed inoltre si sarebbero verosimilmente realizzati esclusivamente i
postumi della frattura claveare. Si precisa, infine, che in data 13.4.2023 venivano trasmesse alle parti le bozze
del presente elaborato cui, in risposta, non pervenivano note controdeduttive”.
Con ordinanza comunicata il 18.7.2025, la causa è stata quindi rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine in sostituzione dell'udienza, per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza da equipararsi alla sua lettura in udienza.
§§§§§§
Con il proposto appello deduce che la motivazione posta a base della declaratoria di Parte_1
inammissibilità della domanda, partendo dall'assunto secondo cui ex art. 14 disp. prel. le leggi che fanno eccezione a regole generali non possono trovare applicazione oltre i casi in esse considerati, è errata perché non tiene conto delle finalità dell'art. 141 C.d.A. la cui natura eccezionale poco rileva.
Afferma in particolare l'appellante che il trasportato su un veicolo non assicurato può chiedere il pagina 9 di 17 risarcimento del danno al Fondo di Garanzia anche avvalendosi del regime di responsabilità ex art. 141 del
Codice delle Assicurazioni e, pertanto, senza alcuna esigenza di provare la responsabilità del conducente del veicolo ospitante. Ciò in quanto l'art. 141 C.d.A. è una norma di derivazione comunitaria che, in un'ottica di protezione sociale, intende trasferire il “rischio della causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante prescindendo dall'accertamento della responsabilità dell'incidente e liberando il leso da rischi ed oneri connessi alla ricerca del responsabile e della sua compagnia assicuratrice.
In altri termini, prosegue l'appellante, l'art. 141 C.d.A. individua una forma di responsabilità oggettiva,
esclusa dal solo fortuito, che si ispira al principio “vulneratus ante omnia reficiendus” e che si armonizza appieno con l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea alle direttive comunitarie in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. In tale ottica, secondo l'istante, occorrebbe evitare l'effetto ingiustamente discriminatorio che, diversamente opinando, verrebbe a determinarsi per il terzo trasportato consentendogli di accedere o meno alla tutela aggiuntiva di cui all'art. 141
C.d.A. a seconda della situazione assicurativa in cui versa l'auto del proprio vettore e costringendolo, in caso di scopertura, a convenire in giudizio il proprietario dell'altro veicolo ed il suo assicuratore laddove l'unica ipotesi prevista in cui il trasportato non può giovarsi della tutela aggiuntiva e preferenziale riconosciutagli dall'art. 141
C.d.A. è data dal sinistro determinato da caso fortuito.
In replica a tali argomentazioni l'impresa designata deduce che l'azione ex art. 141 C.d.A. nei confronti del Fondo di Garanzia è inammissibile in quanto tale disposizione di legge è applicabile nei soli casi in cui il veicolo con il quale avviene il trasporto è provvisto di assicurazione costituendo l'esistenza di una regolare copertura assicurativa il presupposto imprescindibile per l'operatività della norma. Ciò anche in considerazione del fatto che l'art. 141 C.d.A. prevede quali parti necessarie del giudizio solo il trasportato e la compagnia assicuratrice del veicolo ospitante, con facoltatività dell'intervento nel processo dell'assicurazione del responsabile, mentre l'art. 287 co. 4 C.d.A. stabilisce che in caso di azione contro il Fondo, per essere il veicolo sprovvisto di valida copertura assicurativa, deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
§§§§§§
L'appello deve essere accolto perché fondato. Onde offrire ragione di tale conclusione giova invero muovere dal dato testuale dell'art. 141 C.d.A. il quale così recita: “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso
fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era
pagina 10 di 17 a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge…a prescindere dall'accertamento della
responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale
maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è
coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del
veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione
del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145.
L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di
assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato...
L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa
di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150”.
Nell'interpretare tali previsioni normative la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha da tempo chiarito che l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, il quale consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a
prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, ha inteso prevedere una tutela rafforzata per il trasportato a cui può essere opposto solo il “caso fortuito” da identificarsi non già nella condotta colposa, anche esclusiva, del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione, risultando irrilevante tanto la condotta colposa dell'altro conducente quanto quella del vettore, posto che finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (cfr. così Cass. S.U. n. 35318/2022).
Detta tutela rafforzata, che si realizza tramite l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore con possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, non preclude peraltro in alcun modo la possibilità per il trasportato di evocare in giudizio esclusivamente il responsabile, ovvero il titolare e il conducente del veicolo antagonista e la compagnia di assicurazioni di questo, aprendo un ordinario giudizio volto al risarcimento del danno previo accertamento delle responsabilità, ma gli fornisce uno strumento di tutela aggiuntivo e potenziato. Ciò è stato in particolare chiarito pagina 11 di 17 dalla della Corte costituzionale, intervenuta sul punto con svariate ordinanze (n. 208 e 440 del 23 dicembre
2008) le quali dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 141
del Codice delle Assicurazioni, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., non avendo i giudici rimettenti tentato preliminarmente di dare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
La Consulta, con l'ordinanza n. 440 del 2008, ha in particolare affermato che è ben possibile accedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata e ritenere che essa si limiti a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire non solo verso il responsabile del sinistro e la sua assicurazione ma anche direttamente nei confronti della compagnia del veicolo su cui viaggia, in base alla semplice allegazione e prova del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto stesso, a prescindere dalle colpe dei protagonisti del sinistro.
Successive pronunce di legittimità hanno poi chiarito che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 D. lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se venga in considerazione uno scontro con un veicolo non assicurato o non identificato (cfr. in tal senso cass. n.
16477/2017) o in caso di collisione con un veicolo immatricolato all'estero ed assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (cd. CARD), atteso che l'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria,
assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante (cfr. così cass.
n. 12172/2023 e cass. n. 1161/2020).
In particolare, la prima di tali pronunzie - ossia cass. n. 16477/2017 - si è così espressa: “La questione
sottoposta all'attenzione della Corte, e dibattuta sia in dottrina che nell'ambito della giurisprudenza di merito, è
se il ricorso all'azione diretta prevista dall'art. 141, in caso di scontro di veicoli, sia consentito solo nel caso in
cui entrambi i veicoli siano assicurati o meno.
La prima interpretazione, prescelta…nella sentenza impugnata, e volta ad escludere la possibilità di
promuovere l'azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice del vettore qualora la seconda vettura sia
priva di assicurazione, o rimanga non identificata, privilegia l'interpretazione letterale, tratta dal riferimento
contenuto nella norma a due diversi enti assicurativi.
pagina 12 di 17 La seconda interpretazione si muove nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia, dalla Corte
costituzionale ed anche dalla precedenti pronunce di questa Corte in materia, e privilegia una interpretazione
costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l'azione diretta,
dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del
secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su
vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l'azione diretta
contro la compagnia di assicurazione del vettore.
In questa ottica ricostruttiva, il riferimento, contenuto nell'art. 141 (del quale si è già posta in rilievo la
scarsa chiarezza e coerenza del dato testuale), a due diversi enti assicurativi va letto come semplicemente
descrittivo della normalità dei casi, e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un
veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa.
Questa seconda interpretazione, volta a privilegiare una più ampia applicazione dell'art. 141 e la sua
utilizzabilità a tutela del trasportato, per fornirgli uno strumento di risarcimento che ha la possibilità di essere
più veloce e di coprire una più vasta serie di casi, appare preferibile, sia perché il dato testuale nella specie non
è né univoco né affidabile, sia perché più coerente con i precedenti di questa stessa Corte e l'unica atta a
salvaguardare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma. A ben guardare, la formula
normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non
sia dovuto a caso fortuito…
Data questa lettura, la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo. Quanto al
riferimento alla possibilità di agire in rivalsa, enunciata dal quarto comma dell'art. 141, che rimarrebbe
preclusa qualora non esistesse una seconda compagnia di assicurazioni, va intesa nel senso che la rivalsa è
normalmente esercitabile nei confronti della seconda compagnia di assicurazioni. Non si può però condizionare
la legittimazione all'esercizio dell'azione principale alla possibilità concreta di agire in rivalsa.
Ciò risponde ad una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare,
nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il
risarcimento…senza dover né attendere l'accertamento delle rispettive responsabilità, né tanto meno dover
procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore.
Questa previsione è idonea a coprire una vasta serie di situazioni, in cui il legislatore ha ritenuto
pagina 13 di 17 prevalente l'interesse del trasportato ad una pronta tutela (scontro con veicolo che non si ferma e che quindi è
necessario ricercare per risalire ai dati della compagnia di assicurazioni, che rimane non identificato, che è
privo di assicurazione)...
Ponendosi in tale prospettiva appare evidente come l'azione ex art. 141 C.d.A. ben possa essere esercitata dal trasportato contro il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, qualora veicolo ospitante sia sprovvisto di assicurazione, senza per questo ricorrere ad un'applicazione analogica di una disposizione il cui carattere eccezionale è indubbio. L'impresa designata è infatti l'assicuratore ex lege dei veicoli per i quali non sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alla loro circolazione e, di conseguenza, il trasportato su uno di tali veicoli può senz'altro agire nei suoi confronti ex art. 141 C.d.A. posto che il riferimento a due enti assicurativi contenuto in tale disposizione normativa è da intendersi come semplicemente descrittivo della normalità dei casi e non come preclusivo della domanda qualora il mezzo ospitante non sia coperto da una polizza stipulata dal suo proprietario, a tanto obbligato per legge.
È questa, invero, l'unica lettura della norma che la sottrae ad una censura di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza né è corretto quanto dedotto dalla secondo cui vi Controparte_1
sarebbe un'incompatibilità strutturale tra l'art. 141 e l'art. 283 co. 1 lett. b) C.d.A. in quanto la prima di tali disposizioni prevede, quali parti del giudizio, soltanto il trasportato e l'assicuratore del veicolo ospitante mentre,
in caso di azione contro il Fondo di Garanzia, il responsabile civile ha veste di litisconsorte necessario.
La Cassazione ha infatti chiarito che in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal D. lgs. n. 209 del
2005 il proprietario del veicolo assicurato deve essere chiamato in causa, quale litisconsorte necessario, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore in vista di una possibile azione di regresso (cfr. così
23706/2016). Anche nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è pertanto litisconsorte necessario il proprietario del veicolo con la conseguenza che, ove questi non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo,
determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado (cfr. così cass.
27078/2022).
Tanto premesso, occorre senz'altro riconoscere che la fattispecie concreta rientra nella previsione astratta del vigente Codice delle Assicurazioni, per cui obbligata a risarcire il danno è la . Controparte_1
pagina 14 di 17 La Polizia Municipale del intervenuta sul luogo del sinistro alle ore 16.30 del Controparte_5
14.09.2008, procedeva infatti alla “costatazione di un incidente stradale con feriti tra i seguenti veicoli:
Autovettura Honda CR-V targata AR 033 BJ condotta e di proprietà del sig. nato a [...] il Testimone_1
12/09.1971…Motociclo Suzuki 750 avente targa Ucraina 4300 ифъ condotto dal sig. Persona_6
passeggero di sesso femminile di nome nata in [...] il [...]…” (cfr. così Parte_1
informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Prot. 258/1/P.G. del 15/09/2008).
Sempre ex actis risulta poi che a carico del conducente del motoveicolo e del suo proprietario CP_3
veniva elevato il P.V. di contravvenzione n. 1790 ai sensi dell'art. 193 c. 2 (veicolo privo di copertura
[...]
assicurativa) nonché il P.V. n. 1786 ai sensi dell'art. 171 c. 1-2-3 (passeggero motociclo privo di casco).
Non resta a questo punto che procedere alla liquidazione del danno alla persona patito dall'appellante che aveva quarantaquattro anni all'epoca del sinistro in cui riportò le lesioni sopra descritte nel riportare i contenuti della c.t.u. Tali lesioni, in base al condivisibile giudizio del consulente tecnico d'ufficio, che ha esaminato tutta la documentazione sanitaria versata in atti descrivendola analiticamente nell'elaborato prima di approcciare l'esame del caso, sono guarite dopo un periodo di invalidità temporanea totale di 30 gg. seguito da un'invalidità
temporanea parziale di altri 30 gg al valore medio del 50% con postumi permanenti valutati nella misura del 6%.
Il danno biologico patito dall'appellante integra, pertanto, una micropermanente da liquidare attenendosi ai parametri legali individuati dall'art. 139 D. lgs. n. 209 del 2005.
Avuto riguardo all'età dell'infortunata al momento del sinistro, ed ai valori dei punti di invalidità
permanente come da ultimo aggiornati con D.M. del 18.07.2025 in G.U. n. 176 del 31.07.2025, il pregiudizio di ordine permanente va perciò monetizzato in € 8.156,14. A titolo di danno biologico da invalidità temporanea, per il quale le citate disposizioni normative aggiornate riconoscono l'importo di € 56,18 per ogni giorno di inabilità
assoluta e, in caso di invalidità inferiore al 100%, un importo ridotto in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno, risultano poi dovuti € 2.528,10.
Per quanto attiene ancora al danno morale, riconoscibile anche in caso di sinistro stradale produttivo di una micropermanente, la sua misura, tenuto contro di quanto emerso dalla c.t.u circa l'entità della menomazione e delle sofferenze che ne sono verosimilmente scaturite, va determinata in un importo pari al 20% di quanto liquidato per danno biologico con conseguente riconoscimento di € 2.136,85.
Con riguardo alle spese mediche documentate il c.t.u. ha infine stimato congruo e riconducibile dal punto pagina 15 di 17 di vista causale al sinistro l'importo di € 242,56 che, integrando un danno patrimoniale emergente, va attualizzato in € 321,15 (coefficiente Istat di rivalutazione = 1,324).
L'importo complessivo dovuto all'appellante è perciò di € 13.142,24 che non è passibile di riduzione, in considerazione del mancato uso del casco protettivo, in quanto il c.t.u. si è espresso in termini dubitativi quanto all'incidenza di tale violazione sulla genesi delle lesioni. L'omesso uso del casco da parte della vittima di un incidente di moto può essere fonte di corresponsabilità della stessa, a condizione che tale infrazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, circostanza che può essere accertata anche d'ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, co 1 c.c. (cfr. cass. n. 9241/2016).
Il notevole lasso temporale esistente tra la data dell'illecito e quella della liquidazione lascia infine ragionevolmente presumere che, se l'importo dovuto fosse stato corrisposto senza ritardo, esso non sarebbe stato destinato al consumo immediato bensì impiegato in modo fruttifero.
Compete dunque all'appellante anche il cd. “danno da ritardo” che, in base all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n. 1712/1995, è suscettibile di ristoro tramite la corresponsione di interessi il cui tasso, passibile di determinazione equitativa, può nella fattispecie essere parametrato a quello legale. Sempre alla stregua di tale orientamento detti interessi non possono tuttavia essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo piuttosto rifarsi al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo.
Nel caso di specie risultano quindi dovuti gli interessi al tasso legale da calcolare inizialmente sull'importo del risarcimento così come devalutato in base agli indici Istat alla data del 14.09.2008 e quindi,
anno per anno sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto.
Dalla presente sentenza, la quale converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono infine dovuti gli interessi sull'importo totale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo effettivo.
L'accoglimento dell'appello impone di regolamentare diversamente le spese processuali le quali, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo attenendosi ai compensi medi previsti in relazione al decisum dal D.M. n. 147 del 2022 e distraendo la somma in favore dell'avv. Marco
Visciglio per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
pagina 16 di 17 La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3111/2019 pubblicata il 18.11.2019,
così provvede:
1) ND la , quale impresa territorialmente designata alla liquidazione dei danni a Controparte_1
carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento in favore di della somma a Parte_1
titolo di risarcimento danni di € 13.142,24 oltre interessi legali da computare nei modi indicati in motivazione.
2) ND la nella qualità al rimborso delle spese avversarie del giudizio di primo grado Controparte_1
che si liquidano in € 810,00 per esborsi vivi ed in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Marco
Visciglio per dichiarato anticipo.
3) ND la nella qualità al rimborso delle spese avversarie del giudizio di appello che Controparte_1
si liquidano in € 1.150,00 per esborsi vivi ed in 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma favore dell'avv. Marco
Visciglio per dichiarato anticipo.
4) Pone la spesa già liquidata per la redazione della c.t.u. medico-legale a definitivo carico della Controparte_1
.
[...]
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 07.11.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_7
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