Cass. civ., sez. II, sentenza 20/12/1977, n. 5592
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Sentenza 20 dicembre 1977

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Non sono ravvisabili serie ragioni di principio che vietino di ricomprendere fra i prestatori di opera intellettuale, gli istituti di istruzione che, accanto all'attivita didattica, offrono anche alloggio e vitto agli iscritti. ( V 275/76, mass n 378949).*

Nel contratto di prestazione di attivita intellettuale, anche se non puo essere negata la facolta di recesso, per la sua inerenza al tipo negoziale, e ugualmente consentita la regolamentazione degli effetti dell'impossibilita sopravvenuta in modo diverso da quello previsto in via generale dall'art 1463 cod civ.*

Nel contratto di iscrizione, a pagamento, come alunno e convittore interno di un istituto di istruzione, non e contraria alla legge la clausola per cui, nell'ipotesi di ritiro, volontario o meno, dell'alunno nel corso dell'anno scolastico, la retta pattuita deve essere ugualmente corrisposta per intero, detratte solo le spese per il vitto nella cifra stabilita. La clausola stessa, ove predisposta dall'istituto nel contratto di iscrizione, non puo nemmeno essere ritenuta particolarmente onerosa, o vessatoria, a norma dell'art 1341, secondo comma, cod civ.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/12/1977, n. 5592
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5592
    Data del deposito : 20 dicembre 1977

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