Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 12/03/2025, n. 5192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5192 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05192/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07441/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7441 del 2021, proposto da
Soc. Immobiliare Cavalese 2003 a r.l., Soc. Cristina a r.l., Soc. La Mole Due a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Luisa Fonti, Giovanni Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Valeri in Roma, viale G. Mazzini, 11;
contro
Comune di Marino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Lanzillotta, Claudia Di Marzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
In via principale, per l'accertamento e la declaratoria della nullità
- della nota Area V Pianificazione Urbana prot. n. -OMISSIS- del 27.05.2021, notificata a mezzo pec in pari data, con cui è stato “archiviato” il procedimento avviato con note del -OMISSIS- e del -OMISSIS- (progettazione preliminare opere pubbliche, nell'ambito del P.U. -OMISSIS-);
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale a quelli impugnati;
in subordine, per l'annullamento
- della citata nota Area V Pianificazione Urbana prot. n. -OMISSIS- del 27.05.2021 e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marino;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 marzo 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con atto notificato il 21.7.2021 e depositato il 22.7.2021 la Soc. Immobiliare Cavalese 2003 a r..l., la soc. Cristina s.r.l. e la Soc. La Mole Due a r.l. hanno chiesto, in via principale, la declaratoria della nullità della nota Area V Pianificazione Urbana prot. n. -OMISSIS- del 27.05.2021, notificata a mezzo pec in pari data, con cui è stato “archiviato” il procedimento avviato con note del -OMISSIS- e del -OMISSIS- (progettazione preliminare opere pubbliche, nell’ambito del P.U. -OMISSIS-) e in subordine il suo annullamento in quanto illegittima per i seguenti motivi:
I) Nullità del provvedimento ex art. 21 septies L. 241/1990, per violazione della sentenza Consiglio di Stato VI n. 7372/2020
II) In subordine, violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990 e del giudicato. Violazione dell’art. 112 CPA e del canone di buona fede. Eccesso di potere per carenza di presupposti.
III) In subordine, violazione dell’art. 1 l. n. 241/90 e del principio di buon andamento dell’attività amministrativa, sotto altro profilo. Errore e falsità dei presupposti.
2- In data 14.2.2024 si è costituito il Comune di Marino per resistere al ricorso.
3- Con memoria depositata il 15.1.2025 le ricorrenti hanno rilevato che l’impugnato provvedimento era stato successivamente annullato dall’Amministrazione Comunale con atto del -OMISSIS- del 20.10.2021 e che all’avvio del nuovo procedimento, cui faceva menzione il medesimo provvedimento di autotutela, non aveva avuto alcun seguito, ragione per cui era da intendersi cessata la materia del contendere in relazione al ricorso in oggetto, per cui hanno chiesto declaratoria in tal senso con compensazione delle spese di lite.
4- Con nota di udienza del 27.2.2025 il Comune di Marino ha preso atto della cessazione della materia del contendere.
5- All’udienza pubblica di smaltimento del 7.3.3035 il ricorso è stato spedito in decisione.
6- Il Collegio osserva che nella fattispecie vada dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che il sopravvenuto annullamento in autotutela dell’atto impugnato risulta pienamente satisfattivo dell'interesse fatto valere dai ricorrenti (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 2687) di modo che al Collegio non resta che prenderne atto dichiarando l’estinzione del giudizio.
7- Le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione delle circostanze della controversia, della richiesta dei ricorrenti e della non opposizione, sul punto, dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO