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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5122 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3640 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rap- Parte_1 presentato e difeso per mandato in atti ALAvv. Porciello Angela;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e dife- Controparte_1 sa per mandato in atti ALAvv. La Venuta Biagio Maurizio;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7/7/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
1 27/02/2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 20/03/2006 a San GI TO (Pa), unione Controparte_1 dalla quale sono nate le figlie (2/09/2003) e Persona_1 Persona_2
(4/07/2009), ha chiesto, a seguito della sentenza di separazione n.
[...]
5650/2018 del 20/12/2018, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, di confermare il regime di affidamento condiviso con domiciliazione prevalen- te presso la madre della figlia minore e di disciplinare il diritto di vi- Per_2 sita liberamente con il padre, su accordo di entrambi i genitori, disponendo altresì l'obbligo a suo carico di corrispondere alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, la somma di euro 400,00 mensili oltre alla con- tribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata Controparte_1
l'1.7.2023, ha aderito alla domanda di divorzio chiedendo in via riconvenzio- nale di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle a titolo di con- tributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di euro 600,00.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 13/07/2023, il Presidente, con ordinanza del 12/08/2023 ri- metteva le parti davanti al Giudice Istruttore confermando le condizioni della separazione personale.
Per il prosieguo, il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti e interrogatorio formale delle stesse all'udienza del 27.01.2025.
Infine, all'udienza del 7/07/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Sulla domanda di divorzio
A seguito della emissione, in data 3.05.2024, della sentenza non definitiva n. 2538/2024 con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimo- nio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formula- te dalle parti.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi
- 2 - che dalla coppia sono nate due figlie: , nata a [...] il [...] e Per_1
nata a [...] il [...]. Nessuna statuizione va emessa sul re- Per_2 gime di affidamento e visita della primogenita , in considerazione del Per_1 fatto che è ormai maggiorenne.
Riguardo alla secondogenita nel caso di specie, non si ravvisano Per_2 ragioni per discostarsi dal modello legale dell'affidamento condiviso, oggetto di domanda da parte ricorrente e a cui parte resistente ha peraltro da subito aderito, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna, in conformità alla situazione di fatto già da tempo consolidata.
6. Regime di visita
Nulla va disposto in relazione al regime di frequentazione residuale del pa- dre con la figlia sedicenne (c.d. grande minore), avendo la stessa or- Per_2 mai raggiunto un'età e un presumibile grado di maturità e di autonomia de- cisionale tale da consentirle di decidere liberamente con quali modalità in- contrare il genitore, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra- scolastici.
7. Provvedimenti di carattere economico
Deve ora essere esaminata la domanda di contenuto economico, attinente la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento delle figlie della coppia, e rispettivamente di Per_1 Per_2
22 e 16 anni.
Preme rilevare che l'unico motivo di contestazione tra le parti attiene al quantum del contributo che il padre deve corrispondere ogni mese per il so- stentamento delle figlie, atteso che è pacifico che la primogenita, sebbene maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli met- te conto evidenziare in punto di diritto che a seguito della separazione per- sonale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto
- 3 - abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e ma- teriale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le ne- cessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali
(cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
- 4 - Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con- creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Con riferimento, poi, ai figli maggiorenni occorre rammentare che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando co- storo abbiano raggiunto la maggiore età, essendo destinato a protrarsi ove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori Cass., 20.8.2020 n.
17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
7.1 Nella vicenda in esame il ricorrente ha dedotto di svolgere attività la- vorativa per brevi periodi per l'impresa agricola “NE Gianluca” con redditi annui inferiori a 10.000,00 euro;
di vivere con la nuova compagna,
, disoccupata, e due figli piccoli, e Controparte_2 Persona_3 Per_4 nella GI, nati dalla nuova relazione rispettivamente il 28/08/2017 e il
28/06/2023.
Dalla documentazione offerta in comunicazione si evince che lo stesso per l'anno di imposta 2021 ha percepito un reddito imponibile pari a 15.347,00 euro;
per l'anno di imposta 2022 di euro 15.626,00 e per l'anno di imposta
2023 di euro16.401,00 (cfr. doc. depositata il 24.01.2025).
7.2 Quanto alla resistente, sentita in sede di comparizione dei coniugi in- nanzi al Presidente all'udienza del 13/07/2023, ha dichiarato: “rappresento che il mio ex marito non mi corrisponde mai le spese extra assegno, ma solo
l'assegno stabilito in sentenza senza aumento ISTAT. Io chiedo un aumento
- 5 - dell'importo che era stato posto a suo carico tenuto conto delle maggiori esi- genze economiche dei figli, che sono cresciuti” (cfr. verbale di udienza cit.).
Nei propri scritti difensivi ha soggiunto di aver intrapreso attività lavorati- va di vendita a domicilio, attività dalla quale ricava poche centinaia di euro al mese e di vivere in una casa condotta in locazione per un canone mensile di 260,00 euro ha versato in atti la dichiarazione dei redditi del 2022 dalla quale risulta che per l'anno di imposta 2021 ha percepito un reddito imponi- bile pari a 2.995,00 euro (cfr. doc. depositata il 10.05.2025).
Di contro, ha evidenziato che l'ex coniuge non sostiene oneri abitativi poi- ché vive nella casa un tempo adibita ad abitazione coniugale e percepisce, ol- tre ai redditi da lavoro svolto alle dipendenze dell'impresa agricola NE, un'indennità di disoccupazione per i mesi in cui non svolge attività lavorativa e una pensione erogata ALIL (cfr. doc. depositata l'1.72024), nonché i proventi derivanti della coltivazione dei terreni di famiglia.
Entrambe le parti sono state sentite in sede di interrogatorio formale all'udienza del 27.01.2025, il ricorrente ha dichiarato “la casa è mia, di mia madre e di mio fratello ed era la casa coniugale. Preciso che ci abito attual- mente insieme alla mia convivente e a due figli nati dopo la separazione frutto della nuova convivenza” e ha, inoltre, confermato di percepire una pensione da parte dell'INAIL per l'importo di 900,00 euro.
La resistente ha confermato di essere in possesso della partita iva dal
20.03.2023 e di svolgere saltuariamente attività di vendita c.d. porta a porta di articoli casalinghi (cfr. verbale di udienza cit.).
7.3 Orbene, alla luce delle dichiarazioni delle parti, delle risultanze della documentazione depositata, delle condizioni reddituali precedentemente in- dicate, della circostanza sopravvenuta, rispetto al tempo della separazione personale dei coniugi, costituita dalla nascita di un altro figlio dalla relazione del ricorrente con , appare equo stabilire a carico di Controparte_2 [...]
l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_2 Controparte_1 giorno 5 di ciascun mese, un contributo complessivo pari ad euro 435,00 Pers mensili, dei quali euro 200 per il mantenimento delle figlia maggiorenne derica ed euro 235 per – ancora minore, in ragione dell'aumento del- Per_2 le esigenze economiche di quest'ultima, notoriamente legato alla sua crescita
- 6 - senza bisogno di specifica dimostrazione (Cass. n. 13664 del 29/04/2022)-, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La decorrenza della superiore statuizione, fondata su emergenze probato- rie acquisite nel corso del giudizio, va stabilita a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fermo restando quando stabilito per il periodo pregresso con l'ordinanza presidenziale.
Entrambe le parti vanno, inoltre, obbligate a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
8. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio e della soc- combenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per com- pensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. richiama la sentenza non definitiva n. 2538/2024 emessa il 3.05.2024, con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in San GI TO, il 20.03.2006, da , nato a Parte_1
Casale Monferrato (AL), il 3/01/1983 e , nata a [...]- Controparte_1 lermo il 26/02/1987, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesi- mo Comune al n. 2 parte I, dell'anno 2006;
2. affida la figlia minore della coppia, , nata a [...] il Persona_2
4.7.2009, ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita con il padre determinato secondo le moda- lità indicate in parte motiva;
3. pone a carico di , a far data dal mese successivo Parte_1 alla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di corrispondere in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, un asse- Controparte_1
- 7 - gno mensile complessivo di euro 435,00 a titolo di contributo al man- tenimento delle figlie della coppia e (di cui euro 235 Per_1 Per_2 per il sostentamento di quest'ultima), da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
4. dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019;
5. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
6. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, in data 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice Relatore.
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3640 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rap- Parte_1 presentato e difeso per mandato in atti ALAvv. Porciello Angela;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e dife- Controparte_1 sa per mandato in atti ALAvv. La Venuta Biagio Maurizio;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7/7/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
1 27/02/2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 20/03/2006 a San GI TO (Pa), unione Controparte_1 dalla quale sono nate le figlie (2/09/2003) e Persona_1 Persona_2
(4/07/2009), ha chiesto, a seguito della sentenza di separazione n.
[...]
5650/2018 del 20/12/2018, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, di confermare il regime di affidamento condiviso con domiciliazione prevalen- te presso la madre della figlia minore e di disciplinare il diritto di vi- Per_2 sita liberamente con il padre, su accordo di entrambi i genitori, disponendo altresì l'obbligo a suo carico di corrispondere alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, la somma di euro 400,00 mensili oltre alla con- tribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata Controparte_1
l'1.7.2023, ha aderito alla domanda di divorzio chiedendo in via riconvenzio- nale di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle a titolo di con- tributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di euro 600,00.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 13/07/2023, il Presidente, con ordinanza del 12/08/2023 ri- metteva le parti davanti al Giudice Istruttore confermando le condizioni della separazione personale.
Per il prosieguo, il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti e interrogatorio formale delle stesse all'udienza del 27.01.2025.
Infine, all'udienza del 7/07/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Sulla domanda di divorzio
A seguito della emissione, in data 3.05.2024, della sentenza non definitiva n. 2538/2024 con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimo- nio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formula- te dalle parti.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi
- 2 - che dalla coppia sono nate due figlie: , nata a [...] il [...] e Per_1
nata a [...] il [...]. Nessuna statuizione va emessa sul re- Per_2 gime di affidamento e visita della primogenita , in considerazione del Per_1 fatto che è ormai maggiorenne.
Riguardo alla secondogenita nel caso di specie, non si ravvisano Per_2 ragioni per discostarsi dal modello legale dell'affidamento condiviso, oggetto di domanda da parte ricorrente e a cui parte resistente ha peraltro da subito aderito, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna, in conformità alla situazione di fatto già da tempo consolidata.
6. Regime di visita
Nulla va disposto in relazione al regime di frequentazione residuale del pa- dre con la figlia sedicenne (c.d. grande minore), avendo la stessa or- Per_2 mai raggiunto un'età e un presumibile grado di maturità e di autonomia de- cisionale tale da consentirle di decidere liberamente con quali modalità in- contrare il genitore, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra- scolastici.
7. Provvedimenti di carattere economico
Deve ora essere esaminata la domanda di contenuto economico, attinente la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento delle figlie della coppia, e rispettivamente di Per_1 Per_2
22 e 16 anni.
Preme rilevare che l'unico motivo di contestazione tra le parti attiene al quantum del contributo che il padre deve corrispondere ogni mese per il so- stentamento delle figlie, atteso che è pacifico che la primogenita, sebbene maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli met- te conto evidenziare in punto di diritto che a seguito della separazione per- sonale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto
- 3 - abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e ma- teriale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le ne- cessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali
(cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
- 4 - Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con- creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Con riferimento, poi, ai figli maggiorenni occorre rammentare che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando co- storo abbiano raggiunto la maggiore età, essendo destinato a protrarsi ove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori Cass., 20.8.2020 n.
17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
7.1 Nella vicenda in esame il ricorrente ha dedotto di svolgere attività la- vorativa per brevi periodi per l'impresa agricola “NE Gianluca” con redditi annui inferiori a 10.000,00 euro;
di vivere con la nuova compagna,
, disoccupata, e due figli piccoli, e Controparte_2 Persona_3 Per_4 nella GI, nati dalla nuova relazione rispettivamente il 28/08/2017 e il
28/06/2023.
Dalla documentazione offerta in comunicazione si evince che lo stesso per l'anno di imposta 2021 ha percepito un reddito imponibile pari a 15.347,00 euro;
per l'anno di imposta 2022 di euro 15.626,00 e per l'anno di imposta
2023 di euro16.401,00 (cfr. doc. depositata il 24.01.2025).
7.2 Quanto alla resistente, sentita in sede di comparizione dei coniugi in- nanzi al Presidente all'udienza del 13/07/2023, ha dichiarato: “rappresento che il mio ex marito non mi corrisponde mai le spese extra assegno, ma solo
l'assegno stabilito in sentenza senza aumento ISTAT. Io chiedo un aumento
- 5 - dell'importo che era stato posto a suo carico tenuto conto delle maggiori esi- genze economiche dei figli, che sono cresciuti” (cfr. verbale di udienza cit.).
Nei propri scritti difensivi ha soggiunto di aver intrapreso attività lavorati- va di vendita a domicilio, attività dalla quale ricava poche centinaia di euro al mese e di vivere in una casa condotta in locazione per un canone mensile di 260,00 euro ha versato in atti la dichiarazione dei redditi del 2022 dalla quale risulta che per l'anno di imposta 2021 ha percepito un reddito imponi- bile pari a 2.995,00 euro (cfr. doc. depositata il 10.05.2025).
Di contro, ha evidenziato che l'ex coniuge non sostiene oneri abitativi poi- ché vive nella casa un tempo adibita ad abitazione coniugale e percepisce, ol- tre ai redditi da lavoro svolto alle dipendenze dell'impresa agricola NE, un'indennità di disoccupazione per i mesi in cui non svolge attività lavorativa e una pensione erogata ALIL (cfr. doc. depositata l'1.72024), nonché i proventi derivanti della coltivazione dei terreni di famiglia.
Entrambe le parti sono state sentite in sede di interrogatorio formale all'udienza del 27.01.2025, il ricorrente ha dichiarato “la casa è mia, di mia madre e di mio fratello ed era la casa coniugale. Preciso che ci abito attual- mente insieme alla mia convivente e a due figli nati dopo la separazione frutto della nuova convivenza” e ha, inoltre, confermato di percepire una pensione da parte dell'INAIL per l'importo di 900,00 euro.
La resistente ha confermato di essere in possesso della partita iva dal
20.03.2023 e di svolgere saltuariamente attività di vendita c.d. porta a porta di articoli casalinghi (cfr. verbale di udienza cit.).
7.3 Orbene, alla luce delle dichiarazioni delle parti, delle risultanze della documentazione depositata, delle condizioni reddituali precedentemente in- dicate, della circostanza sopravvenuta, rispetto al tempo della separazione personale dei coniugi, costituita dalla nascita di un altro figlio dalla relazione del ricorrente con , appare equo stabilire a carico di Controparte_2 [...]
l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_2 Controparte_1 giorno 5 di ciascun mese, un contributo complessivo pari ad euro 435,00 Pers mensili, dei quali euro 200 per il mantenimento delle figlia maggiorenne derica ed euro 235 per – ancora minore, in ragione dell'aumento del- Per_2 le esigenze economiche di quest'ultima, notoriamente legato alla sua crescita
- 6 - senza bisogno di specifica dimostrazione (Cass. n. 13664 del 29/04/2022)-, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La decorrenza della superiore statuizione, fondata su emergenze probato- rie acquisite nel corso del giudizio, va stabilita a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fermo restando quando stabilito per il periodo pregresso con l'ordinanza presidenziale.
Entrambe le parti vanno, inoltre, obbligate a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
8. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio e della soc- combenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per com- pensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. richiama la sentenza non definitiva n. 2538/2024 emessa il 3.05.2024, con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in San GI TO, il 20.03.2006, da , nato a Parte_1
Casale Monferrato (AL), il 3/01/1983 e , nata a [...]- Controparte_1 lermo il 26/02/1987, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesi- mo Comune al n. 2 parte I, dell'anno 2006;
2. affida la figlia minore della coppia, , nata a [...] il Persona_2
4.7.2009, ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita con il padre determinato secondo le moda- lità indicate in parte motiva;
3. pone a carico di , a far data dal mese successivo Parte_1 alla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di corrispondere in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, un asse- Controparte_1
- 7 - gno mensile complessivo di euro 435,00 a titolo di contributo al man- tenimento delle figlie della coppia e (di cui euro 235 Per_1 Per_2 per il sostentamento di quest'ultima), da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
4. dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019;
5. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
6. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, in data 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice Relatore.
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