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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 92/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. MARCO ROSSI Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
quale mandataria con rappresentanza di Parte_1 [...]
(già ), a Parte_2 Parte_3 propria volta, mandataria con rappresentanza di Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa, per mandato in atti, dall'avv. Gianluca Cicconetti, elettivamente domiciliata in Genova, V Vincenzo Ricci n. 5 int. 7, presso lo studio dell'avv. Francesca Michieli,
APPELLANTE contro
e , in proprio Controparte_1 CP_1
e quale fideiussore della società, rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'avv. Danilo Fornaro, presso il cui studio in Savona, V. Paleo- capa 2/4 sono elettivamente domiciliati,
APPELLATI
e contro
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Controparte_2
Dominique Bonagura, presso il cui studio in Savona, V. Paleocapa
7/10, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in via principale, nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente appello, e per l'effetto: - revocare integralmente la Sentenza n.
662/2021 emessa il 08.09.2021 nell'ambito dei giudizi riuniti Rg. nn. 2034 e 2049 del 2020 del Tribunale di Savona;
- accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, che di seguito esattamente si ritrascrivono: “in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario adito, per essere competente il Tribunale delle Imprese di Genova, in ordine all'eccezione di nullità della fidejussione azionata con il monitorio per violazione della normativa antitrust di cui alla Legge n. 287/1990; in via principale: rigettare le domande tutte avanzate da parte attrice nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato da
[...]
e per essa dalla procuratrice che agisce in nome e per conto Parte_5 [...]
nei confronti della e, per l'effetto, condannare quest'ultima in soli- Parte_1 CP_1 do con i garanti e al pagamento della maggiore e/o CP_1 Controparte_2 minore somma che verrà accertata in corso di causa per i titoli dedotti, quanto ai garanti entro i limiti della fideiussione prestata, oltre interessi come in decreto;
ed altresì, nella denegata ipotesi in cui vengano accertate delle risultanze a favore della società correntista, dichiarare comunque l'intervenuta prescrizione decenna- le del diritto alla ripetizione delle stesse ed altresì la compensazione con il credito comunque vantato dall'esponente. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cassa e spese generali, del doppio grado di giudizio e del monitorio”.
Per le parti appellate e : “Piaccia alla Corte Controparte_1 CP_1
d'Appello Ecc.ma, reiectis contrariis: - In via principale “Dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ex art 348 bis c.p.c. e/o l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. In ogni caso rigettare integralmente l'appello proposto dalla Parte_1 quale mandataria con rappresentanza della , Parte_3 quest'ultima a propria volta quale mandataria con rappresentanza di Parte_4 erché infondato in fatto ed in diritto per gli esposti motivi e/o per i motivi
[...] meglio ritenuti ed in ogni caso respingere ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti degli odierni appellati e, conseguentemente, confermare in toto la sen- tenza n. 662/2021 emessa dal Tribunale di Savona il 3/9/2021, depositata l'8/9/2021; - In subordine, in caso di accoglimento dell'appello e di ritenuta infon-
2 datezza dell'eccezione preliminare e procedurale di difetto di legittimazione attiva della e di difetto di legittimazione ad agire della Parte_4 Parte_1
e di esame nel merito da parte di Codesta Ecc.ma Corte, dei motivi di oppo-
[...] sizione a decreto ingiuntivo, svolti dagli appellati in primo grado da intendersi qui richiamati e trascritti integralmente: "In accoglimento dell'opposizione, previa IN
VIA ISTRUTTORIA ammissione della C.T.U. tecnico contabile richiesta nella me- moria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.: ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE 1) accerta- re e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione omnibus di € 450.000,00
n. 90273 rilasciata in data 30/9/2009 dal sig. e dell'atto integrativo CP_1 del 30/11/2010 di riduzione ad € 176.607,90 dell'importo garantito, per contrarietà
e violazione di norme imperative (tra le quali la legge 1990 n. 287, l'art. 644 c.p., il d.l. 29/12/2000 n. 394, l'art. 1284 c.c., la Delibera CICR 9/2/2000) e/o per illiceità della causa e conseguentemente revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Savona n. 353/2020, R.G. n. 857/2020, emesso in data 10/6/2020; 2) in subordine, ove la Corte Ecc.ma ritenesse la nullità parziale della fideiussione omnibus di € 450.000,00 n. 90273 rilasciata in data 30/9/2009 dal sig. CP_1
e dell'atto integrativo del 30/11/2010 di riduzione ad € 176.607,90
[...] dell'importo garantito, accertare e dichiarare la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. di cui all'art. 6 delle condizioni della fideiussione e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'estinzione della fideiussione omnibus di €
450.000,00 n. 90273 rilasciata in data 30/9/2009 dal sig. e dell'atto CP_1 integrativo del 30/11/2010 di riduzione ad € 176.607,90 dell'importo garantito per intervenuta decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c. e conseguentemen- te revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Savona n. 353/2020,
R.G. n. 857/2020, emesso in data 10/6/2020; 3) in ogni caso accertare e dichiara- re, relativamente al contratto di conto corrente n. 21977 del 30/9/2009 ed alla connessa apertura di credito del 22/5/2013 intrattenuto tra la
[...] ed il per i motivi esposti in atti Controparte_1 Controparte_3 di primo e secondo grado e/o per i motivi meglio ritenuti, anche attraverso il rilievo d'ufficio: a) l'insussistenza della pattuizione scritta e comunque della corretta pat- tuizione, fra le parti, di tutte le condizioni regolanti i rapporti (tra cui tassi d'interesse debitori e creditori e moratori, commissioni di massimo scoperto, spe- se, ecc.); b) la nullità e/o l'inefficacia della clausola relativa agli interessi attivi e passivi, agli interessi di mora ed alle spese e, comunque, l'inesistenza e/o la nulli- tà e/o l'inefficacia della clausola di capitalizzazione degli interessi e/o la nullità dell'applicazione e dell'addebito di competenze a titolo di capitalizzazione degli in- teressi nonché l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia della clausola relativa al corrispettivo di disponibilità creditizia, all'indennità di sconfinamento, alla commis-
3 sione di istruttoria veloce e/o la nullità dell'applicazione e dell'addebito delle tre suddette competenze ed in ogni caso la nullità dei pagamenti effettuati dalla cor- rentista e delle corrispondenti somme incamerate dalla banca ai predetti titoli, quanto sopra per contrarietà e violazione di norme imperative (tra le quali la legge
1990 n. 287, l'art. 1956 c.c., l'art. 644 c.p., il d.l. 29/12/2000 n. 394, l'art. 1284 c.c., la Delibera CICR 9/2/2000) e/o per illiceità della causa anche in relazione al supe- ramento dei tassi soglia vigenti alla data di stipula dei contratti descritti in atti;
4) per l'effetto previo ricalcolo del contratto di conto corrente n. 21977 del 30/9/2009
e della connessa apertura di credito del 22/5/2013, ed applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta in opposizione alla rettifica in favore della Controparte_1 Controparte_1 come sopra rappresentata e domiciliata, ed alla conseguente ricostituzione del saldo dei rapporti oggetto di causa e conseguentemente revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Savona n. 353/2020, R.G. n. 857/2020, emesso in data 10/6/2020; 5) in ogni caso revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Savona n. 353/2020, R.G. n. 857/2020, emesso in data 10/6/2020, di- chiarare che nulla è dovuto dagli opponenti e respingere ogni e qualsiasi domanda nei confronti dei medesimi per i motivi di cui alla svolta opposizione e/o per i motivi meglio ritenuti;
6) Protestate spese e compensi di avvocato oltre contributo forfeta- rio nella misura di legge cpa ed iva”.
Per la parte appellata : “Piaccia al la Corte d'Appello Ecc.ma, Controparte_2 reiectis contrariis: IN VIA PRELIMINARE E PROCEDURALE “Dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o l'inammissibilità dell'unico motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per gli esposti motivi e/o per i motivi meglio ritenuti e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 662/2021 emessa dal Tribunale di Savona il 3/9/2021, depositata l'8/9/2021
NEL MERITO - In via principale “Rigettare integralmente l'appello proposto dall a quale mandataria con rappresentanza della Parte_1 Controparte_4
, quest'ultima a propria volta quale mandataria con rappresentanza di
[...] [...] perché infondato in fatto ed in diritto per gli esposti motivi e/o per i CP_5 motivi meglio ritenuti ed in ogni caso respingere ogni e qualsiasi domanda formu- lata nei confronti della sig.ra e, conseguentemente, conferma- Controparte_2 re in toto la sentenza n. 662/2021 emessa dal Tribunale di Savona il 3/9/2021, de- positata l'8/9/2021 - In subordine “In caso di accoglimento dell'appello e di ritenuta infondatezza dell'eccezione preliminare e procedurale di difetto di legittimazione attiva della ed il difetto di legittimazione ad agire della Parte_4 [...]
e di esame nel merito da parte di Codesta Ecc.ma Corte, dei motivi di Parte_1
4 opposizione a decreto ingiuntivo, svolti dagli appellati in primo grado che si ri- chiamano e si trascrivono integralmente: "In accoglimento dell'opposizione, previa,
IN VIA ISTRUTTORIA ammissione della C.T.U. tecnico contabile richiesta nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del 10/3/2021: ANCHE IN VIA
RICONVENZIONALE 1) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della fi- deiussione omnibus di € 450.000,00 n. 90273 rilasciata in data 30/9/2009 dalla sig.ra e dell'atto integrativo del 30/11/2010 di riduzione ad € Controparte_2
176.607,90 dell'importo garantito, per contrarietà e violazione di norme imperative
(tra le quali la legge 1990 n. 287, l'art. 1956 c.c., l'art. 644 c.p., il d.l. 29/12/2000
n. 394, l'art. 1284 c.c., la Delibera CICR 9/2/2000) e/o per illiceità della causa e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Savona n.
353/2020, R.G. n. 857/2020, emesso in data 10/6/2020; 2) In subordine, ove la
Corte d'Appello Ill.ma ritenesse la nullità parziale della fideiussione omnibus di €
450.000,00 n. 90273 rilasciata in data 30/9/2009 dalla sig.ra e Controparte_2 dell'atto integrativo del 30/11/2010 di riduzione ad € 176.607,90 dell'importo ga- rantito, accertare e dichiarare la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. di cui all'art. 6 delle condizioni della fideiussione e, per l'effetto, dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia e/o l'estinzione della fideiussione omnibus di € 450.000,00 n.
90273 rilasciata in data 30/9/2009 dalla sig.ra e dell'atto inte- Controparte_2 grativo del 30/11/2010 di riduzione ad € 176.607,90 dell'importo garantito per in- tervenuta decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, revo- care e/o annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Savona n. 353/2020, R.G.
n. 857/2020, emesso in data 10/6/2020; 3) In via ulteriormente subordinata, in ca- so di rigetto delle domande proposte sub n. 1) e n. 2), accertare e dichiarare, rela- tivamente al contratto di conto corrente n. 21977 del 30/9/2009 ed alla connessa apertura di credito del 22/5/2013 intrattenuto tra la Controparte_1 ed il per i motivi esposti nella e/o per i motivi
[...] Controparte_3 meglio ritenuti, anche attraverso il rilievo d'ufficio: a) l'insussistenza della pattui- zione scritta e comunque della corretta pattuizione ,fra le parti, di tutte le condizio- ni regolanti i rapporti (tra cui tassi d'interesse debitori e creditori di interessi di mo- ra, commissioni a vario titolo denominate, spese, ecc.); b) la nullità e/o l'inefficacia dei contratti stessi e/o la nullità e/o l'inefficacia della clausola relativa agli interessi attivi e passivi, agli interessi di mora ed alle spese e, comunque, l'inesistenza e/o la e, comunque, l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia della clausola di capita- lizzazione degli interessi e/o la nullità dell'applicazione e dell'addebito di compe- tenze a titolo di capitalizzazione degli interessi nonché l'inesistenza e/o la nullità
e/o l'inefficacia della clausola relativa al corrispettivo di disponibilità creditizia, all'indennità di sconfinamento, alla commissione di istruttoria veloce, degli interes-
5 si di mora e/o la nullità dell'applicazione e dell'addebito del corrispettivo di dispo- nibilità creditizia, dell'indennità di sconfinamento, della commissione di istruttoria veloce, degli interessi di mora ed in ogni caso la nullità dei pagamenti effettuati dalla correntista e delle corrispondenti somme incamerate dalla banca ai predetti titoli, quanto sopra per contrarietà e violazione di norme imperative (tra le quali la legge 1990 n. 287, l'art. 1956 c.c., l'art. 644 c.p., il d.l. 29/12/2000 n. 394, l'art. 1284 c.c., l'art. 117 TUB, la Delibera CICR 9/2/2000) e/o per illiceità della causa.
4) Previo ricalcolo del del contratto di conto corrente n. 21977 del 30/9/2009 e del- la connessa apertura di credito del 22/5/2013, anche in base all'art. 1815 comma
2 c.c., dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta in opposi- zione alla rettifica ed alla conseguente ricostituzione del saldo dei rapporti oggetto di causa;
5) In ogni caso, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Savona n. 353/2020, R.G. n. 857/2020, emesso in data 10/6/2020, dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra e respingere ogni e qualsiasi Controparte_2 domanda nei confronti della medesima per i motivi di cui alla presente opposizione e/o per i motivi meglio ritenuti. In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione al decreto con il quale il Tribunale Controparte_2 di Savona le aveva ingiunto, nella sua qualità di fideiussore di
[...]
, di pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_4
145,727,59 oltre interessi e spese, quale saldo debitore di conto corrente che aveva intrattenuto con la filiale di Savona della Controparte_1 [...]
. Controparte_6
Avverso il medesimo decreto, con distinto atto di citazione, propone- vano opposizione e , in proprio e in quali- Controparte_1 CP_1 tà di fideiussore.
Entrambi gli opponenti eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittima- zione attiva di , svolgendo poi domande subordinate di merito Parte_4 relative alla nullità delle fideiussioni prestate da e Controparte_2 CP_1
, nonché all'invalidità delle condizioni economiche applicate a detto
[...] conto corrente.
Con sentenza n. 622 dell'8 settembre 2021 il Tribunale di Savona, nei due procedimenti riuniti, così statuiva:
6 “Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio del- le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1.- revoca il decreto opposto n. 353/2020, R.G. n. 857/2020, emesso in data
10/6/2020;
2.- condanna la parte opposta al pagamento delle spese Parte_1 processuali che liquida:
a.- in favore di in €. 406,50 per esborsi ed €. 9.500,00 per Controparte_2 compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge con distrazione in favore del difensore che ha dichiarato di essere antistatario, avendo anticipato le spese e non riscosso le competenze;
b.- in favore di e di in €. Controparte_1 CP_1
9.500,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge con distrazione in favore del difensore che ha dichiara- to di essere antistatario, avendo anticipato le spese e non riscosso le com- petenze”.
Senza entrare nel merito della pretesa creditoria azionata, il primo Giudice riteneva fondate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva di Parte_4
e di difetto di legittimazione ad agire della mandataria
[...] Parte_1 in quanto, sulla scorta degli avvisi di cessione ex art. 58 TUB pubblicati in
G.U. agli atti, non risultava provata la cessione del credito di cui si discuteva.
Rilevava il Tribunale che la parte che agisce quale successore a titolo parti- colare del creditore originario in seguito alla cessione in blocco ex art. 58 D.
Lgs. 385 del 1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione e che l'avviso di cessione prodotto dall'opposta non era sufficiente, avendo la funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c ma non di attestare la legittimazione attiva del preteso ces- sionario.
Detto onere non era nel caso di specie stato assolto neppure considerando i documenti prodotti dall'opposta sub. 10 e 13 unitamente al ricorso monitorio e sub. 3 con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione.
Il primo e l'ultimo documento erano infatti una comunicazione priva delle ri- cevute di ricezione e spedizione, mentre il secondo era riferito a un contratto del quale era indicato solo il numero e che non pareva riconducibile al rap- porto di cui si discute.
7 Avverso tale decisione interponeva appello quale mandataria Parte_1 con rappresentanza di (già Parte_2 [...]
), a propria volta, mandataria con rappresentanza di Controparte_7 con atto di citazione ritualmente notificato in data 4 Parte_4 febbraio 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascrit-
to.
Si costituivano in giudizio (nel Controparte_1 prosieguo ) e , in proprio e quale fideiussore della socie- CP_1 CP_1 tà, nonché , con comparse depositate in data 26 maggio Controparte_2
2022, eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c, chiedendone nel merito la reiezione e riproponendo, per il caso di accogli- mento del gravame, le domande tutte di merito formulate in primo grado.
All'udienza del 1 giugno 2022 la Corte, ritenuto che non sussistessero i pre- supposti per l'applicazione dell'art. 348 bis c.p.c, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29 novembre 2023, incombente poi rinviato al
14 febbraio 2024 e nuovamente al 19 giugno 2024, stante la necessità di assegnare la controversia a nuovo relatore.
A tale udienza i procuratori delle parti depositavano note scritte contenenti precisazione delle conclusioni e il Collegio, con ordinanza 25 giugno 2024, tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini di legge per il deposi- to di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente la Corte rileva che l'eccezione di inammissibilità del gra- vame ex art. 348 bis c.p.pc., sebbene coltivata da entrambe le parti appella- te in sede di precisazione delle conclusioni, è già stata espressamente riget- tata con la citata ordinanza 1 giugno 2022, mentre quella ex art. 342 c.p.c. si palesa infondata, posto che l'atto si articola in censure sufficientemente spe- cifiche con indicazione delle singole parti della sentenza che intende grava- re, così come prescrive la norma in esame.
Va peraltro osservato che, secondo l'ormai costante giurisprudenza di legit- timità (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199), l'atto di impugnazione non richiede la formulazione di una proposta alternativa di sentenza ma soltanto che l'appellante esponga in maniera compiuta e preci- sa le ragioni delle critiche mosse alla sentenza e le modifiche che a suo av- viso dovrebbero conseguire al suo accoglimento.
8 Può quindi essere esaminato nel merito il gravame, che affida Parte_1
a due motivi.
Il Collegio ritiene che il primo motivo di appello, rubricato “Sul difetto di legittimazione attiva di e di erronea ed illo- Parte_4 Parte_1 gica motivazione della Sentenza impugnata ed errata valutazione delle pro- ve acquisite nel procedimento di primo grado” sia infondato e che la deci- sione di primo grado debba pertanto essere confermata, senza neces- sità di esaminare il secondo motivo d'appello, che attiene alla prova e alla sussistenza del credito azionato in sede monitoria.
L'appellante deduce che tutti i documenti allegati in fase monitoria e integrati nel giudizio di opposizione convergevano e convergono univocamente nell'identificazione della posizione debitoria intestata alla società Finlay Ita- liana e ai suoi garanti, così come poi effettivamente ceduta.
Il primo Giudice, si duole l'appellante, non ha valutato i due Contratti di ces- sione intercorsi prima tra NC PO e e, successivamente, Parte_6 tra quest'ultima e unitamente ai relativi allegati elenchi nei Parte_4 quali è riportata la singola linea di credito intestata a (docc. 1 e 2 pro- CP_1 dotti con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.).
L'art. 58 D.lgs. 385/1993, richiamato dalla L. 130/1999 (cd. Legge sulle Car- tolarizzazioni), prosegue l'appellante, prevede una semplificazione degli adempimenti pubblicitari connessi alle operazioni di cessione di rapporti giu- ridici in blocco in favore di banche e intermediari finanziari e stabilisce che la notizia dell'avvenuta cessione sia data mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, stabilendo, al IV comma, che tali adempimenti pubblici- tari producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c..
Quand'anche, dunque, non venga eseguita la notifica prevista dall'art. 1264
c.c., la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale rende immediatamente opponibile la cessione nei confronti del debitore ceduto, consentendo alla banca cessionaria di omettere la notifica ad personam dal momento che, dalla data di pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.
Nella vicenda che ci occupa, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia- na - Parte Seconda n. 119 del 15.10.2015 (doc. 9 fascicolo monitorio) si leg- ge che oggetto della cessione in blocco dal a Controparte_3 sono, tra l'altro, i seguenti crediti: tutti i rapporti a sofferenza CP_8
9 alla data del 31.03.2015 (e che il rapporto fosse a sofferenza si evince chia- ramente dalla certificazione ex art. 50 D. Lgs n. 385/93 in atti - doc. 4 del
Fascicolo monitorio), di natura chirografaria, originati da aperture di credito o affidamenti in conto corrente, di importo tra Euro 100.000,00 ed Euro
250.000,00, non già cartolarizzati, non oggetto di cause passive verso il ce-
dente, indicati nella lista disponibile a semplice richiesta del singolo debitore.
Anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n.
141 del 30.11.2019 (doc. 14 del Fascicolo monitorio), si legge chiaramente che oggetto della cessione in blocco da a CP_8 Parte_4 sono: i crediti acquistati dal cedente in forza di un contratto di cessione di crediti “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e
4 della Legge 130 concluso con in data 1 ottobre Controparte_3
2015 ed individuati in base ai criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 119 del 15 ottobre 2015, Parte II.
Di conseguenza l'oggetto della cessione può dirsi determinato, o quanto meno determinabile, come previsto dall'art. 1346 c.c.
Evidenzia altresì l'appellante che la Suprema Corte, con Ordinanza del 28 febbraio 2020 n. 5617, ha precisato che “la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa di- versa prospettiva, che – qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indi- chi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto
e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in con- creto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessiona- rio, la titolarità di un credito”.
Sempre ad avviso dell'appellante ai fini della prova della cessione rilevereb- bero, inoltre, la Dichiarazione di cessione da parte del di cui CP_3 alla comunicazione datata 01.10.2015, inviata dall alla controparte e CP_9 depositata in fase monitoria (doc. 10 fascicolo monitorio) e la Dichiarazione di cessione resa da (doc. 3 della Memoria ex art. 183, VI co., Parte_6
c.p.c. n. 2).
10 Tali lettere/dichiarazioni del e di che ricoprono la CP_3 Parte_6 veste di soggetti terzi rispetto al presente contendere, attestano la cessione del credito prima a e poi a e rappresentano, quindi, un ele- Pt_6 Pt_4 mento più che sufficiente a comprovare l'avvenuta cessione del credito all'odierna procedente, e ciò anche considerando le stesse quale mero elemento indiziario, valutabile come attendibile, in considerazione della mancanza di interesse da parte del cedente nel formulare una dichiarazione di cessione a sé contraria.
Evidenzia in proposito che, se libera è la forma del contratto di Parte_1 cessione e altrettanto libera è la possibilità di provarne l'esistenza, appare ragionevole ritenere che la dichiarazione del cedente (configurabile alla stregua di una dichiarazione negoziale di un fatto) possa costituirne dimo- strazione idonea.
Rileva il Collegio che la Corte di Cassazione, da ultimo con l'arresto sez.
III n. 3405 del 6 febbraio 2024, ha ribadito, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che essa va provata attraverso la produzione del contrat- to, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gaz- zetta Ufficiale ex art. 58 TUB (si legge in motivazione: “Come più volte af- fermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di ces- sione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debi- tore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avve- nuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento comples- sivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass.,
13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n.
24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116)”.
L'impugnata decisione va dunque esente da censure, avendo correttamente ritenuto che, nonostante la produzione degli estratti degli avvisi pubblicati in
Gazzetta Ufficiale, permanesse in capo all'odierna appellante l'onere di pro- vare l'inclusione del rapporto obbligatorio nell'operazione di cessione in blocco (cfr. in particolare, pag. 8 , dove si legge che l'avviso di cessione dei
11 crediti in blocco ha la sola funzione di sostituire la notifica prevista dall'art. 1264 c.c., così da precludere al debitore pagamenti con effetto liberatorio).
Altrettanto esente da censure la decisione di primo grado per non avere te- nuto in considerazione i docc. 1 e 2 prodotti da con la memoria Parte_1 ex art. 183 VI comma n. 1, ovverosia le copie dei due contratti di cessione.
Si tratta, infatti, di documenti che contengono una serie di omissis, in cui il preteso credito nei confronti di e dei due fideiussori è indicato separa- CP_1 tamente nell'ultima pagina, apparentemente separata dalle altre, senza in- dicazione del nominativo dei debitori, con numeri identificativi diversi e per importi diversi nel primo e nel secondo contratto di cessione.
Detti documenti non sono utilizzabili, posto che, nelle rispettive memorie ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. (ovverosia nei primi atti successivi alla produ- zione e, dunque, tempestivamente), tanto la parte (pag. Controparte_10
3) quanto la parte (pag. 3) ne hanno contestato, ex art. Controparte_2
2719 c.c., la conformità all'originale ed a seguito di tale disconoscimento l'odierna appellante non ha chiesto la verificazione, né ha prodotto gli origi- nali.
E' noto a questa Corte l'orientamento meno rigoroso del Supremo Collegio
(cfr, Sez. I, Sentenza n. 24634 del 13 settembre 2021), secondo cui il di- sconoscimento della conformità della copia all'originale non comporta, nono- stante non sia formulata istanza di verificazione, l'assoluta inutilizzabilità del documento, potendo il giudice accertarne la conformità anche aliunde, ma, nel caso di specie, non sono state effettuate altre produzioni da cui desume- re detta conformità all'originale.
Vertendosi in tema di prova della legittimazione attiva, si palesa esente da censure anche la valutazione che il primo Giudice ha operato circa i rima- nenti documenti che l'odierna appellante pretende di valorizzare a tale scopo
(ovverosia le lettere con le quali Banca BPM, prima, e poi, avreb- Parte_6 bero comunicato le cessioni a ed ai fideiussori ed CP_1 CP_1 CP_2
).
[...]
Anche a prescindere dal fatto che per due di tali missive (doc. 10 prodotto con ricorso monitorio e doc. 3 prodotto con comparsa di costituzione in pri- mo grado) non vi è prova di spedizione e ricezione, ciò che rileva è la non certa riconducibilità delle comunicazioni in esame al rapporto bancario di cui si discute e che, come anzi detto, si tratta in ogni caso di documenti che at- tengono al profilo degli obblighi informativi che incombono alla cessionaria
12 del credito, non già alla prova, in sé, della cessione (cfr. in termini, Cass.
Sez. III, Ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023, nella cui motivazione si legge: “In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, ben- chè non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sè, la mera notificazione della stessa operata al debitore ce-
duto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel ca- so in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata ... il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei va- ri contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certa- mente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effet- tuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta median- te avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.”.).
Le spese di lite, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soc- combenza e vengono liquidate come segue, in favore di ciascuna delle parti appellate, in base ai parametri di cui al DM 147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e della natura della controversia:
1. fase di studio € 2.977,00
2. fase introduttiva € 1.911,00
3. fase di trattazione € 4.326,00
4. fase decisionale € 5.103,00
Totale complessivi € 14.317,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e
IVA
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che
13 liquida in € 14.317,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e iVA ove dovuta, per ciascuna;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 3 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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