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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 4513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4513 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN LL Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1817/2023 R.G. promossa da nato a [...] il [...] residente in [...]
Trento n.39 C.F. , nato a [...] C.F._1 Parte_2
IA (BS) il 21/06/1975 residente in [...] C.F.
, nato a [...] C.F._2 Parte_3
(BS) il 4/4/1977 residente in [...], C.F. C.F._3 rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuele Gitti
ATTORI contro
, nata a [...] il [...] e res. in CoLLo (BS), via Controparte_1
Trento n.39, cod. fisc. , , nata a [...] il C.F._4 CP_2
01/08/1968 e residente in [...], cod. fisc.
, e , nata a [...] il C.F._5 CP_3
25/02/1975 e residente in [...], cod. fisc.
, rappresentate e difese dagli avv.ti TuLLo CasteLL e AN C.F._6
CasteLL
CONVENUTE nonché contro
1 , nato a [...], il [...], C.F. CP_4 C.F._7 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elena
Contessa
CONVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima»
* * *
All'udienza cartolare del giorno 22.5.2025 la causa veniva rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note di trattazione scritta depositate in data 21.5.2025
Per , e : come da foglio di precisazione delle Controparte_1 CP_2 CP_3 conclusioni depositato in data 6.5.2025
Per : come da note di trattazione scritta depositate in data 22.5.2025 CP_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Gli attori sono creditori di figlio di deceduto in data CP_4 Parte_4
20 marzo 2021 e hanno esercitato – in via surrogatoria – l'azione di riduzione spettante al loro debitore, pretermesso dalla successione paterna. Il testamento olografo che regola la successione, infatti, contiene le istituzioni di erede delle due figlie del testatore
( e per quote di ½ ciascuna e un legato di usufrutto generale in CP_2 CP_3 sostituzione di legittima a favore della moglie Il figlio Controparte_1 CP_4 non è menzionato.
Tutte le parti convenute si sono opposte all'accoglimento dell'azione, sottolineando che non avrebbe patito alcuna lesione di legittima, avendo ricevuto in CP_4 donazione le quote della società Blachì di AR RT & F.LL s.n.c. (il prezzo dichiarato nella scrittura del 21 ottobre 1998, pari a £ 193.800.000, non sarebbe mai stato versato).
La controversia è stata rimessa in decisione in relazione alle due eccezioni preliminari formulate dai convenuti: a) inammissibilità dell'azione di riduzione per lesione di
2 legittima per mancata allegazione degli elementi costitutivi della domanda;
b) carenza di legittimazione attiva in capo ai creditori del legittimario totalmente pretermesso.
2. Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3. Preliminarmente deve affrontarsi la vexata quaestio relativa all'ammissibilità dell'azione di riduzione per lesione della quota di legittima esercitata in via surrogatoria da parte dei creditori del legittimario totalmente pretermesso.
È noto che l'art. 557 c.c. attribuisca la legittimazione attiva all'azione di riduzione ai legittimari, ai loro eredi e ai loro aventi causa.
Secondo l'opinione tradizionale, rientrano nella categoria degli «aventi causa dei legittimari» il legatario dei diritti di legittima ovvero l'acquirente dei medesimi diritti per atto inter vivos (a titolo gratuito o a titolo oneroso). Siffatta interpretazione non si pone in contrasto con la natura personale del diritto di accettare l'eredità, dal momento che la possibilità di agire in luogo del preterito-dante causa è subordinata alla manifestazione di volontà di quest'ultimo di conseguire la quota di eredità riservatagli dalla legge.
Maggiori criticità, invece, emergono allorquando difetti una simile manifestazione di volontà, atteso che il vittorioso esercizio dell'azione di riduzione comporta per il legittimario pretermesso l'acquisto della qualità di erede (cfr. Cass. civ., 26 ottobre
2017, n. 2544; Cass. civ., 22 agosto 2018, n. 20971; Cass. civ., 3 luglio 2013, n. 16635;
Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 8 febbraio 2024).
Ora, non v'è più ragione di dubitare che l'azione di riduzione abbia natura patrimoniale e, come tale, possa essere esercitata in via surrogatoria dai creditori personali del legittimario1.
Secondo autorevole dottrina – che si omette di citare stante il divieto dell'art. 118 comma 3 disp. att. c.p.c. – la legittimazione sostitutiva dei creditori del legittimario si basa su condizioni diverse, a seconda che il legittimario sia o meno chiamato all'eredità.
Se il legittimario è chiamato all'eredità, la legittimazione sostitutiva dei creditori 1 L'asserzione, ora pressoché pacifica, non è sempre stata tale. In passato, parte della dottrina limitava il riferimento del termine «aventi causa», contenuto nell'art. 557 comma 1 c.c., ai soli cessionari. Questa interpretazione contrastava, però, con l'argomento testuale desumibile dal comma 3, il quale ammette i creditori del defunto a esercitare l'azione di riduzione quando il legittimario abbia accettato l'eredità puramente e semplicemente, appunto perché in questo caso si confondono con i creditori personali dell'erede legittimario, e quindi rientrano nella categoria degli aventi causa contemplata nel comma 1. 3 presuppone l'accettazione dell'eredità, e l'accettazione con beneficio di inventario quando si tratti di ridurre legati o donazioni fatti ad estranei. Qualora il legittimario rinunzi all'eredità, i creditori hanno il rimedio previsto dall'art. 524 c.c.: impugnata la rinunzia e ottenuta l'autorizzazione ad accettare l'eredità «in nome e luogo» del rinunziante, possono anche domandare la riduzione delle disposizioni lesive della legittima «al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti». Ove, poi, il legittimario accetti l'eredità, ma rinunzi all'azione di riduzione, i creditori possono impugnare la rinunzia con l'ordinaria azione revocatoria (art. 2901
c.c.), con l'onere di provare la frode del debitore e, poi, chiedere la reintegrazione della legittima del debitore-rinunziante (nel senso che l'ipotesi della rinunzia all'eredità e quella della rinunzia all'azione revocatoria siano distinte, cfr. Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 3389 del 22/02/2016).
Se il legittimario è pretermesso, alcuni autori sostengono che la legittimazione sostitutiva dei creditori sia preclusa tout court. La tesi ha avuto riscontro in un risalente precedente di legittimità (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2592 del 20/09/1963). Secondo altra impostazione, la legittimazione straordinaria dei creditori non è esclusa, ma presuppone che il legittimario abbia dichiarato la volontà di conseguire la quota ereditaria a lui riservata. Ammetterla senza questo presupposto, significherebbe ammettere che il legittimario possa essere investito della qualità di erede (ciò che consegue al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione) senza o contro la sua volontà (per la ricostruzione ora esposta, v. Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 8 febbraio 2024).
Non può trascurarsi, invero, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16623 del 2019, a mente del quale «è ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - prevista dall'art. 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti» (che si è conformata al risalente orientamento precedentemente espresso da Cass. civ. 30 ottobre 1959, n. 3208).
Nell'apparato motivazionale di tale pronuncia emerge l'esigenza di contemperare la tutela dei creditori del legittimario – soprattutto nelle ipotesi della c.d. “pretermissione
4 amica” 2 – con il principio secondo cui nessuno può assumere la qualità di erede contro la propria volontà.
Al fine di meglio comprendere la questione, occorre operare un distinguo tra l'ipotesi in cui il legittimario sia stato leso nella propria quota di legittima – ossia abbia ricevuto meno di quanto avrebbe dovuto ricevere – dall'ipotesi in cui il legittimario sia stato totalmente pretermesso – ossia non abbia ricevuto alcunché – atteso che nel secondo caso non vi è alcuna chiamata all'eredità sino al positivo esperimento dell'azione di riduzione, mentre nella prima ipotesi vi è una sovrapposizione tra la qualità di erede e quella di legittimario. A ulteriore conferma di quanto poc'anzi affermato si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare
i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dall´art. 564 c.c., comma 1, per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore»
(cfr. Cass. 19 novembre 2019 n. 30079).
Orbene, in caso di pretermissione del legittimario, l'azione di riduzione configura un modo di adizione dell'eredità, dal momento in cui l'accoglimento della domanda implica l'automatico acquisto della qualità di erede;
ne discende che l'esperimento dell'azione di riduzione, in una simile ipotesi, comporta la medesima discrezionalità che connota l'accettazione dell'eredità, la quale è connotata anche da ragioni personali e morali e non soltanto patrimoniali.
La sopra richiamata equiparazione fra azione di riduzione e modalità di adizione dell'eredità comporta, invero, che al creditore del legittimario pretermesso sarebbe precluso l'esercizio dell'azione di riduzione per il tramite della tutela ex art. 2900 c.c., dal momento che, diversamente opinando, si surrogherebbe nel diritto di accettare o meno l'eredità che per sua natura deve essere esercitato unicamente dal titolare dello stesso (v. Cass. civ. 26 maggio 2014, n. 11638, dal tenore della quale si evince 2 Con tale intendendosi la pretermissione voluta dal de cuius e accettata dal legittimario – o, sovente, direttamente concordata con quest'ultimo – attesa la minaccia all'integrità dell'asse relitto in forza di una esposizione debitoria;
il legittimario, prestando piena ed integrale “acquiescenza” alla sua esclusione, si guarderà bene di agire in riduzione al fine di ottenere il riconoscimento dei diritti inderogabili riservatigli dalla legge, evitando così che i beni del de cuius entrino a far parte del patrimonio del legittimario, restando in tal modo estranei alla garanzia patrimoniale generica di quest'ultimo. 5 l'esclusione del diritto del creditore del legittimario pretermesso a surrogarsi nel suo diritto di accettare l'eredità).
Deve, del resto, ritenersi che l'accettazione dell'eredità integri un atto personale insurrogabile atteso che esporrebbe il surrogato – contro o senza il necessario concorso della sua volontà – a scelte di carattere morale e familiare (nonché ai debiti di cui può essere eventualmente gravato il patrimonio relitto). Non essendo invero sufficiente ad ammettere la surrogabilità in tale diritto la natura soltanto personale e non personalissima – della quale invece è connotato il diritto a testare – del diritto ad accettare l'eredità, atteso che può ammettersene soltanto la rappresentanza volontaria, in quanto costituente una manifestazione di volontà di acquistare la qualità di erede da parte del legittimario totalmente pretermesso.
Dal momento che non può negarsi la prevalenza dell'interesse del debitore a decidere se esercitare – o meno – il proprio diritto di accettare l'eredità rispetto all'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale rappresentata dai beni del legittimario (suo debitore), non può in alcun modo ammettersi la legittimazione surrogatoria dei creditori personali del legittimario pretermesso, qualora quest'ultimo, sarebbe investito della qualità di erede senza la sua volontà (o in presenza di volontà contraria), in forza del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, anche alla luce del principio ricavabile dall'art. 459 c.c. (ossia che serve una manifestazione di volontà per conseguire la qualità di erede).
In sintesi, può ammettersi l'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei creditori del legittimario nelle seguenti ipotesi: a) lesione della quota di legittima, stante il fatto che vi è la compresenza tra la qualità di erede (ancorché eventualmente beneficiato) e la posizione di legittimario leso nella propria quota di legittima;
b) legittimario pretermesso che ha manifestato la propria volontà di acquistare la qualità di erede, ancorché in sede stragiudiziale o per fatti concludenti (fermo restando che l'acquisto della qualità di erede avverrà comunque con il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di riduzione); deve, invece, escludersi che l'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima possa essere esercitato allorché vada a comportare l'acquisto della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso.
6 A tal fine occorre richiamare la già citata pronuncia della Corte di Cassazione del 2019, precedente nel quale è stata affermata la legittimazione ad agire in riduzione in via surrogatoria in capo ai creditori del legittimario totalmente pretermesso, nella quale si afferma che «il risultato di tale ricostruzione non contrasta con il principio, del tutto consolidato, secondo cui il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede soltanto all'esito del positivo esperimento dell'azione di riduzione (Cass., 26 ottobre
2017, n. 25441; Cass., 3 luglio 2013, n. 16635; Cass., 13 gennaio 2010, n. 368; Cass.,
20 novembre 2008, n. 27556; Cass., 28 ottobre 1974, n. 3220; Cass., 28 gennaio 1964,
n. 204). In tale prospettiva è stato precisato che, ove detta azione non comporti, in concreto, l'acquisizione di beni, l'acquisto della qualità di erede non ha luogo. Ne deriva che la facoltà di esercitare l'azione di riduzione, intesa quale diritto potestativo
(c.d. “diritto al diritto”), costituisce un prius rispetto all'accettazione e al conseguimento dell'eredità, che possono anche - come sopra evidenziato - non verificarsi. Non possono, peraltro, sottacersi le differenti nature dell'azione di riduzione
e dell'accettazione di eredità: la prima, come sopra evidenziato, di contenuto patrimoniale;
l'altra, strettamente personale, ed implicante profili di carattere morale e sociale. [..] Ne consegue che l'esercizio dell'azione di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso, anche in virtù dell'esigenza di contemperare la tutela dei creditori del legittimario (soprattutto nelle ipotesi di “pretermissione amica”) con il principio secondo cui nessuno può assumere la qualità di erede contro la propria volontà, se da una parte consente a detti creditori il recupero di quella pars bonorum sufficiente a soddisfare le proprie ragioni, dall'altro non determina, in virtù del richiamato meccanismo previsto dall'art. 524 c.c. - della cui applicabilità, per effetto della forte analogia fra le situazioni sottese ad entrambe le fattispecie, si è già detto -
l'acquisto della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso».
In altri termini, tale pronuncia ritiene che non vi sia un legame tra la legittimazione del creditore del legittimario pretermesso ad agire in riduzione in via surrogatoria e l'assunzione della qualità di erede da parte del legittimario, alla luce di un'analogia sistematica quoad effectum con l'impugnazione della rinunzia all'eredità di cui all'art. 524 c.c., senza però fare applicazione analogica di tale disposizione, anzi escludendola expressis verbis.
Tale orientamento, per quanto autorevolmente espresso, non può essere condiviso, atteso che – in assenza di ogni ancoraggio normativo – produrrebbe effetti diversi a
7 seconda del fatto che vi sia – o meno – un accrescimento del patrimonio del legittimario pretermesso (fermo restando che in ogni caso verrebbe comunque a mutare la situazione patrimoniale di quest'ultimo alla luce dell'estinzione dei debiti conseguente al positivo soddisfacimento delle pretese dei creditori che hanno agito in via surrogatoria). Peraltro, si pone in contrasto con altro orientamento della Suprema Corte ribadito anche successivamente a detta pronuncia in relazione all'idoneità dell'azione di riduzione a far ottenere la qualità di erede al legittimario (cfr. Cass. n. 18068/2012, richiamata da Cass.
n. 29891/2023, secondo cui l'esperimento dell'azione di riduzione, implicando accettazione ereditaria tacita, pura e semplice, preclude la successiva accettazione con il beneficio dell'inventario, in quanto l'accettazione beneficiata non è giuridicamente concepibile dopo che l'eredità sia stata già accettata senza beneficio).
Inoltre, tale orientamento pare trascurare che nei confronti del legittimario totalmente pretermesso sussiste una vocazione legittima e, a seguito del positivo esperimento dell'azione di riduzione, è pacifico che abbia luogo la vocazione ereditaria ex lege del legittimario pretermesso.
Invero, le criticità del menzionato orientamento sono state ulteriormente evidenziate dall'ordinanza n. 23 del 2025 della Corte di Cassazione, la quale ha rimesso la causa al
Primo Presidente, affinché valutasse la rimessione della questione alle Sezioni Unite, trattandosi di questione di particolare importanza (invero, il Primo Presidente ha restituito la causa alla seconda sezione civile, affinché venisse decisa all'interno della sezione).
Alla luce di quanto sopra, non appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che consente l'esercizio – in via diretta – dell'azione di riduzione, ai sensi dell'art. 2900
c.c., da parte dei creditori del legittimario totalmente pretermesso.
Né, difatti, appare condivisibile un'applicazione combinata degli artt. 524, 557 e 2900
c.c. finalizzata a superare surrettiziamente le problematiche connesse alla natura personale dell'accettazione dell'eredità, in quanto, da un lato, trattasi di interpretazione che dilata oltre misura il dato normativo e, da altro lato, non sussistono i presupposti per una applicazione analogica dell'art. 524 c.c.
Peraltro, anche ove si volesse estendere in via analogica l'art. 524 c.c. alle ipotesi di rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione, consentendo di superare gli effetti della rinuncia all'azione, bisogna precisare che l'istituto in esame ha una finalità differente
8 rispetto all'esercizio dell'azione di riduzione in via surrogatoria;
ne deriva, invero, che non vi è una totale sovrapponibilità dei rimedi, attesa la natura ibrida dell'istituto di cui all'art. 524 c.c., sicché si dovrà procedere a una qualificazione della domanda formulata dall'attore, ponendosi un problema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Se, difatti, viene chiesto di esercitare in via surrogatoria l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per totale lesione della quota di legittima (pretermissione), con conseguente acquisto della qualità di erede in capo al legittimario – con tutte le conseguenze che tale qualità comporta, anche in relazione all'obbligo di pagare i debiti e i pesi ereditari – non può riqualificarsi tout court la domanda in azione ex art. 524 c.c.
(fermo restando che non è dimostrata l'applicabilità anche alla rinuncia all'azione di riduzione, atteso che le due rinunce hanno discipline particolarmente differenti, tali da far seriamente dubitare di un'applicabilità in via analogica della disposizione), avendo ratio differente e producendo effetti molto diversi rispetto a queLL richiesti da parte attrice.
Difatti, «l'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunciante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinuncia ed a consentirgli d'agire sul patrimonio ereditario
(Cass. 18.1.1982 n. 310; Cass. 25.3.1995 n. 3548); tale azione ha quindi natura recuperatoria, poiché permette al creditore di soddisfarsi sui beni ereditari che, per il chiamato all'eredità, si sono ormai perduti in conseguenza della sua rinuncia» (cfr.
Cass. 20562/2008).
Il presupposto logico-giuridico dell'azione ex art. 524 c.c. è rappresentato proprio dalla rinuncia all'eredità, che preclude definitivamente l'acquisto dell'eredità in favore del chiamato e comporta un pregiudizio dei diritti del creditore del rinunciante.
Invero, versa in una situazione completamente differente il legittimario totalmente pretermesso, il quale non ha acquisito la sua quota di riserva per non essere stato chiamato all'eredità e non già per l'eventuale rinuncia a quest'ultima. Ebbene, «in assenza del positivo esperimento dell'azione di riduzione, la rinuncia da parte del legittimario pretermesso è priva di effetto, non essendovi alcuna quota ereditaria che resti non acquisita a seguito della rinuncia stessa, atteso che nell'ipotesi di legittimario pretermesso non sussiste delazione dell'eredità in suo favore» (cfr. Cass. 20562/2008).
9 Per tutte le ragioni che precedono, senza soluzione di continuità con altro precedente di questo Tribunale (sentenza decisa nella camera di consiglio dell'8.2.2024), deve ritenersi che non abbia la legittimazione ad agire in riduzione per lesione della legittima, mediante azione surrogatoria, il creditore del legittimario totalmente pretermesso, allorché quest'ultimo non abbia effettuato una manifestazione di volontà – eventualmente per fatti concludenti – di conseguire la qualità di erede.
Nel caso di specie, invero, da un lato, parte attrice non fornisce alcuna allegazione (e nemmeno alcuna prova) in ordine a una simile manifestazione di volontà da parte di
Da altro lato, è lo stesso a riferire di aver ricevuto in CP_4 CP_4 donazione (indiretta) delle quote societarie dal padre (al quale non avrebbe mai versato il corrispettivo), circostanza quest'ultima che porterebbe a escludere la preterizione totale in capo al convenuto, inducendo a ritenere la legittimazione sussistente in capo agli attori. Sennonché, non può ritenersi che la dichiarazione del abbia tout CP_4 court carattere confessorio, in quanto seppur a sé sfavorevole in punto di legittimazione ad agire della controparte, sarebbe a sé favorevole in relazione al merito della controversia, in quanto tale anticipazione dell'eredità ben potrebbe comportare un esito a lui favorevole della decisione finale, rendendo così irrilevante la prova della natura di liberalità indiretta della cessione delle quote in suo favore (attesa la dichiarata simulazione dell'operazione negoziale).
Per l'effetto di quanto sopra, non appare chiarito, invero, se il sia legittimario CP_4 totalmente pretermesso o meno;
né, tantomeno, il suo contegno processuale può essere qualificato in una manifestazione di volontà di conseguire la qualità di erede di Pt_4
potendo al più essere inteso quale manifestazione di volontà di non voler
[...] esercitare l'azione di riduzione: è proprio che afferma di non aver agito CP_4 in riduzione ritenendosi già soddisfatto da quanto ottenuto dal de cuius mentre era ancora in vita.
Ne discende che non sussiste la legittimazione attiva in capo agli attori.
4. Ad abundantiam, deve, altresì, predicarsi l'inammissibilità della domanda attesa la fondatezza anche dell'altra eccezione preliminare sollevata dai convenuti.
Difatti, anche il creditore del legittimario che agisca in riduzione in via surrogatoria deve assolvere agli oneri di allegazione gravanti su colui che agisce in riduzione, il quale «deve indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva,
10 determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “de cuius”» (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 20830 del 14/10/2016;
Cass. Civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 1357 del 19/01/2017; nella giurisprudenza di questo
Tribunale, cfr. Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 25 luglio 2019).
Tale onere di allegazione non è stato assolto dagli attori, i quali non hanno adeguatamente allegato tutti gli elementi necessari per poter stabilire se sia effettivamente avvenuta una lesione della quota di riserva di . Nemmeno CP_4 nelle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c. hanno adeguatamente chiarito la natura della pretermissione del convenuto. Ancora più critica, invero, è l'allegazione relativa alla misura della lesione, che non tiene nemmeno conto dell'eventualità che si tratti di una mera lesione della quota di legittima e non già di preterizione. La stessa indicazione del relictum, dei debiti e del donatum non risulta adeguata al fine di consentire l'accertamento dell'eventuale lesione.
Per l'effetto, la domanda degli attori è inammissibile.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, per l'effetto, gli attori, in solido tra loro, devono essere condannati alla rifusione delle stesse sia in relazione al rapporto processuale con sia in relazione al rapporto processuale con CP_4 CP_1
, e . Le spese vengono liquidate come da dispositivo,
[...] CP_2 CP_3 applicando i valori minimi – in considerazione della natura in rito della decisione, nonché della ridotta attività istruttoria e della ridotta complessità della fase decisionale – previsti per un giudizio di cognizione ordinaria avanti al Tribunale Ordinario di valore indeterminabile e complessità bassa.
Quanto al rapporto processuale tra gli attori e , e Controparte_1 CP_2 CP_3
viene applicato l'aumento del 30% per ciascuna parte aggiuntiva alla prima avente
[...] la stessa posizione processuale ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014 (e, quindi, un aumento del
60%) e la riduzione del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto ex art. 4, co. 4, D.M. 55/2014.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, istaurato il contraddittorio tra le parti, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara inammissibile la domanda di riduzione per lesione della quota di legittima esercitata in via surrogatoria da parte degli attori, nella loro qualità di creditori di;
CP_4
2. condanna , e , in solido tra Parte_1 Parte_2 CP_4 Parte_3 loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano CP_4 in euro 3.809,00, oltre spese generali (15%), IVA (se dovuta per legge) e C.P.A.
(4%);
3. condanna , e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di , Controparte_1 CP_2
e che si liquidano nella somma complessiva di euro 4.266,08, oltre CP_3 spese generali (15%), IVA (se dovuta per legge) e C.P.A. (4%).
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 24.10.2025.
Il Presidente est.
AN LL
Provvedimento redatto con la collaborazione di Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN LL Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1817/2023 R.G. promossa da nato a [...] il [...] residente in [...]
Trento n.39 C.F. , nato a [...] C.F._1 Parte_2
IA (BS) il 21/06/1975 residente in [...] C.F.
, nato a [...] C.F._2 Parte_3
(BS) il 4/4/1977 residente in [...], C.F. C.F._3 rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuele Gitti
ATTORI contro
, nata a [...] il [...] e res. in CoLLo (BS), via Controparte_1
Trento n.39, cod. fisc. , , nata a [...] il C.F._4 CP_2
01/08/1968 e residente in [...], cod. fisc.
, e , nata a [...] il C.F._5 CP_3
25/02/1975 e residente in [...], cod. fisc.
, rappresentate e difese dagli avv.ti TuLLo CasteLL e AN C.F._6
CasteLL
CONVENUTE nonché contro
1 , nato a [...], il [...], C.F. CP_4 C.F._7 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elena
Contessa
CONVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima»
* * *
All'udienza cartolare del giorno 22.5.2025 la causa veniva rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note di trattazione scritta depositate in data 21.5.2025
Per , e : come da foglio di precisazione delle Controparte_1 CP_2 CP_3 conclusioni depositato in data 6.5.2025
Per : come da note di trattazione scritta depositate in data 22.5.2025 CP_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Gli attori sono creditori di figlio di deceduto in data CP_4 Parte_4
20 marzo 2021 e hanno esercitato – in via surrogatoria – l'azione di riduzione spettante al loro debitore, pretermesso dalla successione paterna. Il testamento olografo che regola la successione, infatti, contiene le istituzioni di erede delle due figlie del testatore
( e per quote di ½ ciascuna e un legato di usufrutto generale in CP_2 CP_3 sostituzione di legittima a favore della moglie Il figlio Controparte_1 CP_4 non è menzionato.
Tutte le parti convenute si sono opposte all'accoglimento dell'azione, sottolineando che non avrebbe patito alcuna lesione di legittima, avendo ricevuto in CP_4 donazione le quote della società Blachì di AR RT & F.LL s.n.c. (il prezzo dichiarato nella scrittura del 21 ottobre 1998, pari a £ 193.800.000, non sarebbe mai stato versato).
La controversia è stata rimessa in decisione in relazione alle due eccezioni preliminari formulate dai convenuti: a) inammissibilità dell'azione di riduzione per lesione di
2 legittima per mancata allegazione degli elementi costitutivi della domanda;
b) carenza di legittimazione attiva in capo ai creditori del legittimario totalmente pretermesso.
2. Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3. Preliminarmente deve affrontarsi la vexata quaestio relativa all'ammissibilità dell'azione di riduzione per lesione della quota di legittima esercitata in via surrogatoria da parte dei creditori del legittimario totalmente pretermesso.
È noto che l'art. 557 c.c. attribuisca la legittimazione attiva all'azione di riduzione ai legittimari, ai loro eredi e ai loro aventi causa.
Secondo l'opinione tradizionale, rientrano nella categoria degli «aventi causa dei legittimari» il legatario dei diritti di legittima ovvero l'acquirente dei medesimi diritti per atto inter vivos (a titolo gratuito o a titolo oneroso). Siffatta interpretazione non si pone in contrasto con la natura personale del diritto di accettare l'eredità, dal momento che la possibilità di agire in luogo del preterito-dante causa è subordinata alla manifestazione di volontà di quest'ultimo di conseguire la quota di eredità riservatagli dalla legge.
Maggiori criticità, invece, emergono allorquando difetti una simile manifestazione di volontà, atteso che il vittorioso esercizio dell'azione di riduzione comporta per il legittimario pretermesso l'acquisto della qualità di erede (cfr. Cass. civ., 26 ottobre
2017, n. 2544; Cass. civ., 22 agosto 2018, n. 20971; Cass. civ., 3 luglio 2013, n. 16635;
Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 8 febbraio 2024).
Ora, non v'è più ragione di dubitare che l'azione di riduzione abbia natura patrimoniale e, come tale, possa essere esercitata in via surrogatoria dai creditori personali del legittimario1.
Secondo autorevole dottrina – che si omette di citare stante il divieto dell'art. 118 comma 3 disp. att. c.p.c. – la legittimazione sostitutiva dei creditori del legittimario si basa su condizioni diverse, a seconda che il legittimario sia o meno chiamato all'eredità.
Se il legittimario è chiamato all'eredità, la legittimazione sostitutiva dei creditori 1 L'asserzione, ora pressoché pacifica, non è sempre stata tale. In passato, parte della dottrina limitava il riferimento del termine «aventi causa», contenuto nell'art. 557 comma 1 c.c., ai soli cessionari. Questa interpretazione contrastava, però, con l'argomento testuale desumibile dal comma 3, il quale ammette i creditori del defunto a esercitare l'azione di riduzione quando il legittimario abbia accettato l'eredità puramente e semplicemente, appunto perché in questo caso si confondono con i creditori personali dell'erede legittimario, e quindi rientrano nella categoria degli aventi causa contemplata nel comma 1. 3 presuppone l'accettazione dell'eredità, e l'accettazione con beneficio di inventario quando si tratti di ridurre legati o donazioni fatti ad estranei. Qualora il legittimario rinunzi all'eredità, i creditori hanno il rimedio previsto dall'art. 524 c.c.: impugnata la rinunzia e ottenuta l'autorizzazione ad accettare l'eredità «in nome e luogo» del rinunziante, possono anche domandare la riduzione delle disposizioni lesive della legittima «al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti». Ove, poi, il legittimario accetti l'eredità, ma rinunzi all'azione di riduzione, i creditori possono impugnare la rinunzia con l'ordinaria azione revocatoria (art. 2901
c.c.), con l'onere di provare la frode del debitore e, poi, chiedere la reintegrazione della legittima del debitore-rinunziante (nel senso che l'ipotesi della rinunzia all'eredità e quella della rinunzia all'azione revocatoria siano distinte, cfr. Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 3389 del 22/02/2016).
Se il legittimario è pretermesso, alcuni autori sostengono che la legittimazione sostitutiva dei creditori sia preclusa tout court. La tesi ha avuto riscontro in un risalente precedente di legittimità (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2592 del 20/09/1963). Secondo altra impostazione, la legittimazione straordinaria dei creditori non è esclusa, ma presuppone che il legittimario abbia dichiarato la volontà di conseguire la quota ereditaria a lui riservata. Ammetterla senza questo presupposto, significherebbe ammettere che il legittimario possa essere investito della qualità di erede (ciò che consegue al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione) senza o contro la sua volontà (per la ricostruzione ora esposta, v. Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 8 febbraio 2024).
Non può trascurarsi, invero, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16623 del 2019, a mente del quale «è ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - prevista dall'art. 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti» (che si è conformata al risalente orientamento precedentemente espresso da Cass. civ. 30 ottobre 1959, n. 3208).
Nell'apparato motivazionale di tale pronuncia emerge l'esigenza di contemperare la tutela dei creditori del legittimario – soprattutto nelle ipotesi della c.d. “pretermissione
4 amica” 2 – con il principio secondo cui nessuno può assumere la qualità di erede contro la propria volontà.
Al fine di meglio comprendere la questione, occorre operare un distinguo tra l'ipotesi in cui il legittimario sia stato leso nella propria quota di legittima – ossia abbia ricevuto meno di quanto avrebbe dovuto ricevere – dall'ipotesi in cui il legittimario sia stato totalmente pretermesso – ossia non abbia ricevuto alcunché – atteso che nel secondo caso non vi è alcuna chiamata all'eredità sino al positivo esperimento dell'azione di riduzione, mentre nella prima ipotesi vi è una sovrapposizione tra la qualità di erede e quella di legittimario. A ulteriore conferma di quanto poc'anzi affermato si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare
i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dall´art. 564 c.c., comma 1, per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore»
(cfr. Cass. 19 novembre 2019 n. 30079).
Orbene, in caso di pretermissione del legittimario, l'azione di riduzione configura un modo di adizione dell'eredità, dal momento in cui l'accoglimento della domanda implica l'automatico acquisto della qualità di erede;
ne discende che l'esperimento dell'azione di riduzione, in una simile ipotesi, comporta la medesima discrezionalità che connota l'accettazione dell'eredità, la quale è connotata anche da ragioni personali e morali e non soltanto patrimoniali.
La sopra richiamata equiparazione fra azione di riduzione e modalità di adizione dell'eredità comporta, invero, che al creditore del legittimario pretermesso sarebbe precluso l'esercizio dell'azione di riduzione per il tramite della tutela ex art. 2900 c.c., dal momento che, diversamente opinando, si surrogherebbe nel diritto di accettare o meno l'eredità che per sua natura deve essere esercitato unicamente dal titolare dello stesso (v. Cass. civ. 26 maggio 2014, n. 11638, dal tenore della quale si evince 2 Con tale intendendosi la pretermissione voluta dal de cuius e accettata dal legittimario – o, sovente, direttamente concordata con quest'ultimo – attesa la minaccia all'integrità dell'asse relitto in forza di una esposizione debitoria;
il legittimario, prestando piena ed integrale “acquiescenza” alla sua esclusione, si guarderà bene di agire in riduzione al fine di ottenere il riconoscimento dei diritti inderogabili riservatigli dalla legge, evitando così che i beni del de cuius entrino a far parte del patrimonio del legittimario, restando in tal modo estranei alla garanzia patrimoniale generica di quest'ultimo. 5 l'esclusione del diritto del creditore del legittimario pretermesso a surrogarsi nel suo diritto di accettare l'eredità).
Deve, del resto, ritenersi che l'accettazione dell'eredità integri un atto personale insurrogabile atteso che esporrebbe il surrogato – contro o senza il necessario concorso della sua volontà – a scelte di carattere morale e familiare (nonché ai debiti di cui può essere eventualmente gravato il patrimonio relitto). Non essendo invero sufficiente ad ammettere la surrogabilità in tale diritto la natura soltanto personale e non personalissima – della quale invece è connotato il diritto a testare – del diritto ad accettare l'eredità, atteso che può ammettersene soltanto la rappresentanza volontaria, in quanto costituente una manifestazione di volontà di acquistare la qualità di erede da parte del legittimario totalmente pretermesso.
Dal momento che non può negarsi la prevalenza dell'interesse del debitore a decidere se esercitare – o meno – il proprio diritto di accettare l'eredità rispetto all'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale rappresentata dai beni del legittimario (suo debitore), non può in alcun modo ammettersi la legittimazione surrogatoria dei creditori personali del legittimario pretermesso, qualora quest'ultimo, sarebbe investito della qualità di erede senza la sua volontà (o in presenza di volontà contraria), in forza del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, anche alla luce del principio ricavabile dall'art. 459 c.c. (ossia che serve una manifestazione di volontà per conseguire la qualità di erede).
In sintesi, può ammettersi l'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei creditori del legittimario nelle seguenti ipotesi: a) lesione della quota di legittima, stante il fatto che vi è la compresenza tra la qualità di erede (ancorché eventualmente beneficiato) e la posizione di legittimario leso nella propria quota di legittima;
b) legittimario pretermesso che ha manifestato la propria volontà di acquistare la qualità di erede, ancorché in sede stragiudiziale o per fatti concludenti (fermo restando che l'acquisto della qualità di erede avverrà comunque con il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di riduzione); deve, invece, escludersi che l'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima possa essere esercitato allorché vada a comportare l'acquisto della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso.
6 A tal fine occorre richiamare la già citata pronuncia della Corte di Cassazione del 2019, precedente nel quale è stata affermata la legittimazione ad agire in riduzione in via surrogatoria in capo ai creditori del legittimario totalmente pretermesso, nella quale si afferma che «il risultato di tale ricostruzione non contrasta con il principio, del tutto consolidato, secondo cui il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede soltanto all'esito del positivo esperimento dell'azione di riduzione (Cass., 26 ottobre
2017, n. 25441; Cass., 3 luglio 2013, n. 16635; Cass., 13 gennaio 2010, n. 368; Cass.,
20 novembre 2008, n. 27556; Cass., 28 ottobre 1974, n. 3220; Cass., 28 gennaio 1964,
n. 204). In tale prospettiva è stato precisato che, ove detta azione non comporti, in concreto, l'acquisizione di beni, l'acquisto della qualità di erede non ha luogo. Ne deriva che la facoltà di esercitare l'azione di riduzione, intesa quale diritto potestativo
(c.d. “diritto al diritto”), costituisce un prius rispetto all'accettazione e al conseguimento dell'eredità, che possono anche - come sopra evidenziato - non verificarsi. Non possono, peraltro, sottacersi le differenti nature dell'azione di riduzione
e dell'accettazione di eredità: la prima, come sopra evidenziato, di contenuto patrimoniale;
l'altra, strettamente personale, ed implicante profili di carattere morale e sociale. [..] Ne consegue che l'esercizio dell'azione di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso, anche in virtù dell'esigenza di contemperare la tutela dei creditori del legittimario (soprattutto nelle ipotesi di “pretermissione amica”) con il principio secondo cui nessuno può assumere la qualità di erede contro la propria volontà, se da una parte consente a detti creditori il recupero di quella pars bonorum sufficiente a soddisfare le proprie ragioni, dall'altro non determina, in virtù del richiamato meccanismo previsto dall'art. 524 c.c. - della cui applicabilità, per effetto della forte analogia fra le situazioni sottese ad entrambe le fattispecie, si è già detto -
l'acquisto della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso».
In altri termini, tale pronuncia ritiene che non vi sia un legame tra la legittimazione del creditore del legittimario pretermesso ad agire in riduzione in via surrogatoria e l'assunzione della qualità di erede da parte del legittimario, alla luce di un'analogia sistematica quoad effectum con l'impugnazione della rinunzia all'eredità di cui all'art. 524 c.c., senza però fare applicazione analogica di tale disposizione, anzi escludendola expressis verbis.
Tale orientamento, per quanto autorevolmente espresso, non può essere condiviso, atteso che – in assenza di ogni ancoraggio normativo – produrrebbe effetti diversi a
7 seconda del fatto che vi sia – o meno – un accrescimento del patrimonio del legittimario pretermesso (fermo restando che in ogni caso verrebbe comunque a mutare la situazione patrimoniale di quest'ultimo alla luce dell'estinzione dei debiti conseguente al positivo soddisfacimento delle pretese dei creditori che hanno agito in via surrogatoria). Peraltro, si pone in contrasto con altro orientamento della Suprema Corte ribadito anche successivamente a detta pronuncia in relazione all'idoneità dell'azione di riduzione a far ottenere la qualità di erede al legittimario (cfr. Cass. n. 18068/2012, richiamata da Cass.
n. 29891/2023, secondo cui l'esperimento dell'azione di riduzione, implicando accettazione ereditaria tacita, pura e semplice, preclude la successiva accettazione con il beneficio dell'inventario, in quanto l'accettazione beneficiata non è giuridicamente concepibile dopo che l'eredità sia stata già accettata senza beneficio).
Inoltre, tale orientamento pare trascurare che nei confronti del legittimario totalmente pretermesso sussiste una vocazione legittima e, a seguito del positivo esperimento dell'azione di riduzione, è pacifico che abbia luogo la vocazione ereditaria ex lege del legittimario pretermesso.
Invero, le criticità del menzionato orientamento sono state ulteriormente evidenziate dall'ordinanza n. 23 del 2025 della Corte di Cassazione, la quale ha rimesso la causa al
Primo Presidente, affinché valutasse la rimessione della questione alle Sezioni Unite, trattandosi di questione di particolare importanza (invero, il Primo Presidente ha restituito la causa alla seconda sezione civile, affinché venisse decisa all'interno della sezione).
Alla luce di quanto sopra, non appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che consente l'esercizio – in via diretta – dell'azione di riduzione, ai sensi dell'art. 2900
c.c., da parte dei creditori del legittimario totalmente pretermesso.
Né, difatti, appare condivisibile un'applicazione combinata degli artt. 524, 557 e 2900
c.c. finalizzata a superare surrettiziamente le problematiche connesse alla natura personale dell'accettazione dell'eredità, in quanto, da un lato, trattasi di interpretazione che dilata oltre misura il dato normativo e, da altro lato, non sussistono i presupposti per una applicazione analogica dell'art. 524 c.c.
Peraltro, anche ove si volesse estendere in via analogica l'art. 524 c.c. alle ipotesi di rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione, consentendo di superare gli effetti della rinuncia all'azione, bisogna precisare che l'istituto in esame ha una finalità differente
8 rispetto all'esercizio dell'azione di riduzione in via surrogatoria;
ne deriva, invero, che non vi è una totale sovrapponibilità dei rimedi, attesa la natura ibrida dell'istituto di cui all'art. 524 c.c., sicché si dovrà procedere a una qualificazione della domanda formulata dall'attore, ponendosi un problema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Se, difatti, viene chiesto di esercitare in via surrogatoria l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per totale lesione della quota di legittima (pretermissione), con conseguente acquisto della qualità di erede in capo al legittimario – con tutte le conseguenze che tale qualità comporta, anche in relazione all'obbligo di pagare i debiti e i pesi ereditari – non può riqualificarsi tout court la domanda in azione ex art. 524 c.c.
(fermo restando che non è dimostrata l'applicabilità anche alla rinuncia all'azione di riduzione, atteso che le due rinunce hanno discipline particolarmente differenti, tali da far seriamente dubitare di un'applicabilità in via analogica della disposizione), avendo ratio differente e producendo effetti molto diversi rispetto a queLL richiesti da parte attrice.
Difatti, «l'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunciante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinuncia ed a consentirgli d'agire sul patrimonio ereditario
(Cass. 18.1.1982 n. 310; Cass. 25.3.1995 n. 3548); tale azione ha quindi natura recuperatoria, poiché permette al creditore di soddisfarsi sui beni ereditari che, per il chiamato all'eredità, si sono ormai perduti in conseguenza della sua rinuncia» (cfr.
Cass. 20562/2008).
Il presupposto logico-giuridico dell'azione ex art. 524 c.c. è rappresentato proprio dalla rinuncia all'eredità, che preclude definitivamente l'acquisto dell'eredità in favore del chiamato e comporta un pregiudizio dei diritti del creditore del rinunciante.
Invero, versa in una situazione completamente differente il legittimario totalmente pretermesso, il quale non ha acquisito la sua quota di riserva per non essere stato chiamato all'eredità e non già per l'eventuale rinuncia a quest'ultima. Ebbene, «in assenza del positivo esperimento dell'azione di riduzione, la rinuncia da parte del legittimario pretermesso è priva di effetto, non essendovi alcuna quota ereditaria che resti non acquisita a seguito della rinuncia stessa, atteso che nell'ipotesi di legittimario pretermesso non sussiste delazione dell'eredità in suo favore» (cfr. Cass. 20562/2008).
9 Per tutte le ragioni che precedono, senza soluzione di continuità con altro precedente di questo Tribunale (sentenza decisa nella camera di consiglio dell'8.2.2024), deve ritenersi che non abbia la legittimazione ad agire in riduzione per lesione della legittima, mediante azione surrogatoria, il creditore del legittimario totalmente pretermesso, allorché quest'ultimo non abbia effettuato una manifestazione di volontà – eventualmente per fatti concludenti – di conseguire la qualità di erede.
Nel caso di specie, invero, da un lato, parte attrice non fornisce alcuna allegazione (e nemmeno alcuna prova) in ordine a una simile manifestazione di volontà da parte di
Da altro lato, è lo stesso a riferire di aver ricevuto in CP_4 CP_4 donazione (indiretta) delle quote societarie dal padre (al quale non avrebbe mai versato il corrispettivo), circostanza quest'ultima che porterebbe a escludere la preterizione totale in capo al convenuto, inducendo a ritenere la legittimazione sussistente in capo agli attori. Sennonché, non può ritenersi che la dichiarazione del abbia tout CP_4 court carattere confessorio, in quanto seppur a sé sfavorevole in punto di legittimazione ad agire della controparte, sarebbe a sé favorevole in relazione al merito della controversia, in quanto tale anticipazione dell'eredità ben potrebbe comportare un esito a lui favorevole della decisione finale, rendendo così irrilevante la prova della natura di liberalità indiretta della cessione delle quote in suo favore (attesa la dichiarata simulazione dell'operazione negoziale).
Per l'effetto di quanto sopra, non appare chiarito, invero, se il sia legittimario CP_4 totalmente pretermesso o meno;
né, tantomeno, il suo contegno processuale può essere qualificato in una manifestazione di volontà di conseguire la qualità di erede di Pt_4
potendo al più essere inteso quale manifestazione di volontà di non voler
[...] esercitare l'azione di riduzione: è proprio che afferma di non aver agito CP_4 in riduzione ritenendosi già soddisfatto da quanto ottenuto dal de cuius mentre era ancora in vita.
Ne discende che non sussiste la legittimazione attiva in capo agli attori.
4. Ad abundantiam, deve, altresì, predicarsi l'inammissibilità della domanda attesa la fondatezza anche dell'altra eccezione preliminare sollevata dai convenuti.
Difatti, anche il creditore del legittimario che agisca in riduzione in via surrogatoria deve assolvere agli oneri di allegazione gravanti su colui che agisce in riduzione, il quale «deve indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva,
10 determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “de cuius”» (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 20830 del 14/10/2016;
Cass. Civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 1357 del 19/01/2017; nella giurisprudenza di questo
Tribunale, cfr. Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 25 luglio 2019).
Tale onere di allegazione non è stato assolto dagli attori, i quali non hanno adeguatamente allegato tutti gli elementi necessari per poter stabilire se sia effettivamente avvenuta una lesione della quota di riserva di . Nemmeno CP_4 nelle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c. hanno adeguatamente chiarito la natura della pretermissione del convenuto. Ancora più critica, invero, è l'allegazione relativa alla misura della lesione, che non tiene nemmeno conto dell'eventualità che si tratti di una mera lesione della quota di legittima e non già di preterizione. La stessa indicazione del relictum, dei debiti e del donatum non risulta adeguata al fine di consentire l'accertamento dell'eventuale lesione.
Per l'effetto, la domanda degli attori è inammissibile.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, per l'effetto, gli attori, in solido tra loro, devono essere condannati alla rifusione delle stesse sia in relazione al rapporto processuale con sia in relazione al rapporto processuale con CP_4 CP_1
, e . Le spese vengono liquidate come da dispositivo,
[...] CP_2 CP_3 applicando i valori minimi – in considerazione della natura in rito della decisione, nonché della ridotta attività istruttoria e della ridotta complessità della fase decisionale – previsti per un giudizio di cognizione ordinaria avanti al Tribunale Ordinario di valore indeterminabile e complessità bassa.
Quanto al rapporto processuale tra gli attori e , e Controparte_1 CP_2 CP_3
viene applicato l'aumento del 30% per ciascuna parte aggiuntiva alla prima avente
[...] la stessa posizione processuale ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014 (e, quindi, un aumento del
60%) e la riduzione del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto ex art. 4, co. 4, D.M. 55/2014.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, istaurato il contraddittorio tra le parti, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara inammissibile la domanda di riduzione per lesione della quota di legittima esercitata in via surrogatoria da parte degli attori, nella loro qualità di creditori di;
CP_4
2. condanna , e , in solido tra Parte_1 Parte_2 CP_4 Parte_3 loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano CP_4 in euro 3.809,00, oltre spese generali (15%), IVA (se dovuta per legge) e C.P.A.
(4%);
3. condanna , e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di , Controparte_1 CP_2
e che si liquidano nella somma complessiva di euro 4.266,08, oltre CP_3 spese generali (15%), IVA (se dovuta per legge) e C.P.A. (4%).
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 24.10.2025.
Il Presidente est.
AN LL
Provvedimento redatto con la collaborazione di Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
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