Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.2208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
NAPOLI 107 CATANIA, presso lo studio dell'Avv. CORSARO ALFIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Catania Via Ala n. 61, CP_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Magra che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 2.12.2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. depositato in data 1.3.2024, il ha Parte_1
convenuto in giudizio quale amministratore uscente del medesimo condominio, CP_1
chiedendo di condannarlo a consegnare la documentazione afferente la gestione condominiale, vanamente richiesta per via stragiudiziale.
Con memoria depositata in data 13.9.2024, erroneamente afferente il , si è Controparte_2
costituito . CP_1
1
, rilevando di avere effettuato un doppio deposito (il primo erroneo accettato dalla
[...]
cancelleria e il secondo corretto rifiutato dalla cancelleria per atto già depositato).
Il resistente convenuto in quattro giudizi (2204-2205-2208 e 2210 del 2024, intentati rispettivamente dai OM , ha comprovato di avere effettuato un doppio invio della Parte_2
busta tempestivamente il giorno 13.9.2024 all'interno del presente fascicolo.
Peraltro, l'errore nel primo invio della busta risulta determinato dalla circostanza che, in relazione ad altro giudizio parallelo n.r.g.2210/2024, il ricorrente ha erroneamente allegato alla notifica del ricorso il decreto di fissazione udienza relativo al presente giudizio n.r.g.2208/24.
Pertanto, l'errore è senz'altro scusabile con conseguente rimessione in termini della parte e infondatezza dell'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dal ricorrente in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal resistente.
Nella memoria di costituzione e risposta telematicamente depositata e accettata dalla cancelleria in data
7.10.2024, il resistente ha contestato le deduzioni attoree offrendo tuttavia di consegnare la documentazione mancante.
In via riconvenzionale, ha chiesto di condannare il al pagamento dei compensi spettantigli CP_2 per l'amministrazione svolta. Ha eccepito l'improcedibilità della domanda di consegna della documentazione per la mancanza della mediazione obbligatoria.
All'udienza del 9.10.2024, le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di consegna della documentazione.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna del resistente alle spese di lite, sulla scorta del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto della tardiva consegna successiva al deposito del ricorso, sebbene già oggetto di richiesta prima della sua instaurazione, oltre che per l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dal resistente perché non dipendente dal titolo dedotto in giudizio, oltre che carente di prova non risultando la documentazione utile per determinare il credito a titolo di compenso, né essendo mai stato richiesto e quantificato il credito eventualmente dovuto, e in assenza di valide delibere di nomina per mancanza di pattuizione del compenso nella delibera assembleare.
La parte resistente si è opposta alla condanna alle spese di lite, rilevando l'improcedibilità dell'originaria domanda per mancanza della mediazione, e nel merito rilevando la mancanza di una diffida preliminare all'azione, insistendo nella domanda riconvenzionale avanzata.
Concessi i termini per memorie e repliche ex art.281 duodecies co.4 c.p.c., con ordinanza del
2 15.11.2024, esclusi i presupposti della riunione, la causa è stata rinviata per la decisione.
Nelle memorie integrative la parte ricorrente, ha reiterato l'eccezione di inammissibilità della riconvenzionale;
nel merito, ha prodotto un documento sopravvenuto, ossia un verbale di assemblea che ha revocato le delibere di approvazione del rendiconto, conferendo mandato ad un contabile per verificare i conteggi per gravi irregolarità riscontrate.
La parte resistente, ha contestato la produzione avversaria e la valenza della delibera di revoca della precedente delibera che aveva approvato i rendiconti di gestione dai quali risultava il credito vantato dal resistente per i compensi professionali, poiché essa sarebbe stata adottata nel tentativo di contrastare la domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi. Ha insistito nell'accoglimento della riconvenzionale proposta.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Stante la concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda del ricorrente di consegna della documentazione.
Sulla scorta del principio di soccombenza virtuale, in relazione alla detta domanda di consegna della documentazione, si ravvisa una soccombenza del resistente posto che è stata versata in atti la diffida precedente l'introduzione del giudizio e la consegna è avvenuta soltanto dopo il deposito del ricorso, a notevole distanza di tempo dalla cessazione dell'incarico, in violazione del dovere incombente sull'amministratore ex art.1129 co.8 c.c. (vedi verbale di consegna del 2.10.2024).
E' poi infondata l'eccezione di improcedibilità per mancata mediazione obbligatoria sollevata dal resistente in relazione alla detta domanda, atteso che la materia attiene al contratto di mandato e all'adempimento delle conseguenti obbligazioni discendenti da esso, ossia ad una materia che esula dall'art. 5 d.lgs. 28/10.
Il resistente ha richiesto in via riconvenzionale i compensi sino alla data del passaggio di consegne al nuovo amministratore, per la complessiva somma €8.250,00.
In particolare, ha chiesto i compensi anni 2018-2019-2020-2021-2022 di €1.525,00 per ciascun anno e per il compenso anno 2023 di €500,00.
In ordine alla detta domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso spettante all'amministratore, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal ricorrente, atteso che tale riconvenzionale risulta anch'essa correlata al rapporto di mandato, fonte sia dell'obbligo di consegna della documentazione, che dell'obbligo di pagamento del compenso all'amministratore.
Nel merito, tuttavia, si osserva che, come espressamente previsto dalla norma dettata all'art.1229 co.14
c.c., a seguito della riforma del condominio con la legge L. n. 220 del 2012 (entrata in vigore in data
3 18.6.2013), "l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta".
Sul punto, è di recente intervenuta la Suprema Corte chiarendo che “Al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso,
l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto” (Cass.12927/22).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la specificazione del compenso costituisce un elemento essenziale del contratto di amministrazione e non tollera equipollenti, quali l'approvazione del bilancio.
Il resistente ha poi prodotto la delibera del 3/02/2021 nella quale sono stati approvati i rendiconti 2019
e 2020, e, per quanto qui rileva, è stato confermato l'amministratore . CP_1
Alla luce della produzione documentale appena indicata ed applicando i sopra richiamati principi alla fattispecie in esame, risulta evidente che per i compensi richiesti, è stato prodotto in atti esclusivamente il verbale dell'assemblea del 3.2.2021 che ha confermato il quale amministratore, rinviando al CP_1
preventivo allegato per il compenso.
Pertanto, sulla scorta di tale produzione documentale, può trovare parziale accoglimento la domanda di condanna del al pagamento del compenso pattuito, esclusivamente per la relativa annualità CP_2
2021 per un importo di €1.525,00, oltre interessi legali dalla domanda, mentre nulla può essere riconosciuto per gli altri anni, in mancanza di prova di un fondamento contrattuale valido della relativa obbligazione di pagamento, alla luce della espressa contestazione sul punto avanzata dalla parte ricorrente in seno alle memorie ex art.281 duodecies c.p.c.
Diviene invece ininfluente la revoca delle delibere di approvazione dei bilanci da ultimo operate dal
, tenuto conto che non sono idonee a fondare la debenza del compenso, atteso che eventuali CP_2 pretese restitutorie o risarcitorie del nei confronti dell'amministratore, in mancanza di CP_2
apposita domanda in reconventio reconventionis, o di crediti opposti in compensazione o di chiare eccezioni di inadempimento che allo stato, sulla scorta di quanto dedotto, devono ancora essere oggetto di accertamento, che allo stato esulano dal presente giudizio e potranno semmai essere oggetto di vaglio in altro giudizio, ove risultino fondate.
4 La soccombenza virtuale del resistente sulla domanda attorea e l'accoglimento, anche se in misura ridotta, della domanda riconvenzionale del resistente con conseguente soccombenza della controparte giustificano la compensazione per intero delle spese di lite ravvisandosi una ipotesi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata dal ricorrente;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale condanna il al Parte_1 pagamento della somma di €1.525,00, oltre interessi legali dalla domanda, in favore del resistente;
sulla scorta del principio di soccombenza virtuale e del principio di soccombenza, compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 06/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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