CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3501 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott. GI ON - Presidente rel.
- Dott.ssa Rosella Milone - Consigliere
- Dott. Lorenzo Orsenigo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1644/23 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
P e . (P.IVA ), in persona dell'amministratore unico pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Riccardo Bistolfi, presso il cui indirizzo pec, sono elettivamente domiciliati. Email_1
APPELLANTI contro
P.IVA ) e, per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(P.IVA e, per essa, a sua volta, Controparte_3 P.IVA_3
(P.IVA ), in persona del Controparte_4 P.IVA_4 procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Felicita Fenaroli, presso il cui studio sito in Piazzetta Guastalla n. 11, Milano,
è elettivamente domiciliata
APPELLATA CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 6 4 4 / 2 0 2 3
OGGETTO: NE
*
Conclusioni delle parti
PER , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
Parte
e
[...] CP_1
Contrariis rejectis, riservata l'ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in integrale riforma della sentenza numero 3512/2023, pubblicata in data 02 maggio 2023 dalla XIV° Sezione civile – Tribunale delle imprese – Specializzata impresa A – del Tribunale di Milano, e notificata il 04 maggio 2023:
- in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità delle clausole 02), 06) e 08) contenute nei moduli consegnati dall'allora CP_5
e sottoscritte rispettivamente in data 28 giugno 2012 dai signori
[...] [...]
e da e in data 29 giugno 2012 dalla Parte_1 Parte_2 Parte_3
in quanto lesive della concorrenza poiché incidono su aspetti CP_6 essenziali del rapporto contrattuale, addossando al fideiussore “le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa” ed essendo state utilizzate in maniera standardizzata ed uniforme dal sistema bancario, violano il disposto della normativa Antitrust, di cui all'art. 2 comma 3 L. 287/1990;
- in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata monitoriamente dalla banca e, quindi, dichiarare che l'odierna opposta, subentrata in forza di cessione di credito, è decaduta dalla possibilità di far valere le sue pretese nei confronti degli odierni nei confronti degli odierni Opponenti odierni appellanti;
- in ogni caso, con vittoria di spese di compenso professionale del giudizio di primo e secondo grado, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
pag. 2/17 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 6 4 4 / 2 0 2 3
PER Controparte_7
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione disattesa, così provvedere:
In via preliminare:
- Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
In via principale:
- Rigettare in toto l'appello proposto perché infondato sia in fatto che in diritto;
- Confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata anche in base a diversa e/o integrata motivazione e per l'effetto rigettare integralmente l'appello;
In via istruttoria:
- Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, provare e produrre;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori (IVA, CPA e spese generali), come per legge, di entrambi i gradi di giudizio;
- Condannare gli appellanti al risarcimento da lite temeraria ex art. 96 c. 3 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa.
*
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. - Il processo di primo grado
1.1. - Il decreto ingiuntivo
pag. 3/17 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 6 4 4 / 2 0 2 3
Con il decreto ingiuntivo n. 7665 del 2020, emesso dal Tribunale di Milano,
[...]
e, per essa, la mandataria cessionaria di un CP_2 Controparte_3 credito originariamente di titolarità di Banca di Legnano s.p.a., ha ingiunto a Parte_1
Part
, , e a il pagamento di euro €
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
266.223,23, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in qualità di fideiussori della società Svar.Im s.r.l., debitrice dell'importo residuo derivante da un'apertura di credito in conto corrente1.
1.2. - L'opposizione al decreto ingiuntivo
Al predetto decreto si sono opposti Parte_1 Parte_2 Parte_3
e eccependo:
[...] CP_6
i. la carenza di legittimazione attiva di e , per CP_2 Controparte_3 la mancata prova che il credito azionato rientrasse tra quelli ceduti in blocco all'opposta;
ii. la nullità integrale ex art. 1419 c.c. delle fideiussioni sottoscritte, per contrarietà alla normativa antitrust, in quanto conformi allo schema ABI dichiarato dalla
Banca d'Italia, con provvedimento n. 55/2005, contrario alla disciplina anticoncorrenziale;
iii. la nullità delle fideiussioni anche per difetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c., nonché per l'assenza di un corrispettivo a fronte del rischio assunto e del vincolo imposto sul patrimonio dei fideiussori;
pag. 4/17 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 6 4 4 / 2 0 2 3
iv. la conseguente estinzione delle fideiussioni per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., poiché la lettera di recesso e messa in mora era stata inviata il 15 giugno 2015, mentre l'azione giudiziale era stata intrapresa solo il 6 marzo 2020 mediante deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
v. l'inesistenza del credito relativo al conto corrente n. 492, sulla scorta della sentenza n. 2291/2019 del Tribunale di Milano – confermata in appello e attualmente pendente in Cassazione – che ha accertato un saldo attivo di € CP_ 18.033,43 in favore della correntista Svar.Im. vi. l'inesistenza del credito relativo al conto corrente n. 717, assumendo la nullità del contratto di apertura di credito del 27 maggio 2009 per mancanza di causa, poiché il finanziamento non era destinato a fornire nuova liquidità ma esclusivamente a ripianare l'esposizione debitoria preesistente sul conto n. 492, senza effettiva erogazione di fondi;
vii. l'indeterminatezza della clausola sul tasso di interesse nel contratto di apertura di credito n. 717, per mancata indicazione del divisore ai fini del calcolo dell'Euribor
a tre mesi.
1.3. - La comparsa di costituzione della società opposta
Tramite la mandataria rappresentata da Controparte_3 [...]
si è costituita in giudizio la società opposta Controparte_4 Controparte_2 contestando la fondatezza delle eccezioni e delle domande degli opponenti, di cui ha chiesto il rigetto.
Più nel dettaglio, la stessa ha eccepito:
i. la piena titolarità del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che tale credito – originariamente sorto in capo a Banca di Legnano
s.p.a., poi incorporata in e oggi – era Controparte_8 CP_9 compreso tra quelli ceduti in blocco con l'atto del 1.6.2018;
ii. l'insussistenza dei dedotti profili di nullità delle fideiussioni, negando la violazione della normativa antitrust e la sussistenza di vizi di meritevolezza;
pag. 5/17 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 6 4 4 / 2 0 2 3
iii. l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., sostenendo che la durata della garanzia era correlata all'integrale adempimento dell'obbligazione principale e non soggetta al termine invocato;
iv. l'irrilevanza della sentenza del Tribunale di Milano n. 2291/2019 relativa al conto corrente n. 492, non essendo essa ancora definitiva;
v. la piena validità del contratto di apertura di credito n. 717 del 27 maggio 2009, escludendo che si trattasse di un mutuo di scopo e affermando che la banca aveva effettivamente erogato le somme alla società finanziata, poi utilizzate per estinguere l'esposizione debitoria maturata sul conto n. 492. vi. l'infondatezza dell'eccezione di indeterminatezza dei tassi di interesse, evidenziando che il contratto indicava le modalità di calcolo e che la mancata specificazione del divisore per l'Euribor a tre mesi era comunque irrilevante, non essendo idonea a determinare alcuna nullità, anche in ragione della minima differenza tra i sistemi di calcolo a 360 e 365 giorni.
1.4. - La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3512 del 2 maggio 2023, ha preliminarmente respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti, ritenendo che il credito azionato rientrasse tra quelli ceduti in blocco a CP_2 ai sensi della L. n. 130/1999 e dell'art. 58 TUB. Sul punto, il giudice ha
[...] valorizzato l'avviso pubblicato sulla G.U. n. 65 del 7 giugno 2018 (doc. 22 opposta) e la dichiarazione di del 20 settembre 2020 (doc. 29 opposta), dai quali CP_9
CP_ emergeva che i rapporti relativi ai conti nn. 492 e 717 di Svar.Im. risultavano compresi nell'operazione di cessione.
Nel merito, il Tribunale ha qualificato le fideiussioni oggetto di opposizione come fideiussioni specifiche, collegate a determinati rapporti di apertura di credito, escludendo che si trattasse di fideiussioni omnibus.
Pur rilevando la presenza, nelle condizioni contrattuali, di clausole analoghe a quelle contenute nello schema ABI 2003, oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n.
pag. 6/17 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 6 4 4 / 2 0 2 3
55/2005, il giudice ha rilevato che tale provvedimento riguarda esclusivamente le fideiussioni omnibus e non si estende a quelle specifiche. Ha, inoltre, ritenuto che la documentazione prodotta dagli opponenti non dimostrasse l'esistenza, all'epoca delle fideiussioni (2012), di un'applicazione uniforme delle clausole contestate, né risultassero provvedimenti sanzionatori dell'Autorità di vigilanza in tal senso.
La domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust è stata pertanto rigettata, così come la domanda di nullità integrale del contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c., con conseguente assorbimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che la domanda di nullità delle fideiussioni per difetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c. doveva ritenersi rinunciata, non essendo stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Quanto ai rapporti bancari, il Tribunale si è conformato alla sentenza n. 2291/2019 resa nel giudizio n. 61800/2015 R.G. tra Svar.Im. e , CP_2 Controparte_8 confermata in appello e oggetto di ricorso in Cassazione, che – all'esito della CTU – aveva rideterminato il saldo del conto n. 492 in euro 18.033,43 a credito della correntista, dichiarando nulla la commissione di massimo scoperto. Tale saldo è stato, dunque, recepito anche nel presente giudizio.
Con riferimento al contratto di apertura di credito ipotecario del 27 maggio 2009, relativo al conto n. 717, il giudice ha escluso la nullità per mancanza di causa, ritenendo provata l'effettiva erogazione delle somme sul conto n. 492 e ravvisando nella sostituzione del debito chirografario con un debito garantito e dilazionato una causa lecita. All'esito della CTU, il saldo del conto n. 717 è stato rideterminato nell'importo di euro 216.444,23, inferiore a quello azionato in via monitoria.
Infine, è stata respinta la domanda di nullità della clausola sugli interessi del contratto n.
717, ritenendo il rinvio al parametro Euribor 3 mesi – come pubblicato su “Il Sole 24
Ore” – idoneo a garantire determinatezza anche in assenza dell'indicazione del divisore.
pag. 7/17 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 6 4 4 / 2 0 2 3
Sulla base delle suddette considerazioni, il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e rideterminando il credito dell'opposta nella somma di € 216.444,23, pari alla differenza tra il saldo a debito Controparte_2 del conto n. 717 e quello a credito del conto n. 492. Gli opponenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di tale importo, oltre interessi convenzionali, e alle spese di lite per i due terzi, compensate per il residuo.
2. - Il giudizio di secondo grado
2.1. - L'atto di citazione in appello
Con atto di citazione in appello notificato in data 5 giugno 2023, , Parte_1
, e la hanno impugnato la sentenza n. Parte_2 Parte_3 CP_6
3512 del 2023 del Tribunale di Milano, formulando i seguenti due motivi di gravame e chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
2.1.1. - Primo motivo di gravame: la nullità delle fideiussioni rilasciate dai signori e e dalla Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_6 nell'interesse della Svar.Im s.r.l. ed in favore della allora Banca di Legnano s.p.a.
2.1.3. - Secondo motivo di gravame: l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. della
Banca di Legnano s.p.a. nell'azionare il credito.
2.2. - Comparsa di costituzione e risposta
Si è costituita in giudizio tramite la mandataria Controparte_2 [...]
chiedendo, preliminarmente, il rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c. e, Controparte_4 nel merito, domandando il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate.
3. - Svolgimento del processo d'appello
All'esito dell'udienza del 22 novembre 2023, questa Corte, non ravvisandone i presupposti di legge, ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata dagli appellanti e ha fissato nuova udienza al 14 febbraio 2024 (v. ordinanza 22.11.2023).
pag. 8/17 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 6 4 4 / 2 0 2 3
Alla suddetta udienza la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con concessione alle parti dei termini di legge per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti sono comparse davanti al Presidente istruttore il giorno 17 dicembre 2025 e, al termine di tal udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*
Motivi della decisione
4. - La decisione della Corte
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4.1. – Il primo motivo d'appello
4.1.1. - Gli argomenti delle parti
Con il primo motivo d'appello, gli appellanti lamentano la violazione, ovvero della non corretta applicazione da parte del Tribunale di Milano dell'articolo 2 comma 3 L.
287/1990, dell'articolo 2967 c.c. e degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., per le ragioni che seguono.
Gli appellanti censurano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità delle fideiussioni rilasciate nel 2012, ritenendole “specifiche” e quindi estranee all'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale compiuta da Banca
d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
Secondo gli appellanti, il primo giudice ha erroneamente fondato il rigetto sulla distinzione tra fideiussioni “omnibus” e “specifiche”, mentre la nullità parziale discenderebbe dalla conformità delle clausole (nn. 2, 6 e 8) allo schema ABI 2003, frutto di intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 L. 287/1990.
Gli appellanti evidenziano che le fideiussioni sottoscritte riproducono integralmente le clausole incriminate (reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c.), identiche a quelle dello schema ABI, e che la loro applicazione uniforme da parte del sistema bancario integra una violazione della normativa antitrust.
pag. 9/17 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 6 4 4 / 2 0 2 3
Sulla base di tale impostazione, chiedono che la Corte dichiari la nullità delle clausole
2), 6) e 8) contenute nei contratti sottoscritti con la , in quanto lesive Controparte_5 della concorrenza e contrarie alla normativa antitrust.
La società appellata contesta il motivo d'appello avversario, sostenendo la correttezza della decisione del Tribunale.
Secondo la società, il provvedimento ABI 2003 invocato dagli appellanti non è applicabile alle fideiussioni de quibus, trattandosi di garanzie specifiche riferite a un singolo rapporto di apertura di credito e non di fideiussioni omnibus. Tale inapplicabilità esclude qualsiasi inversione dell'onere della prova, che rimane a carico degli appellanti.
Inoltre, l'appellata evidenzia che gli appellanti non hanno fornito prova di tre circostanze essenziali: la partecipazione della all'intesa Controparte_5 anticoncorrenziale sanzionata dalla Banca d'Italia, l'identità delle clausole contenute nelle fideiussioni con quelle dichiarate nulle dal provvedimento n. 55/2005, e il fatto che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole contestate.
Infine, la società sottolinea che le clausole oggetto di doglianza non violano norme imperative, ma costituiscono legittime pattuizioni derogatorie consentite dall'ordinamento, e che la produzione di moduli di altre banche non dimostra l'adozione dello schema ABI da parte della Controparte_5
Per tali ragioni, l'appellata chiede il rigetto del motivo e la conferma della sentenza impugnata.
4.1.2. - Le ragioni della decisione
Dal tenore letterale del provvedimento n. 55/2005, può evincersi chiaramente come, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale compiuto dalla Banca d'Italia sia costituito dalle condizioni generali dello schema contrattuale della fideiussione omnibus, sì da doversi ritenere che solo rispetto ad un tal tipo di negozio fideiussorio possa invocarsi la natura pag. 10/17 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 6 4 4 / 2 0 2 3
di prova privilegiata della suddetta decisione dell'Autorità in modo da porla a fondamento della tutela richiesta (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 13846/2019).
Peraltro, per quanto le fideiussioni rilasciate dagli odierni appellanti il 28 e il 29 giugno
2012 contengano, all'interno delle condizioni, le medesime clausole oggetto di censura da parte della Banca d'Italia, tuttavia, è pacifico che tale garanzia personale debba essere ricondotta a fideiussioni specifiche e non già a fideiussioni omnibus.
Invero, le fideiussione in oggetto hanno senza dubbio un ambito di applicazione circoscritto e limitato a rapporti già ben determinati, come si evince anche dal tenore letterale dei contratti versati in atti, laddove si legge chiaramente “Vi comunico di costituirmi fidejussore/Vi comunichiamo di costituirci fidejussori del SVAR. CP_10
[…] e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo massimo di euro […] per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca, dipendenti da credito da utilizzare in c/c speciale per cassa di eur 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) con scadenza 30/12/2014” (cfr. docc. 2, 3, 4 e 5 di parte appellante).
È evidente che un negozio di tale tenore non rientri nello schema della fideiussione omnibus, connotantesi per essere una garanzia personale di natura obbligatoria che impone al fideiussore di garantire il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale.
Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, si tratta di “due schemi contrattuali differenti, che implicano un'esposizione altrettanto diversa del fideiussore: il patrimonio di quest'ultimo, nel primo caso, sarà esposto all'adempimento di un'unica obbligazione del debitore principale già determinata;
nel secondo caso, il margine di tutela diminuisce, posto che l'intero patrimonio del garante sarà esposto ad una serie non determinata né determinabile ex ante di rapporti costituiti e costituendi dal debitore garantito con la banca beneficiaria della garanzia.” (C. App. Milano, n.
3481/22).
pag. 11/17 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 6 4 4 / 2 0 2 3
Pertanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, la natura specifica della fideiussione esclude che il garante possa avvalersi, quale prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale, del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia; quest'ultimo, invero, fa esplicito ed univoco riferimento esclusivamente allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus,
e non è automaticamente estensibile alle fideiussioni specifiche attesa la diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia.
Su tale questione è di recente intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione la quale, facendo riferimento alla già citata sentenza a Sezioni Unite sulla nullità parziale delle fideiussioni omnibus redatte secondo il modello ABI (Cass. SS. UU. n.
41994/2021), ha affermato quanto segue: “Posto che la sentenza in questione ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus limitatamente alle clausole già sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, enunciando il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma
2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, ne deriva, diversamente, che non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità” (così
Cass. 19/4/2024 n. 10689).
La natura specifica delle fideiussioni per cui è causa non può che ricondurre la presente controversia tra i giudizi cd. “stand alone”, nei quali l'attore, chiamato a dar prova dei pag. 12/17 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 6 4 4 / 2 0 2 3
fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle cd. “follow on actions” – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato.
Ne consegue che gli odierni appellanti, per consentire a questa Corte una valutazione in ordine alla eccepita invalidità della fideiussione, non avrebbero dovuto affidarsi all'istruttoria compiuta dalla Banca d'Italia, bensì rappresentare un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale, allegando – e dimostrando – fatti in grado di evidenziare l'esistenza di una prassi contrattuale in auge presso gli istituti di credito e in violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò non può dirsi verificato nella fattispecie in esame, atteso che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la copiosa documentazione prodotta dagli opponenti attiene in larga parte a fideiussioni omnibus (doc. 18, 20, 21, 22 e 24), mentre solo in pochi casi concerne fideiussioni specifiche relative a rapporti di mutuo o affidamento
(doc. 18 e 23), peraltro rilasciate in epoche del tutto eterogenee rispetto al 2012, anno di stipulazione delle garanzie oggetto di causa. Ne discende l'impossibilità per questa
Corte di dichiarare l'invalidità parziale delle fideiussioni in questione, che devono, pertanto, ritenersi pienamente valide ed efficaci.
Per le ragioni sopra esposte il primo motivo d'appello deve essere rigettato.
4.2. - Il secondo motivo d'appello
4.2.1. - Le ragioni delle parti
Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti deducono l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. della nell'azionare il credito, in ragione della nullità Controparte_5 della clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., per le ragioni illustrate nel primo motivo di appello.
Secondo gli appellanti, in assenza di una valida rinuncia, la banca era tenuta a proporre azione giudiziale entro sei mesi dalla messa in mora del debitore principale.
pag. 13/17 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 6 4 4 / 2 0 2 3
Nel caso di specie, il ha operato il recesso nei confronti del debitore Controparte_11 principale in data 15 giugno 2015, mentre la quale cessionaria dei Controparte_2 crediti, per il tramite della mandataria ha proposto la Controparte_3 propria istanza giudiziale mediante deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti solo in data 6 marzo 2020.
Gli appellanti sostengono che tale ritardo comporta la cessazione di efficacia della garanzia per intervenuta decadenza, con conseguente infondatezza della pretesa monitoria. Pertanto, l'odierna opposta, subentrata in forza di cessione del credito, sarebbe decaduta dalla possibilità di far valere le proprie pretese nei confronti degli opponenti e della società Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_6
[...]
La società appellata contesta il motivo d'appello, osservando che il termine di cui all'art. 1957 c.c. è, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, norma derogabile dalle parti.
In ogni caso, anche qualora la clausola di rinuncia fosse ritenuta nulla, l'onere previsto dall'art. 1957 c.c. sarebbe stato comunque assolto, poiché all'art. 7 delle fideiussioni de quibus è presente la clausola “a prima richiesta”, sottoscritta dalle parti, che consente al creditore di agire anche solo in via stragiudiziale entro il termine di sei mesi, come avvenuto con la raccomandata del 15 giugno 2015.
4.2.3. - Le ragioni della decisione
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la questione relativa alla decadenza ex art. 1957 c.c. risulta assorbita, attesa l'insussistenza della dedotta nullità della clausola n. 6 delle fideiussioni, che prevede la dispensa della Banca dall'escutere il debitore o il fideiussore entro i termini stabiliti dalla citata disposizione codicistica.
In ogni caso, e ad ulteriore conferma dell'infondatezza del motivo di gravame, si osserva quanto segue.
È pacifico che nei contratti fideiussori in esame sia presente una clausola di pagamento
“a prima richiesta”. Si tratta della clausola n. 7 delle lettere di fideiussione, che pag. 14/17 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 6 4 4 / 2 0 2 3
prevedono che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso d'opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, clausola questa che non risulta incisa dal provvedimento antitrust sopra richiamato.
Secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, la presenza di una clausola
“a prima richiesta” comporta una deroga pattizia alla necessità che l'onere previsto dall'art. 1957 c.c. sia assolto mediante l'introduzione di un'azione giudiziale entro il termine semestrale. In tale evenienza, infatti, è sufficiente, per evitare la decadenza, che il creditore formuli al fideiussore una richiesta stragiudiziale di pagamento entro il predetto termine.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la clausola con cui il fideiussore si obbliga a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” comporta che l'onere previsto dall'art. 1957 c.c. possa ritenersi adempiuto anche mediante tale richiesta, senza necessità di instaurare un giudizio (Cass. 7345/1995; Cass. 13078/2008). La Suprema
Corte ha chiarito che subordinare l'efficacia di una fideiussione “a prima richiesta” all'esercizio dell'azione giudiziaria svuoterebbe di significato la clausola, determinando una contraddizione interna tra le pattuizioni (Cass. 26 settembre 2017 n. 22346).
Come correttamente rilevato da parte appellata, la clausola “a prima richiesta” comporta, dunque, una parziale deroga all'art. 1957 c.c., poiché consente al creditore di conservare la garanzia mediante la sola richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di promuovere, nel termine semestrale, un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale o del fideiussore.
Chiarita, quindi, la regola di diritto da applicare al caso di specie, occorre verificare se, in concreto, tale termine è stato rispetto.
La Corte rileva che il predetto termine è stato rispettato, atteso che il dies a quo da cui decorre il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere collocato il 15 giugno 2015, giorno in cui la banca ha comunicato il proprio recesso dal contratto di conto corrente.
Con la medesima missiva, la creditrice ha invitato la debitrice principale a pagare il pag. 15/17 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 6 4 4 / 2 0 2 3
proprio debito, assolvendo, così, tempestivamente anche all'onere posto dalla norma in commento.
Per le ragioni sopra esposte, anche il secondo motivo d'appello deve essere rigettato.
5. - Conclusione e spese
Alla luce delle argomentazioni esposte, la Corte d'Appello di Milano rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, condanna , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
Part
e a al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che,
[...] CP_1 tenuto conto della complessità della causa, si liquidano secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (indeterminato - complessità bassa) in € 6.946,00 (di cui €
2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.1418,00 per la fase introduttiva;
€3.470,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese generali (15%) e oneri di legge.
La Corte ritiene altresì di dover rigettare la richiesta di parte appellata di condannare gli appellanti al risarcimento da lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., in considerazione della recente rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano – prima sezione civile – definitivamente decidendo la causa r.g. n. 1644/2023, in conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3512 del
2 maggio 2023, così dispone:
I) rigetta integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II) rigetta, altresì, la domanda ex art. 96 c.3 c.p.c. proposta da parte appellata;
III) condanna gli appellanti , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
Part
e a al pagamento di €6.946,00, oltre spese forfettarie
[...] CP_1 nella misura del 15%, IVA e CPA, in favore di Controparte_2
IV) dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1-quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna degli appellanti al pag. 16/17 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 6 4 4 / 2 0 2 3
pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, il giorno 17 dicembre 2025
Il Presidente est.
GI ON
pag. 17/17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, ha sostenuto che la cedente Banca di Legnano s.p.a. aveva stipulato Controparte_2 con la società Svar.Im s.r.l. i seguenti rapporti bancari:
• in data 28 marzo 2007, un rapporto di conto corrente contraddistinto dal n. 492;
• in data 27 maggio 2009, un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, fino alla concorrenza di euro 1.200.000,00, utilizzabile sul conto corrente n. 717. Tali rapporti erano garantiti dalle fideiussioni rilasciate il 28 giugno 2012 dai sigg. e Parte_2
ciascuno fino alla concorrenza di euro 150.000,00, da fino alla Parte_1 Parte_3 concorrenza di euro 37.500,00, e dalla società in data 29 giugno 2012, fino alla concorrenza CP_6 di euro 75.000,00. A causa dell'andamento anomalo di detti rapporti, gli stessi venivano risolti con comunicazione del 15 giugno 2016, inviata dalla Banca alla società debitrice e ai relativi garanti.