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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/07/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.1459/024 di ruolo generale dell'anno
2024 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
, con l'avv.to Luigi Arbia e domiciliata presso lo studio dello Parte_2
stesso in Treviso come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione.
-ATTORE/OPPONENTE-
CONTRO
con gli avv.ti Paolo Boldrin e Frida Dainese e domiciliata CP_1
presso lo studio degli stessi in Dolo (VE) come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTO/OPPOSTO-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.291/2024.
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE:
Nel merito:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge,
ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dal Dr. CP_1
nei confronti della per i motivi esposti in atti;
Controparte_2
per l'effetto, revocare l'ingiunzione di pagamento n. 291/2024 RG 481/2024 del
Tribunale di Treviso, dichiarando nel contempo integralmente assolta ogni obbligazione della attrice opponente in forza di quanto già Controparte_2
versato ante causam ed ordinare la restituzione di quanto versato in eccesso,
anche in forza del provvedimento del 04.08.2024 con cui il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO:
Anche in questa sede si devono ribadire integralmente tutte le deduzioni e le argomentazioni svolte nei precedenti scritti difensivi.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione con le successive memorie autorizzate, allo stato si prendono le seguenti
CONCLUSIONI
-nel merito respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto,
confermandosi il credito azionato dal dott. con il decreto ingiuntivo opposto CP_1
che pure andrà confermato;
-spese e competenze legali rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
2 Avverso il decreto ingiuntivo n.291/2024 per la somma di €.9.863,20 oltre interessi ed accessori e, ottenuto da , nei confronti della società CP_1 CP_2
di seguito , per prestazioni di consulenza e gestionali fornite dal
[...] CP_3
professionista a favore dell'ingiunta, proponeva opposizione la medesima eccependo:
Che il contratto siglato inter partes in data 10.9.2022, prevedendo singoli costi in relazione ai servizi proposti aveva riguardato:
• l'attività relativa alla sicurezza alimentare (riesame HACCP, aggiornamento del piano di autocontrollo completo di schede di monitoraggio);
• l'aggiornamento libro ingredienti;
• il corso Alimentaristi della durata di tre ore in modalità di formazione a distanza;
• il monitoraggio della sicurezza alimentare con verifica periodica per la durata di un anno con la previsione di tre uscite;
• l'analisi delle etichette per 5 prestazioni;
• l'abbonamento al portale Food Cost in Cloud con gestione della contabilità per 12 mesi
• la consulenza manageriale con servizi di economato per 12 mesi.
Che a fronte delle prestazioni periodiche effettuate dal professionista, l'attrice aveva effettuato alcuni pagamenti per la somma complessiva di €.6.933,60.
Che fin dai primi mesi dell'anno 2023, l'opponente aveva lamentato una scarsa collaborazione e presenza in azienda del Dr. il quale, a detta della stessa, CP_1
aveva omesso di svolgere la maggior parte delle prestazioni contrattualmente previste, limitandosi al riesame HACCP e all'aggiornamento del piano di autocontrollo con le schede di monitoraggio, ma omettendo di eseguire: a)il corso
3 alimentaristi;
b)vi era stato solo un monitoraggio sulla sicurezza alimentare con un solo sopralluogo;
c)era stata svolta una sola analisi delle etichette;
d)l'abbonamento al portale “food cost in cloud” si era rilevato totalmente privo di funzionalità e pertinenza con l'attività concretamente svolta da;
e)né era mai stato CP_3
rappresentato uno strumento concretamente implementato ed implementabile nella routine aziendale;
f)il software de quo era stato offerto in concessione dallo sviluppatore ad un canone di €.700,00 a fronte del diverso e superiore importo indicato dal;
g)il professionista aveva proposto soluzioni operative di CP_1
impossibile attuazione e si era recato in sede di in sporadiche occasioni, CP_3
pertanto, il valore delle prestazioni per la somma già corrisposta dall'attrice doveva considerarsi di gran lunga inferiore rispetto a quanto effettivamente pagato dalla medesima.
Per questo, a detta dell'opponente, le parti avevano concordato verbalmente a marzo 2023, l'interruzione del rapporto con ogni reciproca prestazione a fronte del fatto che il contratto prevedeva espressamente il pagamento per i soli “servizi
prestati fino alla data di cessazione” del contratto.
A fronte di ciò la deducente riteneva l'importo residuo azionato dal convenuto non dovuto perché riferito a prestazioni mai eseguite dopo l'intervenuta sospensione del rapporto contrattuale e chiedeva la declaratoria dell'insussistenza del credito ex adverso azionato monitoriamente.
Si costituiva in causa che contestando gli assunti attorei, CP_1
precisava che il contratto inter partes prevedeva il pagamento di singole fatture per
€.1.580,00, ciascuna da corrispondersi mensilmente “vista fattura”.
Che aveva pagato i precedenti preavvisi con ritardo omettendo di CP_3
corrispondere le due ultime fatture n. 27/20023 e 28/2023 che tenevano conto degli
4 acconti già corrisposti.
Che non era mai intervenuto alcun accordo inter partes sulla sospensione delle prestazioni contrattuali e che l'ingiungente aveva svolto attività professionale anche successivamente a marzo 2023. Quindi, smentendo i singoli inadempimenti a lui imputati anche con riscontro documentale, istava per la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e per il rigetto della proposta opposizione.
Dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione che non sortiva esito positivo, con formulazione di una apposita proposta transattiva, questo giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto.
Istruita a mezzo prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con modalità
cartolari, all'udienza del 22.5.2025 con la preventiva concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti conclusivi.
***
Diritto
L'opposizione è destituita di fondamento e va quindi respinta per le ragioni di cui appresso.
Preliminarmente dalla lettura del contratto si evince che il compenso era stato pattuito nel suo ammontare complessivo ma la fatturazione concordata era mensile e il pagamento doveva essere eseguito “vista fattura”, inoltre, dalle somme azionate si evince che all'opponente non è stato richiesto l'intero prezzo pari ad €.19.000,00
ma solo il compenso per le prestazioni realmente eseguite per un ammontare complessivo di €.16.796,80. Un tanto per smentire l'interpretazione del negozio fornita dall'attrice.
Ciò premesso, è emerso sia documentalmente che testimonialmente che il convenuto ha svolto attività professionale anche per il periodo successivo a marzo
5 2023 e che non è stata fornita prova sufficiente di un accordo inter partes sulla interruzione del rapporto contrattuale a tale data.
Infatti, esaminando i singoli inadempimenti imputati all'opposto si osserva che:
1.Consulenza aziendale
Relativamente a tale attività l'espletamento della stessa è stata comprovata dalla teste , dipendente dell'attrice da aprile 2021 a luglio 2023, che Testimone_1
risulta aver seguito sia il Bistrò che il settore laboratorio, la quale ha confermato che il convenuto ha continuato a prestare la sua collaborazione con la società attrice anche nei mesi di aprile-luglio 2023, interfacciandosi direttamente con la sig.ra
, referente principale dell'opponente ma anche con la teste Parte_2
direttamente: “ho ricordi di sì, non c'era una frequenza regolare veniva quando era
richiesto a supporto. Si è interfacciato anche con me direttamente…”, inoltre, il medesimo opposto risulta aver fornito consulenza certamente per le etichette, “…il
dott mi dava indicazioni all'occorrenza per esempio sulla bolla, sull'etichetta….” CP_1
Inoltre, il professionista è stato di supporto anche al teste come Testimone_2
evincibile dalla documentazione dimessa (cfr. doc.18-19-20-21-22-23-24 parte convenuta), smentendo così l'assunto di tale teste secondo cui il avrebbe CP_1
interrotto l'attività di consulenza a far data da marzo 2023.
L'inattendibilità del predetto esclude poi la veridicità relativamente ad un asserito accordo inter partes sulla interruzione del rapporto contrattuale, come sostenuto dall'opponente, perché anche in questo caso contraddetto dalla documentazione di segno contrario.
2.Corso alimentaristi
L'assunto attoreo è stato smentito dalla documentazione dimessa dal convenuto
(cfr. doc.15 parte convenuta), dove emerge il rilascio di 10 attestati dei corsi svolti in
6 loco dai dipendenti.
La circostanza che il corso si sia svolto solo per i dipendenti presenti in azienda fino a febbraio 2023 (l'attestato peraltro è stato rilasciato l'11.3.2023), non rileva ai fini che qui interessano perché l'attrice a cui incombeva il relativo onere, non ha fornito l'indicazione dei nominativi di altri dipendenti che avrebbero dovuto essere formati successivamente.
Si aggiunga che le modalità di pagamento frazionate mensilmente e le causali indicate nelle fatture azionate monitoriamente, sono compatibili anche con la richiesta di pagamento per tale attività di formazione.
3. Assistenza ed analisi delle etichette
L'espletamento di tale attività è comprovato dalla documentazione dimessa dal convenuto (cfr. docc.21 e 21.1) e la quantità della produzione allegata attesta una continuità di assistenza peraltro estesa quanto meno fino a luglio 2023, come confermato dalla teste . Tes_1
4.Monitoraggio per la sicurezza alimentare
Anche tale attività è sufficientemente comprovata dal carteggio via e.mail intercorso tra le parti (cfr. in particolare doc.17 parte opposta) che ha riguardato pure un periodo successivo a marzo 2023, peraltro la stessa attrice ammette l'effettuazione,
quanto meno, di una verifica periodica.
5.Software
Si ritiene provato che il software fornito alla ditta dal abbia funzionato, CP_1
diversamente l'attrice ne avrebbe certamente segnalato le criticità dal momento che il contratto di consulenza ha avuto inizio a settembre 2022, del resto, in occasione dello scadere della licenza, la chiedeva espressamente che il CP_3
contratto rimanesse attivo fino al 10.11.2023 e la teste ha confermato di Tes_1
7 averlo sempre utilizzato, senza ricordare particolari difficoltà, inoltre, il teste _3
, legale rappresentante della società che ha fornito il software, ha precisato:
[...]
“… da un'analisi fatta abbiamo visto che sono state stampate centinaia e centinaia di
etichette. Non abbiamo notato un inutilizzo. L'input che ci dà il sistema è di utilizzo. Non
sono mai state segnalate problematiche relative alla non possibilità di operare secondo le
indicazioni dell'ASL”.
Quanto al costo dell'abbonamento la doglianza attorea non rileva perché vi è stata espressa accettazione dello stesso in forza del sottoscritto contratto.
E' poi stato provato che il aveva predisposto il manuale HACCP fornito CP_1
all'azienda, le asserite carenze, difettosità ed adeguatezze non hanno trovato riscontro probatorio attendibile e la deposizione del teste come Testimone_4
quella fornita da appaiono del tutto generiche e de relato Testimone_5
e in quanto tali non valorizzabili, mentre sulla testimonianza del si è già Tes_2
sopra detto.
Alla reiezione dell'opposizione consegue l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo, con condanna dell'attrice opponente al pagamento della somma ivi indicata se non già corrisposta.
***
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione in opposizione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)Rigetta l'opposizione proposta dall'attrice opponente e, per l'effetto, conferma in
8 toto il decreto ingiuntivo opposto n.291/2024 di questo Tribunale già dichiarato esecutivo, con condanna dell'ingiunta, al pagamento delle somme ivi indicate, se non già corrisposte.
2)Condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a rifondere al convenuto le spese di lite che liquida in €.5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.
Treviso 09.07.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
9
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.1459/024 di ruolo generale dell'anno
2024 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
, con l'avv.to Luigi Arbia e domiciliata presso lo studio dello Parte_2
stesso in Treviso come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione.
-ATTORE/OPPONENTE-
CONTRO
con gli avv.ti Paolo Boldrin e Frida Dainese e domiciliata CP_1
presso lo studio degli stessi in Dolo (VE) come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTO/OPPOSTO-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.291/2024.
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE:
Nel merito:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge,
ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dal Dr. CP_1
nei confronti della per i motivi esposti in atti;
Controparte_2
per l'effetto, revocare l'ingiunzione di pagamento n. 291/2024 RG 481/2024 del
Tribunale di Treviso, dichiarando nel contempo integralmente assolta ogni obbligazione della attrice opponente in forza di quanto già Controparte_2
versato ante causam ed ordinare la restituzione di quanto versato in eccesso,
anche in forza del provvedimento del 04.08.2024 con cui il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO:
Anche in questa sede si devono ribadire integralmente tutte le deduzioni e le argomentazioni svolte nei precedenti scritti difensivi.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione con le successive memorie autorizzate, allo stato si prendono le seguenti
CONCLUSIONI
-nel merito respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto,
confermandosi il credito azionato dal dott. con il decreto ingiuntivo opposto CP_1
che pure andrà confermato;
-spese e competenze legali rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
2 Avverso il decreto ingiuntivo n.291/2024 per la somma di €.9.863,20 oltre interessi ed accessori e, ottenuto da , nei confronti della società CP_1 CP_2
di seguito , per prestazioni di consulenza e gestionali fornite dal
[...] CP_3
professionista a favore dell'ingiunta, proponeva opposizione la medesima eccependo:
Che il contratto siglato inter partes in data 10.9.2022, prevedendo singoli costi in relazione ai servizi proposti aveva riguardato:
• l'attività relativa alla sicurezza alimentare (riesame HACCP, aggiornamento del piano di autocontrollo completo di schede di monitoraggio);
• l'aggiornamento libro ingredienti;
• il corso Alimentaristi della durata di tre ore in modalità di formazione a distanza;
• il monitoraggio della sicurezza alimentare con verifica periodica per la durata di un anno con la previsione di tre uscite;
• l'analisi delle etichette per 5 prestazioni;
• l'abbonamento al portale Food Cost in Cloud con gestione della contabilità per 12 mesi
• la consulenza manageriale con servizi di economato per 12 mesi.
Che a fronte delle prestazioni periodiche effettuate dal professionista, l'attrice aveva effettuato alcuni pagamenti per la somma complessiva di €.6.933,60.
Che fin dai primi mesi dell'anno 2023, l'opponente aveva lamentato una scarsa collaborazione e presenza in azienda del Dr. il quale, a detta della stessa, CP_1
aveva omesso di svolgere la maggior parte delle prestazioni contrattualmente previste, limitandosi al riesame HACCP e all'aggiornamento del piano di autocontrollo con le schede di monitoraggio, ma omettendo di eseguire: a)il corso
3 alimentaristi;
b)vi era stato solo un monitoraggio sulla sicurezza alimentare con un solo sopralluogo;
c)era stata svolta una sola analisi delle etichette;
d)l'abbonamento al portale “food cost in cloud” si era rilevato totalmente privo di funzionalità e pertinenza con l'attività concretamente svolta da;
e)né era mai stato CP_3
rappresentato uno strumento concretamente implementato ed implementabile nella routine aziendale;
f)il software de quo era stato offerto in concessione dallo sviluppatore ad un canone di €.700,00 a fronte del diverso e superiore importo indicato dal;
g)il professionista aveva proposto soluzioni operative di CP_1
impossibile attuazione e si era recato in sede di in sporadiche occasioni, CP_3
pertanto, il valore delle prestazioni per la somma già corrisposta dall'attrice doveva considerarsi di gran lunga inferiore rispetto a quanto effettivamente pagato dalla medesima.
Per questo, a detta dell'opponente, le parti avevano concordato verbalmente a marzo 2023, l'interruzione del rapporto con ogni reciproca prestazione a fronte del fatto che il contratto prevedeva espressamente il pagamento per i soli “servizi
prestati fino alla data di cessazione” del contratto.
A fronte di ciò la deducente riteneva l'importo residuo azionato dal convenuto non dovuto perché riferito a prestazioni mai eseguite dopo l'intervenuta sospensione del rapporto contrattuale e chiedeva la declaratoria dell'insussistenza del credito ex adverso azionato monitoriamente.
Si costituiva in causa che contestando gli assunti attorei, CP_1
precisava che il contratto inter partes prevedeva il pagamento di singole fatture per
€.1.580,00, ciascuna da corrispondersi mensilmente “vista fattura”.
Che aveva pagato i precedenti preavvisi con ritardo omettendo di CP_3
corrispondere le due ultime fatture n. 27/20023 e 28/2023 che tenevano conto degli
4 acconti già corrisposti.
Che non era mai intervenuto alcun accordo inter partes sulla sospensione delle prestazioni contrattuali e che l'ingiungente aveva svolto attività professionale anche successivamente a marzo 2023. Quindi, smentendo i singoli inadempimenti a lui imputati anche con riscontro documentale, istava per la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e per il rigetto della proposta opposizione.
Dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione che non sortiva esito positivo, con formulazione di una apposita proposta transattiva, questo giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto.
Istruita a mezzo prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con modalità
cartolari, all'udienza del 22.5.2025 con la preventiva concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti conclusivi.
***
Diritto
L'opposizione è destituita di fondamento e va quindi respinta per le ragioni di cui appresso.
Preliminarmente dalla lettura del contratto si evince che il compenso era stato pattuito nel suo ammontare complessivo ma la fatturazione concordata era mensile e il pagamento doveva essere eseguito “vista fattura”, inoltre, dalle somme azionate si evince che all'opponente non è stato richiesto l'intero prezzo pari ad €.19.000,00
ma solo il compenso per le prestazioni realmente eseguite per un ammontare complessivo di €.16.796,80. Un tanto per smentire l'interpretazione del negozio fornita dall'attrice.
Ciò premesso, è emerso sia documentalmente che testimonialmente che il convenuto ha svolto attività professionale anche per il periodo successivo a marzo
5 2023 e che non è stata fornita prova sufficiente di un accordo inter partes sulla interruzione del rapporto contrattuale a tale data.
Infatti, esaminando i singoli inadempimenti imputati all'opposto si osserva che:
1.Consulenza aziendale
Relativamente a tale attività l'espletamento della stessa è stata comprovata dalla teste , dipendente dell'attrice da aprile 2021 a luglio 2023, che Testimone_1
risulta aver seguito sia il Bistrò che il settore laboratorio, la quale ha confermato che il convenuto ha continuato a prestare la sua collaborazione con la società attrice anche nei mesi di aprile-luglio 2023, interfacciandosi direttamente con la sig.ra
, referente principale dell'opponente ma anche con la teste Parte_2
direttamente: “ho ricordi di sì, non c'era una frequenza regolare veniva quando era
richiesto a supporto. Si è interfacciato anche con me direttamente…”, inoltre, il medesimo opposto risulta aver fornito consulenza certamente per le etichette, “…il
dott mi dava indicazioni all'occorrenza per esempio sulla bolla, sull'etichetta….” CP_1
Inoltre, il professionista è stato di supporto anche al teste come Testimone_2
evincibile dalla documentazione dimessa (cfr. doc.18-19-20-21-22-23-24 parte convenuta), smentendo così l'assunto di tale teste secondo cui il avrebbe CP_1
interrotto l'attività di consulenza a far data da marzo 2023.
L'inattendibilità del predetto esclude poi la veridicità relativamente ad un asserito accordo inter partes sulla interruzione del rapporto contrattuale, come sostenuto dall'opponente, perché anche in questo caso contraddetto dalla documentazione di segno contrario.
2.Corso alimentaristi
L'assunto attoreo è stato smentito dalla documentazione dimessa dal convenuto
(cfr. doc.15 parte convenuta), dove emerge il rilascio di 10 attestati dei corsi svolti in
6 loco dai dipendenti.
La circostanza che il corso si sia svolto solo per i dipendenti presenti in azienda fino a febbraio 2023 (l'attestato peraltro è stato rilasciato l'11.3.2023), non rileva ai fini che qui interessano perché l'attrice a cui incombeva il relativo onere, non ha fornito l'indicazione dei nominativi di altri dipendenti che avrebbero dovuto essere formati successivamente.
Si aggiunga che le modalità di pagamento frazionate mensilmente e le causali indicate nelle fatture azionate monitoriamente, sono compatibili anche con la richiesta di pagamento per tale attività di formazione.
3. Assistenza ed analisi delle etichette
L'espletamento di tale attività è comprovato dalla documentazione dimessa dal convenuto (cfr. docc.21 e 21.1) e la quantità della produzione allegata attesta una continuità di assistenza peraltro estesa quanto meno fino a luglio 2023, come confermato dalla teste . Tes_1
4.Monitoraggio per la sicurezza alimentare
Anche tale attività è sufficientemente comprovata dal carteggio via e.mail intercorso tra le parti (cfr. in particolare doc.17 parte opposta) che ha riguardato pure un periodo successivo a marzo 2023, peraltro la stessa attrice ammette l'effettuazione,
quanto meno, di una verifica periodica.
5.Software
Si ritiene provato che il software fornito alla ditta dal abbia funzionato, CP_1
diversamente l'attrice ne avrebbe certamente segnalato le criticità dal momento che il contratto di consulenza ha avuto inizio a settembre 2022, del resto, in occasione dello scadere della licenza, la chiedeva espressamente che il CP_3
contratto rimanesse attivo fino al 10.11.2023 e la teste ha confermato di Tes_1
7 averlo sempre utilizzato, senza ricordare particolari difficoltà, inoltre, il teste _3
, legale rappresentante della società che ha fornito il software, ha precisato:
[...]
“… da un'analisi fatta abbiamo visto che sono state stampate centinaia e centinaia di
etichette. Non abbiamo notato un inutilizzo. L'input che ci dà il sistema è di utilizzo. Non
sono mai state segnalate problematiche relative alla non possibilità di operare secondo le
indicazioni dell'ASL”.
Quanto al costo dell'abbonamento la doglianza attorea non rileva perché vi è stata espressa accettazione dello stesso in forza del sottoscritto contratto.
E' poi stato provato che il aveva predisposto il manuale HACCP fornito CP_1
all'azienda, le asserite carenze, difettosità ed adeguatezze non hanno trovato riscontro probatorio attendibile e la deposizione del teste come Testimone_4
quella fornita da appaiono del tutto generiche e de relato Testimone_5
e in quanto tali non valorizzabili, mentre sulla testimonianza del si è già Tes_2
sopra detto.
Alla reiezione dell'opposizione consegue l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo, con condanna dell'attrice opponente al pagamento della somma ivi indicata se non già corrisposta.
***
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione in opposizione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)Rigetta l'opposizione proposta dall'attrice opponente e, per l'effetto, conferma in
8 toto il decreto ingiuntivo opposto n.291/2024 di questo Tribunale già dichiarato esecutivo, con condanna dell'ingiunta, al pagamento delle somme ivi indicate, se non già corrisposte.
2)Condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a rifondere al convenuto le spese di lite che liquida in €.5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.
Treviso 09.07.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
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