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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/08/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 405/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 405/2024 promossa da:
, nata nelle FILIPPINE il 16/07/1975, con il patrocinio dell'avv. CAPONI CP_1
GABRIELLA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato nelle FILIPPINE il 29/09/1978; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo ex art. 473 bis.49 c.p.c. di domanda di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa di Controparte_2
-affidare il figlio minore in via super esclusiva alla madre, ponendo a carico del Persona_1 padre un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: affidamento del figlio minore in via super esclusiva alla madre, senza alcun diritto di visita Per_1 al padre;
assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre nella misura di 300,00 euro mensili, salva la diversa misura che risulterà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06/03/2024 , ha chiesto la pronuncia della separazione CP_1 dal coniuge, , con contestuale richiesta di pronuncia di scioglimento del Controparte_2 matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., rappresentando di aver contratto matrimonio il 18.5.2002 nelle Filippine (non trascritto nei registri dello Stato civile italiani) e che dall'unione sono nati due figli: , nata a [...] il [...] e nato a [...] Persona_2 Persona_1 il 6.6.2009. La ricorrente ha esposto che l'unione è stata felice fino al 1.1.2020, quando il resistente è stato arrestato e condotto in carcere, con l'accusa di molestie ed abusi sessuali sulla figlia;
che a seguito di tali eventi il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, con decreto Per_2 urgente del 12.1.2021 ha sospeso il padre dalla responsabilità genitoriale collocando la minore in una comunità, affidandola al servizio sociale e disponendo che potesse vedere la Per_2 madre con incontri protetti;
con successivo decreto dell'11.5.2021 il Tribunale per i Minorenni ha sospeso anche la ricorrente dalla responsabilità genitoriale sulla figlia, ritenendo che fosse stata poco tutelante, non essendosi accorta di quanto avveniva nella sua famiglia, prevedendo anche per lei, come in precedenza disposto per la figlia, un sostegno psicologico;
che la ricorrente malgrado la difficile situazione ha continuato a svolgere attività lavorativa e ha scelto di troncare ogni rapporto con il marito;
che il Tribunale di Terni, con sentenza del 30.6.2021 ha condannato con rito abbreviato, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, per gli abusi Controparte_2 sulla figlia allora minorenne, sentenza confermata dalla Corte d'Appello in data 25.3.2022 e passata in giudicato, con conseguente detenzione del resistente per l'espiazione della pena. La ricorrente ha rappresentato che Tribunale per i Minorenni, con decreto del 15.2.2022 ha revocato la sospensione della responsabilità genitoriale della madre sul minore dichiarando la Per_1 decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio disponendo che Per_1 il figlio non potesse avere incontri o contatti di alcun tipo con il padre, mentre la figlia delle parti, divenuta maggiorenne, si è trasferita in Australia, vivendo con una zia, e il figlio di anni Per_1
14, studente è rimasto con la madre in immobile in locazione, con canone di € 365,00 mensili. La ricorrente ha esposto di percepire come collaboratrice familiare, con contratto di lavoro part time, stipendio mensile di circa 700,00 euro. Tanto premesso ha chiesto la pronuncia di separazione, con addebito al resistente e con affidamento del figlio minore in via super esclusiva a sé, senza Per_1 disporre alcun diritto di visita del padre e ponendo a carico del resistente contributo di € 300,00 mensili per il mantenimento del figlio oltre rivalutazione ISTAT, con richiesta di pronunciare trascorsi i termini di legge lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni indicate per la separazione;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti del 29.4.2024 è comparsa la sola ricorrente dichiarando di risiedere, con il figlio, in Terni in immobile in locazione con canone di 375 euro mensili;
di svolgere attività di colf con reddito mensile netto di euro 700 euro mensili;
di essere comproprietaria della casa familiare soggetta a prossima esecuzione per mancato pagamento del mutuo, confermando l'attuale detenzione del resistente. All'esito dell'udienza sono stati emessi provvedimenti provvisori disponendo, preso atto della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre del minore, l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento prevalente con la madre e ponendo a carico del resistente importo mensile di euro 150 oltre ISTAT annuale con decorrenza dal mese successivo all'eventuale scarcerazione ovvero alla percezione di redditi per lavoro carcerario;
oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore individuate secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale, disponendo che l'assegno unico e ogni indennità per il minore venissero riscossi dalla madre al 100%.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio per la sola pronuncia sulla separazione.
Con sentenza parziale n.604/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti con remissione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
Nel corso del giudizio sono stati acquisiti i documenti depositati dalla parte ricorrente e acquisita prova del passaggio in giudicato della sentenza parziale di seprazione la parte ricorrente ha chiesto la decisione con accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Dato atto della emissione di sentenza di separazione n. 604/2024, passata in giudicato, devono essere decise le ulteriori domande formulate dalla sola ricorrente, dichiarata la contumacia del resistente ritualmente citato (con notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a mani proprie nella casa circondariale di Terni, luogo di detenzione) e non comparso.
Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione al resistente deve essere accolta.
Dalla documentazione depositata, in particolare dalla sentenza di condanna del resistente per gli abusi sessuali compiuti sulla figlia delle parti (con condanna dello stesso alla pena della reclusione per sei anni e sei mesi, e attuale stato di detenzione), e dal decreto emesso dal Tribunale per i minorenni dell'Umbria che ha dichiarato la decadenza del resistente dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, deve ritenersi pienamente provata la gravissima violazione da parte del dei doveri familiari. Il resistente ha gravemente Controparte_2 violato gli obblighi genitoriali che gravano sulle parti unite in matrimonio in presenza di prole.
Il resistente è stato condannato (come si legge nel capo di imputazione della sentenza della Corte di Appello di Perugia, passata in giudicato, n. 359/2022 del 25.3.2022 che ha integralmente confermato la sentenza di condanna emessa dall'intestato Tribunale) per il “reato p. e p. dagli art. 81, 609 bis, 609 ter n.1 e 5 sexies, co. 4 n. 1 e 2 poiché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso con violenza consistita nella insidiosità e repentinità della condotta volta a superare la volontà della vittima, costringeva la propria figlia , minore degli anni 18, a Per_3 subire atti sessuali” (per la descrizione dei quali si richiama il contenuto della sentenza citata).
La condotta del resistente è di tale gravità, integrando ipotesi di violenza sessuale in danno della figlia allora minorenne, da non richiedere alcuna verifica sulla efficienza causale di tale condotta sul venir meno dell'affectio coniugalis, dovendo ritenersi che compiere atti sessuali sulla propria figlia renda di per sé intollerabile la prosecuzione del vincolo coniugale per esclusiva causa della condotta del genitore che agisce tali comportamenti.
Pertanto, la domanda di addebito della separazione al resistente deve essere accolta.
Scioglimento del matrimonio
Preliminarmente deve essere affermata la competenza giurisdizionale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, del reg. 1111/2019, stante la residenza di entrambe le parti in Italia.
Deve premettersi che il matrimonio celebrato tra le parti nelle Filippine non risulta trascritto nei registri dello stato civile italiano. In merito, occorre precisare che, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l.n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato nelle Filippine tra le parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato da consolidato orientamento delle pronunce di merito: “Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio … che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale , sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile” (Corte appello Genova 23 dicembre 1999). Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio anche se contratto all'estero è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, si richiama una pronuncia della Suprema Corte, (Cass. Civ., Sez. I, sent. N. 569 del 14.2.1975), secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione. Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto.”. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).”
Quanto alla legge applicabile alla domanda di scioglimento del matrimonio, è applicabile ratione temporis il regolamento (UE) n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012. L'art. 8 del richiamato regolamento stabilisce che in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale e il divorzio tra i coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso di specie al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti erano residenti in Italia, pertanto deve essere applicata la legge italiana.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione, e della definizione dello stesso;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto dalle parti, senza disporre alcun ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza, stante la mancata trascrizione del matrimonio in Italia.
Domanda di affidamento del figlio
Con riferimento alla domanda relativa all'affidamento del figlio minori, sussiste la competenza giurisdizionale di giudice italiano, ai sensi dell'art. 7 del Reg. n.1111/2019 che dal 1 agosto 2022 che disciplina la materia. La norma richiamata stabilisce che le autorità di uno Stato Membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale sul minore, quando il minore risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda. Nella fattispecie analizzata la residenza del minore in territorio italiano fa ritenere provato il necessario nesso di collegamento, dovendosi pertanto affermare la sussistenza della competenza giurisdizionale, con riferimento alla domanda di affidamento del minore.
Quanto alla legge applicabile la Convenzione dell'Aja 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, strumento che ha sostituito nell'ambito della Conferenza dell'Aja, la Convenzione del 1961, e che è stata ratificata dall'Italia con entrata in vigore dal 1 gennaio 2016, nel definire più precisamente il suo ambito di applicazione (art. 3) ha specificato che tra le misure di protezione del minore deve essere compreso “il diritto di affidamento” ed “il diritto di visita”. Secondo quanto previsto nella Convenzione dell'Aja 1996, la legge applicabile per l'adozione di misure di protezione è quella dello Stato del foro competente. Nel caso di specie, la legge applicabile per determinare le condizioni di affidamento è quindi la legge italiana.
Venendo all'esame nel merito, deve essere confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre, già stabilito nei provvedimenti provvisori, in quanto ciò risponde all'interesse del figlio e preso atto della intervenuta decadenza dalla titolarità e dall'esercizio delle responsabilità genitoriale del padre pronunciata con decreto del Tribunale per i minorenni dell'Umbria del 15.2.2022 (in atti).
Dal momento della scoperta dei gravi abusi posti in essere dal padre nei confronti della figlia primogenita (ora maggiorenne ed autonoma) sono stati interrotti i rapporti padre figlio. Mentre la madre inizialmente sospesa dall'esercizio delle responsabilità genitoriale sul figlio minore, con il decreto del Tribunale per i minorenni del 15.2.2022, è stata pienamente reintegrata nel ruolo genitoriale (con revoca della sospensione), e ciò previa positiva verifica delle capacità genitoriali della stessa. In particolare nel richiamato decreto del Tribunale per i minorenni si legge: “Che l'istruttoria può considerarsi ormai completata ed alla stregua di questa si ritiene che la madre del minore possa essere reintegrata nella responsabilità genitoriale;
che, infatti, risulta in atti come la signora abbia intrapreso un percorso volto al recupero della figura genitoriale, affidandosi al sostegno ricevuto dai servizi territoriali e dimostrando grande adesione agli stessi;
che in particolare la madre, dopo un'iniziale titubanza e smarrimento di fronte alla grave situazione rappresentata dalla propria figlia, nel tempo, ha compreso pienamente grazie ad un profondo esame introspettivo, il vissuto narrato dalla figlia tanto da decidere di non voler avere più nulla a che fare con il proprio marito, prendendo le distanze, costituendosi parte civile nel processo penale e chiedendo la separazione legale dallo stesso;
che la stessa madre si è resa disponibile di fatto a prendersi completamente cura dei propri figli, cambiando anche abitazione ritenendo giusto lasciare l'abitazione familiare per quanto di triste accaduto al proprio interno e prendendo le distanze dai parenti di parte paterna al fine di tutelare i propri figli”.
Risulta provato che dal momento dell'allontanamento del resistente dalla casa familiare sia stata la sola madre a prendersi cura e a provvedere al mantenimento del figlio secondogenito.
Il resistente non comparendo e restando contumace non ha formulato alcuna domanda in merito al figlio minore, dovendo pertanto ritenere vigente la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre già pronunciata dal Tribunale per i minorenni con totale interruzione di ogni frequentazione padre figlio.
Il figlio minore risulta allo stato accudito dalla madre, e pertanto appare conforme al suo interesse confermare i provvedimenti provvisori già pronunciati nel corso del presente giudizio, con collocamento del figlio presso la madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti il minore anche quelle di maggiore rilevanza per il figlio, con totale esclusione da tali scelte del padre decaduto. La madre potrà determinare unilateralmente, anche senza il consenso del padre, tutte le questioni di maggiore interesse per il minore.
Contributo al mantenimento della prole
In merito al contributo al mantenimento del minore preliminarmente, ratione temporis la giurisdizione deve essere individuata applicando il regolamento dell'Unione Europea n.4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Lo strumento si applica, tra l'altro, alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia e pur non contenendo una definizione di obbligazione alimentare, in tale nozione deve, senza dubbio, essere compreso l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore per il figlio. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 27.3.1979 in causa C-143/78; sentenza 6.3.1980 in causa 120/79) ha, infatti, affermato che un'obbligazione deve essere qualificata come alimentare quando la prestazione è diretta a garantire il sostentamento di un soggetto bisognoso, e le esigenze e le risorse del debitore e del creditore sono prese in considerazione per stabilirne l'ammontare. Questa interpretazione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione che interpretando la locuzione “in materia di obbligazioni alimentari” presente nella Convenzione di Bruxelles ha affermato che la qualificazione di obbligazione alimentare “deve essere intesa in senso ampio” (conf. Cass., sez. unite, n. 11526/2003, ord., e, da ultimo, Cass., sez. unite, n. 21053/2009, ord.).
Per determinare quale sia l'autorità competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri, il Regolamento individua quattro diversi fori concorrenti posti in piano di uguaglianza e alternatività. Ai sensi dall'articolo 3 la competenza spetta ad una delle seguenti autorità giurisdizionale dello Stato membro: quella in cui il convenuto risieda abitualmente;
quella in cui il creditore risieda abitualmente;
quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo Stato delle persone qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti); quella che sia competenze secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale (per es. una domanda di affidamento) qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti). Applicando il richiamato art. 3 Reg. n.4/2009, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in quanto luogo di residenza abituale del convenuto sia in quanto luogo di residenza abituale del creditore, sia in quanto domanda accessoria rispetto alle domande di status relativa ai genitori e affidamento dei figli.
Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'articolo 15 del regolamento n.4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati Membri dell'Unione (ad eccezione della Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall'Unione Europea. Per individuare i criteri di collegamento per la determinazione delle legge applicabile alle obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli, occorre richiamare l'articolo 4 del Protocollo dell'Aja 2007, che individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori. Nel caso di specie, avendo il creditore alimentare, madre del minore, adito l'autorità giurisdizionale italiana, luogo di residenza abituale del debitore, padre del minore, per l'individuazione e la determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana. In applicazione degli artt. 315-bis e 316 bis c.c., ciascun genitore è tenuto al mantenimento della prole, con conseguente obbligo a carico di entrambi di contribuire a tal fine.
Occorre pertanto individuare le disponibilità reddituali e patrimoniale delle parti per determinare l'ammontare dell'assegno.
Nella specie devono essere confermati i provvedimenti provvisori come attualmente vigenti.
La ricorrente percepisce reddito di € 700 mensili (come colf) ed è gravata dai costi di locazione.
Il resistente allo stato è ristretto nella casa circondariale per scontare la pena irrogata con le sentenze sopra richiamate. Anche se il resistente ha piena capacità lavorativa lo stato di carcerazione impedisce lo svolgimento di attività lavorativa retribuita, salva l'autorizzazione allo svolgimento di lavoro carcerario ovvero la cessazione dello stato di carcerazione. Pertanto, devono essere confermati i provvedimenti provvisori disponendo che il padre corrisponderà per il mantenimento del figlio l'importo mensile di euro 150 oltre ISTAT annuale con decorrenza dal mese successivo all'eventuale scarcerazione ovvero alla percezione di redditi per lavoro carcerario.
Le spese straordinarie per il minore individuate secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale devono essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, precisando che in presenza di affidamento super esclusivo sarà la madre ad assumere ogni decisione.
L'assegno unico e ogni indennità per il minore verranno riscossi dalla madre al 100%.
Spese di giudizio
Le spese di giudizio in considerazione della materia trattata (che richiede comunque l'intervento giudiziale) e della contumacia del resistente (che non si è opposto alle richieste della ricorrente) devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i signori e CP_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in CITTA' DI CALAPAN - FILIPPINE in data 18/05/2002 ; dispone l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre la quale potrà assumere ogni decisione anche di maggiore interesse per il minore autonomamente senza il consenso del padre (tra le quali decisioni sulle scelte scolastiche, sanitarie, sportive, ricreative, di richiesta documenti anche validi per l'espatrio, di eventuale trasferimento della residenza abituale del minore anche all'estero; elencazione meramente esemplificativa e non tassativa); il minore avrà collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
pone a carico del padre per il mantenimento del figlio l'importo mensile di euro 150 oltre ISTAT annuale con decorrenza dal mese successivo all'eventuale scarcerazione ovvero alla percezione di redditi per lavoro carcerario, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
pone a carico del padre il 50% delle spese straordinarie per il minore individuate secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale precisando che in presenza di affidamento super esclusivo sarà la madre ad assumere ogni decisione;
l'assegno unico e ogni indennità per il minore verranno riscossi dalla madre al 100%;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025.
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 405/2024 promossa da:
, nata nelle FILIPPINE il 16/07/1975, con il patrocinio dell'avv. CAPONI CP_1
GABRIELLA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato nelle FILIPPINE il 29/09/1978; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo ex art. 473 bis.49 c.p.c. di domanda di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa di Controparte_2
-affidare il figlio minore in via super esclusiva alla madre, ponendo a carico del Persona_1 padre un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: affidamento del figlio minore in via super esclusiva alla madre, senza alcun diritto di visita Per_1 al padre;
assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre nella misura di 300,00 euro mensili, salva la diversa misura che risulterà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06/03/2024 , ha chiesto la pronuncia della separazione CP_1 dal coniuge, , con contestuale richiesta di pronuncia di scioglimento del Controparte_2 matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., rappresentando di aver contratto matrimonio il 18.5.2002 nelle Filippine (non trascritto nei registri dello Stato civile italiani) e che dall'unione sono nati due figli: , nata a [...] il [...] e nato a [...] Persona_2 Persona_1 il 6.6.2009. La ricorrente ha esposto che l'unione è stata felice fino al 1.1.2020, quando il resistente è stato arrestato e condotto in carcere, con l'accusa di molestie ed abusi sessuali sulla figlia;
che a seguito di tali eventi il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, con decreto Per_2 urgente del 12.1.2021 ha sospeso il padre dalla responsabilità genitoriale collocando la minore in una comunità, affidandola al servizio sociale e disponendo che potesse vedere la Per_2 madre con incontri protetti;
con successivo decreto dell'11.5.2021 il Tribunale per i Minorenni ha sospeso anche la ricorrente dalla responsabilità genitoriale sulla figlia, ritenendo che fosse stata poco tutelante, non essendosi accorta di quanto avveniva nella sua famiglia, prevedendo anche per lei, come in precedenza disposto per la figlia, un sostegno psicologico;
che la ricorrente malgrado la difficile situazione ha continuato a svolgere attività lavorativa e ha scelto di troncare ogni rapporto con il marito;
che il Tribunale di Terni, con sentenza del 30.6.2021 ha condannato con rito abbreviato, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, per gli abusi Controparte_2 sulla figlia allora minorenne, sentenza confermata dalla Corte d'Appello in data 25.3.2022 e passata in giudicato, con conseguente detenzione del resistente per l'espiazione della pena. La ricorrente ha rappresentato che Tribunale per i Minorenni, con decreto del 15.2.2022 ha revocato la sospensione della responsabilità genitoriale della madre sul minore dichiarando la Per_1 decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio disponendo che Per_1 il figlio non potesse avere incontri o contatti di alcun tipo con il padre, mentre la figlia delle parti, divenuta maggiorenne, si è trasferita in Australia, vivendo con una zia, e il figlio di anni Per_1
14, studente è rimasto con la madre in immobile in locazione, con canone di € 365,00 mensili. La ricorrente ha esposto di percepire come collaboratrice familiare, con contratto di lavoro part time, stipendio mensile di circa 700,00 euro. Tanto premesso ha chiesto la pronuncia di separazione, con addebito al resistente e con affidamento del figlio minore in via super esclusiva a sé, senza Per_1 disporre alcun diritto di visita del padre e ponendo a carico del resistente contributo di € 300,00 mensili per il mantenimento del figlio oltre rivalutazione ISTAT, con richiesta di pronunciare trascorsi i termini di legge lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni indicate per la separazione;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti del 29.4.2024 è comparsa la sola ricorrente dichiarando di risiedere, con il figlio, in Terni in immobile in locazione con canone di 375 euro mensili;
di svolgere attività di colf con reddito mensile netto di euro 700 euro mensili;
di essere comproprietaria della casa familiare soggetta a prossima esecuzione per mancato pagamento del mutuo, confermando l'attuale detenzione del resistente. All'esito dell'udienza sono stati emessi provvedimenti provvisori disponendo, preso atto della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre del minore, l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento prevalente con la madre e ponendo a carico del resistente importo mensile di euro 150 oltre ISTAT annuale con decorrenza dal mese successivo all'eventuale scarcerazione ovvero alla percezione di redditi per lavoro carcerario;
oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore individuate secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale, disponendo che l'assegno unico e ogni indennità per il minore venissero riscossi dalla madre al 100%.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio per la sola pronuncia sulla separazione.
Con sentenza parziale n.604/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti con remissione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
Nel corso del giudizio sono stati acquisiti i documenti depositati dalla parte ricorrente e acquisita prova del passaggio in giudicato della sentenza parziale di seprazione la parte ricorrente ha chiesto la decisione con accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Dato atto della emissione di sentenza di separazione n. 604/2024, passata in giudicato, devono essere decise le ulteriori domande formulate dalla sola ricorrente, dichiarata la contumacia del resistente ritualmente citato (con notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a mani proprie nella casa circondariale di Terni, luogo di detenzione) e non comparso.
Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione al resistente deve essere accolta.
Dalla documentazione depositata, in particolare dalla sentenza di condanna del resistente per gli abusi sessuali compiuti sulla figlia delle parti (con condanna dello stesso alla pena della reclusione per sei anni e sei mesi, e attuale stato di detenzione), e dal decreto emesso dal Tribunale per i minorenni dell'Umbria che ha dichiarato la decadenza del resistente dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, deve ritenersi pienamente provata la gravissima violazione da parte del dei doveri familiari. Il resistente ha gravemente Controparte_2 violato gli obblighi genitoriali che gravano sulle parti unite in matrimonio in presenza di prole.
Il resistente è stato condannato (come si legge nel capo di imputazione della sentenza della Corte di Appello di Perugia, passata in giudicato, n. 359/2022 del 25.3.2022 che ha integralmente confermato la sentenza di condanna emessa dall'intestato Tribunale) per il “reato p. e p. dagli art. 81, 609 bis, 609 ter n.1 e 5 sexies, co. 4 n. 1 e 2 poiché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso con violenza consistita nella insidiosità e repentinità della condotta volta a superare la volontà della vittima, costringeva la propria figlia , minore degli anni 18, a Per_3 subire atti sessuali” (per la descrizione dei quali si richiama il contenuto della sentenza citata).
La condotta del resistente è di tale gravità, integrando ipotesi di violenza sessuale in danno della figlia allora minorenne, da non richiedere alcuna verifica sulla efficienza causale di tale condotta sul venir meno dell'affectio coniugalis, dovendo ritenersi che compiere atti sessuali sulla propria figlia renda di per sé intollerabile la prosecuzione del vincolo coniugale per esclusiva causa della condotta del genitore che agisce tali comportamenti.
Pertanto, la domanda di addebito della separazione al resistente deve essere accolta.
Scioglimento del matrimonio
Preliminarmente deve essere affermata la competenza giurisdizionale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, del reg. 1111/2019, stante la residenza di entrambe le parti in Italia.
Deve premettersi che il matrimonio celebrato tra le parti nelle Filippine non risulta trascritto nei registri dello stato civile italiano. In merito, occorre precisare che, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l.n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato nelle Filippine tra le parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato da consolidato orientamento delle pronunce di merito: “Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio … che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale , sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile” (Corte appello Genova 23 dicembre 1999). Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio anche se contratto all'estero è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, si richiama una pronuncia della Suprema Corte, (Cass. Civ., Sez. I, sent. N. 569 del 14.2.1975), secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione. Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto.”. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).”
Quanto alla legge applicabile alla domanda di scioglimento del matrimonio, è applicabile ratione temporis il regolamento (UE) n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012. L'art. 8 del richiamato regolamento stabilisce che in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale e il divorzio tra i coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso di specie al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti erano residenti in Italia, pertanto deve essere applicata la legge italiana.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione, e della definizione dello stesso;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto dalle parti, senza disporre alcun ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza, stante la mancata trascrizione del matrimonio in Italia.
Domanda di affidamento del figlio
Con riferimento alla domanda relativa all'affidamento del figlio minori, sussiste la competenza giurisdizionale di giudice italiano, ai sensi dell'art. 7 del Reg. n.1111/2019 che dal 1 agosto 2022 che disciplina la materia. La norma richiamata stabilisce che le autorità di uno Stato Membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale sul minore, quando il minore risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda. Nella fattispecie analizzata la residenza del minore in territorio italiano fa ritenere provato il necessario nesso di collegamento, dovendosi pertanto affermare la sussistenza della competenza giurisdizionale, con riferimento alla domanda di affidamento del minore.
Quanto alla legge applicabile la Convenzione dell'Aja 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, strumento che ha sostituito nell'ambito della Conferenza dell'Aja, la Convenzione del 1961, e che è stata ratificata dall'Italia con entrata in vigore dal 1 gennaio 2016, nel definire più precisamente il suo ambito di applicazione (art. 3) ha specificato che tra le misure di protezione del minore deve essere compreso “il diritto di affidamento” ed “il diritto di visita”. Secondo quanto previsto nella Convenzione dell'Aja 1996, la legge applicabile per l'adozione di misure di protezione è quella dello Stato del foro competente. Nel caso di specie, la legge applicabile per determinare le condizioni di affidamento è quindi la legge italiana.
Venendo all'esame nel merito, deve essere confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre, già stabilito nei provvedimenti provvisori, in quanto ciò risponde all'interesse del figlio e preso atto della intervenuta decadenza dalla titolarità e dall'esercizio delle responsabilità genitoriale del padre pronunciata con decreto del Tribunale per i minorenni dell'Umbria del 15.2.2022 (in atti).
Dal momento della scoperta dei gravi abusi posti in essere dal padre nei confronti della figlia primogenita (ora maggiorenne ed autonoma) sono stati interrotti i rapporti padre figlio. Mentre la madre inizialmente sospesa dall'esercizio delle responsabilità genitoriale sul figlio minore, con il decreto del Tribunale per i minorenni del 15.2.2022, è stata pienamente reintegrata nel ruolo genitoriale (con revoca della sospensione), e ciò previa positiva verifica delle capacità genitoriali della stessa. In particolare nel richiamato decreto del Tribunale per i minorenni si legge: “Che l'istruttoria può considerarsi ormai completata ed alla stregua di questa si ritiene che la madre del minore possa essere reintegrata nella responsabilità genitoriale;
che, infatti, risulta in atti come la signora abbia intrapreso un percorso volto al recupero della figura genitoriale, affidandosi al sostegno ricevuto dai servizi territoriali e dimostrando grande adesione agli stessi;
che in particolare la madre, dopo un'iniziale titubanza e smarrimento di fronte alla grave situazione rappresentata dalla propria figlia, nel tempo, ha compreso pienamente grazie ad un profondo esame introspettivo, il vissuto narrato dalla figlia tanto da decidere di non voler avere più nulla a che fare con il proprio marito, prendendo le distanze, costituendosi parte civile nel processo penale e chiedendo la separazione legale dallo stesso;
che la stessa madre si è resa disponibile di fatto a prendersi completamente cura dei propri figli, cambiando anche abitazione ritenendo giusto lasciare l'abitazione familiare per quanto di triste accaduto al proprio interno e prendendo le distanze dai parenti di parte paterna al fine di tutelare i propri figli”.
Risulta provato che dal momento dell'allontanamento del resistente dalla casa familiare sia stata la sola madre a prendersi cura e a provvedere al mantenimento del figlio secondogenito.
Il resistente non comparendo e restando contumace non ha formulato alcuna domanda in merito al figlio minore, dovendo pertanto ritenere vigente la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre già pronunciata dal Tribunale per i minorenni con totale interruzione di ogni frequentazione padre figlio.
Il figlio minore risulta allo stato accudito dalla madre, e pertanto appare conforme al suo interesse confermare i provvedimenti provvisori già pronunciati nel corso del presente giudizio, con collocamento del figlio presso la madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti il minore anche quelle di maggiore rilevanza per il figlio, con totale esclusione da tali scelte del padre decaduto. La madre potrà determinare unilateralmente, anche senza il consenso del padre, tutte le questioni di maggiore interesse per il minore.
Contributo al mantenimento della prole
In merito al contributo al mantenimento del minore preliminarmente, ratione temporis la giurisdizione deve essere individuata applicando il regolamento dell'Unione Europea n.4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Lo strumento si applica, tra l'altro, alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia e pur non contenendo una definizione di obbligazione alimentare, in tale nozione deve, senza dubbio, essere compreso l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore per il figlio. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 27.3.1979 in causa C-143/78; sentenza 6.3.1980 in causa 120/79) ha, infatti, affermato che un'obbligazione deve essere qualificata come alimentare quando la prestazione è diretta a garantire il sostentamento di un soggetto bisognoso, e le esigenze e le risorse del debitore e del creditore sono prese in considerazione per stabilirne l'ammontare. Questa interpretazione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione che interpretando la locuzione “in materia di obbligazioni alimentari” presente nella Convenzione di Bruxelles ha affermato che la qualificazione di obbligazione alimentare “deve essere intesa in senso ampio” (conf. Cass., sez. unite, n. 11526/2003, ord., e, da ultimo, Cass., sez. unite, n. 21053/2009, ord.).
Per determinare quale sia l'autorità competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri, il Regolamento individua quattro diversi fori concorrenti posti in piano di uguaglianza e alternatività. Ai sensi dall'articolo 3 la competenza spetta ad una delle seguenti autorità giurisdizionale dello Stato membro: quella in cui il convenuto risieda abitualmente;
quella in cui il creditore risieda abitualmente;
quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo Stato delle persone qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti); quella che sia competenze secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale (per es. una domanda di affidamento) qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti). Applicando il richiamato art. 3 Reg. n.4/2009, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in quanto luogo di residenza abituale del convenuto sia in quanto luogo di residenza abituale del creditore, sia in quanto domanda accessoria rispetto alle domande di status relativa ai genitori e affidamento dei figli.
Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'articolo 15 del regolamento n.4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati Membri dell'Unione (ad eccezione della Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall'Unione Europea. Per individuare i criteri di collegamento per la determinazione delle legge applicabile alle obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli, occorre richiamare l'articolo 4 del Protocollo dell'Aja 2007, che individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori. Nel caso di specie, avendo il creditore alimentare, madre del minore, adito l'autorità giurisdizionale italiana, luogo di residenza abituale del debitore, padre del minore, per l'individuazione e la determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana. In applicazione degli artt. 315-bis e 316 bis c.c., ciascun genitore è tenuto al mantenimento della prole, con conseguente obbligo a carico di entrambi di contribuire a tal fine.
Occorre pertanto individuare le disponibilità reddituali e patrimoniale delle parti per determinare l'ammontare dell'assegno.
Nella specie devono essere confermati i provvedimenti provvisori come attualmente vigenti.
La ricorrente percepisce reddito di € 700 mensili (come colf) ed è gravata dai costi di locazione.
Il resistente allo stato è ristretto nella casa circondariale per scontare la pena irrogata con le sentenze sopra richiamate. Anche se il resistente ha piena capacità lavorativa lo stato di carcerazione impedisce lo svolgimento di attività lavorativa retribuita, salva l'autorizzazione allo svolgimento di lavoro carcerario ovvero la cessazione dello stato di carcerazione. Pertanto, devono essere confermati i provvedimenti provvisori disponendo che il padre corrisponderà per il mantenimento del figlio l'importo mensile di euro 150 oltre ISTAT annuale con decorrenza dal mese successivo all'eventuale scarcerazione ovvero alla percezione di redditi per lavoro carcerario.
Le spese straordinarie per il minore individuate secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale devono essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, precisando che in presenza di affidamento super esclusivo sarà la madre ad assumere ogni decisione.
L'assegno unico e ogni indennità per il minore verranno riscossi dalla madre al 100%.
Spese di giudizio
Le spese di giudizio in considerazione della materia trattata (che richiede comunque l'intervento giudiziale) e della contumacia del resistente (che non si è opposto alle richieste della ricorrente) devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i signori e CP_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in CITTA' DI CALAPAN - FILIPPINE in data 18/05/2002 ; dispone l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre la quale potrà assumere ogni decisione anche di maggiore interesse per il minore autonomamente senza il consenso del padre (tra le quali decisioni sulle scelte scolastiche, sanitarie, sportive, ricreative, di richiesta documenti anche validi per l'espatrio, di eventuale trasferimento della residenza abituale del minore anche all'estero; elencazione meramente esemplificativa e non tassativa); il minore avrà collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
pone a carico del padre per il mantenimento del figlio l'importo mensile di euro 150 oltre ISTAT annuale con decorrenza dal mese successivo all'eventuale scarcerazione ovvero alla percezione di redditi per lavoro carcerario, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
pone a carico del padre il 50% delle spese straordinarie per il minore individuate secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale precisando che in presenza di affidamento super esclusivo sarà la madre ad assumere ogni decisione;
l'assegno unico e ogni indennità per il minore verranno riscossi dalla madre al 100%;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025.
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti