TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15780/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15780/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Nichelino (TO), Parte_1 C.F._1
in Via Di Nanni n. 22, presso lo studio dell'Avv. Scelfo Adriana che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Moncalieri (TO), in CP_1 C.F._2
Piazza Failla n.
3-bis, presso lo studio dell'Avv. Savino Antonella che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 8 gennaio 2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
Come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 03/12/2024
Per il Pubblico Ministero:
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 3 I signori e contraevano matrimonio in Torino il 26/07/1997. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 518 parte 1 ufficio 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati due figli: il 13/09/1989, e il 09/09/1993. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 16/09/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Si costituiva ritualmente non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma CP_1
domandava di condannare la sig.ra a pagare al sig. la somma pari al 50% del TFR Pt_1 CP_1
che la in liquidazione giudiziale deve corrispondere alla ricorrente. CP_2
La parte ricorrente depositava un'ulteriore difesa ai sensi dell'art.473-bis.17 c.p.c.
All'udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori e all'esito, esperito il tentativo di conciliazione, raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale di udienza. Il Giudice Relatore, pertanto, autorizzati i coniugi a vivere separati, disponeva in conformità all'accordo raggiunto dagli stessi e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le spese processuali sono compensate in forza dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. 151 co. 1 Parte_1 CP_1
c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Spese compensate.
pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8 gennaio 2025,
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15780/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Nichelino (TO), Parte_1 C.F._1
in Via Di Nanni n. 22, presso lo studio dell'Avv. Scelfo Adriana che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Moncalieri (TO), in CP_1 C.F._2
Piazza Failla n.
3-bis, presso lo studio dell'Avv. Savino Antonella che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 8 gennaio 2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
Come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 03/12/2024
Per il Pubblico Ministero:
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 3 I signori e contraevano matrimonio in Torino il 26/07/1997. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 518 parte 1 ufficio 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati due figli: il 13/09/1989, e il 09/09/1993. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 16/09/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Si costituiva ritualmente non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma CP_1
domandava di condannare la sig.ra a pagare al sig. la somma pari al 50% del TFR Pt_1 CP_1
che la in liquidazione giudiziale deve corrispondere alla ricorrente. CP_2
La parte ricorrente depositava un'ulteriore difesa ai sensi dell'art.473-bis.17 c.p.c.
All'udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori e all'esito, esperito il tentativo di conciliazione, raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale di udienza. Il Giudice Relatore, pertanto, autorizzati i coniugi a vivere separati, disponeva in conformità all'accordo raggiunto dagli stessi e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le spese processuali sono compensate in forza dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. 151 co. 1 Parte_1 CP_1
c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Spese compensate.
pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8 gennaio 2025,
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3