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Ordinanza 10 febbraio 2025
Ordinanza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, ordinanza 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 106-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott. Giuseppe Barbato, a scioglimento della riserva assunta,
- preso atto che, stando a quanto concordato dalle parti al punto 10 delle condizioni di cui al ricorso cumulativo per separazione e divorzio, l'odierno ricorrente è tenuto a versare la somma di € 25.000,00 portata dal precetto qui opposto “entro e non oltre 15 giorni dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che riconoscerà tale versamento quale liquidazione una tantum dell'assegno divorzile”;
- considerato, dunque, che le parti hanno subordinato il pagamento del detto importo al controllo giudiziario previsto dall'art. 5, 8° co., legge n° 898/1970 sul requisito dell'equità della liquidazione convenzionale dell'assegno divorzile in un'unica soluzione;
- tenuto conto che non risulta ancora emessa la sentenza recante tale positiva valutazione, avendo quella non definitiva n° 1105/2024 pronunciato soltanto sul vincolo coniugale, il che induce a ritenere che allo stato l'eccezione di inesigibilità dell'azionata pretesa pecuniaria sia sorretta da un apprezzabile fumus di fondatezza, restando ovviamente impregiudicata in questa sede ogni diversa valutazione nel prosieguo del giudizio;
p.q.m.
conferma la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo menzionato nell'atto di precetto opposto.
Si comunichi
Trento 10.2.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott. Giuseppe Barbato, a scioglimento della riserva assunta,
- preso atto che, stando a quanto concordato dalle parti al punto 10 delle condizioni di cui al ricorso cumulativo per separazione e divorzio, l'odierno ricorrente è tenuto a versare la somma di € 25.000,00 portata dal precetto qui opposto “entro e non oltre 15 giorni dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che riconoscerà tale versamento quale liquidazione una tantum dell'assegno divorzile”;
- considerato, dunque, che le parti hanno subordinato il pagamento del detto importo al controllo giudiziario previsto dall'art. 5, 8° co., legge n° 898/1970 sul requisito dell'equità della liquidazione convenzionale dell'assegno divorzile in un'unica soluzione;
- tenuto conto che non risulta ancora emessa la sentenza recante tale positiva valutazione, avendo quella non definitiva n° 1105/2024 pronunciato soltanto sul vincolo coniugale, il che induce a ritenere che allo stato l'eccezione di inesigibilità dell'azionata pretesa pecuniaria sia sorretta da un apprezzabile fumus di fondatezza, restando ovviamente impregiudicata in questa sede ogni diversa valutazione nel prosieguo del giudizio;
p.q.m.
conferma la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo menzionato nell'atto di precetto opposto.
Si comunichi
Trento 10.2.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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