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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/04/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssaAlessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 101 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Vallo Scalo (SA), Via Nazionale n. 38 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lucibello, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato in atti;
RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 24/2/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2025 i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio in data 9 febbraio 2013 trascritto nel registro di Stato Civile dell'anno 2013 Atto Nr.
1; P. II e che dal matrimonio erano nati i figli , nata a [...] il [...], Per_1
1 ed il figlio , nato il [...] a [...] ed al contempo domandavano la Per_2 separazione alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 1/4/2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio (“a) i coniugi vivranno separati di tetto , di mensa
e con l'obbligo del mutuo rispetto , liberi di fissare la loro dimora ove la ritengono opportuno, fin da ora , consenso reciproco al rilascio ed al rinnovo del passaporto di altro documento valido per l'espatrio e per l'inserimento , sui rispettivi passaporti o altro documento dei figli;
b) i figli e verranno affidati ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori ed avranno domicilio presso la madre , in via Isace in Ascea (SA) in favore della quale verrà stabilita la quotidianità del rapporto, in virtù che la signora ha lasciato la casa coniugale a favore del
Parte_1 signor c) il padre avrà la facoltà di vedere e tenere i figli quanto lo vorrà compatibilmente con Parte_2 gli impegni dei figli ed il consenso della signora;
e) il signor contribuirà al
Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli versando alla signora mensilmente la somma di euro 300,00 mediante
Parte_1 pagamento bonifico postale a questo Iban [...] intestato alla signora
Parte_1 entro il 30 di ogni mese;
f) porre a carico, in ragione del 50% a testa , di entrambi i coniugi , tutte le spese
[...] straordinarie relative all'istruzione ed all'assistenza medica e sanitaria della figlia;
g) porre che l'assegno familiare venga diviso al 50% a testa tra il signor e la signora ). Parte_2 Parte_1
La casa coniugale al momento del deposito del ricorso era già nella disponibilità esclusiva del sig.
e non appare opportuno sottoporre i minori ad un ulteriore cambiamento e il Parte_2 concorso alle spese straordinarie riguarda chiaramente entrambi i figli, pur in presenza di un evidente errore materiale, peraltro corretto dalle parti con nota depositata il 3/4/2025 nel senso del concorso in ragione del 50% di ciascuna genitore alle spese straordinarie riguardanti entrambi i figli.
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2 2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata, come modificate con nota del 3 aprile 2025, e ciò a tutti gli effetti di legge;
3.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 11 aprile 2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssaAlessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 101 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Vallo Scalo (SA), Via Nazionale n. 38 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lucibello, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato in atti;
RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 24/2/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2025 i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio in data 9 febbraio 2013 trascritto nel registro di Stato Civile dell'anno 2013 Atto Nr.
1; P. II e che dal matrimonio erano nati i figli , nata a [...] il [...], Per_1
1 ed il figlio , nato il [...] a [...] ed al contempo domandavano la Per_2 separazione alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 1/4/2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio (“a) i coniugi vivranno separati di tetto , di mensa
e con l'obbligo del mutuo rispetto , liberi di fissare la loro dimora ove la ritengono opportuno, fin da ora , consenso reciproco al rilascio ed al rinnovo del passaporto di altro documento valido per l'espatrio e per l'inserimento , sui rispettivi passaporti o altro documento dei figli;
b) i figli e verranno affidati ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori ed avranno domicilio presso la madre , in via Isace in Ascea (SA) in favore della quale verrà stabilita la quotidianità del rapporto, in virtù che la signora ha lasciato la casa coniugale a favore del
Parte_1 signor c) il padre avrà la facoltà di vedere e tenere i figli quanto lo vorrà compatibilmente con Parte_2 gli impegni dei figli ed il consenso della signora;
e) il signor contribuirà al
Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli versando alla signora mensilmente la somma di euro 300,00 mediante
Parte_1 pagamento bonifico postale a questo Iban [...] intestato alla signora
Parte_1 entro il 30 di ogni mese;
f) porre a carico, in ragione del 50% a testa , di entrambi i coniugi , tutte le spese
[...] straordinarie relative all'istruzione ed all'assistenza medica e sanitaria della figlia;
g) porre che l'assegno familiare venga diviso al 50% a testa tra il signor e la signora ). Parte_2 Parte_1
La casa coniugale al momento del deposito del ricorso era già nella disponibilità esclusiva del sig.
e non appare opportuno sottoporre i minori ad un ulteriore cambiamento e il Parte_2 concorso alle spese straordinarie riguarda chiaramente entrambi i figli, pur in presenza di un evidente errore materiale, peraltro corretto dalle parti con nota depositata il 3/4/2025 nel senso del concorso in ragione del 50% di ciascuna genitore alle spese straordinarie riguardanti entrambi i figli.
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2 2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata, come modificate con nota del 3 aprile 2025, e ciò a tutti gli effetti di legge;
3.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 11 aprile 2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni
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