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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6798 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI III SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza dell'1.10.25 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 14362/25 R.G. tra nato a [...] il [...], CF: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv. Nerino Allocati e Enrico Cellupica giusta procura in atti RICORRENTE contro
, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Saverio Marrone RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE Con ricorso depositato in data 12.6.25 il ricorrente conveniva in giudizio l CP_2 esponendo:
− Di essere dipendente della convenuta ed inquadrato, ai sensi del CCNL
come addetto all'esercizio per il Trasporto Controparte_3 pubblico locale, al parametro retributivo 193 del CCNL;
− Che la retribuzione corrisposta per le giornate di ferie era stata calcolata in misura inferiore al dovuto in quanto l'azienda aveva escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta dal ricorrente quali le voci denominate “indennita' perequativa” e “indennità compensativa” di cui all'Accordo Regionale 15.12.2011 trasfuso nell'Accordo Contr Aziendale del 25 luglio 2012;
− Che aveva altresì escluso l'indennità di turno giornaliera pari ad € 0,52, che l'istante, in quanto appartenente al personale viaggiante di guida che presta servizio in turni avvicendati, aveva percepito in misura fissa, su base giornaliera, per ogni turno di servizio (Punto 5 lett. a dell'Accordo Nazionale per gli autoferrotranvieri, internavigatori e autolinee in concessione del 21/05/1981);
− Che tali indennità erano erogate erano erogate per ogni giornata di effettiva presenza;
− Di aver chiesto l'adeguamento dell'indennità corrisposta nei periodi di ferie alla retribuzione versata nei normali periodi di lavoro e ha richiesto, altresì, il pagamento delle differenze retributive maturate, mediante presentazione di un reclamo gerarchico, ai sensi dell'art. 10 R.D. n. 148/1931 che, però, non era stato riscontrato dalla convenuta;
− Che la retribuzione come determinata era illegittima perché nel concetto di normale retribuzione, erogata durante il periodo annuale di ferie, doveva comprendersi ogni emolumento fisso e continuativo ed in particolare quelli connessi all'espletamento delle mansioni svolte, ad esclusione dei soli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie. Tanto premesso, richiamata la disciplina collettiva ed eurounitaria di riferimento, chiedeva: 1. 1). Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva, della
“indennita' perequativa” e della "indennità compensativa", nonché della
“indennità di turno” così come erogate in busta paga nei giorni di effettiva presenza anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva e di secondo livello configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque la nullità dell'art. 2 dell'Accordo Regionale del 15-16.12.2011, dell'art. 4 dell'Accordo del 25 luglio 2012, dell'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 rubricato “nuova struttura della retribuzione normale”, dell'art. 3 CCNL 27 novembre 2000, nonché dell'Accordo Nazionale del 21/05/1981, per contrarietà a norme imperative, costituite dagli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE. 2. 2). Per l'effetto condannare l P. IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t, a corrispondere in P.IVA_1 favore del ricorrente, per i titoli anzidetti e per il conteggio allegato, per il periodo cennato, l'importo di € 2.649,13 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge;
3. 3). Condannare altresì la società convenuta alla refusione delle spese di lite con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro. 4. In via istruttoria solo ove occorra si chiede di ordinare l'esibizione del fascicolo personale del ricorrente unitamente a tutte le buste paga ritenute utili ai fini della domanda giudiziale..
L si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 18.9.25 con la CP_2
quale resisteva alle opposte pretese deducendo:
- che aveva sottoposto accordo transattivo all'istante col quale riconosceva la richiesta per il periodo fino al giugno 2022 e successivamente applicava a decorrere dal 1 luglio 2022, visto l'art. 4 del CCNL Autoferrotranvieri del 10 maggio 2022 che aveva istituito dal 1° luglio 2022 una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” per ogni giorno di ferie, indennità accettata e neppure sottratta nei conteggi, pari ad € 8.00;
- che infatti detta indennità, sostituiva ed assorbiva ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni;
l'indennità era comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto…”;
- che l'istante non aveva impugnato detta disposizione e neppure aveva rifiutato l'indennità suddetta, con ciò accettando la disposizione;
- che i 4 giorni di permesso annui non erano computabili nelle ferie ai fini di cui era causa;
- che in ragione dell'esiguità degli importi richiesti non era ravvisabile una violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88, poiché mancano i presupposti giuridici e fattuali che giustificherebbero l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale eurounitario e di legittimità richiamato dal ricorrente;
- che la normativa interna doveva garantire il diritto alle ferie e che tale periodo di riposo sia retribuito con una retribuzione paragonabile a quella percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro;
- che dunque la retribuzione non doveva essere coincidente con quella percepita per una giornata ordinaria di lavoro, posto che la comparazione presuppone un confronto tra elementi diversi;
- che l'eventuale riduzione della retribuzione feriale non era tale da dissuadere il lavoratore all'esercizio del diritto alle ferie;
- che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente era tesa a tutelare il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, e che quindi, alla base del diritto irrinunciabile alle ferie, non venga alterato da una minore retribuzione tale da spingere il lavoratore medesimo a rinunciare al godimento;
- che la giurisprudenza aveva reputato una diminuzione di circa il 60% della retribuzione del lavoratore durante il periodo feriale come idonea a dissuaderlo dall'esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie e, di conseguenza, in contrasto con l'obiettivo perseguito dall'articolo 7 della Direttiva 2003/88;
- che quindi il lavoratore non poteva pretendere la meccanica trasposizione, per i giorni di ferie, delle voci retributive applicate nelle giornate di lavoro;
- che quindi il caso di specie era diverso rispetto alle situazioni fattuali esaminate dalla giurisprudenza comunitaria, attesa l'esiguità dell'importo delle indennità, le quali avevano un'incidenza minima sulla retribuzione;
- che quindi le percentuali di incidenza non raggiungono neppure quelle individuate dalla giurisprudenza di legittimità (25-30% della retribuzione), men che meno quelle più alte (del 60% rispetto alla retribuzione totale) individuate dalla CGUE;
- che le giornate di ferie erano solo 25 o 26, e non potevano essere equiparate ai permessi, essendo diversa anche la ratio sottesa agli stessi: le giornate di ferie sono finalizzate al recupero psicofisico del lavoratore;
- che in virtù di quanto disposto con l'accordo del 10 maggio 2022, gli € 8,00 riconosciuti a titolo di “indennità ferie” dovevano ritenersi pienamente satisfattivi delle richieste dei lavoratori a partire dal 1 luglio 2022, per cui al più gli andava riconosciuto, per le sole ferie fruite (e non per i permessi) e per il periodo fino a giugno 2022 €. 1999,28 ovvero, o si fosse ritenuta l'indennità di
€.
8.00 non pienamente satisfattiva, €. 2037,88; - che inokgre gli importo erano parzialmente prescritti fino ad ottobre 2019, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse:
1) Rigettare il ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
2) Dichiarare la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dall'istante; 3) In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, Voglia l'On.le Giudice ridurre la somma maturata a favore del ricorrente in € 1.999,28, per effetto della decurtazione delle somme rivendicate per il periodo successivo a luglio 2022;
4) In via ulteriormente gradata, ridurre la somma maturata a favore del ricorrente in
€ 2037,88 per effetto della decurtazione delle sole corrisposte a titolo di indennità retribuzione ferie o nella minor somma che il Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi di non riconoscimento della totalità delle voci richieste (diritto all'indennità perequativa, compensativa e turno), per i motivi innanzi esposti.
5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio...
Alla udienza dell' 1.10.25 questo Giudice pronunciava sentenza con lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto alle parti presenti in udienza.
***** Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, formulata da parte convenuta, di prescrizione quinquennale della retribuzione.
Infatti la Corte di cassazione, con orientamento ormai consolidato ed assolutamente condivisibile per la sua intrinseca logicità, ha affermato che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge Fornero (l. 92/12) e dal c.d. Jobs Act (d.lgs. 23/15), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può più considerarsi assistito da un regime di stabilità, essendo la reintegrazione ormai relegata a strumento di tutela recessivo rispetto all'indennità risarcitoria per cui la nuova disciplina sui licenziamenti manca pertanto dei presupposti necessari a scongiurare il timore di un licenziamento ingiusto in capo al lavoratore che intenda far valere i propri diritti in costanza del rapporto di lavoro;
ne deriva che, fintantoché il rapporto di lavoro non sia cessato, la prescrizione dei crediti da lavoro non può iniziare a decorrere (Cass. Sentenza 6 settembre 2022, n.
26246; Cass. Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30957).
Quanto al merito, deve ricordarsi come si debba includere nella nozione di retribuzione qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore.
La Corte di Cassazione (ord. 25840/24) ha ribadito che: “…la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale…ha precisato che con l'espressione <> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <
13/01/2022 nella causa C-514/20).
5.1. …la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE…, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale
e professionale del lavoratore... Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui
l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore…
5.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del
c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del
d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
5.4. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata,
“che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione
UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del
2012).
5.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina
Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato
FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C106/89 Marleasing p. 8, CGUE
14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von CP_4
Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. CP_5
22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
Peraltro, la questione era già chiara a seguito della sentenza della Corte di Cassazione
n. 13425/2019 del 17.5.2019 (e successive sentenze n. 22401 del 15/10/2020, n.
18160/2023 del 26.6.2023 e n. 19633/2023) la quale ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa nazionale ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza, su di essa, delle voci retributive variabili.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato: “"che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto
24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R.
Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art.
7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia….
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
Sussiste, dunque, una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore
(cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Quanto alla necessità di includere ogni voce retributiva, senza necessità della analisi di una concreta efficacia dissuasiva al godimento delle ferie della mancata inclusione, la stessa si evince dalla medesima sentenza Williams che contrappone:
1) il diritto di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (punti 23 e 24) e dunque di includere qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore….
2) agli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
In questa ottica deve essere letta l'espressione il diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (punto 23). Sono paragonabili, dunque da includere, quelle di cui al punto
1 e non quelle di cui al punto 2. La Corte di giustizia ha espressamente ricordato (punto
19 della Sentenza come abbia “già avuto occasione di precisare che CP_6
l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, Persona_1
nonché e a., cit., punto 58)”. Persona_2
Applicando i principi riportati alle indennità di cui è causa, deve rilevarsi come le stesse sono intrinsecamente correlate alla presenza del lavoratore e, dunque, con palese evidenza, allo svolgimento delle sue mansioni che è l'unica ragione della sua presenza al lavoro. Ciò già basta per accogliere la domanda posto che, ovviamente, si deve tener conto della correlazione alle mansioni non quando l'istante è in ferie (e dunque le mansioni non le svolge) ma quando è in servizio. Tale conclusione è assolutamente peraltro in linea con il precedente di cui alla sentenza Z.J.R. Lock, (C-539/12) della
Cgue dove è stata ritenuta non conforme al diritto dell'Unione la mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, la indennità percepita per le ore di volo (ovviamente nel periodo in cui il lavoratore non era in ferie).
Quanto alla distinzione tra ferie e festività soppresse (giammai permessi), negli stessi documenti della convenuta (buste paga) i giorni richiesti sono indicati come ferie. In ogni caso il concetto di ferie applicabile alla fattispecie di cui è causa nulla ha a che vedere con la nozione dell'Ordinamento italiano. Infatti la direttiva richiamata
(2003/88/Ce) pone un concetto di ferie che non fa riferimento all'Ordinamento interno, bensì eurounitario: infatti ove una direttiva non richiami la nozione interna si fa sempre riferimento alla europea (cfr per la diversa nozione europea il concetto di lavoratore dipendente nella direttiva 1999/70/Ce). All'art 7 della stessa si fa riferimento a ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il riferimento al diritto nazionale è solo alle condizioni di ottenimento e concessione ma non alla definizione di ferie. Per il diritto europeo esistono solo: orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali (cfr artt 1 e 2) e non già istituti giuridici diversi. Appare evidente che i 4 giorni di festività soppresse non possono che essere considerati ferie posta la assenza di prestazione retribuita.
Quanto all'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 che con l'art. 4 ha istituito una indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma
1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo, che sostituisce ed assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni, vi è solo da evidenziare che la stessa viola, poiché inferiore alla retribuzione che "deve essere mantenuta" e viola i principi espressi nella presente sentenza: ne deriva dunque la nullità. Appare dunque chiaro che una clausola contrattuale nulla non può produrre effetti e che è sostituita direttamente dalla norma nazionale ed eurounitaria: ne deriva che il versamento degli €. 8.00 è dunque stato versato in parziale adempimento degli obblighi retributivi.
Ovviamente dal dovuto devono essere detratti gli €.
8.00 corrisposti per ogni giornata di ferie e ciò è già stato fatto dalla difesa della convenuta nei propri conteggi (non dall'istante).
Per la determinazione del dovuto può farsi utile riferimento ai conteggi predisposti dalla stessa che appaiono privi di errori formali o di calcolo.
Ne deriva la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'istante di €. -
2.037,88 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi annualmente rivalutati dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'istante di €. 2.037,88, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi ricapitalizzati di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuno di essi all'effettivo soddisfo;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in € 1314,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, oltre rimborso di €. 49,00 a titolo di contributo unificato, con attribuzione ai difensori costituiti.
NAPOLI, lì 1.10.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)