Articolo 6 della Legge 25 maggio 1970, n. 371
Articolo 5
Versione
5 luglio 1970
Art. 6.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre con proprio decreto la soppressione degli uffici di Roma, Torino e Pisa per l'amministrazione dei beni demaniali gia' di dotazione della Corona, previo versamento di tutte le residue somme di competenza erariale sull'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Entrata in vigore il 5 luglio 1970