Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/05/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1201/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 12/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LARA BINI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Massarosa (LU), via Sarzanese n. 298/B, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati Parte_2 C.F._2
VERONICA BONARI e RACHELE AMICO ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Viareggio (LU), via Repaci n. 16, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori, con suo collocamento paritetico, in modo Per_1 da garantire un rapporto continuativo con entrambi, disposti a fornirsi reciproco sostegno per la gestione di ogni esigenza afferente al minore, oggi frequentante la seconda elementare presso la
Scuola Primaria “P. Tabarrani” di Camaiore. 2) I ricorrenti, grazie anche al sostegno dei rispettivi genitori, optano per l'applicazione del criterio dell'alternanza nei week end, con conseguente organizzazione dei giorni lavorativi secondo il seguente calendario, suscettibile di variazione in caso di imprevisti lavorativi o personali: nella prima settimana di riferimento, il minore rimarrà con la madre nei giorni di Lunedì e Martedì,
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e Venerdì, per tornare dalla madre nel weekend;
nella seconda settimana di riferimento, il minore trascorrerà con il padre la giornata del Lunedì, per andare dalla madre il Martedì, Mercoledì e
Giovedì e tornare dal padre il Weekend, o dall'uscita della scuola alle ore 16:15 del Venerdì o a decorrere dal Sabato mattina, a seconda degli impegni lavorativi dei genitori e delle esigenze del minore.
3) In considerazione del lavoro svolto dalla IG.ra , i giorni di festa sia natalizi che pasquali Parte_2 verranno trascorsi con il padre a pranzo e con la madre a cena, concedendosi altresì reciprocamente i genitori la facoltà di trascorrere con il figlio un periodo di vacanza, anche per quindici giorni non consecutivi, con possibile spostamento in luoghi di villeggiatura, previamente comunicati e concordati.
4) La IG.ra , dipendente nella ristorazione, vanta una condizione reddituale di circa €. Parte_2
16.000,00 annui, mentre il IG. ufficiale su yacht privato, percepisce una retribuzione annua Pt_1 di €. 54.000,00, percependo uno stipendio mensile medio di €. 4.500,00. 5) Nonostante il collocamento paritetico del minore, in considerazione dell'attuale differente condizione economica dei due genitori, il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di Pt_1 Parte_2 contribuzione al mantenimento del figlio, tramite bonifico bancario entro il giorno 05 di ogni mese, la somma di €. 300,00 nel periodo da Ottobre ad Aprile, mentre nel periodo estivo da Maggio a
Settembre compresi - quando il sig. essendo in navigazione, non farà rientro presso la Pt_1 residenza - la somma mensile di €. 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
6) Le spese straordinarie, tra cui sono da annoverarsi quelle mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, scolastiche, ricreative e sportive secondo la previsione del Protocollo d'Intesa approvato dal CNF, previamente concordate e documentate, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% cadauno, con autorizzazione della IG.ra alla presentazione di richiesta dell'assegno Parte_2 unico nella misura del 100%.
7) I genitori si impegnano, nel rispetto primario della serenità e dell'equilibrio del minore, ad introdurre gradualmente eventuali nuovi compagni/e, volendo entrambi trasmettere un messaggio di assoluta stabilità pur nella nuova condizione familiare.
8) Le spese della presente procedura verranno integralmente compensate tra le parti ricorrenti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di , Per_1 nato fuori dal matrimonio (il 31/8/2017) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 7/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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