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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GRILLO SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 439/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH05A300399-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH05A300361-2025 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Maggi Ricorrente_1 e Nominativo_1 hanno impugnato gli avvisi di accertamento n° TYH05A300399/2025 e n° TYH05A300361/2025 per l'anno 2019, rispettivamente loro notificati il 14.07.2025
e l'08.07.2025, con i quali l'Agenzia delle Entrate –Direzione Prov.le di Brindisi aveva accertato, ai sensi dell'articolo 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, in capo a Ricorrente_1, importi corrisposti fuori busta paga per
€ 11.160,33, oltre a credito bonus D.L. n. 66/2014 (cd. decreto Renzi) per € 557,56, per un totale di € 11.717,89, con conseguenziali imposte, interessi e sanzioni, e, in capo a Nominativo_1, importi corrisposti fuori busta paga per € 8.664,00, oltre a credito bonus D.L. n. 66/2014 per € 569,33, per un totale di € 9.233,33, con conseguenziali imposte, interessi e sanzioni.
I suddetti accertamenti erano derivati dalla segnalazione della G.d.F. di Venezia, nell'ambito del procedimento penale n. 3173/19 (così iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia), per illeciti commessi, negli anni dal 2017 al 2019, nell'ambito di lavori di cantieristica navale presso gli stabilimenti luogo1 A detta l'A.F., era emerso – tra l'altro – che: alcuni dipendenti, tra cui gli odierni ricorrenti, avevano lavorato più ore rispetto a quelle indicate nei ruolini paga o avevano percepito un importo fisso mensile indipendente dalle ore effettuate;
al fine di abbattere l'imponibile previdenziale e fiscale,
i relativi compensi erano stati corrisposti, in parte, in busta paga, mediante l'inserimento nella stessa di voci di retribuzione fittizia non imponibili (per es. trasferte o bonus 80 euro) e, in parte, mediante erogazioni in contanti “in nero”, senza alcuna tassazione Irpef in capo ai percipienti.
Della suddetta attività di indagine era stato redatto, in data 14 luglio 2023, processo verbale delle operazioni compiute, trasmesso per competenza, tra le altre, anche alla Agenzia della Entrate – D.P. di Brindisi, con segnalazione dei compensi percepiti non assoggettati a tassazione, distinti per anno d'imposta e per lavoratore dipendente. Sul presupposto delle risultanze del predetto processo verbale, l'A.F. aveva provveduto al recupero delle imposte, come sopra ritenute evase.
I ricorrenti censurano gli avvisi di accertamento impugnati per plurimi motivi.
In primo luogo, i ricorrenti lamentano l'illegittimità degli opposti atti di accertamento per violazione delle norme in materia di autotutela obbligatoria e/o facoltativa, in particolare del decreto legislativo n. 219 del
30.12.2023 che ha inserito nella L. n. 212/2000 gli art. 10-quater e 10-quinques in materia di autotutela obbligatoria e facoltativa. L'Amministrazione convenuta avrebbe omesso di esercitare il dovere di esercitare l'autotutela obbligatoria, ed annullare quindi gli atti di imposizione censurati, stante la sussistenza, nel caso di specie, delle ipotesi di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'art. 10-quater L. n° 212/2000: 1) insussistenza del presupposto impositivo;
2) carenza dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto poste a supporto della pretesa tributaria;
3) illogicità e contraddittorietà della motivazione;
4) assoluta mancanza di prova della imposizione fiscale.
I ricorrenti censurano gli atti impositivi anche per illegittimità degli atti di accertamento impugnati, per insussistenza del relativo presupposto impositivo. Sostengono, a tal proposito, i ricorrenti che la segnalazione della Guardia di Finanza di Venezia, su cui gli accertamenti si fondavano, non aveva accertato alcunchè, in relazione a presunte somme versate ai lavoratori e non tassate, nei confronti di Società_1 spa e/o di Società_2 s.p.A., nè nei confronti della Società_3 spa, e/o tantomeno di S&A srl, società presso le quali in via diretta o indiretta essi ricorrenti avevano Lavorato.
I ricorrenti censurano gli atti impositivi impugnati per carenza dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto, a sostegno della pretesa tributaria.
In particolare, si sottolinea il fatto che l'Agenzia delle Entrate aveva avanzato la pretesa impositiva sull'esclusivo presupposto deòòa segnalazione del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia, segnalazione giammai portata a conscenza degli interessati, così come il contenuto delle indagini e la documentazione sulla base della quale si era giunti alla individuazione dei compensi ritenuti sotratti a tassazione, con conseguente grave difetto di motivazione degli atti impositivi impugnati.
I ricorrenti deducono, altresì, l'illegittimità degli atti di accertamento impugnati per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione al sistema della c.d. “paga globale”, nonchè per carenza di prova.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23/1/2026, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
In coerenza con le censure mosse dai ricorrenti, gli atti impositivi impugnati, pur richiamando la segnalazione pervenuta dalla G.d.F. di Venezia e le conclusioni cui la stessa è giunta in relazione all'erogazione di compensi, sotratti a tassazione, nulla evidenzia in ordine agli elementi di indagini in forza dei quali si è giunti alle conclusioni tratte, dando per scontata la ricostruzione dei fatti che, in realtà, non emerge in alcun modo, così da impedire al contribuente, prima, ed a questo giudice, poi, di valutare la fondatezza della pretesa impositiva azionata. Soltanto in corso di causa, sono stati depositati gli atti presupposti, richiamati negli atti di accertamento e giammai allegati a questi ultimi, con conseguente grave difetto di motivazione, tale da rendere gli stessi nulli, in violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000.
E' appena il caso di sottolinare, in conformità al principio di diritto più volte ribadito dal SUpremo Collegio, che la carenza motivazionale non può essere essere "integrata" in giudizio dall'Amministrazione Finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario che impone una valutazione ex ante dell'idoneità della motivazione a garantire adeguatamente l'esercizio del diritto di difesa del contribuente (cfr. Cass.Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 12400 del 21/05/2018;Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14931 del 14/07/2020).
Per le suddette ragioni, il ricorso va accolto, con conseguente regolamentazione delle spese processuali secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo e distratte in favore dell'avv. Difensore_1, procuratore antistatario dei ricorrenti.
Si dà atto che il seguente dispositivo, pubblicato il 23/1/2026, viene rettificato nei sensi suddetti, con specifica distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario, in conformità a specifica richiesta avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia resistente alla rifusione delle spese processuali, liquidate per compensi in € 1.000,00, oltre accessori di legge, distratte in favore dell'avv. Difensore_1 , procuratore antistatario dei ricorrenti.
Brindisi, 23/1/2026.
Il Presidente Salvatore Grillo
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GRILLO SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 439/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH05A300399-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH05A300361-2025 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Maggi Ricorrente_1 e Nominativo_1 hanno impugnato gli avvisi di accertamento n° TYH05A300399/2025 e n° TYH05A300361/2025 per l'anno 2019, rispettivamente loro notificati il 14.07.2025
e l'08.07.2025, con i quali l'Agenzia delle Entrate –Direzione Prov.le di Brindisi aveva accertato, ai sensi dell'articolo 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, in capo a Ricorrente_1, importi corrisposti fuori busta paga per
€ 11.160,33, oltre a credito bonus D.L. n. 66/2014 (cd. decreto Renzi) per € 557,56, per un totale di € 11.717,89, con conseguenziali imposte, interessi e sanzioni, e, in capo a Nominativo_1, importi corrisposti fuori busta paga per € 8.664,00, oltre a credito bonus D.L. n. 66/2014 per € 569,33, per un totale di € 9.233,33, con conseguenziali imposte, interessi e sanzioni.
I suddetti accertamenti erano derivati dalla segnalazione della G.d.F. di Venezia, nell'ambito del procedimento penale n. 3173/19 (così iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia), per illeciti commessi, negli anni dal 2017 al 2019, nell'ambito di lavori di cantieristica navale presso gli stabilimenti luogo1 A detta l'A.F., era emerso – tra l'altro – che: alcuni dipendenti, tra cui gli odierni ricorrenti, avevano lavorato più ore rispetto a quelle indicate nei ruolini paga o avevano percepito un importo fisso mensile indipendente dalle ore effettuate;
al fine di abbattere l'imponibile previdenziale e fiscale,
i relativi compensi erano stati corrisposti, in parte, in busta paga, mediante l'inserimento nella stessa di voci di retribuzione fittizia non imponibili (per es. trasferte o bonus 80 euro) e, in parte, mediante erogazioni in contanti “in nero”, senza alcuna tassazione Irpef in capo ai percipienti.
Della suddetta attività di indagine era stato redatto, in data 14 luglio 2023, processo verbale delle operazioni compiute, trasmesso per competenza, tra le altre, anche alla Agenzia della Entrate – D.P. di Brindisi, con segnalazione dei compensi percepiti non assoggettati a tassazione, distinti per anno d'imposta e per lavoratore dipendente. Sul presupposto delle risultanze del predetto processo verbale, l'A.F. aveva provveduto al recupero delle imposte, come sopra ritenute evase.
I ricorrenti censurano gli avvisi di accertamento impugnati per plurimi motivi.
In primo luogo, i ricorrenti lamentano l'illegittimità degli opposti atti di accertamento per violazione delle norme in materia di autotutela obbligatoria e/o facoltativa, in particolare del decreto legislativo n. 219 del
30.12.2023 che ha inserito nella L. n. 212/2000 gli art. 10-quater e 10-quinques in materia di autotutela obbligatoria e facoltativa. L'Amministrazione convenuta avrebbe omesso di esercitare il dovere di esercitare l'autotutela obbligatoria, ed annullare quindi gli atti di imposizione censurati, stante la sussistenza, nel caso di specie, delle ipotesi di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'art. 10-quater L. n° 212/2000: 1) insussistenza del presupposto impositivo;
2) carenza dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto poste a supporto della pretesa tributaria;
3) illogicità e contraddittorietà della motivazione;
4) assoluta mancanza di prova della imposizione fiscale.
I ricorrenti censurano gli atti impositivi anche per illegittimità degli atti di accertamento impugnati, per insussistenza del relativo presupposto impositivo. Sostengono, a tal proposito, i ricorrenti che la segnalazione della Guardia di Finanza di Venezia, su cui gli accertamenti si fondavano, non aveva accertato alcunchè, in relazione a presunte somme versate ai lavoratori e non tassate, nei confronti di Società_1 spa e/o di Società_2 s.p.A., nè nei confronti della Società_3 spa, e/o tantomeno di S&A srl, società presso le quali in via diretta o indiretta essi ricorrenti avevano Lavorato.
I ricorrenti censurano gli atti impositivi impugnati per carenza dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto, a sostegno della pretesa tributaria.
In particolare, si sottolinea il fatto che l'Agenzia delle Entrate aveva avanzato la pretesa impositiva sull'esclusivo presupposto deòòa segnalazione del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia, segnalazione giammai portata a conscenza degli interessati, così come il contenuto delle indagini e la documentazione sulla base della quale si era giunti alla individuazione dei compensi ritenuti sotratti a tassazione, con conseguente grave difetto di motivazione degli atti impositivi impugnati.
I ricorrenti deducono, altresì, l'illegittimità degli atti di accertamento impugnati per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione al sistema della c.d. “paga globale”, nonchè per carenza di prova.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23/1/2026, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
In coerenza con le censure mosse dai ricorrenti, gli atti impositivi impugnati, pur richiamando la segnalazione pervenuta dalla G.d.F. di Venezia e le conclusioni cui la stessa è giunta in relazione all'erogazione di compensi, sotratti a tassazione, nulla evidenzia in ordine agli elementi di indagini in forza dei quali si è giunti alle conclusioni tratte, dando per scontata la ricostruzione dei fatti che, in realtà, non emerge in alcun modo, così da impedire al contribuente, prima, ed a questo giudice, poi, di valutare la fondatezza della pretesa impositiva azionata. Soltanto in corso di causa, sono stati depositati gli atti presupposti, richiamati negli atti di accertamento e giammai allegati a questi ultimi, con conseguente grave difetto di motivazione, tale da rendere gli stessi nulli, in violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000.
E' appena il caso di sottolinare, in conformità al principio di diritto più volte ribadito dal SUpremo Collegio, che la carenza motivazionale non può essere essere "integrata" in giudizio dall'Amministrazione Finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario che impone una valutazione ex ante dell'idoneità della motivazione a garantire adeguatamente l'esercizio del diritto di difesa del contribuente (cfr. Cass.Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 12400 del 21/05/2018;Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14931 del 14/07/2020).
Per le suddette ragioni, il ricorso va accolto, con conseguente regolamentazione delle spese processuali secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo e distratte in favore dell'avv. Difensore_1, procuratore antistatario dei ricorrenti.
Si dà atto che il seguente dispositivo, pubblicato il 23/1/2026, viene rettificato nei sensi suddetti, con specifica distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario, in conformità a specifica richiesta avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia resistente alla rifusione delle spese processuali, liquidate per compensi in € 1.000,00, oltre accessori di legge, distratte in favore dell'avv. Difensore_1 , procuratore antistatario dei ricorrenti.
Brindisi, 23/1/2026.
Il Presidente Salvatore Grillo