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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/06/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3356/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUGLIOTTA Parte_1 C.F._1
MAURIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 278 00195
ROMA presso il difensore avv. GUGLIOTTA MAURIZIO
APPELLANTE
CONTRO
QUALE MANDATARIA IL Controparte_1
SUO PROC. SPEC C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_2 P.IVA_1
in VIA MURATORI, 32 C/O AVV. ZANONCELLI ANDREA 20135 MILANO presso pagina 1 di 15 lo studio dell'avv. GIULINI RICHARD LUIGI GIULIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'lll.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, così statuire: riformare la sentenza n. 1245 del Tribunale Civile di Busto Arsizio, nella persona del Giudice Dott. Angelo Farina, pubblicata in data 24 novembre 2024, accertando e dichiarando il corretto espletamento dell'incarico professionale ricevuto dal
Dr. , per le causali e le motivazioni sopra esposte, con conseguente Parte_1
condanna dell'appellata alla restituzione dell'importo di € 447.065,63 oltre interessi e rivalutazione dal 21 novembre 2024 al soddisfo;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per E PER ESSA QUALE MANDATARIA IL Controparte_1
SUO PROC. SPEC Parte_2
respingere l'appello proposto dal Notaio poiché infondato Parte_1
in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Busto
Arsizio n. 1245/2024, pubblicata il 23.10.2024, resa all'esito del giudizio R.G. n.
2697/2023 _ Tribunale di Busto Arsizio, e notificata a controparte in data 25.10.2024.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Con aumento fino ad un terzo ai sensi dell'art. 4 comma 8 D.M. 55/2014 in ragione della manifesta fondatezza delle difese di parte convenuta.
pagina 2 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice conveniva in giudizio il
Notaio Dott. , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Pt_1
codesto Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, ritenuta la responsabilità dell'odierno convenuto per i fatti indicati in narrativa, ritenuto il nesso causale tra la condotta sopra descritta e documentata e il danno conseguito alla esponente, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il notaio DOTT. Parte_1
all'integrale risarcimento in favore della conchiudente del danno da quest'ultima subito, in misura che si propone non inferiore ad Euro 394.000,00 ovvero a quella superiore accertanda in corso di causa, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo. Con vittoria di spese di lite, rimborso forfetario, c.p.a. e i.v.a. nella misura di legge”.
Lamentava in estrema sintesi parte attrice, cessionaria di un credito della CP_2
di aver perso la garanzia reale vantata nei confronti della Immobiliare Elisa S.r.l.,
[...]
poiché il Dr. avrebbe erroneamente proceduto all'annotazione in cancellazione Pt_1
totale della iscrizione ipotecaria, anziché procedere alla relativa restrizione, con conseguente impossibilità di recuperare il credito vantato.
Si costituiva tempestivamente , il quale, nel chiedere l'integrale Parte_1
rigetto delle pretese ex adverso formulate, precisava di aver correttamente adempiuto l'incarico ricevuto, predisponendo la nota di cancellazione in conformità al provvedimento emesso dal Giudice Delegato, il quale non conteneva nessuna limitazione, avuto riguardo ai beni su cui cancellare l'ipoteca. Tale circostanza, sulla scorta di quanto asserito dallo stesso convenuto, veniva confermata altresì dal curatore del Fallimento Immobiliare Elisa S.r.l., Dott. il quale nulla specificava in Per_1
merito ad eventuali restrizioni nella cancellazione (cfr. doc. 5 fascicolo convenuto).
pagina 3 di 15 All'esito del deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. la causa, ritenuta matura per la decisione su base documentale, veniva rinviata all'udienza del 23 ottobre per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Tribunale con sentenza n. 1245, notificata in data 25 ottobre 2024 a mezzo pec, così ha deciso: “1) accertata la responsabilità di parte convenuta in ordine al danno lamentato da parte attrice, condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro 394.000,00, oltre interessi come indicati in motivazione;
2) rigetta tutte le eccezioni e domande svolte da parte convenuta;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate come segue: € 14.170,00 per compenso;
il 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali;
CPA ed IVA, se e come dovuti per legge;
euro 1.241,00 per rimborso spese vive”.
In data 21 novembre 2024, con riserva di impugnazione, veniva corrisposto il complessivo importo di € 447.065,63 in favore della (di Controparte_1
seguito ), in adempimento alla statuizione di condanna sopra riportata. CP_1
Il Dott. propone appello avverso la predetta sentenza, con atto notificato a Pt_1
mezzo pec al domicilio eletto presso il difensore della parte attrice in primo grado chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento del corretto espletamento dell'incarico professionale ricevuto, con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione della somma di euro 447.065,63, oltre interessi e rivalutazione, dal Notaio versata in data 21.11.2024, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio (doc. n. 6). L'argomentato unico motivo di impugnazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui riconosce la responsabilità in capo al Notaio per aver provveduto alla cancellazione totale dell'ipoteca.
Si costituisce QUALE Controparte_1
MANDATARIA IL SUO PROC. SPEC. e chiede il rigetto Parte_2
dell'appello. pagina 4 di 15 La causa viene decisa ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 17.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 e segg. D. Lgs. n. 385/1993 stipulato in data 16.11.2007, n. rep. 5376 - racc. 3419, innanzi al notaio Dott.
[...]
con studio in SA Magnago (VA), (oggi Per_2 Controparte_3 CP_2
mutuava alla società IMMOBILIARE IS S.R.L. (P. IVA:
[...] P.IVA_2
con sede in Somma Lombardo (VA) via Galileo Galilei n. 4, l'importo di Euro
1.500.000,00, da corrispondere in più erogazioni in preammortamento, mediante atti di consegna e quietanza, da destinarsi all'esecuzione di due palazzine residenziali (cfr. doc.
n. 4 fascicolo di primo grado).
- La parte mutuataria si impegnava a rimborsare la suddetta somma in 180 mesi a far data dall'inizio del piano di ammortamento, mediante rate trimestrali posticipate al tasso d'interesse meglio specificato all'art. 3 del predetto contratto cui si fa espresso riferimento.
- A garanzia del capitale mutuato e degli accessori, in data 20.11.2007 la società
IMMOBILIARE IS S.R.L. concedeva all (oggi Controparte_3 CP_2
ipoteca volontaria di primo grado per Euro 3.000.000,00, iscritta presso
[...]
l'Agenzia del Territorio di Milano – Circoscrizione di Milano 2 (reg. gen. 174120 – reg. part. 45898) sugli immobili in piena proprietà della stessa, siti in SA NO
(VA), così censiti al Catasto di detto comune:
PIENA PROPRIETÀ DELL'IMMOBILIARE IS S.R.L .
Comune di SA Magnago, Catasto Terreni, Foglio 9, Part. 16265, seminativo arborato, classe 3, are 10 e centiare 13, r.d. Euro 5,23, r.a. Euro 4,19;
Comune di SA Magnago, Catasto Terreni, Foglio 9, Part. 16266, seminativo arborato, classe 3, centiare 93, r.d. Euro 0,48, r.a. Euro 0,38; pagina 5 di 15 Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, Foglio 15, Part. 16267, via Piave n. 17,
Area Urbana di mq. 1.240,00, piano T;
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, Foglio 15, Part. 16268, via Piave n. 17,
Area Urbana di mq. 120,00, ipoteca che si estende alle accessioni, ai miglioramenti ed alle pertinenze degli immobili sopra descritti come per contratto, Legge ed uso (cfr. doc.
n. 5 fascicolo di primo grado).
- Essendosi verificato quanto previsto all'art. 17, lettera i), del contratto di mutuo di cui sopra, a tutela delle proprie ragioni creditorie, svolgeva intervento ex Controparte_3
art. 499 c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare pendente avanti il Tribunale di
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, fg 15 part 1627, sub 4, cat C/1, cl., mq
51, piano T;
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, fg 15 part 1627, sub 8, cat A/2, cl.3, 6,5 vani, piano 2-3;
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, fg 15 part 1627, sub 9, cat A/2, cl.3, 6,5 vani, piano 2-3;
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, fg 15 part 1627, sub 10, cat C/6, cl.9, mq 29, piano S1;
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, fg 15 part 1627, sub 12, cat C/6, cl.9, mq 18, piano S1;
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, fg 15 part 1627, sub 14, cat C/6, cl.9, mq 34, piano S1; palazzina “B”
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, fg 15 part 1627, sub 16, in corso di costruzione, piano S1.
pagina 6 di 15 - In pendenza del procedimento esecutivo immobiliare di cui sopra, la società
IMMOBILIARE IS S.R.L veniva interessata dalle seguenti sentenze ex art. 2932
c.c.:
a) sentenza n. 41/2013 emessa del Tribunale di Busto Arsizio, trascritta presso Agenzia
Entrate – Ufficio Provinciale di Milano - Territorio-Servizi di Pubblicità immobiliare di
Milano 2 in data 25.02.2013 ai nn. 12552/18068, con cui venivano trasferiti in favore di
(C.F.: i seguenti immobili: Persona_3 C.F._2
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, Foglio 15, Part. 16267, subb. 508 e 513
(già sub 16), bene gravato da ipoteca a favore della Banca nonché oggetto dell'esecuzione di cui sopra;
b) ordinanza ex art. 702 bis cpc n 928/2013 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, trascritta presso Agenzia Entrate - Ufficio Provinciale di Milano- Territorio-Servizi di
Pubblicità immobiliare di Milano 2 in data 31.07.2013 ai nn. 50662/73935, con cui venivano trasferiti in favore di (CF ) i Parte_3 C.F._3
seguenti immobili:
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, Foglio 15, Part. 16267, sub 506 e 512
(già sub 16), bene gravato da ipoteca a favore della Banca nonché assoggettato a pignoramento dell'esecuzione di cui sopra;
c) ordinanza ex art 702 bis cpc n. 887/2013 depositata il 09.07.2013 dal Tribunale di Busto Arsizio, trascritta presso Agenzia Entrate
-Ufficio Provinciale di Milano- Territorio-Servizi di Pubblicità immobiliare di Milano 2 in data 30.07.2013 ai nn. 50071/73032, con cui venivano trasferiti in favore di
(CF ), i seguenti immobili: Parte_4 C.F._4
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, Foglio 15, Part. 16267, sub 9 e 14, beni gravati da ipoteca a favore della Banca nonché assoggettato a pignoramento dell'esecuzione di cui sopra (cfr. doc. n. 15 fascicolo di primo grado).
pagina 7 di 15 - Con sentenza del 17.09.2013 il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava il fallimento della società IMMOBILIARE IS S.R.L aprendo la procedura fallimentare R.g.f. n.
91/2013 (cfr. doc. n. 7 fascicolo di primo grado).
- A causa di irregolarità edilizie emerse in corso di CTU nel procedimento esecutivo immobiliare r.g.e. n. 661/2011 di cui sopra (i cui costi per la sanatoria necessaria alla commercializzazione sarebbero gravati sulla Banca intervenuta quale creditore fondiario) quest'ultima rinunciava all' azione esecutiva immobiliare, che veniva conseguentemente dichiarata improcedibile ed estinta, preferendo che i beni venissero venduti in sede fallimentare, con costi di sanatoria a carica della massa dei creditori (cfr. doc. n. 8 fascicolo di primo grado).
- La Banca insinuava quindi il proprio credito nella procedura fallimentare R.g.f. n.
91/2013 pendente avanti il Tribunale di Busto Arsizio come segue:
- IN VIA PRIVILEGIATA IPOTECARIA, nella complessiva misura di Euro
1.018.557,58, oltre interessi legali sul capitale dalla data di dichiarazione del fallimento e fino al decreto di trasferimento dell'immobile;
- ed IN VIA CHIROGRAFARIA, nella complessiva misura di Euro 1.931,77, ed il relativo credito veniva ammesso come da domanda (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado).
- Nel corso della procedura fallimentare il Curatore del fallimento rag. Persona_4
provvedeva alla vendita dei beni immobili di proprietà della fallita ad eccezione
[...]
di quelli oggetto delle sentenze / ordinanze ex art. 702 bis c.p.c. di cui sopra, cui seguiva un riparto complessivo a favore della di Euro 447.610,93 (cfr. doc. n. 10 fascicolo CP_3
di primo grado).
- Si evidenzia come per ogni vendita avvenuta in sede fallimentare si provvedeva alla corrispondente restrizione dell'ipoteca iscritta in favore di lasciandola – Controparte_3
pagina 8 di 15 ovviamente - persistere sugli immobili non interessati dal trasferimento (cfr. doc. n. 11 fascicolo di primo grado).
- Ciò è avvenuto (i.e. restrizione ipotecaria) anche quando ad occuparsi dell'incombente conseguente ad una vendita fu il Notaio , odierno appellante, in Parte_1
occasione della vendita del 22.02.2017 a favore della signora (cfr. Persona_5
doc. n. 12 fascicolo di primo grado).
- In occasione della vendita a favore del signor del 04.04.2017, pur Controparte_4
a seguito di specifico ordine del Giudice Delegato del Tribunale di Busto Arsizio del
10.04.2017 che testualmente recitava: “rilevato come all'esito dell'aggiudicazione e/o assegnazione del medesimo bene immobile a soggetto terzo (sig. ) Controparte_4
(…) si renda necessario procedere alla cancellazione di tutte le iscrizioni e/ o trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul medesimo bene” (cfr. doc. n. 13 fascicolo di primo grado), il Notaio operava la cancellazione TOTALE dell'ipoteca della Pt_1
(cfr. doc. n. 14 fascicolo di primo grado). Controparte_3
- L'inopinata cancellazione totale della garanzia reale della Banca assume rilievo in quanto in seno alla procedura concorsuale veniva concluso un atto transattivo in data
13.01.2017 finalizzato a consolidare l'intestazione di proprietà degli immobili sopra descritti rispettivamente in favore dei sigg.ri , Persona_3 [...]
E , con il quale, a fronte della compensazione Parte_3 Parte_4
dei crediti che questi ultimi avevano insinuato al passivo fallimentare, il fallimento
IMMOBILIARE IS SRL avrebbe rinunciato a dar corso all'ordinanza del Giudice delegato del fallimento di liberazione degli immobili di cui sopra nonché a qualunque diritto su beni medesimi, compresa la vendita in sede competitiva, acconsentendo alla cancellazione della sola trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento, precisando al punto 6 della scrittura che il Fallimento non avrebbe potuto consentire e/o procurare la cancellazione di ogni ulteriore gravame e formalità interessante gli pagina 9 di 15 immobili in oggetto, restando ad esclusivo carico dei sigg.ri Persona_3 [...]
e ogni attività ed onere diretti a tale eventuale Parte_3 Parte_4
cancellazione ( cfr. doc. n. 15 fascicolo di primo grado).
Per effetto ed in conseguenza di tale cancellazione la creditrice ipotecaria si è vista privata della propria garanzia reale che ancora sussisteva sugli immobili di cui sopra con conseguente preclusione, per la cessionaria del credito in parola, di agire per il recupero del proprio ingente credito nei confronti dei signori , Persona_3 [...]
E , espropriando i beni immobili ora di loro Parte_3 Parte_4
proprietà.
In esito alla chiusura del fallimento della società IMMOBILIARE IS SRL, avvenuta con decreto del Tribunale di Busto Arsizio in data 09.02.2018, risulta un credito residuo di Euro 664.990,39 ad oggi irrecuperabile non potendo la cessionaria aggredire e porre in vendita forzosa gli immobili su cui aveva (e non ha più) il gravame ipotecario.
Ciò premesso, ritendo responsabile di quanto sopra il Notaio , con atto di Pt_1
citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio il Controparte_1
Notaio avanti al Tribunale di Busto Arsizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, ritenuta la responsabilità dell'odierno convenuto per i fatti indicati in narrativa, ritenuto il nesso causale tra la condotta sopra descritta e documentata e il danno conseguito alla esponente, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il notaio
[...]
all'integrale risarcimento in favore della conchiudente del Persona_6
danno da quest'ultima subito, in misura che si propone non inferiore ad Euro
394.000,00 ovvero a quella veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo…”
pagina 10 di 15 - La causa veniva iscritta a ruolo R.G. n. 2697/2023, con prima udienza fissata per il giorno 19.12.2023 (poi differita d'ufficio al 07.03.2024).
- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.10.2023 il Notaio
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda proposta nei Pt_1
suoi confronti e, in subordine, la limitazione del danno ex artt. 1223, 1225, e 1227 c.c..
- Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 07.03.2024 il
Giudice, dopo aver tentato infruttuosamente la conciliazione fra le parti, ritenuto di non disporre la ctu richiesta da parte attrice in quanto esplorativa, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del
23.10.2024. All'udienza del 23.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come da fogli di pc depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La condotta contestata al Notaio, odierno appellante, consiste nella negligente cancellazione integrale dell'ipoteca in favore della cedente anziché Controparte_3
di restrizione limitatamente ai soli beni immobili oggetto di aggiudicazione in favore del signor . CP_4
L'appellante non contesta i capi della sentenza relativi all'accertamento del nesso di causalità fra la condotta del Notaio ed il danno causato all'odierna appellata, l'esistenza stessa del danno evento e la sua quantificazione, nonché la titolarità del credito in capo alla cessionaria ma esclude di essere il soggetto responsabile.
Il Dr. allega di aver ricevuto dal Curatore due ordini di cancellazione, il primo Pt_1
contenente la specifica indicazione dei beni in relazione ai quali doveva procedersi con l'annotazione in cancellazione parziale, il secondo di portata “generale” non essendo stata disposta alcuna limitazione.
pagina 11 di 15 Secondo l'appellante nel presente caso il Notaio doveva verificare unicamente la provenienza ed autenticità dell'ordine disposto dal Giudice, e non anche la eventuale commissione di errori nella emissione del provvedimento.
La Corte osserva.
In occasione della vendita a favore del signor del 04.04.2017, il Controparte_4
Giudice Delegato del Tribunale di Busto Arsizio in data 10.04.2017 così disponeva:
“rilevato come all'esito dell'aggiudicazione e/o assegnazione del medesimo bene immobile a soggetto terzo (sig. ) (…) si renda necessario procedere Controparte_4
alla cancellazione di tutte le iscrizioni e/ o trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul medesimo bene”, il Notaio operava la cancellazione TOTALE dell'ipoteca Pt_1
della Controparte_3
Preme evidenziare che il Giudice Delegato ordinava letteralmente la “cancellazione di tutte le iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul medesimo bene” (cfr. doc.
n. 13 fascicolo di primo grado) e,quindi, limitatamente a quel bene di cui si era reso aggiudicatario il signor risulta evidente che il provvedimento del giudice CP_5
non era errato ma sufficientemente chiaro per un operatore professionista quale l'appellante Notaio è.
Va perciò condivisa la motivazione del Tribunale laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità del professionista.
Non risulta disposta la cancellazione integrale dell'ipoteca, bensì una mera limitazione della stessa, circoscritta esclusivamente ai beni oggetto dell'aggiudicazione in favore del sig. Tale conclusione si evince chiaramente dal duplice richiamo contenuto CP_4
nel provvedimento giudiziario, sia al nominativo dell'aggiudicatario, sia all'istanza di cancellazione presentata dal Curatore fallimentare. Quest'ultima, in particolare,
pagina 12 di 15 conteneva un esplicito riferimento ai dati catastali degli immobili in relazione ai quali l'efficacia della garanzia ipotecaria doveva essere circoscritta.
Occorre, inoltre, osservare che nel suddetto provvedimento si fa menzione, quale numero identificativo dell'istanza del Curatore, al n. 73/2017, in luogo del corretto n.
72/2017. Tale inesattezza formale sarebbe stata facilmente superabile, tenuto conto che il provvedimento riportava comunque in modo corretto il nominativo dell'aggiudicatario e che il Notaio rogante avrebbe potuto, e anzi dovuto, acquisire dal Curatore una copia conforme dell'istanza di cancellazione per accertare l'esatta portata dell'ordine.
Dall'esame degli atti processuali risulta, pertanto, che il provvedimento allegato sub doc.
13 si riferiva unicamente a una porzione del compendio immobiliare gravato da ipoteca,
e che il Notaio, nell'espletamento delle proprie funzioni, avrebbe potuto e dovuto rilevare tale circostanza.
Sussiste dunque una violazione dell'art. 108, comma 2, della Legge Fallimentare, il quale prevede che la cancellazione delle formalità pregiudizievoli debba avvenire esclusivamente con riferimento ai beni oggetto di trasferimento a seguito di aggiudicazione.
A ulteriore riprova della colpa professionale del Notaio, può richiamarsi il contenuto della conversazione trascritta nel documento n. 5 depositato dalla stessa parte convenuta in primo grado, dalla quale emerge che il Notaio medesimo si era effettivamente posto il problema dell'estensione dell'ordine di cancellazione ipotecaria. Tale dubbio, proprio per la sua rilevanza, avrebbe dovuto indurlo ad acquisire direttamente dal Curatore copia dell'istanza relativa alla vendita in favore di istanza cui il provvedimento CP_4
giudiziale faceva esplicito riferimento.
È altresì significativo che alla suddetta richiesta informativa formulata dal Notaio, il
Curatore abbia fornito una risposta oggettivamente ambigua, nella quale non si affermava in alcun modo che la cancellazione dovesse operare in via integrale, ma ci si pagina 13 di 15 limitava a negare la presenza di motivi particolari giustificativi del contenuto del provvedimento. Anche alla luce di tale risposta, il Notaio, nella qualità di pubblico ufficiale, era tenuto a compiere ulteriori verifiche, e in particolare – come già evidenziato – a richiedere copia dell'istanza di cancellazione, prima di procedere agli adempimenti formali volti alla cancellazione dell'ipoteca, imprudentemente, in via integrale.
La linea difensiva della parte appellante, incentrata sulla condotta del Curatore, lungi dal poter esonerare il Notaio da responsabilità, finisce per corroborarne i presupposti.
Risulta pertanto accertata la condotta del Notaio e la negligenza che ha connotato il suo operato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese del presente giudizio in favore della parte appellata.
Le spese sono liquidate tenuto conto del valore della controversia, nei valori medi, ex
DM 147/2022, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1245 del Tribunale Civile di Busto Arsizio, pubblicata in data 24 novembre 2024, che per l'effetto conferma;
pagina 14 di 15 2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
E PER ESSA QUALE MANDATARIA IL SUO Controparte_1
PROC. SPEC delle spese processuali del presente Parte_2
procedimento, liquidate in Euro 14.239,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 17.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Maria Caterina Chiulli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3356/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUGLIOTTA Parte_1 C.F._1
MAURIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 278 00195
ROMA presso il difensore avv. GUGLIOTTA MAURIZIO
APPELLANTE
CONTRO
QUALE MANDATARIA IL Controparte_1
SUO PROC. SPEC C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_2 P.IVA_1
in VIA MURATORI, 32 C/O AVV. ZANONCELLI ANDREA 20135 MILANO presso pagina 1 di 15 lo studio dell'avv. GIULINI RICHARD LUIGI GIULIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'lll.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, così statuire: riformare la sentenza n. 1245 del Tribunale Civile di Busto Arsizio, nella persona del Giudice Dott. Angelo Farina, pubblicata in data 24 novembre 2024, accertando e dichiarando il corretto espletamento dell'incarico professionale ricevuto dal
Dr. , per le causali e le motivazioni sopra esposte, con conseguente Parte_1
condanna dell'appellata alla restituzione dell'importo di € 447.065,63 oltre interessi e rivalutazione dal 21 novembre 2024 al soddisfo;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per E PER ESSA QUALE MANDATARIA IL Controparte_1
SUO PROC. SPEC Parte_2
respingere l'appello proposto dal Notaio poiché infondato Parte_1
in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Busto
Arsizio n. 1245/2024, pubblicata il 23.10.2024, resa all'esito del giudizio R.G. n.
2697/2023 _ Tribunale di Busto Arsizio, e notificata a controparte in data 25.10.2024.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Con aumento fino ad un terzo ai sensi dell'art. 4 comma 8 D.M. 55/2014 in ragione della manifesta fondatezza delle difese di parte convenuta.
pagina 2 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice conveniva in giudizio il
Notaio Dott. , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Pt_1
codesto Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, ritenuta la responsabilità dell'odierno convenuto per i fatti indicati in narrativa, ritenuto il nesso causale tra la condotta sopra descritta e documentata e il danno conseguito alla esponente, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il notaio DOTT. Parte_1
all'integrale risarcimento in favore della conchiudente del danno da quest'ultima subito, in misura che si propone non inferiore ad Euro 394.000,00 ovvero a quella superiore accertanda in corso di causa, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo. Con vittoria di spese di lite, rimborso forfetario, c.p.a. e i.v.a. nella misura di legge”.
Lamentava in estrema sintesi parte attrice, cessionaria di un credito della CP_2
di aver perso la garanzia reale vantata nei confronti della Immobiliare Elisa S.r.l.,
[...]
poiché il Dr. avrebbe erroneamente proceduto all'annotazione in cancellazione Pt_1
totale della iscrizione ipotecaria, anziché procedere alla relativa restrizione, con conseguente impossibilità di recuperare il credito vantato.
Si costituiva tempestivamente , il quale, nel chiedere l'integrale Parte_1
rigetto delle pretese ex adverso formulate, precisava di aver correttamente adempiuto l'incarico ricevuto, predisponendo la nota di cancellazione in conformità al provvedimento emesso dal Giudice Delegato, il quale non conteneva nessuna limitazione, avuto riguardo ai beni su cui cancellare l'ipoteca. Tale circostanza, sulla scorta di quanto asserito dallo stesso convenuto, veniva confermata altresì dal curatore del Fallimento Immobiliare Elisa S.r.l., Dott. il quale nulla specificava in Per_1
merito ad eventuali restrizioni nella cancellazione (cfr. doc. 5 fascicolo convenuto).
pagina 3 di 15 All'esito del deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. la causa, ritenuta matura per la decisione su base documentale, veniva rinviata all'udienza del 23 ottobre per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Tribunale con sentenza n. 1245, notificata in data 25 ottobre 2024 a mezzo pec, così ha deciso: “1) accertata la responsabilità di parte convenuta in ordine al danno lamentato da parte attrice, condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro 394.000,00, oltre interessi come indicati in motivazione;
2) rigetta tutte le eccezioni e domande svolte da parte convenuta;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate come segue: € 14.170,00 per compenso;
il 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali;
CPA ed IVA, se e come dovuti per legge;
euro 1.241,00 per rimborso spese vive”.
In data 21 novembre 2024, con riserva di impugnazione, veniva corrisposto il complessivo importo di € 447.065,63 in favore della (di Controparte_1
seguito ), in adempimento alla statuizione di condanna sopra riportata. CP_1
Il Dott. propone appello avverso la predetta sentenza, con atto notificato a Pt_1
mezzo pec al domicilio eletto presso il difensore della parte attrice in primo grado chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento del corretto espletamento dell'incarico professionale ricevuto, con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione della somma di euro 447.065,63, oltre interessi e rivalutazione, dal Notaio versata in data 21.11.2024, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio (doc. n. 6). L'argomentato unico motivo di impugnazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui riconosce la responsabilità in capo al Notaio per aver provveduto alla cancellazione totale dell'ipoteca.
Si costituisce QUALE Controparte_1
MANDATARIA IL SUO PROC. SPEC. e chiede il rigetto Parte_2
dell'appello. pagina 4 di 15 La causa viene decisa ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 17.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 e segg. D. Lgs. n. 385/1993 stipulato in data 16.11.2007, n. rep. 5376 - racc. 3419, innanzi al notaio Dott.
[...]
con studio in SA Magnago (VA), (oggi Per_2 Controparte_3 CP_2
mutuava alla società IMMOBILIARE IS S.R.L. (P. IVA:
[...] P.IVA_2
con sede in Somma Lombardo (VA) via Galileo Galilei n. 4, l'importo di Euro
1.500.000,00, da corrispondere in più erogazioni in preammortamento, mediante atti di consegna e quietanza, da destinarsi all'esecuzione di due palazzine residenziali (cfr. doc.
n. 4 fascicolo di primo grado).
- La parte mutuataria si impegnava a rimborsare la suddetta somma in 180 mesi a far data dall'inizio del piano di ammortamento, mediante rate trimestrali posticipate al tasso d'interesse meglio specificato all'art. 3 del predetto contratto cui si fa espresso riferimento.
- A garanzia del capitale mutuato e degli accessori, in data 20.11.2007 la società
IMMOBILIARE IS S.R.L. concedeva all (oggi Controparte_3 CP_2
ipoteca volontaria di primo grado per Euro 3.000.000,00, iscritta presso
[...]
l'Agenzia del Territorio di Milano – Circoscrizione di Milano 2 (reg. gen. 174120 – reg. part. 45898) sugli immobili in piena proprietà della stessa, siti in SA NO
(VA), così censiti al Catasto di detto comune:
PIENA PROPRIETÀ DELL'IMMOBILIARE IS S.R.L .
Comune di SA Magnago, Catasto Terreni, Foglio 9, Part. 16265, seminativo arborato, classe 3, are 10 e centiare 13, r.d. Euro 5,23, r.a. Euro 4,19;
Comune di SA Magnago, Catasto Terreni, Foglio 9, Part. 16266, seminativo arborato, classe 3, centiare 93, r.d. Euro 0,48, r.a. Euro 0,38; pagina 5 di 15 Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, Foglio 15, Part. 16267, via Piave n. 17,
Area Urbana di mq. 1.240,00, piano T;
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, Foglio 15, Part. 16268, via Piave n. 17,
Area Urbana di mq. 120,00, ipoteca che si estende alle accessioni, ai miglioramenti ed alle pertinenze degli immobili sopra descritti come per contratto, Legge ed uso (cfr. doc.
n. 5 fascicolo di primo grado).
- Essendosi verificato quanto previsto all'art. 17, lettera i), del contratto di mutuo di cui sopra, a tutela delle proprie ragioni creditorie, svolgeva intervento ex Controparte_3
art. 499 c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare pendente avanti il Tribunale di
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, fg 15 part 1627, sub 4, cat C/1, cl., mq
51, piano T;
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, fg 15 part 1627, sub 8, cat A/2, cl.3, 6,5 vani, piano 2-3;
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, fg 15 part 1627, sub 9, cat A/2, cl.3, 6,5 vani, piano 2-3;
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, fg 15 part 1627, sub 10, cat C/6, cl.9, mq 29, piano S1;
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, fg 15 part 1627, sub 12, cat C/6, cl.9, mq 18, piano S1;
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, fg 15 part 1627, sub 14, cat C/6, cl.9, mq 34, piano S1; palazzina “B”
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, fg 15 part 1627, sub 16, in corso di costruzione, piano S1.
pagina 6 di 15 - In pendenza del procedimento esecutivo immobiliare di cui sopra, la società
IMMOBILIARE IS S.R.L veniva interessata dalle seguenti sentenze ex art. 2932
c.c.:
a) sentenza n. 41/2013 emessa del Tribunale di Busto Arsizio, trascritta presso Agenzia
Entrate – Ufficio Provinciale di Milano - Territorio-Servizi di Pubblicità immobiliare di
Milano 2 in data 25.02.2013 ai nn. 12552/18068, con cui venivano trasferiti in favore di
(C.F.: i seguenti immobili: Persona_3 C.F._2
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, Foglio 15, Part. 16267, subb. 508 e 513
(già sub 16), bene gravato da ipoteca a favore della Banca nonché oggetto dell'esecuzione di cui sopra;
b) ordinanza ex art. 702 bis cpc n 928/2013 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, trascritta presso Agenzia Entrate - Ufficio Provinciale di Milano- Territorio-Servizi di
Pubblicità immobiliare di Milano 2 in data 31.07.2013 ai nn. 50662/73935, con cui venivano trasferiti in favore di (CF ) i Parte_3 C.F._3
seguenti immobili:
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, Foglio 15, Part. 16267, sub 506 e 512
(già sub 16), bene gravato da ipoteca a favore della Banca nonché assoggettato a pignoramento dell'esecuzione di cui sopra;
c) ordinanza ex art 702 bis cpc n. 887/2013 depositata il 09.07.2013 dal Tribunale di Busto Arsizio, trascritta presso Agenzia Entrate
-Ufficio Provinciale di Milano- Territorio-Servizi di Pubblicità immobiliare di Milano 2 in data 30.07.2013 ai nn. 50071/73032, con cui venivano trasferiti in favore di
(CF ), i seguenti immobili: Parte_4 C.F._4
Comune di SA Magnago, Catasto Urbano, Foglio 15, Part. 16267, sub 9 e 14, beni gravati da ipoteca a favore della Banca nonché assoggettato a pignoramento dell'esecuzione di cui sopra (cfr. doc. n. 15 fascicolo di primo grado).
pagina 7 di 15 - Con sentenza del 17.09.2013 il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava il fallimento della società IMMOBILIARE IS S.R.L aprendo la procedura fallimentare R.g.f. n.
91/2013 (cfr. doc. n. 7 fascicolo di primo grado).
- A causa di irregolarità edilizie emerse in corso di CTU nel procedimento esecutivo immobiliare r.g.e. n. 661/2011 di cui sopra (i cui costi per la sanatoria necessaria alla commercializzazione sarebbero gravati sulla Banca intervenuta quale creditore fondiario) quest'ultima rinunciava all' azione esecutiva immobiliare, che veniva conseguentemente dichiarata improcedibile ed estinta, preferendo che i beni venissero venduti in sede fallimentare, con costi di sanatoria a carica della massa dei creditori (cfr. doc. n. 8 fascicolo di primo grado).
- La Banca insinuava quindi il proprio credito nella procedura fallimentare R.g.f. n.
91/2013 pendente avanti il Tribunale di Busto Arsizio come segue:
- IN VIA PRIVILEGIATA IPOTECARIA, nella complessiva misura di Euro
1.018.557,58, oltre interessi legali sul capitale dalla data di dichiarazione del fallimento e fino al decreto di trasferimento dell'immobile;
- ed IN VIA CHIROGRAFARIA, nella complessiva misura di Euro 1.931,77, ed il relativo credito veniva ammesso come da domanda (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado).
- Nel corso della procedura fallimentare il Curatore del fallimento rag. Persona_4
provvedeva alla vendita dei beni immobili di proprietà della fallita ad eccezione
[...]
di quelli oggetto delle sentenze / ordinanze ex art. 702 bis c.p.c. di cui sopra, cui seguiva un riparto complessivo a favore della di Euro 447.610,93 (cfr. doc. n. 10 fascicolo CP_3
di primo grado).
- Si evidenzia come per ogni vendita avvenuta in sede fallimentare si provvedeva alla corrispondente restrizione dell'ipoteca iscritta in favore di lasciandola – Controparte_3
pagina 8 di 15 ovviamente - persistere sugli immobili non interessati dal trasferimento (cfr. doc. n. 11 fascicolo di primo grado).
- Ciò è avvenuto (i.e. restrizione ipotecaria) anche quando ad occuparsi dell'incombente conseguente ad una vendita fu il Notaio , odierno appellante, in Parte_1
occasione della vendita del 22.02.2017 a favore della signora (cfr. Persona_5
doc. n. 12 fascicolo di primo grado).
- In occasione della vendita a favore del signor del 04.04.2017, pur Controparte_4
a seguito di specifico ordine del Giudice Delegato del Tribunale di Busto Arsizio del
10.04.2017 che testualmente recitava: “rilevato come all'esito dell'aggiudicazione e/o assegnazione del medesimo bene immobile a soggetto terzo (sig. ) Controparte_4
(…) si renda necessario procedere alla cancellazione di tutte le iscrizioni e/ o trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul medesimo bene” (cfr. doc. n. 13 fascicolo di primo grado), il Notaio operava la cancellazione TOTALE dell'ipoteca della Pt_1
(cfr. doc. n. 14 fascicolo di primo grado). Controparte_3
- L'inopinata cancellazione totale della garanzia reale della Banca assume rilievo in quanto in seno alla procedura concorsuale veniva concluso un atto transattivo in data
13.01.2017 finalizzato a consolidare l'intestazione di proprietà degli immobili sopra descritti rispettivamente in favore dei sigg.ri , Persona_3 [...]
E , con il quale, a fronte della compensazione Parte_3 Parte_4
dei crediti che questi ultimi avevano insinuato al passivo fallimentare, il fallimento
IMMOBILIARE IS SRL avrebbe rinunciato a dar corso all'ordinanza del Giudice delegato del fallimento di liberazione degli immobili di cui sopra nonché a qualunque diritto su beni medesimi, compresa la vendita in sede competitiva, acconsentendo alla cancellazione della sola trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento, precisando al punto 6 della scrittura che il Fallimento non avrebbe potuto consentire e/o procurare la cancellazione di ogni ulteriore gravame e formalità interessante gli pagina 9 di 15 immobili in oggetto, restando ad esclusivo carico dei sigg.ri Persona_3 [...]
e ogni attività ed onere diretti a tale eventuale Parte_3 Parte_4
cancellazione ( cfr. doc. n. 15 fascicolo di primo grado).
Per effetto ed in conseguenza di tale cancellazione la creditrice ipotecaria si è vista privata della propria garanzia reale che ancora sussisteva sugli immobili di cui sopra con conseguente preclusione, per la cessionaria del credito in parola, di agire per il recupero del proprio ingente credito nei confronti dei signori , Persona_3 [...]
E , espropriando i beni immobili ora di loro Parte_3 Parte_4
proprietà.
In esito alla chiusura del fallimento della società IMMOBILIARE IS SRL, avvenuta con decreto del Tribunale di Busto Arsizio in data 09.02.2018, risulta un credito residuo di Euro 664.990,39 ad oggi irrecuperabile non potendo la cessionaria aggredire e porre in vendita forzosa gli immobili su cui aveva (e non ha più) il gravame ipotecario.
Ciò premesso, ritendo responsabile di quanto sopra il Notaio , con atto di Pt_1
citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio il Controparte_1
Notaio avanti al Tribunale di Busto Arsizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, ritenuta la responsabilità dell'odierno convenuto per i fatti indicati in narrativa, ritenuto il nesso causale tra la condotta sopra descritta e documentata e il danno conseguito alla esponente, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il notaio
[...]
all'integrale risarcimento in favore della conchiudente del Persona_6
danno da quest'ultima subito, in misura che si propone non inferiore ad Euro
394.000,00 ovvero a quella veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo…”
pagina 10 di 15 - La causa veniva iscritta a ruolo R.G. n. 2697/2023, con prima udienza fissata per il giorno 19.12.2023 (poi differita d'ufficio al 07.03.2024).
- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.10.2023 il Notaio
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda proposta nei Pt_1
suoi confronti e, in subordine, la limitazione del danno ex artt. 1223, 1225, e 1227 c.c..
- Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 07.03.2024 il
Giudice, dopo aver tentato infruttuosamente la conciliazione fra le parti, ritenuto di non disporre la ctu richiesta da parte attrice in quanto esplorativa, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del
23.10.2024. All'udienza del 23.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come da fogli di pc depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La condotta contestata al Notaio, odierno appellante, consiste nella negligente cancellazione integrale dell'ipoteca in favore della cedente anziché Controparte_3
di restrizione limitatamente ai soli beni immobili oggetto di aggiudicazione in favore del signor . CP_4
L'appellante non contesta i capi della sentenza relativi all'accertamento del nesso di causalità fra la condotta del Notaio ed il danno causato all'odierna appellata, l'esistenza stessa del danno evento e la sua quantificazione, nonché la titolarità del credito in capo alla cessionaria ma esclude di essere il soggetto responsabile.
Il Dr. allega di aver ricevuto dal Curatore due ordini di cancellazione, il primo Pt_1
contenente la specifica indicazione dei beni in relazione ai quali doveva procedersi con l'annotazione in cancellazione parziale, il secondo di portata “generale” non essendo stata disposta alcuna limitazione.
pagina 11 di 15 Secondo l'appellante nel presente caso il Notaio doveva verificare unicamente la provenienza ed autenticità dell'ordine disposto dal Giudice, e non anche la eventuale commissione di errori nella emissione del provvedimento.
La Corte osserva.
In occasione della vendita a favore del signor del 04.04.2017, il Controparte_4
Giudice Delegato del Tribunale di Busto Arsizio in data 10.04.2017 così disponeva:
“rilevato come all'esito dell'aggiudicazione e/o assegnazione del medesimo bene immobile a soggetto terzo (sig. ) (…) si renda necessario procedere Controparte_4
alla cancellazione di tutte le iscrizioni e/ o trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul medesimo bene”, il Notaio operava la cancellazione TOTALE dell'ipoteca Pt_1
della Controparte_3
Preme evidenziare che il Giudice Delegato ordinava letteralmente la “cancellazione di tutte le iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul medesimo bene” (cfr. doc.
n. 13 fascicolo di primo grado) e,quindi, limitatamente a quel bene di cui si era reso aggiudicatario il signor risulta evidente che il provvedimento del giudice CP_5
non era errato ma sufficientemente chiaro per un operatore professionista quale l'appellante Notaio è.
Va perciò condivisa la motivazione del Tribunale laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità del professionista.
Non risulta disposta la cancellazione integrale dell'ipoteca, bensì una mera limitazione della stessa, circoscritta esclusivamente ai beni oggetto dell'aggiudicazione in favore del sig. Tale conclusione si evince chiaramente dal duplice richiamo contenuto CP_4
nel provvedimento giudiziario, sia al nominativo dell'aggiudicatario, sia all'istanza di cancellazione presentata dal Curatore fallimentare. Quest'ultima, in particolare,
pagina 12 di 15 conteneva un esplicito riferimento ai dati catastali degli immobili in relazione ai quali l'efficacia della garanzia ipotecaria doveva essere circoscritta.
Occorre, inoltre, osservare che nel suddetto provvedimento si fa menzione, quale numero identificativo dell'istanza del Curatore, al n. 73/2017, in luogo del corretto n.
72/2017. Tale inesattezza formale sarebbe stata facilmente superabile, tenuto conto che il provvedimento riportava comunque in modo corretto il nominativo dell'aggiudicatario e che il Notaio rogante avrebbe potuto, e anzi dovuto, acquisire dal Curatore una copia conforme dell'istanza di cancellazione per accertare l'esatta portata dell'ordine.
Dall'esame degli atti processuali risulta, pertanto, che il provvedimento allegato sub doc.
13 si riferiva unicamente a una porzione del compendio immobiliare gravato da ipoteca,
e che il Notaio, nell'espletamento delle proprie funzioni, avrebbe potuto e dovuto rilevare tale circostanza.
Sussiste dunque una violazione dell'art. 108, comma 2, della Legge Fallimentare, il quale prevede che la cancellazione delle formalità pregiudizievoli debba avvenire esclusivamente con riferimento ai beni oggetto di trasferimento a seguito di aggiudicazione.
A ulteriore riprova della colpa professionale del Notaio, può richiamarsi il contenuto della conversazione trascritta nel documento n. 5 depositato dalla stessa parte convenuta in primo grado, dalla quale emerge che il Notaio medesimo si era effettivamente posto il problema dell'estensione dell'ordine di cancellazione ipotecaria. Tale dubbio, proprio per la sua rilevanza, avrebbe dovuto indurlo ad acquisire direttamente dal Curatore copia dell'istanza relativa alla vendita in favore di istanza cui il provvedimento CP_4
giudiziale faceva esplicito riferimento.
È altresì significativo che alla suddetta richiesta informativa formulata dal Notaio, il
Curatore abbia fornito una risposta oggettivamente ambigua, nella quale non si affermava in alcun modo che la cancellazione dovesse operare in via integrale, ma ci si pagina 13 di 15 limitava a negare la presenza di motivi particolari giustificativi del contenuto del provvedimento. Anche alla luce di tale risposta, il Notaio, nella qualità di pubblico ufficiale, era tenuto a compiere ulteriori verifiche, e in particolare – come già evidenziato – a richiedere copia dell'istanza di cancellazione, prima di procedere agli adempimenti formali volti alla cancellazione dell'ipoteca, imprudentemente, in via integrale.
La linea difensiva della parte appellante, incentrata sulla condotta del Curatore, lungi dal poter esonerare il Notaio da responsabilità, finisce per corroborarne i presupposti.
Risulta pertanto accertata la condotta del Notaio e la negligenza che ha connotato il suo operato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese del presente giudizio in favore della parte appellata.
Le spese sono liquidate tenuto conto del valore della controversia, nei valori medi, ex
DM 147/2022, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1245 del Tribunale Civile di Busto Arsizio, pubblicata in data 24 novembre 2024, che per l'effetto conferma;
pagina 14 di 15 2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
E PER ESSA QUALE MANDATARIA IL SUO Controparte_1
PROC. SPEC delle spese processuali del presente Parte_2
procedimento, liquidate in Euro 14.239,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 17.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Maria Caterina Chiulli
pagina 15 di 15