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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/11/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. EP EN ER Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1181 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Calogero Li Calzi
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Maria Lo Giudice
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 4 novembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 1 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni concordate, avendo contratto matrimonio concordatario il 10 dicembre 2014 a Canicattì, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Canicattì al n.106, parte II, serie A anno 2014.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, economicamente indipendenti (non vi sono figli)
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese:
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi
[...]
e , nata il [...] a [...], i quali Pt_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario in data 10 dicembre 2014
a Canicattì, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Canicattì al n.106, parte II, serie A anno 2014, alle condizioni concordate nel ricorso del 25 luglio 2025, depositato telematicamente il 29 luglio 2025, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 5 novembre 2025.
Il Presidente estensore
EP EN
ER
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. EP EN ER Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1181 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Calogero Li Calzi
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Maria Lo Giudice
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 4 novembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 1 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni concordate, avendo contratto matrimonio concordatario il 10 dicembre 2014 a Canicattì, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Canicattì al n.106, parte II, serie A anno 2014.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, economicamente indipendenti (non vi sono figli)
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese:
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi
[...]
e , nata il [...] a [...], i quali Pt_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario in data 10 dicembre 2014
a Canicattì, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Canicattì al n.106, parte II, serie A anno 2014, alle condizioni concordate nel ricorso del 25 luglio 2025, depositato telematicamente il 29 luglio 2025, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 5 novembre 2025.
Il Presidente estensore
EP EN
ER
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