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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/11/2025, n. 3802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3802 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
8356 2024
LK AL
REPUBBLICA ALNA
IN NOME DEL POPOLO ALANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e libera circolazione dei cittadini UE
in persona del Giudice monocratico MA EN De EC ha pronunciato, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa introdotta da:
1) Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), che agisce in proprio, nonché nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori,
[...]
Persona_1 Parte_2
[...] e rappresentate anche dal padre Sig. Parte_2 Parte_3 9
(C.F. C.F. 2 (); Parte_4
(C.F. C.F._3 ); Parte_5
C.F. C.F._4 ), che agisce sia per Parte_6 proprio conto sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore che è anche rappresentato dal padre, Sig. [...]Persona_2 (); (C.F. C.F._5 Parte_7
(C.F. C.F._6 ), che agisce sia per proprio 4) Parte_8 conto sia nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore [...]
, che è anche rappresentata dalla madre, esercente Persona_3 "
la potestà genitoriale, Sig. Persona_4 (C.F. C.F._7
5) Parte_9 (C.F. C.F._8 );
6) Parte_10 (C.F. C.F. 9
7) Parte_11 (C.F. C.F._10 ();
8) Parte_12 (C.F. C.F. 11 (); 9) Parte_13 (C.F. C.F. 12 ), che agisce in proprio, nonché nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori, [...] rappresentate anche dalla madre Sig. Persona_5 e Persona_6
(C.F. C.F. 13 (); Parte_14
Parte_15 C.F. C.F._14 (); 10)
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ENRICO VALCALCER e dall'Advogado LUCIANO LEITAO, ed elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore, Via Matteotti n. 21 B;
RICORRENTI
CONTRO
"in persona del Controparte_2 con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
OGGETTO: accertamento della cittadinanza italiana.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 16.7.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1 chiedendo gli venisse riconosciuta la loro cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente diretti di Parte_16 cittadino italiano. Il CP_1 non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, rimanendo così contumace.
1. Sull'interesse ad agire.
1.1.In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
1.2. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
1.3. In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'A.G., tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o di silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Controparte_1 È "frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato" (Tribunale di Roma, 18710/2016).
1.4. Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994, che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
1.5. Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi la situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole. Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga e il suo smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
2. Nel merito.
2.1. Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
2.2. Va affermato che -in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912 n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina- la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
2.3. Ed inoltre - in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge n. 5551912 cit., nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
2.4. Infine, va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
2.5. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
2.6. Ciò premesso, dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza -con continuità della linea di trasmissione dal capostipite Parte_16 cittadino italiano:
dalla unione di Parte_16 Persona_7 nacque Persona_8
[...]
• dalla unione di Persona_8 Persona_9 nacquero
Parte_15 Controparte_3 e
Parte_9
• dalla unione di Parte_15 Persona_10
Parte_13 e Parte_6 nacquero
[...]
• dalla unione di Parte_13 e Parte_14 nacquero Persona_5 e Persona_6 dalla unione di Parte_7 e Parte_6
[...] acque Persona_2
• dalla unione di Persona_11 e CP_3 Parte_5
[...] nacquero Parte_12 e Parte_10
[...]
• dalla unione di Parte_17 e Parte_18
nacquero Parte_11 Parte_1 e
Parte_8
• dalla unione di Parte_4 e Parte_1
[...] nacquero Persona_1 Parte_1 Parte_2
[...] e Parte_3 Parte_19 dalla unione di Parte_8 e Persona_4 nacque Persona_3 Persona 3
Quanto sopra risulta chiaramente dall'albero genealogico riprodotto nelle pagine che seguono: IO OM (nonno nato in [...])
AP: MODESTO OM
MADRE: CO AP
NATO a 01/11/1903 a ZZ - CC
SPOSATO a 15/10/1932 a SÃO PAULO - SP - RA con
ID DI OM
DECEDUTO 15/02/1984 a SÃO PAULO - SP - RA
WA MA OM (1° successore)
AP: IO OM
MADRE: ID DI OM
NATO a 20/07/1934, a SÃO PAULO - SP - RA
SPOSATO a 18/07/1957 a SÃO PAULO - SP - RA con
IA CE OM
DECEDUTO 07/08/2015 a SÃO PAULO - SP - RA
CO NT OM (2° successore) EN OM (2° successore)
Papà: WA MA OM Papà: WA MA OM
Madre: IA CE OM Madre: IA CE OM
NATO a 10/09/1958, a SÃO PAULO - SP - RA NATA a 09/02/1965, a SÃO PAULO - SP - RA SPOSATO a 28/01/1984 a SÃO PAULO - SP - RA con SPOSATO a 21/01/1984 a SÃO PAULO - SP - RA con SO IN DOS SANTOS NT DE JE ER
IM IN OM CA (2° successore)
Papà: WA MA OM
Madre: IA CE OM
NATA a 11/11/1963, a SÃO PAULO - SP - RA
SPOSATO a 24/04/1993 a SÃO PAULO - SP - RA con
RT SÉ LI CA
CO NT OM (2° successore)
Papà: WA MA OM
Madre: IA CE OM
NATO a 10/09/1958, a SÃO PAULO - SP - RA
SPOSATO a 28/01/1984 a SÃO PAULO - SP - RA con
SO IN DOS SANTOS
RO DE ALMEID OM
LA DE ALMEID OM (3° successore) (3° successore)
AP CO NT OM AP CO NT OM
Madre: IA ES DE ALMEID Madre: IA ES DE ALMEID
NATA 27/12/1987, a SÃO PAULO - SP-RA NATA 12/05/1990, a SÃO PAULO - SP - RA
SPOSATO a 01/10/2022 a SÃO PAULO-SP-RA con RU AL
UE OM EN (4° successore)
AP: LEANDRO CORDEIRO LORENÇATO
Madre: RO DE ALMEID OM
NATO 24/09/2015, a SÃO PAULO - SP - RA
SERENA OM SC AURORA OM SC
(4° successore) (4° successore)
MADRE: LA DE ALMEID OM MADRE: LA DE ALMEID OM
MADRE: MA EZ SC MADRE: MA EZ SC
NATA 25/03/2021, a SÃO PAULO - SP - NATA 25/03/2021, a SÃO PAULO - SP -
RA RA IM IN OM CA (2° successore)
Papà: WA MA OM
Madre: IA CE OM
NATA a 11/11/1963, a SÃO PAULO - SP - RA
SPOSATO a 24/04/1993 a SÃO PAULO - SP - RA con
RT SÉ LI CA
ON OM CA (3° successore) RT OM CA (3° successore)
AP RT SÉ LI CA AP RT SÉ LI CA
Madre: IM IN OM CA Madre: IM IN OM CA
NATO 18/12/1995, a SÃO PAULO - SP - RA NATO 14/05/2001, a SÃO PAULO - SP - RA
EN OM (2° successore)
Papà: WA MA OM
Madre: IA CE OM
NATA a 09/02/1965, a SÃO PAULO - SP - RA
SPOSATO a 21/01/1984 a SÃO PAULO - SP RA con
NT DE JE ER
ND OM ER (3° successore)
EL OM ER (3° successore) AP NT DE JE ER
Madre: EN OM ER AP NT DE JE ER
NATO 19/11/1985, a SAO PAULO - SP - RA Madre EN OM ER
SPOSATO a 08/12/2015 a NT DE BA SP- NATO 08/02/1996, a SÃO PAULO - SP - RA RA con IS APARECID EZ
AM
IA AR OM ER AM
(4° successore)
AP: ND OM ER
Madre: IS APARECID EZ AM
NATA 03/02/2016, a SÃO PAULO - SP - RA
EL OM ER (3° successore)
AP NT DE JE ER
Madre EN OM ER
NATA 23/03/1984, a SAO PAULO-SP - RA
SPOSATO a 03/06/2020 a SÃO PAULO-SP-RA con
HU VE DE ALMEID ET
IA NA OM ER NA CA OM ER VE DE
VE DE ALMEID ALMEID
(4 successore) (4° successore)
AP: HU VE DE ALMEID ET AP: HU VE DE ALMEID ET
Madre: EL OM ER Madre: EL OM ER
NATA 02/12/2018, a SÃO PAULO - SP - RA NATA 04/04/2020, a SÃO PAULO SP RA
2.7. Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
2.8. Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva" (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
2.9. In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo - senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti" (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite. 3.1. Nulla per le spese, non essendo ravvisabile alcuna soccombenza, trattandosi di sentenza di accertamento alla quale il CP_1 convenuto non si è opposto, rimanendo contumace, e tenuto conto dell'imprevedibile ed elevatissimo numero di domande che i Parte_20 in Sud America si sono trovati a dover affrontare, rendendo così necessario ai ricorrenti esercitare la presente azione, senza prima esperire la procedura amministrativa presso il competente consolato italiano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che i ricorrenti, come in epigrafe indicati, sono cittadini italiani;
ORDINA al Controparte_1 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Nulla per le spese.
Firenze, 26 novembre 2025
Il Giudice
(MA EN De EC)
LK AL
REPUBBLICA ALNA
IN NOME DEL POPOLO ALANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e libera circolazione dei cittadini UE
in persona del Giudice monocratico MA EN De EC ha pronunciato, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa introdotta da:
1) Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), che agisce in proprio, nonché nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori,
[...]
Persona_1 Parte_2
[...] e rappresentate anche dal padre Sig. Parte_2 Parte_3 9
(C.F. C.F. 2 (); Parte_4
(C.F. C.F._3 ); Parte_5
C.F. C.F._4 ), che agisce sia per Parte_6 proprio conto sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore che è anche rappresentato dal padre, Sig. [...]Persona_2 (); (C.F. C.F._5 Parte_7
(C.F. C.F._6 ), che agisce sia per proprio 4) Parte_8 conto sia nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore [...]
, che è anche rappresentata dalla madre, esercente Persona_3 "
la potestà genitoriale, Sig. Persona_4 (C.F. C.F._7
5) Parte_9 (C.F. C.F._8 );
6) Parte_10 (C.F. C.F. 9
7) Parte_11 (C.F. C.F._10 ();
8) Parte_12 (C.F. C.F. 11 (); 9) Parte_13 (C.F. C.F. 12 ), che agisce in proprio, nonché nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori, [...] rappresentate anche dalla madre Sig. Persona_5 e Persona_6
(C.F. C.F. 13 (); Parte_14
Parte_15 C.F. C.F._14 (); 10)
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ENRICO VALCALCER e dall'Advogado LUCIANO LEITAO, ed elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore, Via Matteotti n. 21 B;
RICORRENTI
CONTRO
"in persona del Controparte_2 con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
OGGETTO: accertamento della cittadinanza italiana.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 16.7.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1 chiedendo gli venisse riconosciuta la loro cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente diretti di Parte_16 cittadino italiano. Il CP_1 non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, rimanendo così contumace.
1. Sull'interesse ad agire.
1.1.In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
1.2. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
1.3. In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'A.G., tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o di silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Controparte_1 È "frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato" (Tribunale di Roma, 18710/2016).
1.4. Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994, che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
1.5. Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi la situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole. Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga e il suo smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
2. Nel merito.
2.1. Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
2.2. Va affermato che -in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912 n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina- la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
2.3. Ed inoltre - in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge n. 5551912 cit., nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
2.4. Infine, va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
2.5. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
2.6. Ciò premesso, dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza -con continuità della linea di trasmissione dal capostipite Parte_16 cittadino italiano:
dalla unione di Parte_16 Persona_7 nacque Persona_8
[...]
• dalla unione di Persona_8 Persona_9 nacquero
Parte_15 Controparte_3 e
Parte_9
• dalla unione di Parte_15 Persona_10
Parte_13 e Parte_6 nacquero
[...]
• dalla unione di Parte_13 e Parte_14 nacquero Persona_5 e Persona_6 dalla unione di Parte_7 e Parte_6
[...] acque Persona_2
• dalla unione di Persona_11 e CP_3 Parte_5
[...] nacquero Parte_12 e Parte_10
[...]
• dalla unione di Parte_17 e Parte_18
nacquero Parte_11 Parte_1 e
Parte_8
• dalla unione di Parte_4 e Parte_1
[...] nacquero Persona_1 Parte_1 Parte_2
[...] e Parte_3 Parte_19 dalla unione di Parte_8 e Persona_4 nacque Persona_3 Persona 3
Quanto sopra risulta chiaramente dall'albero genealogico riprodotto nelle pagine che seguono: IO OM (nonno nato in [...])
AP: MODESTO OM
MADRE: CO AP
NATO a 01/11/1903 a ZZ - CC
SPOSATO a 15/10/1932 a SÃO PAULO - SP - RA con
ID DI OM
DECEDUTO 15/02/1984 a SÃO PAULO - SP - RA
WA MA OM (1° successore)
AP: IO OM
MADRE: ID DI OM
NATO a 20/07/1934, a SÃO PAULO - SP - RA
SPOSATO a 18/07/1957 a SÃO PAULO - SP - RA con
IA CE OM
DECEDUTO 07/08/2015 a SÃO PAULO - SP - RA
CO NT OM (2° successore) EN OM (2° successore)
Papà: WA MA OM Papà: WA MA OM
Madre: IA CE OM Madre: IA CE OM
NATO a 10/09/1958, a SÃO PAULO - SP - RA NATA a 09/02/1965, a SÃO PAULO - SP - RA SPOSATO a 28/01/1984 a SÃO PAULO - SP - RA con SPOSATO a 21/01/1984 a SÃO PAULO - SP - RA con SO IN DOS SANTOS NT DE JE ER
IM IN OM CA (2° successore)
Papà: WA MA OM
Madre: IA CE OM
NATA a 11/11/1963, a SÃO PAULO - SP - RA
SPOSATO a 24/04/1993 a SÃO PAULO - SP - RA con
RT SÉ LI CA
CO NT OM (2° successore)
Papà: WA MA OM
Madre: IA CE OM
NATO a 10/09/1958, a SÃO PAULO - SP - RA
SPOSATO a 28/01/1984 a SÃO PAULO - SP - RA con
SO IN DOS SANTOS
RO DE ALMEID OM
LA DE ALMEID OM (3° successore) (3° successore)
AP CO NT OM AP CO NT OM
Madre: IA ES DE ALMEID Madre: IA ES DE ALMEID
NATA 27/12/1987, a SÃO PAULO - SP-RA NATA 12/05/1990, a SÃO PAULO - SP - RA
SPOSATO a 01/10/2022 a SÃO PAULO-SP-RA con RU AL
UE OM EN (4° successore)
AP: LEANDRO CORDEIRO LORENÇATO
Madre: RO DE ALMEID OM
NATO 24/09/2015, a SÃO PAULO - SP - RA
SERENA OM SC AURORA OM SC
(4° successore) (4° successore)
MADRE: LA DE ALMEID OM MADRE: LA DE ALMEID OM
MADRE: MA EZ SC MADRE: MA EZ SC
NATA 25/03/2021, a SÃO PAULO - SP - NATA 25/03/2021, a SÃO PAULO - SP -
RA RA IM IN OM CA (2° successore)
Papà: WA MA OM
Madre: IA CE OM
NATA a 11/11/1963, a SÃO PAULO - SP - RA
SPOSATO a 24/04/1993 a SÃO PAULO - SP - RA con
RT SÉ LI CA
ON OM CA (3° successore) RT OM CA (3° successore)
AP RT SÉ LI CA AP RT SÉ LI CA
Madre: IM IN OM CA Madre: IM IN OM CA
NATO 18/12/1995, a SÃO PAULO - SP - RA NATO 14/05/2001, a SÃO PAULO - SP - RA
EN OM (2° successore)
Papà: WA MA OM
Madre: IA CE OM
NATA a 09/02/1965, a SÃO PAULO - SP - RA
SPOSATO a 21/01/1984 a SÃO PAULO - SP RA con
NT DE JE ER
ND OM ER (3° successore)
EL OM ER (3° successore) AP NT DE JE ER
Madre: EN OM ER AP NT DE JE ER
NATO 19/11/1985, a SAO PAULO - SP - RA Madre EN OM ER
SPOSATO a 08/12/2015 a NT DE BA SP- NATO 08/02/1996, a SÃO PAULO - SP - RA RA con IS APARECID EZ
AM
IA AR OM ER AM
(4° successore)
AP: ND OM ER
Madre: IS APARECID EZ AM
NATA 03/02/2016, a SÃO PAULO - SP - RA
EL OM ER (3° successore)
AP NT DE JE ER
Madre EN OM ER
NATA 23/03/1984, a SAO PAULO-SP - RA
SPOSATO a 03/06/2020 a SÃO PAULO-SP-RA con
HU VE DE ALMEID ET
IA NA OM ER NA CA OM ER VE DE
VE DE ALMEID ALMEID
(4 successore) (4° successore)
AP: HU VE DE ALMEID ET AP: HU VE DE ALMEID ET
Madre: EL OM ER Madre: EL OM ER
NATA 02/12/2018, a SÃO PAULO - SP - RA NATA 04/04/2020, a SÃO PAULO SP RA
2.7. Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
2.8. Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva" (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
2.9. In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo - senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti" (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite. 3.1. Nulla per le spese, non essendo ravvisabile alcuna soccombenza, trattandosi di sentenza di accertamento alla quale il CP_1 convenuto non si è opposto, rimanendo contumace, e tenuto conto dell'imprevedibile ed elevatissimo numero di domande che i Parte_20 in Sud America si sono trovati a dover affrontare, rendendo così necessario ai ricorrenti esercitare la presente azione, senza prima esperire la procedura amministrativa presso il competente consolato italiano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che i ricorrenti, come in epigrafe indicati, sono cittadini italiani;
ORDINA al Controparte_1 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Nulla per le spese.
Firenze, 26 novembre 2025
Il Giudice
(MA EN De EC)