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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/12/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 3901/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 17/12/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
- rilevato che nell'ambito delle suddette note le parti hanno congiuntamente dato atto dell'intervenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste dalla proposta conciliativa, chiedendo adottarsi i conseguenziali provvedimenti di legge;
- ritenuta pertanto la causa definibile allo stato degli atti e le conclusioni da ultimo rassegnate pienamente compatibili con il modulo decisionale della definizione della causa nella presente udienza, a mezzo di sentenza resa a verbale;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 3901/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c.
resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 17/12/2025 nella causa n. 3901/2019 avente ad oggetto “prestito personale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. MAURIELLO GERARDO
- attore - e (C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, col ministero/assistenza dell'avv. SERENO GIOVANNA e GAROFALO SILVIO
- convenuto – Conclusioni All'udienza del 17/12/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal 2 Tribunale di Avellino n. 3901/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sul merito Tanto premesso, cessata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, deve dichiararsi la materia del contendere. All'udienza del 21/03/2025, infatti, il Giudice formulava proposta conciliativa e le parti con successive note di trattazione dichiaravano di accettare la proposta formulata. Pertanto, con ordinanza del 26/11/2025, veniva fissato […] il termine sino all'11/12/2025 alla per procedere al versamento dell'importo, nelle Pt_1 more ridottosi, di € 14.842,23 […] rinviando all'odierna udienza […] per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti, anche definitori, invitando le parti a dare atto dell'avvenuto versamento del predetto importo, nonché a concludere congiuntamente nei termini di cui all'accettata (ed eseguita) proposta formulata in corso di causa […] (v. ordinanza in atti). All'odierna udienza il difensore di parte convenuta, dato atto dell'intervenuto pagamento della somma di cui alla proposta conciliativa, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Parte attrice depositava copia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità pattuite, chiedendo l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di legge Tali circostanze, ritualmente acquisite e concordemente ammesse, pertanto, consentono senza dubbio la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, come invero richiesto dalla medesima parte convenuta. Secondo consolidata giurisprudenza, difatti, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006). Quanto poi alle diverse richieste definitorie eventualmente formulate, preme rilevare come, secondo condivisa giurisprudenza, In materia di procedimento civile, sussiste vizio di "ultra" o "extra" petizione ex art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione
3 Tribunale di Avellino n. 3901/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Sez. L, Sentenza n. 25140 del 13/12/2010). Nel caso di specie, come supra chiarito, l'intervenuto pagamento da parte dell'attrice della somma di cui alla proposta conciliativa in favore della convenuta costituisce circostanza pacifica tra le parti, oltre che adeguatamente documentata (v. documentazione in atti). Sulle spese
Integralmente compensate devono dichiararsi le spese di lite.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore, respinta o comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in data 17/12/2025, entro i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. ratione temporis applicabile Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 17/12/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
- rilevato che nell'ambito delle suddette note le parti hanno congiuntamente dato atto dell'intervenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste dalla proposta conciliativa, chiedendo adottarsi i conseguenziali provvedimenti di legge;
- ritenuta pertanto la causa definibile allo stato degli atti e le conclusioni da ultimo rassegnate pienamente compatibili con il modulo decisionale della definizione della causa nella presente udienza, a mezzo di sentenza resa a verbale;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 3901/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c.
resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 17/12/2025 nella causa n. 3901/2019 avente ad oggetto “prestito personale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. MAURIELLO GERARDO
- attore - e (C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, col ministero/assistenza dell'avv. SERENO GIOVANNA e GAROFALO SILVIO
- convenuto – Conclusioni All'udienza del 17/12/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal 2 Tribunale di Avellino n. 3901/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sul merito Tanto premesso, cessata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, deve dichiararsi la materia del contendere. All'udienza del 21/03/2025, infatti, il Giudice formulava proposta conciliativa e le parti con successive note di trattazione dichiaravano di accettare la proposta formulata. Pertanto, con ordinanza del 26/11/2025, veniva fissato […] il termine sino all'11/12/2025 alla per procedere al versamento dell'importo, nelle Pt_1 more ridottosi, di € 14.842,23 […] rinviando all'odierna udienza […] per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti, anche definitori, invitando le parti a dare atto dell'avvenuto versamento del predetto importo, nonché a concludere congiuntamente nei termini di cui all'accettata (ed eseguita) proposta formulata in corso di causa […] (v. ordinanza in atti). All'odierna udienza il difensore di parte convenuta, dato atto dell'intervenuto pagamento della somma di cui alla proposta conciliativa, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Parte attrice depositava copia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità pattuite, chiedendo l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di legge Tali circostanze, ritualmente acquisite e concordemente ammesse, pertanto, consentono senza dubbio la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, come invero richiesto dalla medesima parte convenuta. Secondo consolidata giurisprudenza, difatti, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006). Quanto poi alle diverse richieste definitorie eventualmente formulate, preme rilevare come, secondo condivisa giurisprudenza, In materia di procedimento civile, sussiste vizio di "ultra" o "extra" petizione ex art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione
3 Tribunale di Avellino n. 3901/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Sez. L, Sentenza n. 25140 del 13/12/2010). Nel caso di specie, come supra chiarito, l'intervenuto pagamento da parte dell'attrice della somma di cui alla proposta conciliativa in favore della convenuta costituisce circostanza pacifica tra le parti, oltre che adeguatamente documentata (v. documentazione in atti). Sulle spese
Integralmente compensate devono dichiararsi le spese di lite.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore, respinta o comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in data 17/12/2025, entro i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. ratione temporis applicabile Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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