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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 17074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17074 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 03/11/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 20232 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra Parte_1
[...] codice fiscale in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t. - in proprio e quale ente gestore della SCIP s.r.l. - rappresentato dalla con sede Controparte_1 legale in Napoli alla via Giovanni Porzio, centro direzionale, isola E4, codice fiscale , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t., Dr. - quale affidataria dei Controparte_2 servizi di gestione amministrativa, tecnica e di supporto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito dell' in virtù di contratto del 18 giugno 2020 (doc. 2) Pt_1 nonché di successivo contratto del 30 giugno 2023, avente analogo oggetto, stipulato all'esito della procedura di ripetizione servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016 (doc. 3) - in forza di procura speciale per Notaio Avv. del 26 settembre 2023, repertorio n. 26619, Persona_1 raccolta n. 13633 (doc. 4), rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Francese, codice fiscale , in virtù di C.F._1 procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Villa Pizzi, in Roma alla via Donatello 23. Ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., il costituito difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo o a mezzo fax al n. 063211399. Email_1 attore e
nato a [...] il [...] Controparte_3
( e in Roma alla Via Augusto Conti n. 35, , C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio n. 43 presso lo studio dell' Avvocato Anna Maria Bartolucci Proietti (C.F.:
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), P.E.C.: C.F._3
) che lo rappresenta Email_2
e difende in virtù di procura a margine del presente atto convenuto OGGETTO: Azione di risoluzione del contratto ed altro . Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 – 429 C.P.C. – I. In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre, l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. II. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida l' citava innanzi al Tribunale di Roma, Pt_1 nza del 23.1.2025, in via principale, di Controparte_4 accertare la persistenza del grave inadempimento del conduttore nel pagamento del canone, convalidare lo sfratto per morosità relativamente all'immobile di cui si intima il rilascio, ovvero, convalidare il presente sfratto per morosità, fissando la data per la esecuzione, ex art. 56 L. 392/78, nella più vicina possibile;
condannare il sig. Controparte_4 al pagamento delle spese ed onorario del giudizio di convalida,
[...] emettere ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva contro l'intimato ed a favore dell'intimante per il pagamento dei canoni di locazione, degli oneri accessori e delle spese accessorie maturate e non pagate dall'anno 2007 sino al mese di novembre 2024, per l'importo complessivo di €. 62.134,36, nonchè per i canoni/indennità di occupazione, oneri e spese accessorie successivamente scaduti e da scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza di ogni singolo canone sino all'effettivo soddisfo, nonchè spese del monitorio e della fase di convalida. In caso di opposizione: emettere ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., fissando la data per la esecuzione,
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ex art. 56 L. 392/78, nella più vicina possibile. Nel merito: previo mutamento di rito, dichiarare risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione in questione e, in conseguenza, condannare il sig. e/o chiunque altro occupi Controparte_4
l'immobile, a rilasc mmobile sito in Roma alla Pt_1 via Orvinio, 2, piano 5 seminterrato - facente parte dello stabile con ingresso dalla via di Villa Chigi, 53/A - libero e vuoto da persone e cose ed a completa disposizione dell'istante, fissando la data per la esecuzione, ex art. 56 L. 392/78, nella più vicina possibile. Condannare l'intimato al pagamento della somma di €. 62.134,36, per canoni scaduti, oneri accessori e spese accessorie dall'anno 2007 sino al mese di novembre 2024, nonchè di quella relativa ai canoni/indennità di occupazione, oneri e spese accessorie successivamente scaduti e da scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza di ogni singolo canone sino all'effettivo soddisfo. Condannare il sig. Controparte_4 al pagamento delle spese ed onorario del presente giudizio.
[...]
Instaurato il contraddittorio si è costituita la parte intimata opponendosi alla convalida di sfratto, evidenziando che il contratto sottoscritto nel 1996 non sarebbe mai stato rinnovato alla scadenza dei dodici anni contrattuali nel 2008; di aver sollecitato l'ente locatore al fine di poter riconsegnare l'immobile o vagliare altre possibilità relative allo stesso, ciò in quanto l'attività per cui l'immobile era stato preso in conduzione era negli anni scemata e andata ad esaurirsi;
nonostante inutili promesse in seguito anche ad avvenuti sopralluoghi, lo stato dei luoghi non era stato mai risanato e la conduzione risultava complicata ed insalubre;
ciò nonostante il canone sarebbe stato pagato per intero sino al 2011. Ha invocato un accordo bonario sul pregresso e la non corresponsione degli oneri condominiali che in parte avrebbe pagato quando sono arrivati i bollettini postali. Ha dedotto di non aver potuto godere di un normale e adeguato utilizzo dell'immobile, con impossibilità sopravvenuta della prestazione e necessità di compensazione dei costi per i necessari lavori strutturali con gli importi da dare. Le inadempienze contrattuali a carico del locatore, contrarie anche al principio generale di correttezza e buona fede caratterizzante ogni vicenda contrattuale, trovano un riconoscimento esplicito nell'art. 1575 n. 2 c.c. che obbliga il locatore a mantenere la cosa in stato da servire all'uso commerciale;
obbligo disatteso nel caso di specie. A quanto sopra deve aggiungersi una obbligazione risarcitoria di carattere contrattuale in capo a parte intimante (Cass. 10685/94) per i danni subiti e subendi dal Signor da valutarsi nel prosieguo Controparte_4 della trattazione anche mediante CTU. Ha aggiunto di voler riconsegnare l'immobile, non avendo le risorse economiche per condurlo in locazione. La somma intimata non corrisponde allo stato reale dei pagamenti, ovvero la somma eventualmente dovuta è pari ad € 54.027,60 e non quella intimata di € 62.134,36. A titolo esemplificativo qui di seguito come da allegati: 2007 affitti tutti pagati 2008 affitti tutti pagati 2010 affitti tutti pagati 2011 da pagare 1763,99 2012 da pagare 3.619,20 (richiesta 4.407,10) allegati i pagamenti restanti 2015 da pagare 1.236,44 (3.702,78) allegati i pagamenti restanti Per il resto la situazione è la seguente: 2009 a credito di 1.110,66 2014 a credito di 4.815,51 2013 da pagare 462,25 come
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da richiesta 2017 da pagare 5.543,43 come da richiesta 2018 da pagare 6.948,36 come da richiesta 2019 da pagare 7.591,31 come da richiesta 2020 da pagare 7.660,96 come da richiesta 2021 da pagare 2.483,56 come da richiesta 2022 da pagare 5.793,14 come da richiesta 2023 da pagare 8.449,04 come da richiesta 2024 da pagare intero anno 2025 da pagare mensilità corrente e fino ad accordo. Sulla scorta di ciò ha chiesto rigettarsi l'intimazione di sfratto per morosità di cui in premessa sulla base di quanto dedotto in fatto e diritto e per l'effetto disporre il mutamento di rito ai sensi dell'art. 667 cpc. Accertare e dichiarare l'esistenza di gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto;
per l'effetto non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti ed oneri condominiali. IN VIA RICONVENZIONALE ha domandato accertarsi e dichiararsi il locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria ed inadempiente nel risolvere bonariamente la vertenza imputando all'intimato odierno ad una conduzione obbligatoria dell'immobile per cui è causa, e ciò per esclusiva negligenza del locatore, da determinarsi in prosieguo di trattazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Rinviata la causa per la pendenza di trattative tra le parti, disposto con ordinanza del 2.5.2025 il rilascio dell'immobile non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e stante il manifestato interesse al rilascio, è stato disposto il mutamento del rito;
è stata espletata con esito negativo la mediazione obbligatoria ed all'esito dell'udienza del 3.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della motivazione. III. Ritenuta, dunque, l'ammissibilità dell'intimazione di sfratto per morosità va osservato che essa rappresenta l'esercizio, in forme speciali, di un'azione costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento, congiuntamente ad un'azione di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni ed oneri non corrisposti. Ne deriva che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore è implicitamente contenuta e, quindi, tacitamente proposta con l'istanza di convalida dello sfratto, con la conseguenza che, in esito al giudizio a cognizione ordinaria, susseguito alla trasformazione dell'originario procedimento per convalida, il giudice deve statuire sulla domanda di risoluzione;
così come nella domanda di convalida di sfratto per morosità ed in quella conseguente di risoluzione del rapporto di locazione per inadempimento del conduttore deve ritenersi implicita l'istanza di rilascio dell'immobile oggetto del contratto La domanda – volta ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento del locatario ed una pronuncia sulla risoluzione e sulla condanna al pagamento dei canoni scaduti e da scadere – è meritevole di accoglimento. In termini generali appare opportuno premettere che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
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convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.13533). Ciò posto, nella fattispecie, risulta, senz'altro, dimostrata, per tabulas, la legittimazione attiva della parte attrice in quanto dal contratto di locazione prodotto in giudizio l' è indicata quale locatrice Pt_1 dell'immobile sito in Roma, alla via io, 2, piano seminterrato - facente parte dello stabile con ingresso dalla via di Villa Chigi, 53/A - di proprietà dell' concesso in locazione ad uso abitativo alla parte Pt_1 convenuta, in virtù di contratto del 20 novembre 1996 Controparte_3
(doc. 5), per essere destinato alla attività di progettazione e vendita di prodotti per la comunicazione. Va, altresì, osservato che alle locazioni di immobili ad uso abitativo è applicabile l'art. 5 della L. n. 392/78, secondo cui il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.. Detta norma stabilisce in modo tassativo il presupposto dell'inadempimento contrattuale, effettuando in via automatica la valutazione dell'importanza dell'inadempimento nei contratti ad uso abitativo (mentre negli immobili ad uso diverso è il giudice a dover determinare, con valutazione discrezionale, la gravità dell'inadempimento): infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio del 1978 n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente, mediante la previsione di un parametro ancorato (artt. 5 e 55 della legge) a due elementi: l'uno, di ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro, di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato (fermo restando – come subito si dirà - ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo
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dell'inadempimento, costituito dalla imputabilità della mora debendi al dolo o alla colpa del debitore). Poiché, tuttavia, nel caso in esame, si verte in materia di locazione di immobile ad uso diverso, la questione all'esame di questo giudice va risolta attraverso l'applicazione, non del citato art. 5, bensì dei criteri generali che presiedono alla disciplina dei contratti in tema di risoluzione per inadempimento e, in particolare, dell'art. 1455 c.c. che richiede, ai fini della pronuncia risolutoria, un inadempimento di non scarsa importanza di una delle parti, avuto riguardo all'interesse dell'altra. Ne deriva che, in caso di morosità per mancato pagamento del canone, non può reputarsi automaticamente sussistente la gravità sol perché l'inadempimento incide su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto, dovendosi invece accertare la gravità in concreto, cioè l'idoneità della mora a sconvolgere l'intera economia del rapporto e a sopprimere l'interesse del locatore alla prosecuzione del medesimo. Secondo la giurisprudenza, infatti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento (che nel giudizio di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive deve essere verificata anche di ufficio, trattandosi di elemento costitutivo della domanda) va operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi, in primo luogo, un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale;
completandosi, poi, l'indagine mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti che possano, in relazione alle particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata. Spettando al Giudice il giudizio sulla gravità e sulla colpevolezza dell'inadempimento del conduttore, nella fattispecie, ritiene il Tribunale che sia notevolmente grave il mancato pagamento del canone di locazione come da dettaglio che segue: anno 2007: €. 2.025,07, al netto di acconti versati;
anno 2008: €. 1.430,24, al netto di acconti versati;
anno 2009: €.
1.110.66 a credito del conduttore;
anno 2010: €. 1.964,13, al netto di acconti versati;
anno 2011: €. 1.763,99, al netto di acconti versati;
anno 2012: €. 4.407,10, al netto di acconti versati;
anno 2013: €. 462,25, al netto di acconti versati;
anno 2014: €.
4.815.51 a credito del conduttore;
anno 2015: €. 3.702,78, al netto di acconti versati;
anno 2017: €. 5.543,43, al netto di acconti versati;
anno 2018: €. 6.948,36, al netto di acconti versati;
anno 2019: intero anno per complessivi €. 7.591,31; anno 2020: intero anno per complessivi €. 7.660,96; anno 2021: €. 2.483,56, al netto di acconti versati;
anno 2022: €. 5.793,14, al netto di acconti versati;
anno 2023: intero anno per complessivi €. 8.449,04; anno 2024: fino al mese di novembre, €. 7.835,17. Il tutto per l'importo totale di €. 62.134,36, come risultante dalle schede di morosità (doc. 6) e dall'estratto conto sintetico (doc. 7). L'obbligo del pagamento delle pigioni è principali posto che: “In tema di locazioni, essendo il pagamento del canone di locazione la principale obbligazione del conduttore, non è consentito a quest'ultimo sospendere unilateralmente il pagamento nel caso in cui si verifichi una
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riduzione di godimento dell'immobile locato, dovendosi ritenere legittima tale sospensione nella sola ipotesi in cui venga integralmente meno la controprestazione in capo al locatore” (Trib. Milano, sentenza n. 9323 del 18 settembre 2017).
Ed ancora: “In tema di locazione, la sospensione unilaterale del pagamento dei canoni costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che altera il sinallagma contrattuale e determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti per effetto di un'unilaterale ragione fattasi dal conduttore che, perciò configura inadempimento colpevole all'obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato ovvero all'obbligazione principale del conduttore” (v. Trib. Bari, sentenza n. 2184 del 13 maggio 2024).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, escluso che l'inadempimento possa essere stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, dev'essere accolta la domanda attorea e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione immobiliare de quo agitur. L'inadempimento del infatti, non appare comunque né CP_4 giustificato né proporzionato al presunto generico inadempimento del locatore, in ciò considerando che il resistente, ha omesso la corresponsione del canone per intere annualità, persistendo l'utilizzazione piena dell'immobile. Né appare provato, all'esito del giudizio, il dedotto inadempimento del locatore in ordine all'obbligo di garantire il pacifico godimento dell'immobile. A siffatta pronuncia segue la condanna del conduttore alla restituzione, in favore del locatore, dell'immobile locato, libero da persone e sgombro da cose ex art 56 della legge n. 392/78. Dev'essere, pertanto, confermata, sul punto, l'ordinanza di rilascio in atti del 2.5.2025 in cui era stato fissato come termine quello del 31.5.2025. IV. Va, poi, in questa sede adottata pronuncia sull'originaria domanda di ingiunzione, laddove all'esito del disposto mutamento del rito, la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo si è trasformata in domanda di pagamento dei canoni scaduti pari ed oneri ad €.54.958,22, sino al gennaio 2025 (tenuto conto delle allegazioni difensive e cioè che gli affitti 2007, 2008 e 2010 siano stati tutti pagati, 2011 da pagare 1763,99 2012 da pagare 3.619,20 (richiesta 4.407,10) 2015 da pagare 1.236,44 (3.702,78) allegati i pagamenti restanti;
2013 da pagare 462,25 come da richiesta 2017 da pagare 5.543,43 come da richiesta 2018 da pagare 6.948,36 come da richiesta 2019 da pagare 7.591,31 come da richiesta 2020 da pagare 7.660,96 come da richiesta 2021 da pagare 2.483,56 come da richiesta 2022 da pagare 5.793,14 come da richiesta 2023 da pagare 8.449,04 come da richiesta 2024 da pagare intero anno 2025 da pagare), oltre ulteriori sino al rilascio effettivo, oltre interessi come da dispositivo. Non vi è la prova del credito di euro 1.110,66 per l'anno 2009 né del credito di euro 4.815,51 per l'anno 2014. La domanda riconvenzionale nemmeno coltivata non è provata e va disattesa.
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V. Non si ravvisano “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, così come previsto dall'art. 92 c.p.c., nel testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di specifica nota-spese, sono liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto della tenuità della natura e del valore della controversia e considerata l'importanza ed il numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione di minimi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, ud. 3/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum) di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n.37 del 2018. La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così decide: 1) accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda e per l'effetto: 1a) dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso dell'unità immobiliare sita in Roma, alla via Orvinio, 2, piano 5 seminterrato - facente parte dello stabile con ingresso dalla via di Villa Chigi, 53/A, per grave inadempimento colpevole della parte conduttrice;
1b) condanna a rilasciare, in favore della parte Controparte_3 ricorrente, libero e vuoto di persone e di cose, l'immobile indicato al capo che precede, entro la data fissata nell'ordinanza di rilascio del 2.5.2025; 1c) condanna al pagamento, in favore della Controparte_3 parte ricorrente, della somma di €.54.958,22 a titolo di oneri e canoni scaduti sino a gennaio 2025, oltre canoni successivi a scadere da febbraio 2025 pari ad euro 802,19 mensili sino al rilascio effettivo, oltre interessi legali ex art. 1282 comma 2 c.c.;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
3) condanna alla rifusione delle spese Controparte_3 processuali in favore della parte attrice che liquida, d'ufficio, in assenza di nota, in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovuta come per legge. Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 03/11/2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 03/11/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 20232 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra Parte_1
[...] codice fiscale in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t. - in proprio e quale ente gestore della SCIP s.r.l. - rappresentato dalla con sede Controparte_1 legale in Napoli alla via Giovanni Porzio, centro direzionale, isola E4, codice fiscale , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t., Dr. - quale affidataria dei Controparte_2 servizi di gestione amministrativa, tecnica e di supporto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito dell' in virtù di contratto del 18 giugno 2020 (doc. 2) Pt_1 nonché di successivo contratto del 30 giugno 2023, avente analogo oggetto, stipulato all'esito della procedura di ripetizione servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016 (doc. 3) - in forza di procura speciale per Notaio Avv. del 26 settembre 2023, repertorio n. 26619, Persona_1 raccolta n. 13633 (doc. 4), rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Francese, codice fiscale , in virtù di C.F._1 procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Villa Pizzi, in Roma alla via Donatello 23. Ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., il costituito difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo o a mezzo fax al n. 063211399. Email_1 attore e
nato a [...] il [...] Controparte_3
( e in Roma alla Via Augusto Conti n. 35, , C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio n. 43 presso lo studio dell' Avvocato Anna Maria Bartolucci Proietti (C.F.:
1 2
), P.E.C.: C.F._3
) che lo rappresenta Email_2
e difende in virtù di procura a margine del presente atto convenuto OGGETTO: Azione di risoluzione del contratto ed altro . Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 – 429 C.P.C. – I. In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre, l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. II. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida l' citava innanzi al Tribunale di Roma, Pt_1 nza del 23.1.2025, in via principale, di Controparte_4 accertare la persistenza del grave inadempimento del conduttore nel pagamento del canone, convalidare lo sfratto per morosità relativamente all'immobile di cui si intima il rilascio, ovvero, convalidare il presente sfratto per morosità, fissando la data per la esecuzione, ex art. 56 L. 392/78, nella più vicina possibile;
condannare il sig. Controparte_4 al pagamento delle spese ed onorario del giudizio di convalida,
[...] emettere ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva contro l'intimato ed a favore dell'intimante per il pagamento dei canoni di locazione, degli oneri accessori e delle spese accessorie maturate e non pagate dall'anno 2007 sino al mese di novembre 2024, per l'importo complessivo di €. 62.134,36, nonchè per i canoni/indennità di occupazione, oneri e spese accessorie successivamente scaduti e da scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza di ogni singolo canone sino all'effettivo soddisfo, nonchè spese del monitorio e della fase di convalida. In caso di opposizione: emettere ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., fissando la data per la esecuzione,
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ex art. 56 L. 392/78, nella più vicina possibile. Nel merito: previo mutamento di rito, dichiarare risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione in questione e, in conseguenza, condannare il sig. e/o chiunque altro occupi Controparte_4
l'immobile, a rilasc mmobile sito in Roma alla Pt_1 via Orvinio, 2, piano 5 seminterrato - facente parte dello stabile con ingresso dalla via di Villa Chigi, 53/A - libero e vuoto da persone e cose ed a completa disposizione dell'istante, fissando la data per la esecuzione, ex art. 56 L. 392/78, nella più vicina possibile. Condannare l'intimato al pagamento della somma di €. 62.134,36, per canoni scaduti, oneri accessori e spese accessorie dall'anno 2007 sino al mese di novembre 2024, nonchè di quella relativa ai canoni/indennità di occupazione, oneri e spese accessorie successivamente scaduti e da scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza di ogni singolo canone sino all'effettivo soddisfo. Condannare il sig. Controparte_4 al pagamento delle spese ed onorario del presente giudizio.
[...]
Instaurato il contraddittorio si è costituita la parte intimata opponendosi alla convalida di sfratto, evidenziando che il contratto sottoscritto nel 1996 non sarebbe mai stato rinnovato alla scadenza dei dodici anni contrattuali nel 2008; di aver sollecitato l'ente locatore al fine di poter riconsegnare l'immobile o vagliare altre possibilità relative allo stesso, ciò in quanto l'attività per cui l'immobile era stato preso in conduzione era negli anni scemata e andata ad esaurirsi;
nonostante inutili promesse in seguito anche ad avvenuti sopralluoghi, lo stato dei luoghi non era stato mai risanato e la conduzione risultava complicata ed insalubre;
ciò nonostante il canone sarebbe stato pagato per intero sino al 2011. Ha invocato un accordo bonario sul pregresso e la non corresponsione degli oneri condominiali che in parte avrebbe pagato quando sono arrivati i bollettini postali. Ha dedotto di non aver potuto godere di un normale e adeguato utilizzo dell'immobile, con impossibilità sopravvenuta della prestazione e necessità di compensazione dei costi per i necessari lavori strutturali con gli importi da dare. Le inadempienze contrattuali a carico del locatore, contrarie anche al principio generale di correttezza e buona fede caratterizzante ogni vicenda contrattuale, trovano un riconoscimento esplicito nell'art. 1575 n. 2 c.c. che obbliga il locatore a mantenere la cosa in stato da servire all'uso commerciale;
obbligo disatteso nel caso di specie. A quanto sopra deve aggiungersi una obbligazione risarcitoria di carattere contrattuale in capo a parte intimante (Cass. 10685/94) per i danni subiti e subendi dal Signor da valutarsi nel prosieguo Controparte_4 della trattazione anche mediante CTU. Ha aggiunto di voler riconsegnare l'immobile, non avendo le risorse economiche per condurlo in locazione. La somma intimata non corrisponde allo stato reale dei pagamenti, ovvero la somma eventualmente dovuta è pari ad € 54.027,60 e non quella intimata di € 62.134,36. A titolo esemplificativo qui di seguito come da allegati: 2007 affitti tutti pagati 2008 affitti tutti pagati 2010 affitti tutti pagati 2011 da pagare 1763,99 2012 da pagare 3.619,20 (richiesta 4.407,10) allegati i pagamenti restanti 2015 da pagare 1.236,44 (3.702,78) allegati i pagamenti restanti Per il resto la situazione è la seguente: 2009 a credito di 1.110,66 2014 a credito di 4.815,51 2013 da pagare 462,25 come
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da richiesta 2017 da pagare 5.543,43 come da richiesta 2018 da pagare 6.948,36 come da richiesta 2019 da pagare 7.591,31 come da richiesta 2020 da pagare 7.660,96 come da richiesta 2021 da pagare 2.483,56 come da richiesta 2022 da pagare 5.793,14 come da richiesta 2023 da pagare 8.449,04 come da richiesta 2024 da pagare intero anno 2025 da pagare mensilità corrente e fino ad accordo. Sulla scorta di ciò ha chiesto rigettarsi l'intimazione di sfratto per morosità di cui in premessa sulla base di quanto dedotto in fatto e diritto e per l'effetto disporre il mutamento di rito ai sensi dell'art. 667 cpc. Accertare e dichiarare l'esistenza di gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto;
per l'effetto non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti ed oneri condominiali. IN VIA RICONVENZIONALE ha domandato accertarsi e dichiararsi il locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria ed inadempiente nel risolvere bonariamente la vertenza imputando all'intimato odierno ad una conduzione obbligatoria dell'immobile per cui è causa, e ciò per esclusiva negligenza del locatore, da determinarsi in prosieguo di trattazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Rinviata la causa per la pendenza di trattative tra le parti, disposto con ordinanza del 2.5.2025 il rilascio dell'immobile non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e stante il manifestato interesse al rilascio, è stato disposto il mutamento del rito;
è stata espletata con esito negativo la mediazione obbligatoria ed all'esito dell'udienza del 3.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della motivazione. III. Ritenuta, dunque, l'ammissibilità dell'intimazione di sfratto per morosità va osservato che essa rappresenta l'esercizio, in forme speciali, di un'azione costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento, congiuntamente ad un'azione di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni ed oneri non corrisposti. Ne deriva che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore è implicitamente contenuta e, quindi, tacitamente proposta con l'istanza di convalida dello sfratto, con la conseguenza che, in esito al giudizio a cognizione ordinaria, susseguito alla trasformazione dell'originario procedimento per convalida, il giudice deve statuire sulla domanda di risoluzione;
così come nella domanda di convalida di sfratto per morosità ed in quella conseguente di risoluzione del rapporto di locazione per inadempimento del conduttore deve ritenersi implicita l'istanza di rilascio dell'immobile oggetto del contratto La domanda – volta ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento del locatario ed una pronuncia sulla risoluzione e sulla condanna al pagamento dei canoni scaduti e da scadere – è meritevole di accoglimento. In termini generali appare opportuno premettere che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
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convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.13533). Ciò posto, nella fattispecie, risulta, senz'altro, dimostrata, per tabulas, la legittimazione attiva della parte attrice in quanto dal contratto di locazione prodotto in giudizio l' è indicata quale locatrice Pt_1 dell'immobile sito in Roma, alla via io, 2, piano seminterrato - facente parte dello stabile con ingresso dalla via di Villa Chigi, 53/A - di proprietà dell' concesso in locazione ad uso abitativo alla parte Pt_1 convenuta, in virtù di contratto del 20 novembre 1996 Controparte_3
(doc. 5), per essere destinato alla attività di progettazione e vendita di prodotti per la comunicazione. Va, altresì, osservato che alle locazioni di immobili ad uso abitativo è applicabile l'art. 5 della L. n. 392/78, secondo cui il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.. Detta norma stabilisce in modo tassativo il presupposto dell'inadempimento contrattuale, effettuando in via automatica la valutazione dell'importanza dell'inadempimento nei contratti ad uso abitativo (mentre negli immobili ad uso diverso è il giudice a dover determinare, con valutazione discrezionale, la gravità dell'inadempimento): infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio del 1978 n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente, mediante la previsione di un parametro ancorato (artt. 5 e 55 della legge) a due elementi: l'uno, di ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro, di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato (fermo restando – come subito si dirà - ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo
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dell'inadempimento, costituito dalla imputabilità della mora debendi al dolo o alla colpa del debitore). Poiché, tuttavia, nel caso in esame, si verte in materia di locazione di immobile ad uso diverso, la questione all'esame di questo giudice va risolta attraverso l'applicazione, non del citato art. 5, bensì dei criteri generali che presiedono alla disciplina dei contratti in tema di risoluzione per inadempimento e, in particolare, dell'art. 1455 c.c. che richiede, ai fini della pronuncia risolutoria, un inadempimento di non scarsa importanza di una delle parti, avuto riguardo all'interesse dell'altra. Ne deriva che, in caso di morosità per mancato pagamento del canone, non può reputarsi automaticamente sussistente la gravità sol perché l'inadempimento incide su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto, dovendosi invece accertare la gravità in concreto, cioè l'idoneità della mora a sconvolgere l'intera economia del rapporto e a sopprimere l'interesse del locatore alla prosecuzione del medesimo. Secondo la giurisprudenza, infatti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento (che nel giudizio di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive deve essere verificata anche di ufficio, trattandosi di elemento costitutivo della domanda) va operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi, in primo luogo, un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale;
completandosi, poi, l'indagine mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti che possano, in relazione alle particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata. Spettando al Giudice il giudizio sulla gravità e sulla colpevolezza dell'inadempimento del conduttore, nella fattispecie, ritiene il Tribunale che sia notevolmente grave il mancato pagamento del canone di locazione come da dettaglio che segue: anno 2007: €. 2.025,07, al netto di acconti versati;
anno 2008: €. 1.430,24, al netto di acconti versati;
anno 2009: €.
1.110.66 a credito del conduttore;
anno 2010: €. 1.964,13, al netto di acconti versati;
anno 2011: €. 1.763,99, al netto di acconti versati;
anno 2012: €. 4.407,10, al netto di acconti versati;
anno 2013: €. 462,25, al netto di acconti versati;
anno 2014: €.
4.815.51 a credito del conduttore;
anno 2015: €. 3.702,78, al netto di acconti versati;
anno 2017: €. 5.543,43, al netto di acconti versati;
anno 2018: €. 6.948,36, al netto di acconti versati;
anno 2019: intero anno per complessivi €. 7.591,31; anno 2020: intero anno per complessivi €. 7.660,96; anno 2021: €. 2.483,56, al netto di acconti versati;
anno 2022: €. 5.793,14, al netto di acconti versati;
anno 2023: intero anno per complessivi €. 8.449,04; anno 2024: fino al mese di novembre, €. 7.835,17. Il tutto per l'importo totale di €. 62.134,36, come risultante dalle schede di morosità (doc. 6) e dall'estratto conto sintetico (doc. 7). L'obbligo del pagamento delle pigioni è principali posto che: “In tema di locazioni, essendo il pagamento del canone di locazione la principale obbligazione del conduttore, non è consentito a quest'ultimo sospendere unilateralmente il pagamento nel caso in cui si verifichi una
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riduzione di godimento dell'immobile locato, dovendosi ritenere legittima tale sospensione nella sola ipotesi in cui venga integralmente meno la controprestazione in capo al locatore” (Trib. Milano, sentenza n. 9323 del 18 settembre 2017).
Ed ancora: “In tema di locazione, la sospensione unilaterale del pagamento dei canoni costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che altera il sinallagma contrattuale e determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti per effetto di un'unilaterale ragione fattasi dal conduttore che, perciò configura inadempimento colpevole all'obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato ovvero all'obbligazione principale del conduttore” (v. Trib. Bari, sentenza n. 2184 del 13 maggio 2024).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, escluso che l'inadempimento possa essere stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, dev'essere accolta la domanda attorea e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione immobiliare de quo agitur. L'inadempimento del infatti, non appare comunque né CP_4 giustificato né proporzionato al presunto generico inadempimento del locatore, in ciò considerando che il resistente, ha omesso la corresponsione del canone per intere annualità, persistendo l'utilizzazione piena dell'immobile. Né appare provato, all'esito del giudizio, il dedotto inadempimento del locatore in ordine all'obbligo di garantire il pacifico godimento dell'immobile. A siffatta pronuncia segue la condanna del conduttore alla restituzione, in favore del locatore, dell'immobile locato, libero da persone e sgombro da cose ex art 56 della legge n. 392/78. Dev'essere, pertanto, confermata, sul punto, l'ordinanza di rilascio in atti del 2.5.2025 in cui era stato fissato come termine quello del 31.5.2025. IV. Va, poi, in questa sede adottata pronuncia sull'originaria domanda di ingiunzione, laddove all'esito del disposto mutamento del rito, la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo si è trasformata in domanda di pagamento dei canoni scaduti pari ed oneri ad €.54.958,22, sino al gennaio 2025 (tenuto conto delle allegazioni difensive e cioè che gli affitti 2007, 2008 e 2010 siano stati tutti pagati, 2011 da pagare 1763,99 2012 da pagare 3.619,20 (richiesta 4.407,10) 2015 da pagare 1.236,44 (3.702,78) allegati i pagamenti restanti;
2013 da pagare 462,25 come da richiesta 2017 da pagare 5.543,43 come da richiesta 2018 da pagare 6.948,36 come da richiesta 2019 da pagare 7.591,31 come da richiesta 2020 da pagare 7.660,96 come da richiesta 2021 da pagare 2.483,56 come da richiesta 2022 da pagare 5.793,14 come da richiesta 2023 da pagare 8.449,04 come da richiesta 2024 da pagare intero anno 2025 da pagare), oltre ulteriori sino al rilascio effettivo, oltre interessi come da dispositivo. Non vi è la prova del credito di euro 1.110,66 per l'anno 2009 né del credito di euro 4.815,51 per l'anno 2014. La domanda riconvenzionale nemmeno coltivata non è provata e va disattesa.
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V. Non si ravvisano “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, così come previsto dall'art. 92 c.p.c., nel testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di specifica nota-spese, sono liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto della tenuità della natura e del valore della controversia e considerata l'importanza ed il numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione di minimi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, ud. 3/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum) di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n.37 del 2018. La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così decide: 1) accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda e per l'effetto: 1a) dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso dell'unità immobiliare sita in Roma, alla via Orvinio, 2, piano 5 seminterrato - facente parte dello stabile con ingresso dalla via di Villa Chigi, 53/A, per grave inadempimento colpevole della parte conduttrice;
1b) condanna a rilasciare, in favore della parte Controparte_3 ricorrente, libero e vuoto di persone e di cose, l'immobile indicato al capo che precede, entro la data fissata nell'ordinanza di rilascio del 2.5.2025; 1c) condanna al pagamento, in favore della Controparte_3 parte ricorrente, della somma di €.54.958,22 a titolo di oneri e canoni scaduti sino a gennaio 2025, oltre canoni successivi a scadere da febbraio 2025 pari ad euro 802,19 mensili sino al rilascio effettivo, oltre interessi legali ex art. 1282 comma 2 c.c.;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
3) condanna alla rifusione delle spese Controparte_3 processuali in favore della parte attrice che liquida, d'ufficio, in assenza di nota, in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovuta come per legge. Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 03/11/2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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