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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/12/2024, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1828/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to BAVARESCO GIUSEPPE e con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte attrice contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to MARIA ANTONIA PILI, e con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note di precisazioni delle conclusioni e cioè
per parte attrice “ pronunciarsi la revoca del provvedimento con cui fu stabilito, in sede di divorzio, il versamento da parte del Sig. alla Parte_1
Sig.ra di € 600,00 mensili, poi ridotte ad € 450,00 ed ora Controparte_1
1 aumentate ad € 525 mensili su base Istat;
ovvero sia ridotto nella misura ritenuta di giustizia il detto assegno. Spese rifuse o compensate”;
per parte convenuta “CHIEDE che il Tribunale VOGLIA Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. - Spese di lite rifuse”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 9 ottobre 2023 – Parte_1
premesso che, con sentenza n. 362/2015, depositata il 21.04.2015, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/12/1973, con , e che era stato disposto un assegno Controparte_1
divorzile in favore della moglie – ha adito il Tribunale per sentir revocare tale disposizione, sostenendo che siano venute meno le condizioni, sia sotto il profilo assistenziale, avendo la convenuta adeguati redditi propri, sia sotto il profilo perequativo-compensativo, non avendo contribuito la convenuta alla formazione del patrimonio dell'attore. Ha, inoltre, specificato che nel 2018 le parti concordavano privatamente la riduzione dell'assegno divorzile, stabilito in sede giudiziale in euro 600,00, al minor importo di euro 450,00.
, costituitasi in giudizio, ha resistito per il rigetto della Controparte_1
domanda avversaria, ritenendo non sussistente la sopravvenienza di giustificati motivi che abbiano alterato l'equilibrio economico tra i coniugi e che non siano già stati considerati nell'accordo privato sottoscritto tra i coniugi nel 2018, e pacificamente eseguito, con cui si è disposta la riduzione dell'assegno divorzile.
All'esito dell'udienza di comparizione, il giudice relatore designato ha pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti “In modifica sentenza n. 362/2015 pronunciata in data 21/04/2015, ridetermina in euro 528,30
l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da nei Parte_1
confronti di , da corrispondersi in forma tracciabile entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda giudiziale (ottobre 2023) e rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat, se in aumento. Letto e
2 applicato l'art. 473-bis.22, terzo comma, c.p.c., rigetta l'istanza di prova testimoniale avanzata da parte attrice e l'istanza di rimessione in termini dd.
29.02.2024”; ritenuta la causa matura per il decidere, sono stati assegnati i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 15
novembre 2024, tenutasi mediante trattazione scritta.
DIRITTO
1. Modifica dell'assegno divorzile.
La revisione delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio può essere disposta soltanto quando vi siano circostanze sopravvenute idonee a fondarne la modifica.
In particolare, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “La revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata. (Sez. 1 - ,
Sentenza n. 787 del 13/01/2017; conforme Sez. 1 - , Sentenza n. 11177 del
23/04/2019); “In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di
3 revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali” (Sez. 1 - , Sentenza n. 1119 del 20/01/2020).
Tanto premesso, nel caso di specie, deve innanzitutto prendersi atto che è
pacifico che, sull'accordo delle parti del 2018, l'assegno divorzile sia stato ridotto ad euro 450,00, con rivalutazione automatica annuale.
Non appare superfluo evidenziare che il negozio giuridico convenuto dai coniugi nel 2018 è pienamente valido ed efficace e tale pattuizione, non avendo ad oggetto diritti indisponibili o in contrasto con norme inderogabili, poiché
espressione della libera determinazione negoziale delle parti, deve essere necessariamente preso in considerazione nel giudizio di revisione delle condizioni economiche del divorzio (cfr. per analogia cass. civ. 18843/24).
Tanto assodato, deve osservarsi nel caso in esame che parte attrice allega, quali elementi per sostenere la revoca dell'assegno divorzile: - la percezione da parte della convenuta di una seconda pensione;
- le nuove nozze dell'attore, che ha a carico la moglie;
- accordo privato, nel 2018, di riduzione dell'assegno divorzile,
rideterminato in euro 450,00; - la vendita di appartamento ereditato dal figlio premorto e divisione del corrispettivo giusta metà, nonché l'aver acquistato,
sempre iure hereditatis in morte del figlio, somme di denaro giacenti su conti correnti intestati al de cuius”.
Orbene, posto che in questa sede non si ridiscute la valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, come ribadito nei principi di diritto sopra richiamati, e posto che l'accordo delle parti di riduzione dell'assegno, convenuto nel 2018, è
già stato preso in considerazione quale punto di riferimento, intermedio tra la sentenza divorzile e l'odierna decisione, da cui partire per valutare la sopravvenienza di giustificati motivi, occorre osservare quanto segue.
Nell'accordo privato, stipulato in data 3 gennaio 2018, allegato in atti, si dava atto nelle premesse che la convenuta aveva maturato il diritto ad un secondo trattamento pensionistico;
tale circostanza, pertanto, certamente sopravvenuta rispetto alla sentenza divorzile del 2015, non lo è rispetto alla modifica
4 concordata privatamente tra le parti, in cui si conviene una riduzione dell'assegno proprio in ragione dell'ulteriore emolumento di cui gode la convenuta;
pertanto, in questa sede non può prendersi nuovamente in considerazione.
L'attore, poi, è passato a nuove nozze in data 22 giugno 2017 (v. documento in atti) e, dunque, tale circostanza era già sorta ben prima dell'accordo privato di riduzione dell'assegno divorzile, rispetto al quale l'allegazione in questa sede del secondo matrimonio, con i doveri di assistenza materiale che vi sono ontologicamente connessi, non può considerarsi un giustificato motivo sopravvenuto, idoneo di per sé ad incidere nuovamente sulla debenza e sull'entità dell'assegno.
Per quanto concerne, infine, il terzo motivo, e cioè l'aver ereditato, entrambe le parti, ciascuno secondo quota di pari entità, beni mobili e immobili in ragione della prematura scomparsa del loro figliolo, tale circostanza, pur successiva all'accordo di modifica, non è idonea ad alterare l'equilibrio tracciato nella sentenza divorzile e nel successivo accordo di modifica.
Se è vero, infatti, che la morte del figlio è avvenuta in data 3 giugno 2019 e,
dunque, successivamente all'accordo privato del 2018, è altrettanto vero che le sostanze ereditarie, a prescindere dal loro ammontare, sono destinate ad entrambi i genitori ed, in effetti, lo stesso attore ha dichiarato che un immobile caduto in successione è stato alienato e il corrispettivo è stato percepito giusta metà tra le parti e che le somme di denaro sono state divise sull'accordo delle parti. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, poi, appare pacifico che le somme ereditate sono state divise attribuendo, di comune accordo, circa
76.000,00 euro alla convenuta e circa 70.000,00 euro all'attore; se le parti sono state d'accordo a distribuire così somme cui avevano pari diritto, evidentemente per riequilibrare una situazione pregressa (e questo lo dichiara la convenuta nei suoi atti) e non può essere strumentalizzato in questa sede per sostenere un
5 arricchimento significativo di rispetto ad Controparte_1 Parte_1
[...]
L'accettazione dell'eredità rappresenta, dunque, un fatto sopravvenuto che va a migliorare entrambi i patrimoni delle parti, non incidendo su una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, preclusa in questa sede, né alterando l'equilibrio già tracciato in sede di divorzio, e già
modificato una volta sull'accordo delle parti.
Tardivo è poi l'argomento speso da parte attrice circa il miglioramento delle condizioni economiche della convenuta, per aver acquistato un nuovo immobile dove vivere;
lo stesso è stato sviluppato solo in comparsa conclusionale e, in ogni caso appare irrilevante, se si considera che la convenuta ha allegato documentazione attestante la precedente vendita di altro immobile di valore similare.
Per tutte le ragioni sinora esposte, la domanda va accolta sono in minima parte e cioè nel riconoscere che, rispetto al tempo del divorzio, è effettivamente sopravvenuto un accordo privato tra gli ex-coniugi, pacifico nel suo contenuto,
con cui è stato stabilito che l'assegno divorzile è stato ridotto ad euro 450,00, con rivalutazione automatica annuale. Per tale ragione in questa sede può soltanto recepirsi un tale accordo, aggiornando l'importo rideterminato nel 2018 secondo rivalutazione all'attualità, così come concordato dalle stesse parti nella scrittura privata. Per il resto, la domanda va rigettata.
2. Spese di lite.
Per tutte le ragioni sinora esposte, le spese seguono la soccombenza sostanziale del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa) e dell'attività
effettivamente svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisoria), ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
rigetta la domanda principale;
dà atto che, in modifica della sentenza n. 362/2015 del 21/04/2015, le parti hanno rideterminato l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da Parte_1
nei confronti di e che lo stesso ammonta
[...] Controparte_1
all'attualità ad euro 528,30, e che è obbligato a Parte_1
corrisponderlo in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda giudiziale (ottobre 2023) e rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat, se in aumento;
condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 5.800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
10/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
7
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1828/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to BAVARESCO GIUSEPPE e con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte attrice contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to MARIA ANTONIA PILI, e con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note di precisazioni delle conclusioni e cioè
per parte attrice “ pronunciarsi la revoca del provvedimento con cui fu stabilito, in sede di divorzio, il versamento da parte del Sig. alla Parte_1
Sig.ra di € 600,00 mensili, poi ridotte ad € 450,00 ed ora Controparte_1
1 aumentate ad € 525 mensili su base Istat;
ovvero sia ridotto nella misura ritenuta di giustizia il detto assegno. Spese rifuse o compensate”;
per parte convenuta “CHIEDE che il Tribunale VOGLIA Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. - Spese di lite rifuse”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 9 ottobre 2023 – Parte_1
premesso che, con sentenza n. 362/2015, depositata il 21.04.2015, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/12/1973, con , e che era stato disposto un assegno Controparte_1
divorzile in favore della moglie – ha adito il Tribunale per sentir revocare tale disposizione, sostenendo che siano venute meno le condizioni, sia sotto il profilo assistenziale, avendo la convenuta adeguati redditi propri, sia sotto il profilo perequativo-compensativo, non avendo contribuito la convenuta alla formazione del patrimonio dell'attore. Ha, inoltre, specificato che nel 2018 le parti concordavano privatamente la riduzione dell'assegno divorzile, stabilito in sede giudiziale in euro 600,00, al minor importo di euro 450,00.
, costituitasi in giudizio, ha resistito per il rigetto della Controparte_1
domanda avversaria, ritenendo non sussistente la sopravvenienza di giustificati motivi che abbiano alterato l'equilibrio economico tra i coniugi e che non siano già stati considerati nell'accordo privato sottoscritto tra i coniugi nel 2018, e pacificamente eseguito, con cui si è disposta la riduzione dell'assegno divorzile.
All'esito dell'udienza di comparizione, il giudice relatore designato ha pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti “In modifica sentenza n. 362/2015 pronunciata in data 21/04/2015, ridetermina in euro 528,30
l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da nei Parte_1
confronti di , da corrispondersi in forma tracciabile entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda giudiziale (ottobre 2023) e rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat, se in aumento. Letto e
2 applicato l'art. 473-bis.22, terzo comma, c.p.c., rigetta l'istanza di prova testimoniale avanzata da parte attrice e l'istanza di rimessione in termini dd.
29.02.2024”; ritenuta la causa matura per il decidere, sono stati assegnati i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 15
novembre 2024, tenutasi mediante trattazione scritta.
DIRITTO
1. Modifica dell'assegno divorzile.
La revisione delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio può essere disposta soltanto quando vi siano circostanze sopravvenute idonee a fondarne la modifica.
In particolare, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “La revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata. (Sez. 1 - ,
Sentenza n. 787 del 13/01/2017; conforme Sez. 1 - , Sentenza n. 11177 del
23/04/2019); “In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di
3 revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali” (Sez. 1 - , Sentenza n. 1119 del 20/01/2020).
Tanto premesso, nel caso di specie, deve innanzitutto prendersi atto che è
pacifico che, sull'accordo delle parti del 2018, l'assegno divorzile sia stato ridotto ad euro 450,00, con rivalutazione automatica annuale.
Non appare superfluo evidenziare che il negozio giuridico convenuto dai coniugi nel 2018 è pienamente valido ed efficace e tale pattuizione, non avendo ad oggetto diritti indisponibili o in contrasto con norme inderogabili, poiché
espressione della libera determinazione negoziale delle parti, deve essere necessariamente preso in considerazione nel giudizio di revisione delle condizioni economiche del divorzio (cfr. per analogia cass. civ. 18843/24).
Tanto assodato, deve osservarsi nel caso in esame che parte attrice allega, quali elementi per sostenere la revoca dell'assegno divorzile: - la percezione da parte della convenuta di una seconda pensione;
- le nuove nozze dell'attore, che ha a carico la moglie;
- accordo privato, nel 2018, di riduzione dell'assegno divorzile,
rideterminato in euro 450,00; - la vendita di appartamento ereditato dal figlio premorto e divisione del corrispettivo giusta metà, nonché l'aver acquistato,
sempre iure hereditatis in morte del figlio, somme di denaro giacenti su conti correnti intestati al de cuius”.
Orbene, posto che in questa sede non si ridiscute la valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, come ribadito nei principi di diritto sopra richiamati, e posto che l'accordo delle parti di riduzione dell'assegno, convenuto nel 2018, è
già stato preso in considerazione quale punto di riferimento, intermedio tra la sentenza divorzile e l'odierna decisione, da cui partire per valutare la sopravvenienza di giustificati motivi, occorre osservare quanto segue.
Nell'accordo privato, stipulato in data 3 gennaio 2018, allegato in atti, si dava atto nelle premesse che la convenuta aveva maturato il diritto ad un secondo trattamento pensionistico;
tale circostanza, pertanto, certamente sopravvenuta rispetto alla sentenza divorzile del 2015, non lo è rispetto alla modifica
4 concordata privatamente tra le parti, in cui si conviene una riduzione dell'assegno proprio in ragione dell'ulteriore emolumento di cui gode la convenuta;
pertanto, in questa sede non può prendersi nuovamente in considerazione.
L'attore, poi, è passato a nuove nozze in data 22 giugno 2017 (v. documento in atti) e, dunque, tale circostanza era già sorta ben prima dell'accordo privato di riduzione dell'assegno divorzile, rispetto al quale l'allegazione in questa sede del secondo matrimonio, con i doveri di assistenza materiale che vi sono ontologicamente connessi, non può considerarsi un giustificato motivo sopravvenuto, idoneo di per sé ad incidere nuovamente sulla debenza e sull'entità dell'assegno.
Per quanto concerne, infine, il terzo motivo, e cioè l'aver ereditato, entrambe le parti, ciascuno secondo quota di pari entità, beni mobili e immobili in ragione della prematura scomparsa del loro figliolo, tale circostanza, pur successiva all'accordo di modifica, non è idonea ad alterare l'equilibrio tracciato nella sentenza divorzile e nel successivo accordo di modifica.
Se è vero, infatti, che la morte del figlio è avvenuta in data 3 giugno 2019 e,
dunque, successivamente all'accordo privato del 2018, è altrettanto vero che le sostanze ereditarie, a prescindere dal loro ammontare, sono destinate ad entrambi i genitori ed, in effetti, lo stesso attore ha dichiarato che un immobile caduto in successione è stato alienato e il corrispettivo è stato percepito giusta metà tra le parti e che le somme di denaro sono state divise sull'accordo delle parti. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, poi, appare pacifico che le somme ereditate sono state divise attribuendo, di comune accordo, circa
76.000,00 euro alla convenuta e circa 70.000,00 euro all'attore; se le parti sono state d'accordo a distribuire così somme cui avevano pari diritto, evidentemente per riequilibrare una situazione pregressa (e questo lo dichiara la convenuta nei suoi atti) e non può essere strumentalizzato in questa sede per sostenere un
5 arricchimento significativo di rispetto ad Controparte_1 Parte_1
[...]
L'accettazione dell'eredità rappresenta, dunque, un fatto sopravvenuto che va a migliorare entrambi i patrimoni delle parti, non incidendo su una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, preclusa in questa sede, né alterando l'equilibrio già tracciato in sede di divorzio, e già
modificato una volta sull'accordo delle parti.
Tardivo è poi l'argomento speso da parte attrice circa il miglioramento delle condizioni economiche della convenuta, per aver acquistato un nuovo immobile dove vivere;
lo stesso è stato sviluppato solo in comparsa conclusionale e, in ogni caso appare irrilevante, se si considera che la convenuta ha allegato documentazione attestante la precedente vendita di altro immobile di valore similare.
Per tutte le ragioni sinora esposte, la domanda va accolta sono in minima parte e cioè nel riconoscere che, rispetto al tempo del divorzio, è effettivamente sopravvenuto un accordo privato tra gli ex-coniugi, pacifico nel suo contenuto,
con cui è stato stabilito che l'assegno divorzile è stato ridotto ad euro 450,00, con rivalutazione automatica annuale. Per tale ragione in questa sede può soltanto recepirsi un tale accordo, aggiornando l'importo rideterminato nel 2018 secondo rivalutazione all'attualità, così come concordato dalle stesse parti nella scrittura privata. Per il resto, la domanda va rigettata.
2. Spese di lite.
Per tutte le ragioni sinora esposte, le spese seguono la soccombenza sostanziale del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa) e dell'attività
effettivamente svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisoria), ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
rigetta la domanda principale;
dà atto che, in modifica della sentenza n. 362/2015 del 21/04/2015, le parti hanno rideterminato l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da Parte_1
nei confronti di e che lo stesso ammonta
[...] Controparte_1
all'attualità ad euro 528,30, e che è obbligato a Parte_1
corrisponderlo in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda giudiziale (ottobre 2023) e rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat, se in aumento;
condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 5.800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
10/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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