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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/02/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 5333 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Verlingieri (c.f. C.F._2
), domiciliato in Afragola, alla Via M. R. Imbriani, presso C.F._3
il suo studio
OPPONENTI
E
(c.f. quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' avv. Marco Rossi (c.f.
[...] P.IVA_2
( , con studio in Verona, al V.lo S. Bernardino n. 5A, per- C.F._4
tanto da intendersi elettivamente domiciliato, ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, presso la Cancelleria del Tribunale
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 09/05/2022, gli opponenti pro- ponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 974/2022 del 21/03/2022 notificato loro in data 30/03/2022, con il quale veniva loro ingiunto il pagamen- to di 14.991,61 euro, in virtù del contratto di finanziamento n. 3291023 del
23/04/2012 stipulato con Neos Finance S.p.A.
A fondamento dell'opposizione deducevano che:
a) era priva di legittimazione attiva in quanto non erano Controparte_3
state validamente notificate le fusioni e cessioni relative al credito in esame;
b) il contratto di finanziamento sottoscritto nella forma del “contratto per adesio- ne” era nullo per vessatorietà delle clausole in esso contenute, riguardanti rispetti- vamente “il ritardo nei pagamenti e le spese” e “la decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto” in quanto contrastanti con l'art. 33, comma
2, lettere f) – l) – c) del Codice del Consumo secondo cui per i contratti tra con- sumatore e professionista, non era sufficiente la semplice conoscibilità delle clau- sole, ma era necessario che il consumatore fosse posto nella posizione di concor- darle;
c) i criteri di calcolo utilizzati al fine di calcolare gli interessi compensativi e mora- tori erano nulli in quanto durante il rapporto veniva applicato il piano di ammor- tamento alla francese non accompagnato da una specifica individuazione del tasso di interesse o del complessivo carico di accessori e, pertanto, aveva violato gli artt.
1346 c.c. richiamato dall'art. 1418 c.c., l'art. 1284, comma 3, c.c. e 1283 c.c. se- condo cui era necessaria una chiara determinazione dell'entità degli interessi;
d) il decreto ingiuntivo era nullo per mancanza dei requisiti per la sua concessione ex artt. 633 e 634 c.p.c. in quanto l'ingiunzione di pagamento era stata emessa sulla base di un semplice estratto conto con un richiamo del contratto di finan- ziamento;
e) il credito vantato dall'opposta era insussistente mancandone la prova in quanto essa sarebbe stata tenuta a produrre gli estratti conto mensili e gli scalari trimestra- li dalla nascita del rapporto contrattuale. A fortiori l'estratto conto prodotto dall'opposta non integrava gli estremi del saldaconto ex art. 50 T.U.B. in quanto
2
R.g.a.c.c. 5333/2022 non conteneva la certificazione della conformità alle scritture contabili da uno dei suoi dirigenti e la dichiarazione che il credito fosse vero e liquido;
f) il TAEG dichiarato in contratto era inferiore rispetto a quello effettivo in quan- to la non aveva considerato il costo della polizza assicurativa sottoscritta in CP_4
occasione della stipula del contratto di finanziamento. Al riguardo la Cassazione affermava che “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussisten- za del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”;
g) la domanda era improcedibile, in quanto non era stato esperito il tentativo ob- bligatorio di mediazione.
2. Con comparsa di costituzione del 18/10/2022, si costituiva in giudizio la
[...]
e per essa la la quale, impugnando Controparte_3 Controparte_1
ogni avversa deduzione e istanza, chiedeva il rigetto delle domande spiegate dagli opponenti in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) gli opponenti non avevano mai negato di aver stipulato e dato spontanea esecu- zione al contratto di finanziamento sottoscritto con Neos Finance, di aver ricevuto la somma erogata in loro favore, l'inadempimento dei loro obblighi contrattuali come emergeva dall'estratto contro presente nel fascicolo monitorio, il saldo con- tabile del rendiconto, la cessione del credito intervenuta e la sua notifica;
b) il credito era provato in quanto era stato prodotto il titolo (doc. 3 del fascicolo monitorio), l'inadempimento da parte degli opponenti e il rendiconto analitico integrale del rapporto (doc. 9 del fascicolo monitorio). A tal riguardo la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 13533 del 30/10/2001 aveva stabilito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la
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R.g.a.c.c. 5333/2022 risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve sol- tanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”;
c) la sua titolarità attiva era provata in quanto erano stati depositati nel fascicolo monitorio il contratto di cessione del credito, l'elenco dei crediti ceduti, la dichia- razione di Intesa San Paolo di aver ceduto il credito. Al riguardo la Cassazione, con sentenza n. 10200 del 2021 affermava che la titolarità del rapporto poteva es- sere provata con qualsiasi mezzo di prova e, in particolare, erano sufficienti il fatto che la cedente avesse espressamente dichiarato di aver ceduto il credito e il posses- so del titolo;
d) la cessione era stata ritualmente comunicata agli opponenti con lettera racco- mandata a/r;
e) l'eccezione di nullità del contratto per vessatorietà delle clausole (artt. 12 – 13 delle condizioni generali) era infondata in quanto dette clausole erano state sotto- scritte da entrambi i debitori ed a fortiori gli opponenti avevano sottoscritto di aver esaminato le condizioni generali del contratto in cui erano contenute tali clausole;
f) l'eccezione di difformità del TAEG per mancata inclusione del calcolo delle spese assicurative era infondata in quanto la polizza assicurativa sottoscritta non era stata proposta come condizione necessaria per ottenere il finanziamento e dunque non rientrava nei costi necessari inclusi nel calcolo del TAEG. A fortiori la facoltatività della polizza assicurativa e l'esclusione di tali costi nel calcolo del
TAEG risultavano dalla lettura del contratto e dalla pattuizione della facoltà di re- cesso.
3. L'opposizione è infondata.
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R.g.a.c.c. 5333/2022 4. Il credito ingiunto per l'ammontare di 14.991,61 euro è esistente, in quanto ne ha fornito ampia prova producendo: - copia del con- Controparte_3
tratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente; - copia dell'estratto conto ana- litico certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB;
- copia dei pro- spetti degli interessi di mora. Peraltro, non risultano contestati dagli opponenti la stipula e la sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 3291023 del
23/04/2012 originariamente stipulato con Neos Finance S.p.A., che costituisce fonte dalla quale si origina il credito, la ricezione della somma finanziata e l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria.
La legittimazione ad agire di sussiste, in quanto è dive- Controparte_3
nuta titolare del credito controverso per effetto di contratto di cessione di crediti effettuata in suo favore da in data 11/11/2020, sicché Controparte_5
l'opposta ha piena legittimazione ad agire, in quanto ha fornito comunicazione agli opponenti dell'avvenuta cessione del credito mediante lettera raccomandata n. 68586171451-2 notificata in data 19/11/2024 a lettera racco- Parte_2
mandata n. 68586171453-4 notificata in data 19/11/2024 a e Parte_1
mediante richiesta di decreto ingiuntivo. Pertanto, non può dubitarsi della piena efficacia della suddetta cessione verso il debitore.
Gli opponenti lamentano la presenza di clausole vessatorie all'interno del contrat- to. Anche questa eccezione è infondata e va rigettata. L'art. 1342 c.c. effettua un richiamo all'art. 1341 c.c., il quale stabilisce che “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto
o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rappor- ti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”. Le clausole vessatorie nei contratti tra
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R.g.a.c.c. 5333/2022 professionista e consumatore devono inquadrarsi nell'ambito normativo degli artt. 1469 bis e ss. c.c. nonché degli artt. 33 e ss. del d.lgs. 206/2005. La vessato- rietà di una clausola contrattuale presuppone l'esistenza di una situazione di squi- librio a vantaggio di un contraente e a sfavore dell'altro, in relazione ai diritti e agli obblighi contrattuali e l'onere della prova di tale squilibrio incombe sul con- sumatore. Nel caso di specie la contestazione di parte opponente appare del tutto generica e sfornita di qualsivoglia substrato allegatorio e probatorio. In ogni caso, ex art. 1341, comma 2, c.c., affinché tali clausole siano considerate efficaci verso il contraente, è necessario che siano formulate e specificatamente approvate per iscritto. Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26977 del 2007 ha pre- cisato che una clausola per essere valida va separatamente sottoscritta. Tanto pre- messo, dalla documentazione in atti risultano specificatamente approvate le clau- sole contrattuali che, contenute in uno spazio apposito del contratto di finanzia- mento, risultano sottoscritte dal contraente. Per tali ragioni, anche tale eccezione
è infondata e smentita dalla documentazione prodotta.
La contestazione concernente la mancata inclusione del costo delle polizze assicu- rative nel calcolo del TAEG si appalesa del tutto generica ed indeterminata, in quanto gli opponenti si sono limitati a richiamare parte della normativa in mate- ria, trascurando da un lato che dal contratto risulta che egli stesso avesse escluso il carattere obbligatorio della polizza, ed omettendo dall'altro di dedurre i motivi per i quali la dichiarazione da lui sottoscritta non corrisponderebbe al vero, per essere stato egli indotto forzosamente a stipulare l'assicurazione al fine di conse- guire l'erogazione del credito.
Quanto all'eccezione circa l'illegittimità dell'ammortamento alla francese, deve ri- levarsi che la questione è stata prospettata in termini generici, del tutto slegati dal- la specifica indicazione della previsione contrattuale concernente la medesima nonché della sua effettiva applicazione nel corso del rapporto.
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R.g.a.c.c. 5333/2022 5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_3
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna e in solido a rimborsare le spese di Parte_1 Parte_2
lite alla liquidandole in 4.000,00 euro per compensi e Controparte_3
600,00 euro a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 3 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 5333/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 5333 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Verlingieri (c.f. C.F._2
), domiciliato in Afragola, alla Via M. R. Imbriani, presso C.F._3
il suo studio
OPPONENTI
E
(c.f. quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' avv. Marco Rossi (c.f.
[...] P.IVA_2
( , con studio in Verona, al V.lo S. Bernardino n. 5A, per- C.F._4
tanto da intendersi elettivamente domiciliato, ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, presso la Cancelleria del Tribunale
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 09/05/2022, gli opponenti pro- ponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 974/2022 del 21/03/2022 notificato loro in data 30/03/2022, con il quale veniva loro ingiunto il pagamen- to di 14.991,61 euro, in virtù del contratto di finanziamento n. 3291023 del
23/04/2012 stipulato con Neos Finance S.p.A.
A fondamento dell'opposizione deducevano che:
a) era priva di legittimazione attiva in quanto non erano Controparte_3
state validamente notificate le fusioni e cessioni relative al credito in esame;
b) il contratto di finanziamento sottoscritto nella forma del “contratto per adesio- ne” era nullo per vessatorietà delle clausole in esso contenute, riguardanti rispetti- vamente “il ritardo nei pagamenti e le spese” e “la decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto” in quanto contrastanti con l'art. 33, comma
2, lettere f) – l) – c) del Codice del Consumo secondo cui per i contratti tra con- sumatore e professionista, non era sufficiente la semplice conoscibilità delle clau- sole, ma era necessario che il consumatore fosse posto nella posizione di concor- darle;
c) i criteri di calcolo utilizzati al fine di calcolare gli interessi compensativi e mora- tori erano nulli in quanto durante il rapporto veniva applicato il piano di ammor- tamento alla francese non accompagnato da una specifica individuazione del tasso di interesse o del complessivo carico di accessori e, pertanto, aveva violato gli artt.
1346 c.c. richiamato dall'art. 1418 c.c., l'art. 1284, comma 3, c.c. e 1283 c.c. se- condo cui era necessaria una chiara determinazione dell'entità degli interessi;
d) il decreto ingiuntivo era nullo per mancanza dei requisiti per la sua concessione ex artt. 633 e 634 c.p.c. in quanto l'ingiunzione di pagamento era stata emessa sulla base di un semplice estratto conto con un richiamo del contratto di finan- ziamento;
e) il credito vantato dall'opposta era insussistente mancandone la prova in quanto essa sarebbe stata tenuta a produrre gli estratti conto mensili e gli scalari trimestra- li dalla nascita del rapporto contrattuale. A fortiori l'estratto conto prodotto dall'opposta non integrava gli estremi del saldaconto ex art. 50 T.U.B. in quanto
2
R.g.a.c.c. 5333/2022 non conteneva la certificazione della conformità alle scritture contabili da uno dei suoi dirigenti e la dichiarazione che il credito fosse vero e liquido;
f) il TAEG dichiarato in contratto era inferiore rispetto a quello effettivo in quan- to la non aveva considerato il costo della polizza assicurativa sottoscritta in CP_4
occasione della stipula del contratto di finanziamento. Al riguardo la Cassazione affermava che “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussisten- za del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”;
g) la domanda era improcedibile, in quanto non era stato esperito il tentativo ob- bligatorio di mediazione.
2. Con comparsa di costituzione del 18/10/2022, si costituiva in giudizio la
[...]
e per essa la la quale, impugnando Controparte_3 Controparte_1
ogni avversa deduzione e istanza, chiedeva il rigetto delle domande spiegate dagli opponenti in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) gli opponenti non avevano mai negato di aver stipulato e dato spontanea esecu- zione al contratto di finanziamento sottoscritto con Neos Finance, di aver ricevuto la somma erogata in loro favore, l'inadempimento dei loro obblighi contrattuali come emergeva dall'estratto contro presente nel fascicolo monitorio, il saldo con- tabile del rendiconto, la cessione del credito intervenuta e la sua notifica;
b) il credito era provato in quanto era stato prodotto il titolo (doc. 3 del fascicolo monitorio), l'inadempimento da parte degli opponenti e il rendiconto analitico integrale del rapporto (doc. 9 del fascicolo monitorio). A tal riguardo la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 13533 del 30/10/2001 aveva stabilito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la
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R.g.a.c.c. 5333/2022 risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve sol- tanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”;
c) la sua titolarità attiva era provata in quanto erano stati depositati nel fascicolo monitorio il contratto di cessione del credito, l'elenco dei crediti ceduti, la dichia- razione di Intesa San Paolo di aver ceduto il credito. Al riguardo la Cassazione, con sentenza n. 10200 del 2021 affermava che la titolarità del rapporto poteva es- sere provata con qualsiasi mezzo di prova e, in particolare, erano sufficienti il fatto che la cedente avesse espressamente dichiarato di aver ceduto il credito e il posses- so del titolo;
d) la cessione era stata ritualmente comunicata agli opponenti con lettera racco- mandata a/r;
e) l'eccezione di nullità del contratto per vessatorietà delle clausole (artt. 12 – 13 delle condizioni generali) era infondata in quanto dette clausole erano state sotto- scritte da entrambi i debitori ed a fortiori gli opponenti avevano sottoscritto di aver esaminato le condizioni generali del contratto in cui erano contenute tali clausole;
f) l'eccezione di difformità del TAEG per mancata inclusione del calcolo delle spese assicurative era infondata in quanto la polizza assicurativa sottoscritta non era stata proposta come condizione necessaria per ottenere il finanziamento e dunque non rientrava nei costi necessari inclusi nel calcolo del TAEG. A fortiori la facoltatività della polizza assicurativa e l'esclusione di tali costi nel calcolo del
TAEG risultavano dalla lettura del contratto e dalla pattuizione della facoltà di re- cesso.
3. L'opposizione è infondata.
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R.g.a.c.c. 5333/2022 4. Il credito ingiunto per l'ammontare di 14.991,61 euro è esistente, in quanto ne ha fornito ampia prova producendo: - copia del con- Controparte_3
tratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente; - copia dell'estratto conto ana- litico certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB;
- copia dei pro- spetti degli interessi di mora. Peraltro, non risultano contestati dagli opponenti la stipula e la sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 3291023 del
23/04/2012 originariamente stipulato con Neos Finance S.p.A., che costituisce fonte dalla quale si origina il credito, la ricezione della somma finanziata e l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria.
La legittimazione ad agire di sussiste, in quanto è dive- Controparte_3
nuta titolare del credito controverso per effetto di contratto di cessione di crediti effettuata in suo favore da in data 11/11/2020, sicché Controparte_5
l'opposta ha piena legittimazione ad agire, in quanto ha fornito comunicazione agli opponenti dell'avvenuta cessione del credito mediante lettera raccomandata n. 68586171451-2 notificata in data 19/11/2024 a lettera racco- Parte_2
mandata n. 68586171453-4 notificata in data 19/11/2024 a e Parte_1
mediante richiesta di decreto ingiuntivo. Pertanto, non può dubitarsi della piena efficacia della suddetta cessione verso il debitore.
Gli opponenti lamentano la presenza di clausole vessatorie all'interno del contrat- to. Anche questa eccezione è infondata e va rigettata. L'art. 1342 c.c. effettua un richiamo all'art. 1341 c.c., il quale stabilisce che “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto
o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rappor- ti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”. Le clausole vessatorie nei contratti tra
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R.g.a.c.c. 5333/2022 professionista e consumatore devono inquadrarsi nell'ambito normativo degli artt. 1469 bis e ss. c.c. nonché degli artt. 33 e ss. del d.lgs. 206/2005. La vessato- rietà di una clausola contrattuale presuppone l'esistenza di una situazione di squi- librio a vantaggio di un contraente e a sfavore dell'altro, in relazione ai diritti e agli obblighi contrattuali e l'onere della prova di tale squilibrio incombe sul con- sumatore. Nel caso di specie la contestazione di parte opponente appare del tutto generica e sfornita di qualsivoglia substrato allegatorio e probatorio. In ogni caso, ex art. 1341, comma 2, c.c., affinché tali clausole siano considerate efficaci verso il contraente, è necessario che siano formulate e specificatamente approvate per iscritto. Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26977 del 2007 ha pre- cisato che una clausola per essere valida va separatamente sottoscritta. Tanto pre- messo, dalla documentazione in atti risultano specificatamente approvate le clau- sole contrattuali che, contenute in uno spazio apposito del contratto di finanzia- mento, risultano sottoscritte dal contraente. Per tali ragioni, anche tale eccezione
è infondata e smentita dalla documentazione prodotta.
La contestazione concernente la mancata inclusione del costo delle polizze assicu- rative nel calcolo del TAEG si appalesa del tutto generica ed indeterminata, in quanto gli opponenti si sono limitati a richiamare parte della normativa in mate- ria, trascurando da un lato che dal contratto risulta che egli stesso avesse escluso il carattere obbligatorio della polizza, ed omettendo dall'altro di dedurre i motivi per i quali la dichiarazione da lui sottoscritta non corrisponderebbe al vero, per essere stato egli indotto forzosamente a stipulare l'assicurazione al fine di conse- guire l'erogazione del credito.
Quanto all'eccezione circa l'illegittimità dell'ammortamento alla francese, deve ri- levarsi che la questione è stata prospettata in termini generici, del tutto slegati dal- la specifica indicazione della previsione contrattuale concernente la medesima nonché della sua effettiva applicazione nel corso del rapporto.
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R.g.a.c.c. 5333/2022 5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_3
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna e in solido a rimborsare le spese di Parte_1 Parte_2
lite alla liquidandole in 4.000,00 euro per compensi e Controparte_3
600,00 euro a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 3 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 5333/2022