CASS
Sentenza 8 marzo 2023
Sentenza 8 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2023, n. 6980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6980 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 257/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
- Ricorrente -
contro BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Enrico Tazzoli n. 6, presso lo studio dell’avv. Gabriele Escalar, che la rappresenta e difende;
- Controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza n. 2911/28/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 29 maggio 2014. Udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Francesco Esposito nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023. Civile Sent. Sez. 5 Num. 6980 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Data pubblicazione: 08/03/2023 2 di 5 Udito il Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone il quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi. Udito l’avvocato Gabriele Escalar. Udito l’avvocato Alfonso Peluso per l’Avvocatura Generale dello Stato. FATTI DI CAUSA Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l., in qualità di incorporante e consolidante di Bipiemme Immobili s.p.a., avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro due avvisi di accertamento con i quali, in relazione all’anno di imposta 2005, venivano recuperate a tassazione IRES e IRAP e irrogate le relative sanzioni. La CTR – per quanto ancora interessa in questa sede – confermava la legittimità degli avvisi di accertamento limitatamente al disconoscimento di costi dedotti anziché capitalizzati, rilevando che – diversamente da quanto sostenuto in primo grado, ove la ricorrente aveva inquadrato le spese nell’ambito di quelle attinenti alle rimanenze degli immobili - la società contribuente, nell’atto di appello, aveva formulato nuove eccezioni, in quanto tali inammissibili, facendo leva sul concetto di «spese di manutenzione ordinaria». Riteneva, inoltre, il giudice di appello applicabile nella specie l’art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997, escludendo così la punibilità dell’autore della violazione. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste la società contribuente con controricorso e propone ricorso incidentale, sulla base di due motivi, depositando altresì memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 5 1. Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, per avere la società contribuente dedotto solo in appello la violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997, di modo che si palesava illegittimo l’annullamento delle sanzioni irrogate. Con il secondo motivo si deduce, in subordine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR, con motivazione apparente, ritenuto non applicabili le sanzioni. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997, non ricorrendo nella fattispecie i presupposti per escludere la punibilità dell’autore delle violazioni. 2. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto la novità del motivo di impugnazione concernente le spese di manutenzione ordinaria. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 92 e 102 t.u.i.r. e dei principi contabili internazionali. Censura la società contribuente la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che «la qualificazione» come spese di manutenzione ordinaria dei costi ripresi a tassazione «è avulsa dall’oggetto del contendere, in quanto il problema dell’inquadramento delle spese di manutenzione come ordinarie o straordinarie potrebbe semmai attenere gli immobili- patrimonio, ma non gli immobili merce». 4 di 5 3. Va prioritariamente esaminato, in ordine logico, il ricorso incidentale, posto che, in caso di accoglimento, il giudice di merito potrebbe, nell’ambito di una nuova valutazione sulla fondatezza della pretesa tributaria, annullare (in toto) gli atti impositivi, il che escluderebbe in radice l’irrogazione di sanzioni. 4. Con riguardo al primo motivo del ricorso incidentale, si rileva che la società contribuente, nel ricorso di primo grado, trascritto nel ricorso incidentale (come pure nel ricorso principale), ha dedotto che «nel processo valutativo delle rimanenze, in virtù della tipologia degli interventi effettuati – aventi prevalentemente carattere conservativo e/o di adeguamento di impianti preesistenti – evidentemente si è ritenuto che le spese in argomento (contrariamente al nomen della scheda contabile utilizzata sulla quale tali lavori sono affluiti) avessero le caratteristiche tipiche di natura ordinaria e non ricadessero nel concetto degli “altri costi” da capitalizzare nel valore degli immobili»; successivamente è ribadito che «le spese sostenute da BIPIEMME IMMOBILI SPA» sono «di natura manutentiva e conservativa dell’immobile». Si rivela pertanto errata la decisione impugnata nella parte in cui afferma che la società contribuente ha sollevato in appello eccezioni nuove facendo riferimento a «spese di manutenzione ordinaria», avendo – per contro – la predetta, senza discostarsi dal thema decidendum delineato nel primo grado di giudizio, allegato che le spese in questione fossero di natura ordinaria attenendo alla manutenzione e conservazione dell’immobile. 5. Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, in quanto – come del resto osservato dalla stessa società contribuente – esso attiene a motivazione formulata soltanto ad abundantiam e, pertanto, non integrante una ratio decidendi. L’affermazione contenuta nella sentenza impugnata non spiega alcuna influenza sul dispositivo 5 di 5 della stessa ed essendo improduttiva di effetti giuridici non può costituire oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass. n. 8755 del 2018). 6. L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale determina l’assorbimento del ricorso principale. 7. In conclusione, assorbito il ricorso principale, deve essere accolto il primo motivo del ricorso incidentale e dichiarato inammissibile il secondo. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie primo motivo del ricorso incidentale e dichiara inammissibile il secondo;
dichiara assorbito il ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2023.
- Ricorrente -
contro BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Enrico Tazzoli n. 6, presso lo studio dell’avv. Gabriele Escalar, che la rappresenta e difende;
- Controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza n. 2911/28/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 29 maggio 2014. Udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Francesco Esposito nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023. Civile Sent. Sez. 5 Num. 6980 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Data pubblicazione: 08/03/2023 2 di 5 Udito il Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone il quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi. Udito l’avvocato Gabriele Escalar. Udito l’avvocato Alfonso Peluso per l’Avvocatura Generale dello Stato. FATTI DI CAUSA Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l., in qualità di incorporante e consolidante di Bipiemme Immobili s.p.a., avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro due avvisi di accertamento con i quali, in relazione all’anno di imposta 2005, venivano recuperate a tassazione IRES e IRAP e irrogate le relative sanzioni. La CTR – per quanto ancora interessa in questa sede – confermava la legittimità degli avvisi di accertamento limitatamente al disconoscimento di costi dedotti anziché capitalizzati, rilevando che – diversamente da quanto sostenuto in primo grado, ove la ricorrente aveva inquadrato le spese nell’ambito di quelle attinenti alle rimanenze degli immobili - la società contribuente, nell’atto di appello, aveva formulato nuove eccezioni, in quanto tali inammissibili, facendo leva sul concetto di «spese di manutenzione ordinaria». Riteneva, inoltre, il giudice di appello applicabile nella specie l’art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997, escludendo così la punibilità dell’autore della violazione. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste la società contribuente con controricorso e propone ricorso incidentale, sulla base di due motivi, depositando altresì memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 5 1. Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, per avere la società contribuente dedotto solo in appello la violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997, di modo che si palesava illegittimo l’annullamento delle sanzioni irrogate. Con il secondo motivo si deduce, in subordine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR, con motivazione apparente, ritenuto non applicabili le sanzioni. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997, non ricorrendo nella fattispecie i presupposti per escludere la punibilità dell’autore delle violazioni. 2. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto la novità del motivo di impugnazione concernente le spese di manutenzione ordinaria. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 92 e 102 t.u.i.r. e dei principi contabili internazionali. Censura la società contribuente la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che «la qualificazione» come spese di manutenzione ordinaria dei costi ripresi a tassazione «è avulsa dall’oggetto del contendere, in quanto il problema dell’inquadramento delle spese di manutenzione come ordinarie o straordinarie potrebbe semmai attenere gli immobili- patrimonio, ma non gli immobili merce». 4 di 5 3. Va prioritariamente esaminato, in ordine logico, il ricorso incidentale, posto che, in caso di accoglimento, il giudice di merito potrebbe, nell’ambito di una nuova valutazione sulla fondatezza della pretesa tributaria, annullare (in toto) gli atti impositivi, il che escluderebbe in radice l’irrogazione di sanzioni. 4. Con riguardo al primo motivo del ricorso incidentale, si rileva che la società contribuente, nel ricorso di primo grado, trascritto nel ricorso incidentale (come pure nel ricorso principale), ha dedotto che «nel processo valutativo delle rimanenze, in virtù della tipologia degli interventi effettuati – aventi prevalentemente carattere conservativo e/o di adeguamento di impianti preesistenti – evidentemente si è ritenuto che le spese in argomento (contrariamente al nomen della scheda contabile utilizzata sulla quale tali lavori sono affluiti) avessero le caratteristiche tipiche di natura ordinaria e non ricadessero nel concetto degli “altri costi” da capitalizzare nel valore degli immobili»; successivamente è ribadito che «le spese sostenute da BIPIEMME IMMOBILI SPA» sono «di natura manutentiva e conservativa dell’immobile». Si rivela pertanto errata la decisione impugnata nella parte in cui afferma che la società contribuente ha sollevato in appello eccezioni nuove facendo riferimento a «spese di manutenzione ordinaria», avendo – per contro – la predetta, senza discostarsi dal thema decidendum delineato nel primo grado di giudizio, allegato che le spese in questione fossero di natura ordinaria attenendo alla manutenzione e conservazione dell’immobile. 5. Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, in quanto – come del resto osservato dalla stessa società contribuente – esso attiene a motivazione formulata soltanto ad abundantiam e, pertanto, non integrante una ratio decidendi. L’affermazione contenuta nella sentenza impugnata non spiega alcuna influenza sul dispositivo 5 di 5 della stessa ed essendo improduttiva di effetti giuridici non può costituire oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass. n. 8755 del 2018). 6. L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale determina l’assorbimento del ricorso principale. 7. In conclusione, assorbito il ricorso principale, deve essere accolto il primo motivo del ricorso incidentale e dichiarato inammissibile il secondo. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie primo motivo del ricorso incidentale e dichiara inammissibile il secondo;
dichiara assorbito il ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2023.