Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 19671/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 maggio 2024 da
1) Parte_1
Nato a RHO (MI) il 18/06/1983 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sabrina Sala presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a RHO (MI), il 25/06/1984 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Coccè e Silvia Paola Teodora Zannini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 13 dicembre 2014 in Vanzago (Mi)
(anno 2014 atto n. 13 parte I)
Rho (Mi), il 22 ottobre 2015 entrambi cittadini italiani coniugi separati con decreto n. 9242/2022 del 25.02.2022 del Tribunale di Milano
FATTO
Con ricorso depositato il 29 maggio 2024 il signor chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio dalla moglie signora e di disporre: In via Parte_2 principale 1) l'assegnazione allo stesso della casa familiare;
2)l'affido condiviso con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna e diritto di visita della madre ai figli a settimane alternate e il mercoledì di tutte le settimane;
3) assegno di mantenimento per figli minori a carico della signora di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale Pt_2 di Milano e AU al 50% tra i genitori;
In via subordinata: 1) l'assegnazione allo stesso della casa familiare;
2)l'affido condiviso con collocamento paritetico a settimane alterne;
3) mantenimento diretto, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano e AU al
50% tra i genitori.
In data 1 ottobre 2024 la signora si costituiva in giudizio depositando comparsa di Pt_2 costituzione e risposta, con la quale si univa all'istanza di divorzio del ricorrente e formulava le seguenti conclusioni: 1) affido condiviso;
2) collocamento paritetico;
3) conferma dell'assegnazione della casa familiare al piano terra alla moglie o assegnazione del piano seminterrato;
4) assegno perequativo di € 200,00 per ciascun figlio a carico del signor;
5) divisione al 50% Pt_1 dell'assegno unico. All'udienza del 29 novembre 2024, i coniugi chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Disporre l'affido condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori, con Per_1 CP_1 collocamento paritario secondo le seguenti modalità: fine settimana alternati, dal venerdì con prelevamento a scuola a domenica con accompagnamento a scuola il giorno successivo;
lunedì e giovedì con prelevamento a scuola da parte della madre e accompagnamento il giorno successivo a scuola;
il martedì ed il mercoledì con prelevamento a scuola da parte del padre e accompagnamento il giorno successivo a scuola.
Precisando che nei giorni in cui non c'è scuola i genitori terranno con sé i figli dalla mattina dei giorni di loro spettanza sopra precisati.
Durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando annualmente tra loro i seguenti periodi e giorni:
24 dicembre, 25 dicembre, il periodo dal 26 dicembre al 1° gennaio ed il periodo dal 2 gennaio sino all'inizio della scuola. Durante le vacanze Pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore in via alternata di anno in anno.
Durante le vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
In caso di impossibilità a tenere i figli nei giorni di spettanza concordati, ciascun genitore potrà chiedere di essere sostituito dall'altro, il quale si renderà disponibile salvo impossibilitato per impegni lavorativi e personali.
2. La residenza dei minori seguirà la residenza materna.
3. Disporre l'assegnazione della casa ex coniugale composta dal piano inferiore e superiore al sig. , che ne è l'esclusivo proprietario e che provvederà a venderla;
la signora Pt_1 Pt_2 rimarrà nella casa al piano superiore fino al mese di agosto 2025 (con data di rilascio entro e non oltre il 31.8.2025) portando con sé il cane ed gli effetti personali ed asportando i beni ed arredi concordati tra le parti come segue: divano della sala;
forno microonde;
arredi completi della cameretta di;
mobiletto bianco del bagno;
Per_1 lavatrice;
camera da letto compresa di boiserie, letto, comodini, cassapanca ed armadio vestiti;
mobilio del nonno della signora riposto nel box. Pt_2
4. Nel primario interesse dei minori, le parti si riservano di rivalutare l'adozione di un collocamento dei figli a settimane alterne quando avranno ciascuno la rispettiva abitazione.
5. Il signor verserà alla signora l'importo di € 50.000,00=(Euro Pt_1 Pt_2 cinquantamila/00), per consentirle di reperire adeguata e idonea abitazione (fermo comunque l'obbligo del rilascio della casa coniugale nei termini di cui al punto 3).
La somma concordata verrà corrisposta in numero otto rate, a mezzo bonifici bancari, tutte condizionate al rilascio della casa coniugale da parte della signora , con le seguenti Pt_2 scadenze: una rata di € 20.000,00=(Euro ventimila/00), da versare al rilascio della casa coniugale (entro la fine del mese di agosto 2025); una rata di € 5.000,00=(Euro cinquemila/00), da versare entro il 31 dicembre 2025: sei rate di € 4.166,50=(Euro quattromilacentosessantasei/50) ciascuna, da versare la prima entro il
30 giugno 2026, la seconda entro il 31 dicembre 2026, la terza entro il 30 giugno 2027, la quarta entro il 31 dicembre 2027, la quinta entro il 30 giugno 2028 e la sesta entro il 31 dicembre 2028.
Ove il signor dovesse vendere prima l'immobile coniugale, corrisponderà al momento del Pt_1 rogito in un'unica soluzione alla signora le somme di cui sopra ancora eventualmente da Pt_2 versare alla stessa.
6. Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 minori, versando alla signora la somma mensile di euro 300,00=(euro trecento/00), Parte_2 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del
Tribunale di Milano del 14.11.2017 e AU interamente percepito dalla , sino al giorno in cui Pt_2 la stessa lascerà la casa coniugale.
7. A far data dal rilascio dell'immobile da parte della signora le parti provvederanno Pt_2 al mantenimento diretto dei figli minori per i periodi di permanenza presso le proprie abitazioni, con la partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del
14.11.2017 e al 50% delle spese per la mensa scolastica. AU interamente percepito dalla signora
. Pt_2 Quanto alle spese straordinarie da dividere al 50% si riporta di seguito il protocollo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
8. Dichiarare le parti economicamente indipendenti;
9. Le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rinnovo e rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
10. Le parti rinunciano a tutte le ulteriori domande e istanze.
11. Spese compensate.”
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. assegnando all'uopo termini per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. L'accordo raggiunto dai coniugi può pertanto essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13 dicembre 2014 in Vanzago (MI) tra e Parte_1 CP_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vanzago perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG