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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/11/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24.6.2025
da
(C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Pozzi, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Salice, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Carpaneto
CE (Pc) in data 10.9.2022 in regime di separazion e dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 24.6.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) i coniugi sono liberi di vivere separati nel reciproco rispetto;
2) la figlia minore è affidata in maniera condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori con fissazione del domicilio di residenza della minore presso la casa della madre in Piacenza, Via Sidoli, 40; Parte_1
3) Il signor verserà alla signora quale Controparte_1 Parte_1
contributo per il mantenimento della figlia minore un Persona_1
assegno mensile di € 320,00 (trecentoventi/00) con decorrenza dal mese di marzo 2025; il pagamento del predetto assegno dovrà avvenire entro il
2 giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla signora (IBAN IT95J0515612604CC0260009670); Parte_1
il predetto importo sarà assoggettato alla rivalutazione secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dal mese di marzo 2026.
4) il signor concorrerà nella misura del 50% al Controparte_1
pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia, preventivamente concordate, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello d i Milano in data 14 novembre
2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b)
cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti
3 pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f)
fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residen za all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c)
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e
4 manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) i coniugi concordano che l'assegno unico anche per la quota dell'altro sarà integralmente spettante alla signora Parte_1
6) il padre potrà avere con sé la figlia ogni settimana il martedì ed Per_1
il giovedì dalla ore 16,00 circa (all'uscita da scuola) sino alla mattina del giorno successivo allorché provvederà ad accompagnare la figlia a scuola per l'inizio delle lezioni;
il padre inoltre potrà avere la figlia con Per_1
sé a settimane alterne dal sabato mattina alle ore 10,00 sino al lunedì
mattina allorché accompagnerà la figlia a scuola;
nelle settimane in cui la figlia trascorrerà il week end con la madre, il pad re, il venerdì Per_1
pomeriggio, potrà andare a prendere a scuola alle ore 16:00 circa e Per_1
stare con le sino alle ore 18:00, ora in cui la minore verrà accompagnata a casa dalla madre;
nel periodo estivo gli orari riferiti alla fine della scuola saranno da riferire al centro estivo o quanto altro frequentato dalla figlia;
7) per le feste Natalizie, la figlia trascorrerà ad anni alternati la Per_1
vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con altro genitore, così come la Pasqua sarà trascorsa con uno o con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza.
8) per quanto attiene le ferie estive, il padre potrà tenere ed avere con sé
la figlia per almeno quindici giorni anche non consecutivi;
il signor dovrà comunicare entro il 31 maggio di ogni anno alla signora CP_1
i periodi di ferie che tras correrà con la figlia minore Parte_1 Per_1
; la signora a sua volta, dovrà comunicare i propri periodi
[...] Parte_1
di ferie al signor entro il 30 giugno di ogni anno;
le parti si CP_1
5 impegnano, altresì, a garantire di anno in anno l'alternanza dei periodi di vacanza estiva con la minore con l'uno o l'altro genitore;
9) la casa familiare sita in Piacenza, Via Sidoli, 40, è di proprietà della madre della signora signora , rimane in Parte_1 Parte_2
godimento alla figlia;
10) le utenze relative alla casa familiare saranno a carico della signora
Parte_1
11) il signor è intestatario di un finanziamento acceso Controparte_1
presso la Banca di Piacenza, il cui garante è la signora;
le Parte_2
rate che oggi, sono pari ad € 547,00 circa mensili, e sono soggette a variazioni, vengono e verranno vers ate mensilmente dalla signora la quale rimane obbligata in tal senso nei confronti del signor Parte_1
Controparte_1
12) il signor dovrà versare alla signora la quota delle CP_1 Parte_1
spese condominiali relative alla casa familiare per i mesi di gennaio e febbraio 2025, così come l'utenza relativa al consumo dell'acqua riferita all'anno 2024 ed ai mesi di gennaio e febbraio 2025; importi questi non ancora disponibili;
13) ciascun coniuge avrà l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
14) i coniugi danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio;
15) con l'adempimento di quanto indicato nel presente ricorso, i signori e dichiarano e si danno reciprocamente Parte_1 Controparte_1
atto di avere definito ogni questione conseguente al matrimonio celebrato
6 in Carpaneto P.no (PC) il 10 settembre 2022 e di non avere pertanto alcunché reciprocamente a pretendere, fatto salvo quanto riguarda il mantenimento della figlia minore Persona_1
16) spese compensate.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
7 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Carpaneto CE (Pc) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 16 ,anno 2022, parte II, serie C ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 18.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24.6.2025
da
(C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Pozzi, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Salice, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Carpaneto
CE (Pc) in data 10.9.2022 in regime di separazion e dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 24.6.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) i coniugi sono liberi di vivere separati nel reciproco rispetto;
2) la figlia minore è affidata in maniera condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori con fissazione del domicilio di residenza della minore presso la casa della madre in Piacenza, Via Sidoli, 40; Parte_1
3) Il signor verserà alla signora quale Controparte_1 Parte_1
contributo per il mantenimento della figlia minore un Persona_1
assegno mensile di € 320,00 (trecentoventi/00) con decorrenza dal mese di marzo 2025; il pagamento del predetto assegno dovrà avvenire entro il
2 giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla signora (IBAN IT95J0515612604CC0260009670); Parte_1
il predetto importo sarà assoggettato alla rivalutazione secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dal mese di marzo 2026.
4) il signor concorrerà nella misura del 50% al Controparte_1
pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia, preventivamente concordate, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello d i Milano in data 14 novembre
2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b)
cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti
3 pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f)
fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residen za all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c)
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e
4 manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) i coniugi concordano che l'assegno unico anche per la quota dell'altro sarà integralmente spettante alla signora Parte_1
6) il padre potrà avere con sé la figlia ogni settimana il martedì ed Per_1
il giovedì dalla ore 16,00 circa (all'uscita da scuola) sino alla mattina del giorno successivo allorché provvederà ad accompagnare la figlia a scuola per l'inizio delle lezioni;
il padre inoltre potrà avere la figlia con Per_1
sé a settimane alterne dal sabato mattina alle ore 10,00 sino al lunedì
mattina allorché accompagnerà la figlia a scuola;
nelle settimane in cui la figlia trascorrerà il week end con la madre, il pad re, il venerdì Per_1
pomeriggio, potrà andare a prendere a scuola alle ore 16:00 circa e Per_1
stare con le sino alle ore 18:00, ora in cui la minore verrà accompagnata a casa dalla madre;
nel periodo estivo gli orari riferiti alla fine della scuola saranno da riferire al centro estivo o quanto altro frequentato dalla figlia;
7) per le feste Natalizie, la figlia trascorrerà ad anni alternati la Per_1
vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con altro genitore, così come la Pasqua sarà trascorsa con uno o con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza.
8) per quanto attiene le ferie estive, il padre potrà tenere ed avere con sé
la figlia per almeno quindici giorni anche non consecutivi;
il signor dovrà comunicare entro il 31 maggio di ogni anno alla signora CP_1
i periodi di ferie che tras correrà con la figlia minore Parte_1 Per_1
; la signora a sua volta, dovrà comunicare i propri periodi
[...] Parte_1
di ferie al signor entro il 30 giugno di ogni anno;
le parti si CP_1
5 impegnano, altresì, a garantire di anno in anno l'alternanza dei periodi di vacanza estiva con la minore con l'uno o l'altro genitore;
9) la casa familiare sita in Piacenza, Via Sidoli, 40, è di proprietà della madre della signora signora , rimane in Parte_1 Parte_2
godimento alla figlia;
10) le utenze relative alla casa familiare saranno a carico della signora
Parte_1
11) il signor è intestatario di un finanziamento acceso Controparte_1
presso la Banca di Piacenza, il cui garante è la signora;
le Parte_2
rate che oggi, sono pari ad € 547,00 circa mensili, e sono soggette a variazioni, vengono e verranno vers ate mensilmente dalla signora la quale rimane obbligata in tal senso nei confronti del signor Parte_1
Controparte_1
12) il signor dovrà versare alla signora la quota delle CP_1 Parte_1
spese condominiali relative alla casa familiare per i mesi di gennaio e febbraio 2025, così come l'utenza relativa al consumo dell'acqua riferita all'anno 2024 ed ai mesi di gennaio e febbraio 2025; importi questi non ancora disponibili;
13) ciascun coniuge avrà l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
14) i coniugi danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio;
15) con l'adempimento di quanto indicato nel presente ricorso, i signori e dichiarano e si danno reciprocamente Parte_1 Controparte_1
atto di avere definito ogni questione conseguente al matrimonio celebrato
6 in Carpaneto P.no (PC) il 10 settembre 2022 e di non avere pertanto alcunché reciprocamente a pretendere, fatto salvo quanto riguarda il mantenimento della figlia minore Persona_1
16) spese compensate.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
7 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Carpaneto CE (Pc) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 16 ,anno 2022, parte II, serie C ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 18.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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