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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14051/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. COSTANZO MARIAROSARIA Parte_1
come da procura in atti
- ricorrente
Contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
[...]
difesa dall'avv. GIUSEPPE MAZZARELLA come da procura notarile in atti
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LA VENUTA GIUSEPPE come da procura notarile in atti
- resistenti
Oggetto: opposizione comunicazione preventiva di fermo amministrativo
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 12.2.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
Con ricorso depositato in data 3/11/2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.07180202200004463000 notificata il 7.10.2022 e relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
• n. 071 2016 0008772879 000
• n. 071 2017 0024396155 000
• n. 371 2018 0015667781 000
• n. 371 2019 0038193475 000
• n. 371 2020 0030968873 000 A fondamento della domanda parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica e la prescrizione del credito.
Si sono costituiti in giudizio la e l' eccependo in CP_1 Controparte_2 via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e deducendo la regolare notifica delle cartelle in questione. In particolare, la ha dedotto che le cartelle CP_1 esattoriali (relative ai ruoli 2016-2017-2018-2019-2020) aventi ad oggetto contributi, oneri e sanzioni dovuti alla in relazione agli anni 2010-2017 erano state regolarmente Parte_2
notificate da rispettivamente il 04/08/2016, 24/03/2017, Controparte_2
16/03/2018, 20/03/2019, 15/09/2021 e non erano state oggetto di opposizione.
Inoltre, è stata eccepita la prescrizione mediante la notifica dei seguenti atti:
“lettera/pec del 12/05/2015, con cui l'Ente comunicava che a seguito di una verifica finanze erano emerse delle divergenze tra i redditi dichiarati dall'iscritto alla in relazione agli anni Parte_2
d'imposta 2010-2011-2012 rispetto a quelli dichiarati dal medesimo all' Controparte_2 invitava pertanto, il geometra a regolarizzare spontaneamente la propria posizione contributiva
2 usufruendo di un regime sanzionatorio più favorevole, avvertendolo che in mancanza i redditi sarebbero stati allineati d'ufficio a quelli dichiarati al Fisco e si sarebbe proceduto al recupero forzoso delle somme dovute (ALL.7); lettera/pec del 25/09/2015, con la quale l'Ente sollecitava il pagamento dei contributi relativi agli anni 2010-2011-2012-2013 (ALL. 8); lettera/pec del 12/07/2016, con cui
l'Ente comunicava che a seguito di una verifica finanze erano emerse delle divergenze tra i redditi
dichiarati dall'iscritto alla in relazione all'anno d'imposta 2013 rispetto a quelli Parte_2
dichiarati dal medesimo all' comunicava altresì di avere riscontrato delle Controparte_2 irregolarità contributive negli anni 2012-2013-2014 invitando pertanto, il geometra a regolarizzare spontaneamente la propria posizione contributiva usufruendo di un regime sanzionatorio più favorevole, avvertendolo che in mancanza i redditi sarebbero stati allineati d'ufficio a quelli
dichiarati al Fisco e si sarebbe proceduto al recupero forzoso delle somme dovute (ALL.9); lettera/pec del 29/07/2016, con la quale l'Ente, facendo seguito alla precedente missiva, comunicava che era stato prorogato al 15/09/2016 il termine per aderire all'accertamento relativo alla verifica finanze per i redditi relativi all'anno di imposta 2013 (ALL. 10); lettera/pec del 19/06/2017, con la quale l'Ente comunicava che a seguito di una verifica finanze erano emerse delle divergenze tra i redditi dichiarati dall'iscritto alla in relazione all'anno d'imposta 2014 rispetto a quelli Parte_2
dichiarati dal medesimo all' comunicava altresì di avere riscontrato delle Controparte_2 irregolarità contributive nell'anno 2015 invitando pertanto, il geometra a regolarizzare spontaneamente la propria posizione contributiva usufruendo di un regime sanzionatorio più favorevole, avvertendolo che in mancanza i redditi sarebbero stati allineati d'ufficio a quelli
dichiarati al Fisco e si sarebbe proceduto al recupero forzoso delle somme dovute;
lettera/pec del
28/06/2018, con la quale l'Ente comunicava che a seguito di una verifica finanze erano emerse delle divergenze tra i redditi dichiarati dall'iscritto alla in relazione all'anno d'imposta 2015 Parte_2 rispetto a quelli dichiarati dal medesimo all' comunicava altresì di avere Controparte_2 riscontrato delle irregolarità contributive nell'anno 2016 invitando pertanto, il geometra a regolarizzare spontaneamente la propria posizione contributiva usufruendo di un regime sanzionatorio più favorevole, avvertendolo che in mancanza i redditi sarebbero stati allineati
d'ufficio a quelli dichiarati al Fisco e si sarebbe proceduto al recupero forzoso delle somme dovute
(ALL.12); lettera/pec del 12/09/2019, con la quale l'Ente sollecitava il pagamento dei contributi relativi all'anno 2017 (ALL.13); lettera/pec del 18/06/2020, con la quale l'Ente sollecitava il pagamento dei contributi relativi agli anni 2010-2011-2012-2013-2014 portati dalle cartelle
3 esattoriali / ruoli 2016, 2017 già notificate il 04/08/2016 e 24/03/2017 come indicato nel prospetto allegato (ALL.14); lettera/pec del 01/07/2021, con cui l'Ente comunicava che a seguito di una verifica finanze erano emerse delle divergenze tra i redditi dichiarati dall'iscritto alla in Parte_2 relazione agli anni d'imposta 2016-2017-2018 rispetto a quelli dichiarati dal medesimo all'
[...]
comunicava altresì di avere riscontrato delle irregolarità contributive negli anni CP_2
2018-2019 invitando pertanto, il geometra a regolarizzare spontaneamente la propria posizione contributiva usufruendo di un regime sanzionatorio più favorevole, avvertendolo che in mancanza i redditi sarebbero stati allineati d'ufficio a quelli dichiarati al Fisco e si sarebbe proceduto al recupero forzoso delle somme dovute (ALL.15); lettera/pec del 09/11/2021, con la quale l'Ente sollecitava il pagamento dei contributi relativi agli anni 2010-2012-2014-2015-2017 portati dalle cartelle esattoriali / ruoli 2016, 2018, 2019, 2020 già notificate il 04/08/2016, 16/03/2018, 20/03/2019,
15/09/2021 come indicato nel prospetto allegato, specificando “La presente comunicazione vale a tutti gli effetti quale atto interruttivo dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 e ss. del codice civile” (ALL.16); lettera/pec del 15/03/2022, con la quale l'Ente sollecitava il pagamento dei contributi relativi agli anni 2014-2015-2016 portati dalle cartelle esattoriali / ruoli 2018, 2019 già notificate il 16/03/2018 e 20/03/2019 come indicato nel prospetto allegato, specificando “La presente comunicazione vale a tutti gli effetti quale atto interruttivo dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 e ss. del codice civile” (ALL.17); lettera/pec del 08/09/2022, con la quale l'Ente comunicava che a seguito di una verifica finanze erano emerse delle divergenze tra i redditi dichiarati dall'iscritto alla in relazione all'anno d'imposta 2019 rispetto a quelli Parte_2 dichiarati dal medesimo all' invitava pertanto, il geometra a regolarizzare Controparte_2 spontaneamente la propria posizione contributiva usufruendo di un regime sanzionatorio più favorevole, avvertendolo che in mancanza i redditi sarebbero stati allineati d'ufficio a quelli dichiarati al Fisco e si sarebbe proceduto al recupero forzoso delle somme dovute (ALL.18); lettera/pec del 31/10/2022, con la quale l'Ente sollecitava il pagamento dei contributi relativi agli anni 2014-2015-2016 come indicato nel prospetto allegato”.
2. Risulta preliminare e decisiva ai fini del giudizio l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Com'è noto, l'art. 3 comma 9, n. 335/95 ha sostituito la previgente disciplina disponendo che i contributi di previdenza ed assistenza sociale si prescrivono nei seguenti termini: “a)
4 dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte “le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il successivo comma 10 del medesimo art. 3 stabilisce che i predetti termini prescrizionali si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Ciò posto, va in primo luogo osservato che risulta documentata la rituale notifica delle cartelle rispettivamente in data 4.8.2016, 24.3.2017,16.3.2018 20.3.2019 e 15.9.2021 (cfr. relate in atti alla produzione dell' ). Controparte_2
3. In relazione alla cartella n. 071 2016 0008772879 000 notificata in data 4.8.2016 risulta decorso alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo
(7.10.2022) il termine di prescrizione quinquennale applicabile in una simile fattispecie e tenuto anche conto della sospensione del termine di prescrizione previsto durante il periodo emergenziale.
Gli atti interruttivi successivi alla notifica della cartella e richiamati da
[...]
e da riguardano crediti contribuitivi di annualità successive a Controparte_2 CP_1
quelle oggetto della cartella (2010-2011 e 2012).
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, va accertato che la non ha diritto di CP_1
agire esecutivamente nei confronti del ricorrente per le somme nella cartella di pagamento n. 071 2016 0008772879 000 per intervenuta prescrizione.
4. Diversamente, in relazione alle restanti cartelle di pagamento n. 071 2017 0024396155
000, n. 371 2018 0015667781 000, n. 371 2019 0038193475 000, n. 371 2020 0030968873 000, notificate il 24.3.2017, 16.3.2018 20.3.2019 e 15.9.2021 non risulta decorso il termine di
5 prescrizione quinquennale, tenuto conto anche della sospensione prevista dalla normativa emergenziale già richiamata. Difatti, trova applicazione nel caso di specie la sospensione del termine di prescrizione dei contributi prevista dall'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il quale al comma 2, ha previsto che:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, il quale ha del pari previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al
30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Il termine quinquennale di prescrizione dei contributi dovuti anteriormente al 23.2.2020, ove ordinariamente venga a maturare successivamente al 31.12.2020, soggiace dunque ad un periodo complessivo di sospensione di 311 gg. (129 gg. dal 23 febbraio 2020 al 30.6.2020
+ 182 gg. dal 31.12.2020 al 30.6.2021 = 311 gg.).
In relazione a tale parte di domanda il ricorso va pertanto rigettato.
5. Le spese di lite sono compensate nella misura di 1/3 in considerazione del limitato e parziale accoglimento della domanda;
la restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara che la Controparte_1 non ha diritto di agire esecutivamente nei
[...]
6 confronti della ricorrente per le somme indicate nella cartella di pagamento n. . 071
2016 0008772879 000 per intervenuta prescrizione;
- rigetta per il resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la
[...] ha Controparte_1
diritto di agire esecutivamente nei confronti della ricorrente per le somme indicate nelle 071 2017 0024396155 000, n. 371 2018 0015667781 000, n. 371 2019 0038193475
000, n. 371 2020 0030968873 000;
- condanna parte ricorrente al pagamento di 2/3 delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte resistente in complessivi € 750,00 oltre spese generali IVA e
CPA come per legge;
- compensa per il resto le spese di lite fra le parti.
Aversa, 14.2.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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