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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19951/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. LB MO Presidente
Dott. UC LL Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. r.g. 19951/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CHIARABELLI CINZIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di sentenza n. 1663 emessa dal Tribunale di Torino del 06.10.2025. Con sentenza n. 1663 del 2025, il Tribunale di Torino ha pronunciato la separazione personale tra le parti. Con ricorso congiuntamente depositato il 15.10.2025, i ricorrenti hanno domandato al Tribunale la modifica delle condizioni della separazione. Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quello della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo.
Non si riporta il secondo periodo della condizione riportata al n.2 del ricorso introduttivo (“essendo entrambi militari si invita la sensibilità del comando nell'utilizzo della flessibilità oraria e di eventuale ore da poter utilizzare per la minore”), non rientrando tra le competenze del Tribunale sollecitare soggetti terzi all'utilizzo di flessibilità oraria o simili. Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di separazione, che debbono nel resto intendersi integralmente confermate e richiamate, dispone aggiungersi la seguente condizione: DISPONE che al fine di mantenere una continuità quotidiana con la bambina da entrambi i genitori (anche nelle settimane di non permanenza) i genitori si impegnino ad accompagnare e riprendere a scuola la minore (chi la mattina e chi il pomeriggio) rispettando gli orari scolastici 8:20 -16:20. Inoltre, nel momento in cui terminerà la scuola alle 14 entrambi i genitori dovranno collaborare al prelievo da scuola ed al pranzo domestico in quanto celiaca.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
UC LL LB MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. LB MO Presidente
Dott. UC LL Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. r.g. 19951/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CHIARABELLI CINZIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di sentenza n. 1663 emessa dal Tribunale di Torino del 06.10.2025. Con sentenza n. 1663 del 2025, il Tribunale di Torino ha pronunciato la separazione personale tra le parti. Con ricorso congiuntamente depositato il 15.10.2025, i ricorrenti hanno domandato al Tribunale la modifica delle condizioni della separazione. Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quello della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo.
Non si riporta il secondo periodo della condizione riportata al n.2 del ricorso introduttivo (“essendo entrambi militari si invita la sensibilità del comando nell'utilizzo della flessibilità oraria e di eventuale ore da poter utilizzare per la minore”), non rientrando tra le competenze del Tribunale sollecitare soggetti terzi all'utilizzo di flessibilità oraria o simili. Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di separazione, che debbono nel resto intendersi integralmente confermate e richiamate, dispone aggiungersi la seguente condizione: DISPONE che al fine di mantenere una continuità quotidiana con la bambina da entrambi i genitori (anche nelle settimane di non permanenza) i genitori si impegnino ad accompagnare e riprendere a scuola la minore (chi la mattina e chi il pomeriggio) rispettando gli orari scolastici 8:20 -16:20. Inoltre, nel momento in cui terminerà la scuola alle 14 entrambi i genitori dovranno collaborare al prelievo da scuola ed al pranzo domestico in quanto celiaca.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
UC LL LB MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.