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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15440/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Cavallo Maria Grazia, in virtù di procura speciale Parte_1 in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Gallone Claudia, in virtù di procura speciale in Parte_2 atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
12/01/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 59 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.08.2005 e il 18.07.2009. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 25/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore (nato a [...] il [...]) sia affidato congiuntamente Persona_3 ad entrambi i genitori con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale solo per le questioni attinenti all'ordinaria amministrazione, con allocazione principale e residenza presso la madre nella casa familiare sita in Torino, Via Nuoro n. 42.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il figlio maggiorenne (nato a [...] il [...]) Persona_4 continuerà a vivere e mantenere la propria residenza presso la casa familiare sita in Torino, Via Nuoro
n. 42, fino a quando vorrà e riterrà, unitamente alla madre ed al fratello minore . Persona_3
DISPONE, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé entrambi i figli liberamente e, quantomeno, potrà tenere il figlio minore presso di sé secondo la seguente Persona_3 ripartizione di calendario:
- il padre terrà con sé il figlio minore (unitamente al figlio maggiorenne , Persona_3 Persona_4 se e quando lo vorrà) nei weekend a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola (oppure dal differente orario concordato con la madre) sino al lunedì mattina (oppure al differente orario concordato con la madre);
- i coniugi concordano nello stabilire un regime elastico di permanenza dei figli presso ciascuno di essi. Salvo diverso accordo, a titolo indicativo, i coniugi concordano che i figli permarranno con il padre almeno un giorno infrasettimanale.
- durante le vacanze Natalizie il padre terrà con sé il figlio minore (unitamente al figlio Persona_3 maggiorenne , se e quando lo vorrà) ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 Persona_4 dicembre al 6 gennaio;
in ogni caso il figlio minore (unitamente al maggiorenne se e Per_2 Per_1 quando lo vorrà) passerà la Vigilia di Natale con il genitore cui non spetta la permanenza per la settimana di Natale. Ogni diverso accordo verrà preso nel rispetto reciproco delle esigenze lavorative dei genitori e delle volontà del figlio minore;
pagina 2 di 4 - il figlio minore (unitamente al figlio maggiorenne , se e quando lo Persona_3 Persona_4 vorrà) trascorrerà le vacanze Pasquali con ciascun genitore ad anni alterni, sempre fatto salvo ogni diverso accordo tra genitori e figlio;
- nel periodo delle vacanze estive il figlio minore (unitamente al figlio maggiorenne Per_2 Per_4
, se e quando lo vorrà) trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non
[...] consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
fatto salvo ogni diverso accordo condiviso tra genitori e figlio. Con riguardo al periodo di vacanza scolastica (da giugno a settembre), i genitori si impegnano a collaborare nella gestione del figlio minore in modo equo.
DÀ ATTO che le parti concordano che nella gestione quotidiana del figlio minore i coniugi collaboreranno nell'interesse dello stesso avvalendosi anche dell'ausilio dei nonni, quando i genitori saranno impossibilitati a trascorrere tempo con i ragazzi a causa di esigenze lavorative.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che ogni diverso accordo per quanto riguarda il tempo da trascorrere per ogni genitore con il figlio minore sarà concordato per tempo e condiviso, in modo tale da poter consentire la miglior organizzazione degli impegni di ciascuno.
DISPONE che, in ragione della ripartizione fra i genitori dei periodi di permanenza del figlio minore presso ciascuno e dei rispettivi redditi, il padre contribuirà al mantenimento dei figli per i seguenti importi, peraltro già versati dal padre in accordo con la madre a far data dal mese di luglio 2022: € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio (per un totale di € 300,00) da rivalutarsi secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il 30 di ogni mese, come peraltro già avviene a partire dal mese di luglio 2022 oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, delle spese scolastiche, extrascolastiche e ludico-sportive previamente concordate, salvo che si tratti di spese necessarie e debitamente documentate, sanitarie non coperte dal SSN, previo rimborso alla madre di quanto ricevuto in sede di rimborso IRPEF a titolo di spese per i figli per la quota di competenza. Al riguardo i coniugi richiamano l'applicazione del Protocollo d'intesa all'uopo stipulato fra Tribunale e Ordine Avvocati di Torino del 15 marzo 2016. Resta inteso tra le parti che qualunque spesa straordinaria, ludico/sportiva e sanitaria dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che a partire dal mese di gennaio 2023 ed in accordo con la madre, il Sig. ha versato alla Sig.ra la metà dell'assegno familiare e/o la metà di qualsiasi Per_3 Pt_2 altro aiuto/sostegno economico previsto per i figli.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che a partire dal corrente mese di maggio 2024 gli importi percepiti a titolo di assegno unico per i figli spetteranno per intero alla madre che sarà onerata di effettuare la relativa domanda (ovvero di integrare e/o modificare quella già presentata) dichiarando il proprio diritto al percepimento dell'intero importo: sino al momento dell'effettivo perfezionamento della procedura con conseguente accredito dell'assegno sul conto corrente della madre, gli importi accreditati sul conto corrente del padre saranno dal Signor versati integralmente alla Sig.ra Per_3 Pt_2
DISPONE che la casa coniugale, sita a Torino in Via Nuoro n. 42, di proprietà di entrambi i coniugi in egual misura, venga assegnata e rimanga nella disponibilità della Signora in ragione della Pt_2 collocazione dei figli presso di lei. La sig.ra si farà esclusivo carico di ogni spesa ordinaria Pt_2 necessaria per l'abitazione in questione, comprese tutte le utenze dell'immobile, procedendo a volturare i relativi contratti in capo a sé quanto prima, qualora non vi avesse ancora provveduto. Il diritto all'assegnazione permarrà fino a che entrambi i figli non saranno economicamente autosufficienti.
DÀ ATTO che le parti concordano che il rateo mensile del mutuo cointestato a tasso variabile gravante sull'abitazione familiare sarà a carico di ciascun coniuge in misura del 50% ciascuno;
la somma di competenza del sig. arà versata unitamente al contributo per i figli entro il giorno Parte_1
30 di ciascun mese. Le parti potranno valutare di alienare l'immobile di Torino, Via Nuoro n. 42, a terzi pagina 3 di 4 oppure potranno valutare l'acquisto dell'altrui quota allorquando entrambi i figli saranno economicamente autosufficienti (o in qualunque momento, in caso di accordo tra le parti) e comunque anche prima dell'allontanamento dei figli dalla casa familiare.
1 DÀ ATTO che le parti concordano che, a definizione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi:
- l'autovettura Fiat Tipo berlina, targata FC447PW, intestata a ma acquistata con Parte_1 provvista comune tra i coniugi, rimarrà nella esclusiva disponibilità dello stesso;
- il motociclo Scooter targato ER25120 intestato a anch'esso acquistato in parte con Parte_1 provvista comune, rimarrà nella esclusiva disponibilità dello stesso, che lo utilizzerà e si occuperà di ogni necessaria spesa attinente alla relativa cura e manutenzione.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto di natura economica o patrimoniale tra gli stessi intercorrente e di essere soddisfatti con riferimento ad ogni pretesa o richiesta insorta nonché di essere in condizioni patrimoniali tali da non necessitare di assegni di mantenimento per essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, ad ogni reciproca richiesta di mantenimento.
DÀ ATTO che i coniugi concordano di autorizzare reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e si scambiano reciproco consenso per il rinnovo o per il rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio e del passaporto del minore.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15440/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Cavallo Maria Grazia, in virtù di procura speciale Parte_1 in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Gallone Claudia, in virtù di procura speciale in Parte_2 atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
12/01/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 59 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.08.2005 e il 18.07.2009. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 25/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore (nato a [...] il [...]) sia affidato congiuntamente Persona_3 ad entrambi i genitori con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale solo per le questioni attinenti all'ordinaria amministrazione, con allocazione principale e residenza presso la madre nella casa familiare sita in Torino, Via Nuoro n. 42.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il figlio maggiorenne (nato a [...] il [...]) Persona_4 continuerà a vivere e mantenere la propria residenza presso la casa familiare sita in Torino, Via Nuoro
n. 42, fino a quando vorrà e riterrà, unitamente alla madre ed al fratello minore . Persona_3
DISPONE, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé entrambi i figli liberamente e, quantomeno, potrà tenere il figlio minore presso di sé secondo la seguente Persona_3 ripartizione di calendario:
- il padre terrà con sé il figlio minore (unitamente al figlio maggiorenne , Persona_3 Persona_4 se e quando lo vorrà) nei weekend a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola (oppure dal differente orario concordato con la madre) sino al lunedì mattina (oppure al differente orario concordato con la madre);
- i coniugi concordano nello stabilire un regime elastico di permanenza dei figli presso ciascuno di essi. Salvo diverso accordo, a titolo indicativo, i coniugi concordano che i figli permarranno con il padre almeno un giorno infrasettimanale.
- durante le vacanze Natalizie il padre terrà con sé il figlio minore (unitamente al figlio Persona_3 maggiorenne , se e quando lo vorrà) ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 Persona_4 dicembre al 6 gennaio;
in ogni caso il figlio minore (unitamente al maggiorenne se e Per_2 Per_1 quando lo vorrà) passerà la Vigilia di Natale con il genitore cui non spetta la permanenza per la settimana di Natale. Ogni diverso accordo verrà preso nel rispetto reciproco delle esigenze lavorative dei genitori e delle volontà del figlio minore;
pagina 2 di 4 - il figlio minore (unitamente al figlio maggiorenne , se e quando lo Persona_3 Persona_4 vorrà) trascorrerà le vacanze Pasquali con ciascun genitore ad anni alterni, sempre fatto salvo ogni diverso accordo tra genitori e figlio;
- nel periodo delle vacanze estive il figlio minore (unitamente al figlio maggiorenne Per_2 Per_4
, se e quando lo vorrà) trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non
[...] consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
fatto salvo ogni diverso accordo condiviso tra genitori e figlio. Con riguardo al periodo di vacanza scolastica (da giugno a settembre), i genitori si impegnano a collaborare nella gestione del figlio minore in modo equo.
DÀ ATTO che le parti concordano che nella gestione quotidiana del figlio minore i coniugi collaboreranno nell'interesse dello stesso avvalendosi anche dell'ausilio dei nonni, quando i genitori saranno impossibilitati a trascorrere tempo con i ragazzi a causa di esigenze lavorative.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che ogni diverso accordo per quanto riguarda il tempo da trascorrere per ogni genitore con il figlio minore sarà concordato per tempo e condiviso, in modo tale da poter consentire la miglior organizzazione degli impegni di ciascuno.
DISPONE che, in ragione della ripartizione fra i genitori dei periodi di permanenza del figlio minore presso ciascuno e dei rispettivi redditi, il padre contribuirà al mantenimento dei figli per i seguenti importi, peraltro già versati dal padre in accordo con la madre a far data dal mese di luglio 2022: € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio (per un totale di € 300,00) da rivalutarsi secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il 30 di ogni mese, come peraltro già avviene a partire dal mese di luglio 2022 oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, delle spese scolastiche, extrascolastiche e ludico-sportive previamente concordate, salvo che si tratti di spese necessarie e debitamente documentate, sanitarie non coperte dal SSN, previo rimborso alla madre di quanto ricevuto in sede di rimborso IRPEF a titolo di spese per i figli per la quota di competenza. Al riguardo i coniugi richiamano l'applicazione del Protocollo d'intesa all'uopo stipulato fra Tribunale e Ordine Avvocati di Torino del 15 marzo 2016. Resta inteso tra le parti che qualunque spesa straordinaria, ludico/sportiva e sanitaria dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che a partire dal mese di gennaio 2023 ed in accordo con la madre, il Sig. ha versato alla Sig.ra la metà dell'assegno familiare e/o la metà di qualsiasi Per_3 Pt_2 altro aiuto/sostegno economico previsto per i figli.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che a partire dal corrente mese di maggio 2024 gli importi percepiti a titolo di assegno unico per i figli spetteranno per intero alla madre che sarà onerata di effettuare la relativa domanda (ovvero di integrare e/o modificare quella già presentata) dichiarando il proprio diritto al percepimento dell'intero importo: sino al momento dell'effettivo perfezionamento della procedura con conseguente accredito dell'assegno sul conto corrente della madre, gli importi accreditati sul conto corrente del padre saranno dal Signor versati integralmente alla Sig.ra Per_3 Pt_2
DISPONE che la casa coniugale, sita a Torino in Via Nuoro n. 42, di proprietà di entrambi i coniugi in egual misura, venga assegnata e rimanga nella disponibilità della Signora in ragione della Pt_2 collocazione dei figli presso di lei. La sig.ra si farà esclusivo carico di ogni spesa ordinaria Pt_2 necessaria per l'abitazione in questione, comprese tutte le utenze dell'immobile, procedendo a volturare i relativi contratti in capo a sé quanto prima, qualora non vi avesse ancora provveduto. Il diritto all'assegnazione permarrà fino a che entrambi i figli non saranno economicamente autosufficienti.
DÀ ATTO che le parti concordano che il rateo mensile del mutuo cointestato a tasso variabile gravante sull'abitazione familiare sarà a carico di ciascun coniuge in misura del 50% ciascuno;
la somma di competenza del sig. arà versata unitamente al contributo per i figli entro il giorno Parte_1
30 di ciascun mese. Le parti potranno valutare di alienare l'immobile di Torino, Via Nuoro n. 42, a terzi pagina 3 di 4 oppure potranno valutare l'acquisto dell'altrui quota allorquando entrambi i figli saranno economicamente autosufficienti (o in qualunque momento, in caso di accordo tra le parti) e comunque anche prima dell'allontanamento dei figli dalla casa familiare.
1 DÀ ATTO che le parti concordano che, a definizione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi:
- l'autovettura Fiat Tipo berlina, targata FC447PW, intestata a ma acquistata con Parte_1 provvista comune tra i coniugi, rimarrà nella esclusiva disponibilità dello stesso;
- il motociclo Scooter targato ER25120 intestato a anch'esso acquistato in parte con Parte_1 provvista comune, rimarrà nella esclusiva disponibilità dello stesso, che lo utilizzerà e si occuperà di ogni necessaria spesa attinente alla relativa cura e manutenzione.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto di natura economica o patrimoniale tra gli stessi intercorrente e di essere soddisfatti con riferimento ad ogni pretesa o richiesta insorta nonché di essere in condizioni patrimoniali tali da non necessitare di assegni di mantenimento per essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, ad ogni reciproca richiesta di mantenimento.
DÀ ATTO che i coniugi concordano di autorizzare reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e si scambiano reciproco consenso per il rinnovo o per il rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio e del passaporto del minore.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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