TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 1649 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'avv. GIORDANO ANDREA per procura Parte_1
in atti
E
, con il patrocinio dell'avv. GIORDANO ANDREA Controparte_1
per procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.12.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto 2) la SI.ra , Parte_1 con i figli minori, si è già allontanata dalla casa familiare di proprietà esclusiva del marito, pertanto non si richiede alcun provvedimento di assegnazione dell'immobile; 3) I figli minori, e ND, sono affidati ad entrambi i genitori, con potestà disgiunta sulle Per_1 questioni ordinarie e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Piazza
Ateneo Salesiano,81; 4) Il padre, potrà vedere e stare con i figli durante la settimana almeno due volte (il martedì e il giovedì), dall'uscita di scuola fino alla sera alle 20.30 quando dopo averli fatti mangiare li riporterà a casa della madre;
a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 10.00 alla domenica sera alle 20.30, quando dopo averli fatti mangiare li riaccompagnerà a casa della madre;
Durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno ad anni alterni con i genitori dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con uno e il lunedì dell'Angelo con l'altro. Nel periodo in cui i minori non frequenteranno la scuola, ovvero nei periodi di chiusura della stessa per le vacanze estive, la frequentazione settimanale seguirà quanto sopra previsto;
Per le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre quindici giorni, anche non continuativi, da determinarsi di comune accordo con la madre, tenuto conto delle esigenze di entrambi i genitori, entro il mese di maggio di ogni anno;
le parti convengono che la regolamentazione del diritto di visita del padre, sopra riportata potrà essere derogata in caso di accordo tra i genitori. Tuttavia, qualora tale accordo non venga raggiunto si applicherà la regolamentazione del diritto di visita del padre di cui al punto precedente;
5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , quale Controparte_1 Parte_1 assegno perequativo per il mantenimento dei figli, la somma di €. 600,00 (seicento/00),
(Euro 300,00 a figlio), entro il 5 di ogni mese, con versamento diretto sulle coordinate bancarie del c/c n.______ intestato alla moglie marito ed adeguamento successivo automatico annuale secondo gli indici ISTAT. Il padre rimborserà, inoltre, alla madre il
50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Roma, allegato alle presenti condizioni di separazione come parte integrante delle stesse. 6) I coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per se stessi e per i figli minori”; ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
coniugati in Roma il 09/10/2006, alle condizioni congiunte riportate
[...]
in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (anno 2006, atto 00021, parte 2, serie A08);
- nulla sulle spese
Roma, 18.3.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 1649 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'avv. GIORDANO ANDREA per procura Parte_1
in atti
E
, con il patrocinio dell'avv. GIORDANO ANDREA Controparte_1
per procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.12.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto 2) la SI.ra , Parte_1 con i figli minori, si è già allontanata dalla casa familiare di proprietà esclusiva del marito, pertanto non si richiede alcun provvedimento di assegnazione dell'immobile; 3) I figli minori, e ND, sono affidati ad entrambi i genitori, con potestà disgiunta sulle Per_1 questioni ordinarie e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Piazza
Ateneo Salesiano,81; 4) Il padre, potrà vedere e stare con i figli durante la settimana almeno due volte (il martedì e il giovedì), dall'uscita di scuola fino alla sera alle 20.30 quando dopo averli fatti mangiare li riporterà a casa della madre;
a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 10.00 alla domenica sera alle 20.30, quando dopo averli fatti mangiare li riaccompagnerà a casa della madre;
Durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno ad anni alterni con i genitori dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con uno e il lunedì dell'Angelo con l'altro. Nel periodo in cui i minori non frequenteranno la scuola, ovvero nei periodi di chiusura della stessa per le vacanze estive, la frequentazione settimanale seguirà quanto sopra previsto;
Per le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre quindici giorni, anche non continuativi, da determinarsi di comune accordo con la madre, tenuto conto delle esigenze di entrambi i genitori, entro il mese di maggio di ogni anno;
le parti convengono che la regolamentazione del diritto di visita del padre, sopra riportata potrà essere derogata in caso di accordo tra i genitori. Tuttavia, qualora tale accordo non venga raggiunto si applicherà la regolamentazione del diritto di visita del padre di cui al punto precedente;
5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , quale Controparte_1 Parte_1 assegno perequativo per il mantenimento dei figli, la somma di €. 600,00 (seicento/00),
(Euro 300,00 a figlio), entro il 5 di ogni mese, con versamento diretto sulle coordinate bancarie del c/c n.______ intestato alla moglie marito ed adeguamento successivo automatico annuale secondo gli indici ISTAT. Il padre rimborserà, inoltre, alla madre il
50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Roma, allegato alle presenti condizioni di separazione come parte integrante delle stesse. 6) I coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per se stessi e per i figli minori”; ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
coniugati in Roma il 09/10/2006, alle condizioni congiunte riportate
[...]
in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (anno 2006, atto 00021, parte 2, serie A08);
- nulla sulle spese
Roma, 18.3.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi