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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/04/2024, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Riccardo Rosetti Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1828 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierina Manca, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Piera Attasi, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.06.2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, , premesso che Parte_1
Per_ dalla relazione more uxorio con erano nate 20.06.2005) ed Controparte_1 Per_1
(20.05.2008) riconosciute da entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di voler disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie, disponendo l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per le figlie a carico del di € 2.000,00 complessivi, oltre al 70% delle spese CP_1 straordinarie afferenti ai figli.
A sostegno delle richieste, la ricorrente ha dedotto:
- di aver convissuto con il dall'anno 2002, dapprima in Roma presso CP_1 un'abitazione condotta in locazione ed in seguito in una villa lussuosa acquistata in
Anguillara Sabazia;
- che il rapporto affettivo tra le parti è venuto meno dall'anno 2016 a causa di comportamenti irascibili e di gelosia tenuti dal;
CP_1
- di aver trasferito la residenza nel medesimo Comune di Anguillara Sabazia in una casa modesta di sua proprietà, gravata da un mutuo e dove vi abita con le figlie;
- che il padre ha corrisposto somme per il mantenimento della prole solo in un primo momento e per un importo non sufficiente alle esigenze delle minori ed alle sue effettive capacità economiche;
- che al tempo della convivenza il nucleo ha condotto una vita agiata;
- di essere un'impiegata amministrativa presso una società e di percepire una retribuzione di circa 1800,00 mensili;
- che il padre delle minori è un consulente finanziario, svolge attività lavorativa in Roma e Milano percependo un emolumento mensile di circa 8.000,00 euro, oltre a fringe benefit di varia natura ed è titolare di un portafoglio di investimenti.
- che il contributo al mantenimento delle figlie deve essere rapportato alle elevate capacità reddituali del . CP_1
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onerando
2 parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 30.10.23 si è costituito in giudizio il resistente che, contestata la ricostruzione dei fatti indicati nel ricorso, ha dedotto:
- che la convivenza è cessata per volontà della e la relazione affettiva Parte_1
è venuta meno a causa dei comportamenti tenuti dalla stessa;
- di aver subito la separazione e tentato in più occasioni di trovare una via di componimento nell'interesse delle figlie;
Per_
- che ed , adolescenti, hanno entrambe sviluppato un rapporto Per_1 conflittuale con la madre;
- che la somma richiesta per il mantenimento delle stesse è eccessiva e comporterebbe disparità tra le parti nel contribuire al loro sostentamento;
- che l'abitazione di proprietà in cui vive è gravata da mutuo con rata mensile di notevole importo sino all'anno 2043;
- che nelle more della procedura la figlia divenuta maggiorenne. Per_1
- che dal tempo della separazione il resistente non svolge più attività manageriale ma di sola consulenza fiscale con i relativi minori introiti economici.
Tanto dedotto, il ha chiesto in via principale l'affidamento condiviso CP_1 delle minori con collocamento presso di sé, disciplina del diritto di vista della madre ed un contributo per il mantenimento delle figlie a carico di quest'ultima di euro
1.000,00 mensili;
il resistente ha inoltre formulato domande in via subordinata ed ha articolato istanze istruttorie.
Depositate le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 29.11.23 sono comparse le parti personalmente assistite dai difensori e hanno dedotto di aver raggiunto un accordo nei termini che sono state indicati nel verbale di causa.
Il Giudice, preso atto, ha fissato udienza di trattazione in modalità cartolare, onerando i procuratori delle parti al deposito di conclusioni congiunte.
All'udienza cartolare tenutasi il 6.12.23, lette le note con cui le parti hanno precisato le conclusioni in via congiunta con indicate nel dettaglio le condizioni dell'accordo raggiunto, il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3 Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c., iscritto al n. 1928/2023 R.G.A.C., così dispone:
Per_ a) Affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggiore interesse e relative all'istruzione, educazione e cura saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, inclinazione ed aspirazione della figlia.
Per_ b) potrà tenere con sé la figlia presso la propria abitazione Controparte_1 per due week-end al mese alternati, dal venerdì sera sino al lunedì mattina, con pernottamento notturno. Il padre, compatibilmente con le esigenze
Per_ scolastiche e sportive di , avrà diritti di visita anche in quei giorni infrasettimanali in cui lo stesso si trova nella sede lavorativa di Roma, previo accordo in ordine ai giorni e alle modalità di visita con la madre. Per le
Per_ vacanze di Natale trascorrerà con il padre sette giorni, con pernottamenti notturni, alternando con cadenza annuale il periodo dal 23 al
31 dicembre ed il periodo dal 10 al 6 gennaio;
per le vacanze di Pasqua trascorrerà con il padre tre giorni, alternando con cadenza annuale il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al Per_ mercoledì. Durante il periodo estivo il padre potrà tenere la figlia con sé per 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente entro al giorno 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Per_ c) contribuirà al mantenimento delle figlie ed Controparte_1 Per_1 versando alla madre la somma mensile di euro 700,00 Parte_1
(settecento/00) a titolo di mantenimento ordinario, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, alle seguenti coordinate IBAN 1T51F0358901600010570108324, a decorrere dal
4 5.12.2023. Detto importo verrà annualmente e automaticamente rivalutato in relazione all'aumento del costo della vita secondo gli indici di svalutazione monetaria per le famiglie di impiegati ed operai a Org_1 partire dall'anno 2025.
d) Pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% le spese straordinarie di carattere medico, scolastico, sportivo, e ludico delle figlie come stabilite nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia.
e) In caso di trasferimento fuori sede, per motivi universitari, di una o di entrambe le figlie il mantenimento sarà erogato loro in via diretta.
Spese compensate.
Così deciso in Civitavecchia, il 28 marzo 2024
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott. Riccardo Rosetti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Riccardo Rosetti Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1828 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierina Manca, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Piera Attasi, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.06.2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, , premesso che Parte_1
Per_ dalla relazione more uxorio con erano nate 20.06.2005) ed Controparte_1 Per_1
(20.05.2008) riconosciute da entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di voler disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie, disponendo l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per le figlie a carico del di € 2.000,00 complessivi, oltre al 70% delle spese CP_1 straordinarie afferenti ai figli.
A sostegno delle richieste, la ricorrente ha dedotto:
- di aver convissuto con il dall'anno 2002, dapprima in Roma presso CP_1 un'abitazione condotta in locazione ed in seguito in una villa lussuosa acquistata in
Anguillara Sabazia;
- che il rapporto affettivo tra le parti è venuto meno dall'anno 2016 a causa di comportamenti irascibili e di gelosia tenuti dal;
CP_1
- di aver trasferito la residenza nel medesimo Comune di Anguillara Sabazia in una casa modesta di sua proprietà, gravata da un mutuo e dove vi abita con le figlie;
- che il padre ha corrisposto somme per il mantenimento della prole solo in un primo momento e per un importo non sufficiente alle esigenze delle minori ed alle sue effettive capacità economiche;
- che al tempo della convivenza il nucleo ha condotto una vita agiata;
- di essere un'impiegata amministrativa presso una società e di percepire una retribuzione di circa 1800,00 mensili;
- che il padre delle minori è un consulente finanziario, svolge attività lavorativa in Roma e Milano percependo un emolumento mensile di circa 8.000,00 euro, oltre a fringe benefit di varia natura ed è titolare di un portafoglio di investimenti.
- che il contributo al mantenimento delle figlie deve essere rapportato alle elevate capacità reddituali del . CP_1
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onerando
2 parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 30.10.23 si è costituito in giudizio il resistente che, contestata la ricostruzione dei fatti indicati nel ricorso, ha dedotto:
- che la convivenza è cessata per volontà della e la relazione affettiva Parte_1
è venuta meno a causa dei comportamenti tenuti dalla stessa;
- di aver subito la separazione e tentato in più occasioni di trovare una via di componimento nell'interesse delle figlie;
Per_
- che ed , adolescenti, hanno entrambe sviluppato un rapporto Per_1 conflittuale con la madre;
- che la somma richiesta per il mantenimento delle stesse è eccessiva e comporterebbe disparità tra le parti nel contribuire al loro sostentamento;
- che l'abitazione di proprietà in cui vive è gravata da mutuo con rata mensile di notevole importo sino all'anno 2043;
- che nelle more della procedura la figlia divenuta maggiorenne. Per_1
- che dal tempo della separazione il resistente non svolge più attività manageriale ma di sola consulenza fiscale con i relativi minori introiti economici.
Tanto dedotto, il ha chiesto in via principale l'affidamento condiviso CP_1 delle minori con collocamento presso di sé, disciplina del diritto di vista della madre ed un contributo per il mantenimento delle figlie a carico di quest'ultima di euro
1.000,00 mensili;
il resistente ha inoltre formulato domande in via subordinata ed ha articolato istanze istruttorie.
Depositate le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 29.11.23 sono comparse le parti personalmente assistite dai difensori e hanno dedotto di aver raggiunto un accordo nei termini che sono state indicati nel verbale di causa.
Il Giudice, preso atto, ha fissato udienza di trattazione in modalità cartolare, onerando i procuratori delle parti al deposito di conclusioni congiunte.
All'udienza cartolare tenutasi il 6.12.23, lette le note con cui le parti hanno precisato le conclusioni in via congiunta con indicate nel dettaglio le condizioni dell'accordo raggiunto, il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3 Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c., iscritto al n. 1928/2023 R.G.A.C., così dispone:
Per_ a) Affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggiore interesse e relative all'istruzione, educazione e cura saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, inclinazione ed aspirazione della figlia.
Per_ b) potrà tenere con sé la figlia presso la propria abitazione Controparte_1 per due week-end al mese alternati, dal venerdì sera sino al lunedì mattina, con pernottamento notturno. Il padre, compatibilmente con le esigenze
Per_ scolastiche e sportive di , avrà diritti di visita anche in quei giorni infrasettimanali in cui lo stesso si trova nella sede lavorativa di Roma, previo accordo in ordine ai giorni e alle modalità di visita con la madre. Per le
Per_ vacanze di Natale trascorrerà con il padre sette giorni, con pernottamenti notturni, alternando con cadenza annuale il periodo dal 23 al
31 dicembre ed il periodo dal 10 al 6 gennaio;
per le vacanze di Pasqua trascorrerà con il padre tre giorni, alternando con cadenza annuale il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al Per_ mercoledì. Durante il periodo estivo il padre potrà tenere la figlia con sé per 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente entro al giorno 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Per_ c) contribuirà al mantenimento delle figlie ed Controparte_1 Per_1 versando alla madre la somma mensile di euro 700,00 Parte_1
(settecento/00) a titolo di mantenimento ordinario, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, alle seguenti coordinate IBAN 1T51F0358901600010570108324, a decorrere dal
4 5.12.2023. Detto importo verrà annualmente e automaticamente rivalutato in relazione all'aumento del costo della vita secondo gli indici di svalutazione monetaria per le famiglie di impiegati ed operai a Org_1 partire dall'anno 2025.
d) Pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% le spese straordinarie di carattere medico, scolastico, sportivo, e ludico delle figlie come stabilite nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia.
e) In caso di trasferimento fuori sede, per motivi universitari, di una o di entrambe le figlie il mantenimento sarà erogato loro in via diretta.
Spese compensate.
Così deciso in Civitavecchia, il 28 marzo 2024
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott. Riccardo Rosetti
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