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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione civile
Il Giudice delegato,
a scioglimento della riserva assunta, all'udienza del 13.03.2025, nel sub-procedimento iscritto al R.G.
362_1 dell'anno 2025; letto il ricorso per separazione giudiziale depositato da nei confronti di;
Parte_1 CP_1 rilevato che la , nel detto ricorso, ha chiesto adottarsi provvedimenti indifferibili nell'interesse Parte_1 dei minori ai sensi dell'art. 437bis.15 c.p.c. e, in particolare, disporsi l'affidamento esclusivo in proprio favore dei figli minori e l'attivazione del Servizio Spazio Neutro per gli Persona_1 Persona_2 incontri padre-figli nonché di porre a carico dell' l'obbligo di contribuire al mantenimento dei CP_1 figli mediante la corresponsione della somma mensile di € 500,00; rilevato che a fondamento della formulata richiesta la ricorrente ha dedotto:
- che il marito, appartenente alle forze dell'ordine, a seguito di una denuncia sporta nei confronti di alcuni vicini di casa, temendo di perdere il proprio lavoro, aveva iniziato ad assumere condotte preoccupanti, convincendosi, secondo la prospettazione di parte ricorrente, che tutta la famiglia era controllata con
“ripetitori e cimici nascoste” e di essere “oggetto di indagine” da parte dei colleghi;
- che l' aveva iniziato ad accusarla di intrattenere relazioni extraconiugali con dei suoi colleghi;
CP_1
- che il resistente, nel febbraio del 2024, aveva tentato di togliersi la vita e era stato quindi ricoverato, a seguito di tale gesto, presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Alcamo, rientrando in casa dopo essere stato dimesso;
- che nel mese di settembre 2024 l' era stato nuovamente ricoverato poiché aveva posto in essere CP_1 un nuovo atto autolesionistico, ricovero al quale ne seguiva un terzo;
- che il rapporto coniugale, già provato a causa della malattia del resistente, veniva definitivamente compromesso a causa delle accuse di tradimento che il marito le rivolgeva;
- di avere rinvenuto, nel mese di febbraio del 2025, nella cronologia del proprio tablet, asseritamente configurato con il telefono dell' , ricerche del seguente tenore “come uccidere la moglie..come acquistare CP_1 una pistola con porto d'ami scaduto”;
- di avere, da quel momento, deciso di non fare vedere i figli al marito per la paura che tale rinvenimento le aveva ingenerato;
rilevato ancora che, con provvedimento reso inaudita altera parte in data 07.03.2025, è stato disposto, in ordine al regime di frequentazione padre-figli, che il resistente possa incontrare i minori due pomeriggi a settimana, presso i locali dei Servizi Sociali del Comune di Vita o, se del caso, di negli orari indicati Per_3 dai medesimi Servizi;
considerato che, instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio , il quale ha CP_1 esposto:
- di avere scoperto, mediante la lettura di alcuni messaggi, che la ricorrente, nel 2016, allorquando si trovava in Sardegna per lavoro, aveva intrattenuto una relazione con un altro uomo;
- di avere patito una profonda frustrazione e sofferenza a causa del tradimento asseritamente perpetrato dalla moglie;
- di avere iniziato a nutrire sospetti nei confronti della , nutrendo un senso di crescente Parte_1 frustrazione che lo aveva poi condotto al tentativo di suicidio;
- di essere stato costretto dalla moglie a lasciare la casa familiare dopo il periodo di degenza presso il reparto psichiatrico dell'ospedale di Alcamo;
- di avere continuato a contribuire al mantenimento dei figli minori, vedendosi negata ogni possibilità di incontro con gli stessi;
- di essere stato spesso vittima delle condotte aggressive e manipolative della moglie;
- di non avere commesso ulteriori atti di autolesionismo dopo quello del febbraio del 2024;
- di avere intrapreso un percorso terapeutico che ha favorito un miglioramento delle sue condizioni di salute;
- che il turbamento emotivo vissuto non ha mai avuto effetti pregiudizievoli sulla moglie e sui figli;
sentite le parti e i loro procuratori nonché l'informatore di parte resistente;
letti atti e documenti di causa;
esaminata, in particolare, la documentazione medica, depositata in forza della richiesta avanzata con il decreto del 07.03.2025, dalla cui lettura si desume che all , a seguito del primo ricovero presso il CP_1 reparto di psichiatria dell'Ospedale di Alcamo (febbraio 2024), è stata diagnosticata una “depressione reattiva psicotica” e all'esito del secondo ricovero (settembre 2024) “una psicosi di tipo depressivo”; esaminata la relazione trasmessa dal Servizio di Coordinamento Psico-Giuridico (CPG) afferente Parte all' il quale, all'esito dell'incontro con i minori, ha Controparte_2 rappresentato che gli stessi “appaiono, seppur da una primissima valutazione, inseriti in un contesto familiare materno, protettivo e rassicurante, in cui la madre rappresenta un contenitore emotivo, capace di accogliere e restituire le loro paure e stati d'animo”, riferendo che “i minori, rispetto alla relazione con la figura paterna, verbalizzano quanto segue:” PÀ sta male quando non prende le medicine, quando invece prende le medicine sta meglio”. La fratria, nel corso dell'osservazione psicologica è apparsa serena, confortati e rassicurati dalla presenza della madre, che rappresenta un riferimento affettivo significativo ed una base sicura”, e dando atto di non avere potuto procedere all'ascolto del resistente, non essendo riusciti a contattarlo;
esaminata ancora la relazione trasmessa dai Servizi Sociali del Comune di Vita, i quali hanno riferito di conoscere il nucleo familiare poiché segnalato nell'ottobre del 2024 dalla dott.ssa del CSM di Per_4
– la quale aveva riferito che l' si trovava in un profondo stato depressivo, con tratti Per_3 CP_1 deliranti –; di avere svolto dei colloqui con la ricorrente, con il resistente e con il fratello di quest'ultimo e la di lui moglie (questi ultimi preoccupati poiché il resistente appariva poco collaborante e chiuso all'opportunità di lasciarsi aiutare veramente e, dunque, manifestati perplessità in ordine alla possibilità di lasciare all' le chiavi di una automobile e di fargli incontrare i figli minori); di essere stati CP_1 ricontattati nel mese di novembre del 2024 dalla sorella dell e dalla dott.ssa che CP_1 Per_4 avevano riferito che il resistente, durante il ricovero presso la clinica Morana, aveva tentato di gettarsi da un balcone e che, nell'occasione, la sorella del resistente aveva ribadito che l'uomo continuava a non essere collaborativo e a non volersi fare aiutare;
di avere acquisito informazioni anche dalla pediatra dei minori (che descriveva la ricorrente come una madre apprensiva, ansiosa e a tratti esagerata e raccontava di non avere mai visto l' ) nonché gli insegnanti della minore (v. relazione in atti); CP_1 Per_1 esaminati la documentazione medica allegata alla memoria difensiva di parte resistente, datata
14.01.2025 e 18.02.2025, nonché il verbale della Commissione del Dipartimento Militare di Medica Legale di Messina, che ha dichiarato, in data 06.02.2025, la temporanea inidoneità al servizio di istituto nella
Polizia di Stato (per gg 40) dell' ; CP_1 rilevato che nessuna delle parti ha chiesto termine per esaminare la documentazione medica in atti né le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali incaricati e dal Servizio di Coordinamento Psico-Giuridico (CPG), insistendo, ciascuna, nell'accoglimento delle istanze spiegate;
osservato che secondo il disposto di cui all'art. 473bis.15 c.p.c. “in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindi giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica”; rilevato, dunque, che il legislatore della riforma ha circoscritto il ricorso ai provvedimenti indifferibili ai soli casi in cui sono configurabili pregiudizi imminenti e irreparabili per i minori;
richiamato il verbale dell'udienza del 13.03.2025 e rilevato, in particolare, che il resistente ha confermato di avere effettuato, con il proprio cellulare, nel mese di febbraio del 2015 (nello specifico il 18.02.2025) le ricerche di cui alla documentazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio, affermando di essere consapevole di avere “sbagliato” e che non era sua intenzione fare del male alla moglie, ricerche aventi il seguente tenore “voglio uccidere mia moglie”, “posso acquistare armi con porto d'armi scaduto”, “porto d'armi scaduto posso detenere armi”, “ingestione candeggina sintomi”, “ingerire benzina”, “uccide la moglie dopo tradimento”, “ingerire disgorgante” (v. allegato al ricorso introduttivo); ritenuto che, alla luce della documentazione medica in atti, delle relazioni acquisite dai Servizi incaricati nonché della natura delle ricerche pacificamente fatte dall' sul web – elementi tutti che CP_1 evidenziano la persistenza in capo all' , pur a fronte del supporto al medesimo fornito dallo CP_1 psichiatra che lo ha in cura, di un profondo senso di frustrazione e di una situazione di precaria stabilità emotiva –, in attesa dei necessari approfondimenti istruttori che verranno svolti nel giudizio principale, deve trovare conferma il decreto del 07.03.2025 in punto di regime di frequentazione padre-figli (i quali hanno comunque manifestato, in occasione dell'incontro svoltosi presso i Servizi Sociali del Comune di il desiderio di incontrare l' ) e, dunque, deve confermarsi che il resistente potrà incontrare Per_3 CP_1
i figli minori, due pomeriggi a settimana, presso i locali dei Servizi Sociali del Comune di Salemi, negli orari che gli stessi Servizi Sociali indicheranno, in spazio neutro e alla presenza degli operatori dei Servizi stessi;
ritenuto altresì di dovere disporre, sulla scorta delle medesime considerazioni ed in attesa dei necessari approfondimenti istruttori che verranno svolti nel giudizio principale, l'affidamento esclusivo dei minori alla ricorrente, con collocamento presso domicilio materno;
ritenuto altresì necessario:
a) invitare i Servizi Sociali del Comune di Salemi di relazionare in ordine all'andamento degli incontri padre-figli;
b) incaricare l' di della presa in carico e di una più Controparte_3 CP_2 approfondita valutazione dell'intero nucleo familiare sia nelle sue singole parti (genitori, figli) che nella sua complessità (osservazione dinamiche genitori-figli), con un approfondimento diagnostico-valutativo
(coinvolgendo anche, se del caso, altri servizi specialistici come ad esempio il CSM) circa la complessiva situazione dei minori nonché sulle competenze genitoriali, dinamiche relazionali familiari e caratteristiche personologiche dei suoi membri, verificando altresì, previa interlocuzione con altri servizi specialistici quali il CSM, la percorribilità di programmi di sostegno in favore dell' ; CP_1 ritenuto che difettino i presupposti di cui all'art. 473bis.15 c.p.c. in ordine alla richiesta di parte ricorrente di porre a carico dell' l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, nulla avendo CP_1 allegato la ricorrente – che peraltro si è separata di fatto dal resistente nel settembre del 2024 – sul punto;
considerato di dovere disporre la comunicazione al P.M., in quanto interveniente necessario, del decreto di fissazione di udienza del 07.03.2025, del verbale di udienza del 13.03.2025 e della presente ordinanza, anche per le eventuali determinazioni di competenza in ordine alle emergenze della presente fase procedimentale;
P.Q.M.
1) conferma il decreto del 07.03.2025 in punto di regime di frequentazione padre-figli e, dunque, la statuizione secondo cui il resistente potrà incontrare i figli minori, due pomeriggi a settimana, presso i locali dei Servizi Sociali del Comune di negli orari che gli stessi Servizi Sociali indicheranno, in Per_3 spazio neutro e alla presenza degli operatori dei Servizi stessi;
2) dispone l'affidamento esclusivo dei minori alla ricorrente, con collocamento presso il domicilio materno;
3) invita Servizi Sociali del Comune di a fornire le informazioni richieste in parte motiva con Per_3 relazione da trasmettere alla cancelleria dell'intestato Tribunale entro il 22.05.2025 e da acquisire, a cura della cancelleria, nel procedimento principale la cui prima udienza si terrà in data 29.05.2025;
4) incarica l' di er la presa in carico e valutazione del nucleo, Controparte_3 CP_2 secondo quanto indicato in parte motiva, invitandolo a predisporre una relazione da fare pervenire presso la cancelleria dell'intestato Tribunale entro il 22.05.2025 - relazione da acquisire, a cura della cancelleria, nel procedimento principale la cui prima udienza si terrà in data 29.05.2025;
5) rigetta le ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente ex art. 473bis.15 c.p.c.;
6) dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, al P.M. in quanto interveniente necessario, del decreto di fissazione di udienza del 07.03.2025, del verbale di udienza del 13.03.2025 e della presente ordinanza, anche per le eventuali determinazioni di competenza in ordine alle emergenze della presente fase procedimentale;
7) dispone la chiusura del presente sub-procedimento.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Marsala, 14.03.2025
Il Giudice delegato
Mariaserena Barcellona
Sezione civile
Il Giudice delegato,
a scioglimento della riserva assunta, all'udienza del 13.03.2025, nel sub-procedimento iscritto al R.G.
362_1 dell'anno 2025; letto il ricorso per separazione giudiziale depositato da nei confronti di;
Parte_1 CP_1 rilevato che la , nel detto ricorso, ha chiesto adottarsi provvedimenti indifferibili nell'interesse Parte_1 dei minori ai sensi dell'art. 437bis.15 c.p.c. e, in particolare, disporsi l'affidamento esclusivo in proprio favore dei figli minori e l'attivazione del Servizio Spazio Neutro per gli Persona_1 Persona_2 incontri padre-figli nonché di porre a carico dell' l'obbligo di contribuire al mantenimento dei CP_1 figli mediante la corresponsione della somma mensile di € 500,00; rilevato che a fondamento della formulata richiesta la ricorrente ha dedotto:
- che il marito, appartenente alle forze dell'ordine, a seguito di una denuncia sporta nei confronti di alcuni vicini di casa, temendo di perdere il proprio lavoro, aveva iniziato ad assumere condotte preoccupanti, convincendosi, secondo la prospettazione di parte ricorrente, che tutta la famiglia era controllata con
“ripetitori e cimici nascoste” e di essere “oggetto di indagine” da parte dei colleghi;
- che l' aveva iniziato ad accusarla di intrattenere relazioni extraconiugali con dei suoi colleghi;
CP_1
- che il resistente, nel febbraio del 2024, aveva tentato di togliersi la vita e era stato quindi ricoverato, a seguito di tale gesto, presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Alcamo, rientrando in casa dopo essere stato dimesso;
- che nel mese di settembre 2024 l' era stato nuovamente ricoverato poiché aveva posto in essere CP_1 un nuovo atto autolesionistico, ricovero al quale ne seguiva un terzo;
- che il rapporto coniugale, già provato a causa della malattia del resistente, veniva definitivamente compromesso a causa delle accuse di tradimento che il marito le rivolgeva;
- di avere rinvenuto, nel mese di febbraio del 2025, nella cronologia del proprio tablet, asseritamente configurato con il telefono dell' , ricerche del seguente tenore “come uccidere la moglie..come acquistare CP_1 una pistola con porto d'ami scaduto”;
- di avere, da quel momento, deciso di non fare vedere i figli al marito per la paura che tale rinvenimento le aveva ingenerato;
rilevato ancora che, con provvedimento reso inaudita altera parte in data 07.03.2025, è stato disposto, in ordine al regime di frequentazione padre-figli, che il resistente possa incontrare i minori due pomeriggi a settimana, presso i locali dei Servizi Sociali del Comune di Vita o, se del caso, di negli orari indicati Per_3 dai medesimi Servizi;
considerato che, instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio , il quale ha CP_1 esposto:
- di avere scoperto, mediante la lettura di alcuni messaggi, che la ricorrente, nel 2016, allorquando si trovava in Sardegna per lavoro, aveva intrattenuto una relazione con un altro uomo;
- di avere patito una profonda frustrazione e sofferenza a causa del tradimento asseritamente perpetrato dalla moglie;
- di avere iniziato a nutrire sospetti nei confronti della , nutrendo un senso di crescente Parte_1 frustrazione che lo aveva poi condotto al tentativo di suicidio;
- di essere stato costretto dalla moglie a lasciare la casa familiare dopo il periodo di degenza presso il reparto psichiatrico dell'ospedale di Alcamo;
- di avere continuato a contribuire al mantenimento dei figli minori, vedendosi negata ogni possibilità di incontro con gli stessi;
- di essere stato spesso vittima delle condotte aggressive e manipolative della moglie;
- di non avere commesso ulteriori atti di autolesionismo dopo quello del febbraio del 2024;
- di avere intrapreso un percorso terapeutico che ha favorito un miglioramento delle sue condizioni di salute;
- che il turbamento emotivo vissuto non ha mai avuto effetti pregiudizievoli sulla moglie e sui figli;
sentite le parti e i loro procuratori nonché l'informatore di parte resistente;
letti atti e documenti di causa;
esaminata, in particolare, la documentazione medica, depositata in forza della richiesta avanzata con il decreto del 07.03.2025, dalla cui lettura si desume che all , a seguito del primo ricovero presso il CP_1 reparto di psichiatria dell'Ospedale di Alcamo (febbraio 2024), è stata diagnosticata una “depressione reattiva psicotica” e all'esito del secondo ricovero (settembre 2024) “una psicosi di tipo depressivo”; esaminata la relazione trasmessa dal Servizio di Coordinamento Psico-Giuridico (CPG) afferente Parte all' il quale, all'esito dell'incontro con i minori, ha Controparte_2 rappresentato che gli stessi “appaiono, seppur da una primissima valutazione, inseriti in un contesto familiare materno, protettivo e rassicurante, in cui la madre rappresenta un contenitore emotivo, capace di accogliere e restituire le loro paure e stati d'animo”, riferendo che “i minori, rispetto alla relazione con la figura paterna, verbalizzano quanto segue:” PÀ sta male quando non prende le medicine, quando invece prende le medicine sta meglio”. La fratria, nel corso dell'osservazione psicologica è apparsa serena, confortati e rassicurati dalla presenza della madre, che rappresenta un riferimento affettivo significativo ed una base sicura”, e dando atto di non avere potuto procedere all'ascolto del resistente, non essendo riusciti a contattarlo;
esaminata ancora la relazione trasmessa dai Servizi Sociali del Comune di Vita, i quali hanno riferito di conoscere il nucleo familiare poiché segnalato nell'ottobre del 2024 dalla dott.ssa del CSM di Per_4
– la quale aveva riferito che l' si trovava in un profondo stato depressivo, con tratti Per_3 CP_1 deliranti –; di avere svolto dei colloqui con la ricorrente, con il resistente e con il fratello di quest'ultimo e la di lui moglie (questi ultimi preoccupati poiché il resistente appariva poco collaborante e chiuso all'opportunità di lasciarsi aiutare veramente e, dunque, manifestati perplessità in ordine alla possibilità di lasciare all' le chiavi di una automobile e di fargli incontrare i figli minori); di essere stati CP_1 ricontattati nel mese di novembre del 2024 dalla sorella dell e dalla dott.ssa che CP_1 Per_4 avevano riferito che il resistente, durante il ricovero presso la clinica Morana, aveva tentato di gettarsi da un balcone e che, nell'occasione, la sorella del resistente aveva ribadito che l'uomo continuava a non essere collaborativo e a non volersi fare aiutare;
di avere acquisito informazioni anche dalla pediatra dei minori (che descriveva la ricorrente come una madre apprensiva, ansiosa e a tratti esagerata e raccontava di non avere mai visto l' ) nonché gli insegnanti della minore (v. relazione in atti); CP_1 Per_1 esaminati la documentazione medica allegata alla memoria difensiva di parte resistente, datata
14.01.2025 e 18.02.2025, nonché il verbale della Commissione del Dipartimento Militare di Medica Legale di Messina, che ha dichiarato, in data 06.02.2025, la temporanea inidoneità al servizio di istituto nella
Polizia di Stato (per gg 40) dell' ; CP_1 rilevato che nessuna delle parti ha chiesto termine per esaminare la documentazione medica in atti né le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali incaricati e dal Servizio di Coordinamento Psico-Giuridico (CPG), insistendo, ciascuna, nell'accoglimento delle istanze spiegate;
osservato che secondo il disposto di cui all'art. 473bis.15 c.p.c. “in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindi giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica”; rilevato, dunque, che il legislatore della riforma ha circoscritto il ricorso ai provvedimenti indifferibili ai soli casi in cui sono configurabili pregiudizi imminenti e irreparabili per i minori;
richiamato il verbale dell'udienza del 13.03.2025 e rilevato, in particolare, che il resistente ha confermato di avere effettuato, con il proprio cellulare, nel mese di febbraio del 2015 (nello specifico il 18.02.2025) le ricerche di cui alla documentazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio, affermando di essere consapevole di avere “sbagliato” e che non era sua intenzione fare del male alla moglie, ricerche aventi il seguente tenore “voglio uccidere mia moglie”, “posso acquistare armi con porto d'armi scaduto”, “porto d'armi scaduto posso detenere armi”, “ingestione candeggina sintomi”, “ingerire benzina”, “uccide la moglie dopo tradimento”, “ingerire disgorgante” (v. allegato al ricorso introduttivo); ritenuto che, alla luce della documentazione medica in atti, delle relazioni acquisite dai Servizi incaricati nonché della natura delle ricerche pacificamente fatte dall' sul web – elementi tutti che CP_1 evidenziano la persistenza in capo all' , pur a fronte del supporto al medesimo fornito dallo CP_1 psichiatra che lo ha in cura, di un profondo senso di frustrazione e di una situazione di precaria stabilità emotiva –, in attesa dei necessari approfondimenti istruttori che verranno svolti nel giudizio principale, deve trovare conferma il decreto del 07.03.2025 in punto di regime di frequentazione padre-figli (i quali hanno comunque manifestato, in occasione dell'incontro svoltosi presso i Servizi Sociali del Comune di il desiderio di incontrare l' ) e, dunque, deve confermarsi che il resistente potrà incontrare Per_3 CP_1
i figli minori, due pomeriggi a settimana, presso i locali dei Servizi Sociali del Comune di Salemi, negli orari che gli stessi Servizi Sociali indicheranno, in spazio neutro e alla presenza degli operatori dei Servizi stessi;
ritenuto altresì di dovere disporre, sulla scorta delle medesime considerazioni ed in attesa dei necessari approfondimenti istruttori che verranno svolti nel giudizio principale, l'affidamento esclusivo dei minori alla ricorrente, con collocamento presso domicilio materno;
ritenuto altresì necessario:
a) invitare i Servizi Sociali del Comune di Salemi di relazionare in ordine all'andamento degli incontri padre-figli;
b) incaricare l' di della presa in carico e di una più Controparte_3 CP_2 approfondita valutazione dell'intero nucleo familiare sia nelle sue singole parti (genitori, figli) che nella sua complessità (osservazione dinamiche genitori-figli), con un approfondimento diagnostico-valutativo
(coinvolgendo anche, se del caso, altri servizi specialistici come ad esempio il CSM) circa la complessiva situazione dei minori nonché sulle competenze genitoriali, dinamiche relazionali familiari e caratteristiche personologiche dei suoi membri, verificando altresì, previa interlocuzione con altri servizi specialistici quali il CSM, la percorribilità di programmi di sostegno in favore dell' ; CP_1 ritenuto che difettino i presupposti di cui all'art. 473bis.15 c.p.c. in ordine alla richiesta di parte ricorrente di porre a carico dell' l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, nulla avendo CP_1 allegato la ricorrente – che peraltro si è separata di fatto dal resistente nel settembre del 2024 – sul punto;
considerato di dovere disporre la comunicazione al P.M., in quanto interveniente necessario, del decreto di fissazione di udienza del 07.03.2025, del verbale di udienza del 13.03.2025 e della presente ordinanza, anche per le eventuali determinazioni di competenza in ordine alle emergenze della presente fase procedimentale;
P.Q.M.
1) conferma il decreto del 07.03.2025 in punto di regime di frequentazione padre-figli e, dunque, la statuizione secondo cui il resistente potrà incontrare i figli minori, due pomeriggi a settimana, presso i locali dei Servizi Sociali del Comune di negli orari che gli stessi Servizi Sociali indicheranno, in Per_3 spazio neutro e alla presenza degli operatori dei Servizi stessi;
2) dispone l'affidamento esclusivo dei minori alla ricorrente, con collocamento presso il domicilio materno;
3) invita Servizi Sociali del Comune di a fornire le informazioni richieste in parte motiva con Per_3 relazione da trasmettere alla cancelleria dell'intestato Tribunale entro il 22.05.2025 e da acquisire, a cura della cancelleria, nel procedimento principale la cui prima udienza si terrà in data 29.05.2025;
4) incarica l' di er la presa in carico e valutazione del nucleo, Controparte_3 CP_2 secondo quanto indicato in parte motiva, invitandolo a predisporre una relazione da fare pervenire presso la cancelleria dell'intestato Tribunale entro il 22.05.2025 - relazione da acquisire, a cura della cancelleria, nel procedimento principale la cui prima udienza si terrà in data 29.05.2025;
5) rigetta le ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente ex art. 473bis.15 c.p.c.;
6) dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, al P.M. in quanto interveniente necessario, del decreto di fissazione di udienza del 07.03.2025, del verbale di udienza del 13.03.2025 e della presente ordinanza, anche per le eventuali determinazioni di competenza in ordine alle emergenze della presente fase procedimentale;
7) dispone la chiusura del presente sub-procedimento.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Marsala, 14.03.2025
Il Giudice delegato
Mariaserena Barcellona