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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2024, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4665/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4665/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to M.Capello, elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv.to Capello.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to D.Cericola e dell'Avv.to Controparte_1
F.Clarizio, elettivamente domiciliato in Torino, Via del Carmine n. 2, presso il difensore avv.to
Cericola.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Riservata ogni altra azione, ragione e deduzione
Contrariis rejectis
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino
In via pregiudiziale di rito
- in via principale: rigettare l'eccezione preliminare formulata dalla società convenuta e, per l'effetto, dichiarare la giurisdizione del Giudice italiano a decidere della presente controversia;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venga dichiarato il difetto di giurisdizione del
Giudice italiano in favore di quello di straniero, concedere termine per la riassunzione della causa innanzi al Giudice ritenuto competente.
Nel merito
pagina 1 di 6 - in via istruttoria: concedere i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c., come da istanze già formulate dall'esponente alle udienze del 15/11/2022 e 17/07/2023;
- in via principale: per tutti i motivi esposti nel presente atto, accertare l'inadempimento di
alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dell'ing. Controparte_1 Pt_1
e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €
[...]
83.467,84, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. -dalla data di proposizione della domanda giudiziale al saldo- e rivalutazione monetaria.
- in via principale: con il favore delle spese e degli onorari di causa, compresi quelli liquidati all'esito del procedimento di ingiunzione europea instaurato anteriormente al presente giudizio, e sentenza esecutiva ex lege.
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione preliminare formulata dalla società convenuta, compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dell'assoluta peculiarità e complessità delle questioni giuridiche trattate nel presente giudizio”.
Per parte convenuta:
“Voglia codesto on.le Tribunale di Torino, per tutte le ragioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via pregiudiziale e principale:
- fissare udienza di precisazione delle conclusioni sulla questione pregiudiziale, senza concessione dei termini per memorie intermedie;
- dichiarare in limine il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore del giudice tedesco territorialmente competente individuato, a seconda del valore, nell'Amtsgericht (Pretura) o nel
Landgericht (Tribunale del Land) di Norimberga (Nürnberg); in subordine, e senza riconoscimento della giurisdizione italiana: in via istruttoria, ammettere la produzione di ulteriori documenti e la prova orale per interpello e per testi sulle circostanze indicate in narrativa e numerate da 1) a 19), depurate da eventuali giudizi di valore, con i testi Ing. e arch. , domiciliati in Norimberga c/o la Per_1 Persona_2
convenuta, da escutere mediante testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c., ai fini della quale, con la presente memoria, si chiede alla controparte di manifestare il proprio assenso, ovvero in forma delegata ai sensi del Reg. (CE) n. 1206/2001 da parte della locale pretura ( di Org_1
Norimberga (Nürnberg), autorità giudiziaria competente ai sensi del § 1074 della Zivilprozessordnung
pagina 2 di 6 (ZPO), codice di procedura tedesco, previa migliore capitolazione e deduzione nelle concedende memorie istruttorie;
nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
nel merito: rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, onorari del giudizio, rimborso forfettario 15%, rivalsa C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ingiunzione di pagamento europea n. 6757 del 9.09.2021, emessa su istanza di Parte_1
, il Tribunale di Torino intimava alla con
[...] Controparte_2
sede in Norimberga, di corrispondere al ricorrente la complessiva somma di Euro 86.583,06, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale espletata in favore della società.
Tale ingiunzione di pagamento veniva opposta dalla ed il Tribunale preso atto, assegnava a Pt_2
termine fino al 14.03.2022 per esercitare l'azione ritenuta più idonea a tutela delle proprie Pt_1
pretese creditore, poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento formulata.
Con atto di citazione notificato per la prima udienza del 3.10.2022, promuoveva il presente Pt_1 giudizio nei confronti di , chiedendo l'accertamento dell'inadempimento di quest'ultima alle Pt_2
obbligazioni contrattuali assunte nei suoi confronti, con conseguente condanna della convenuta al pagamento in suo favore dell'importo di cui alle fatture allegate alla domanda di ingiunzione europea.
Nel giudizio instaurato, si costituiva , la quale in via pregiudiziale e principale, eccepiva la Pt_2
carenza di giurisdizione del giudice italiano, ai sensi degli artt. 4 e 7 del Reg. UE n. 1215/2012, in favore del giudice tedesco territorialmente competente;
in via subordinata e nel merito, chiedeva l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente rigetto della domanda di pagamento formulata da parte attrice.
2. Celebrata la prima udienza di comparizione, con provvedimento del 29.11.2022 il Giudice, ritenendo l'eccezione relativa alla giurisdizione suscettibile di definire il giudizio, rinviava la causa all'udienza del 17.07.2023 per la precisazione delle conclusioni.
3. La presente controversia ha ad oggetto il rapporto giuridico intercorrente tra l'ingegnere Parte_1
e la .
[...] Controparte_2
Le parti si accordavano perché svolgesse attività di consulenza e progettazione architettonica Pt_1
di un centro polifunzionale denominato , con sede a Bamberga (Germania). Org_2 pagina 3 di 6 Tale accordo ritiene il Tribunale, debba essere qualificato come prestazione di servizi.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 1215/2012, l'individuazione della competenza segue la regola generale del domicilio del convenuto. Infatti, ai sensi dell'art. 5, “Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo”.
L'art. 7 del medesimo Regolamento indica ulteriori regole speciali sulla competenza: “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b).”.
Nel caso di specie, l'applicazione di una o dell'altra disposizione impone, in ogni caso, di individuare la giurisdizione nel giudice tedesco e non di quello italiano adito.
Infatti, la sede legale della società convenuta è sita in Norimberga;
peraltro, anche a ritenere che il ricorrente avesse inteso applicare le regole speciali di competenza di cui all'art. 7, avrebbe trovato applicazione il criterio di cui alla lett. b) sopra richiamata, secondo cui, nel caso di prestazione di servizi, il luogo di esecuzione dell'obbligazione coincide con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Nel caso in esame, il contenuto negoziale degli accordi tra le parti era una prestazione di servizi, consistente un'attività di progettazione architettonica di un centro polifunzionale situato in Germania;
la circostanze che il progetto non sia stato portato a termine e che gran parte del lavoro sia stato effettuato da “a distanza”, a causa della situazione pandemica, non costituiscono poi fattori Pt_1 decisivi ai fini dell'individuazione del luogo indicato dalla norma predetta e certamente non assumono valore derogatorio della giurisdizione, posto che la progettazione di cui l'attore era incaricato era destinata ad estrinsecarsi in Germania;
sull'individuazione della giurisdizione, avuto riguardo al contenuto del contratto: “ La controversia avente ad oggetto la liquidazione degli onorari per l'attività di patrocinio legale, prestata nell'ambito di un giudizio svoltosi dinanzi ad un ufficio giudiziario italiano, rientra nella giurisdizione del giudice italiano, poiché, alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del reg. (UE) n. 1215 del 2012 per le controversie in materia contrattuale, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio si identifica con quello in cui i servizi sono stati o
pagina 4 di 6 avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. C.Cass. 29575/2023; “ In tema di giurisdizione del giudice italiano, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione
Europea, la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del
Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, per le controversie in materia contrattuale, individuando
l'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, fatta salva la previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato. (La S.C. ha applicato il principio in una controversia relativa ad un contratto di distribuzione che doveva essere adempiuto ed eseguito in Brasile, all'esito della quale il giudice brasiliano aveva pronunciato la risoluzione per inadempimento, nonostante l'espressa previsione convenzionale della giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano). C.Cass. 19571/2023.
Né snatura il rapporto tra le parti, la circostanza che le prestazioni effettuate avrebbero dovuto essere ricompensate, secondo quanto prospettato dall'attore, che focalizza le proprie argomentazioni sul pagamento del corrispettivo, che peraltro costituisce solo una parte dell'obbligazione intercorrente tra attore e convenuto, composta dalla prestazione di servizi e dal pagamento della somma di denaro pattuita come corrispettivo per gli stessi.
Non sussistono pertanto fondate ragione per escludere l'applicazione dei criteri sulla competenza enunciati dal Regolamento dell'Unione europea n. 1215/2012 e quindi, definito il contenuto del contratto tra le parti, escludere la giurisdizione del Tribunale Italiano a favore del giudice tedesco territorialmente competente individuato, a seconda del valore, nell'Amtsgericht (Pretura) o nel
Landgericht (Tribunale del Land) di Norimberga (Nürnberg).
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte attrice . Pt_1
Avuto riguardo al valore della causa (€ 86.583,06) e all'assenza di attività istruttoria, gli onorari debbono essere liquidati secondo i valori medi in € 8.433,00, coincidenti con la nota spesa depositata;
non emergono complessità sul punto che giustifichino l'integrale compensazione delle spese di lite, come richiesto da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale Italiano a favore del giudice tedesco territorialmente competente, da individuarsi, a seconda del valore, nell'Amtsgericht (Pretura) o nel Landgericht
(Tribunale del Land) di Norimberga (Nürnberg).
pagina 5 di 6 Dichiara tenuto e condanna a rimborsare le spese di lite sostenute da Parte_1
, che si liquidano in € 8.433,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex Controparte_1
lege, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino 26.4.2024
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4665/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to M.Capello, elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv.to Capello.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to D.Cericola e dell'Avv.to Controparte_1
F.Clarizio, elettivamente domiciliato in Torino, Via del Carmine n. 2, presso il difensore avv.to
Cericola.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Riservata ogni altra azione, ragione e deduzione
Contrariis rejectis
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino
In via pregiudiziale di rito
- in via principale: rigettare l'eccezione preliminare formulata dalla società convenuta e, per l'effetto, dichiarare la giurisdizione del Giudice italiano a decidere della presente controversia;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venga dichiarato il difetto di giurisdizione del
Giudice italiano in favore di quello di straniero, concedere termine per la riassunzione della causa innanzi al Giudice ritenuto competente.
Nel merito
pagina 1 di 6 - in via istruttoria: concedere i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c., come da istanze già formulate dall'esponente alle udienze del 15/11/2022 e 17/07/2023;
- in via principale: per tutti i motivi esposti nel presente atto, accertare l'inadempimento di
alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dell'ing. Controparte_1 Pt_1
e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €
[...]
83.467,84, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. -dalla data di proposizione della domanda giudiziale al saldo- e rivalutazione monetaria.
- in via principale: con il favore delle spese e degli onorari di causa, compresi quelli liquidati all'esito del procedimento di ingiunzione europea instaurato anteriormente al presente giudizio, e sentenza esecutiva ex lege.
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione preliminare formulata dalla società convenuta, compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dell'assoluta peculiarità e complessità delle questioni giuridiche trattate nel presente giudizio”.
Per parte convenuta:
“Voglia codesto on.le Tribunale di Torino, per tutte le ragioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via pregiudiziale e principale:
- fissare udienza di precisazione delle conclusioni sulla questione pregiudiziale, senza concessione dei termini per memorie intermedie;
- dichiarare in limine il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore del giudice tedesco territorialmente competente individuato, a seconda del valore, nell'Amtsgericht (Pretura) o nel
Landgericht (Tribunale del Land) di Norimberga (Nürnberg); in subordine, e senza riconoscimento della giurisdizione italiana: in via istruttoria, ammettere la produzione di ulteriori documenti e la prova orale per interpello e per testi sulle circostanze indicate in narrativa e numerate da 1) a 19), depurate da eventuali giudizi di valore, con i testi Ing. e arch. , domiciliati in Norimberga c/o la Per_1 Persona_2
convenuta, da escutere mediante testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c., ai fini della quale, con la presente memoria, si chiede alla controparte di manifestare il proprio assenso, ovvero in forma delegata ai sensi del Reg. (CE) n. 1206/2001 da parte della locale pretura ( di Org_1
Norimberga (Nürnberg), autorità giudiziaria competente ai sensi del § 1074 della Zivilprozessordnung
pagina 2 di 6 (ZPO), codice di procedura tedesco, previa migliore capitolazione e deduzione nelle concedende memorie istruttorie;
nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
nel merito: rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, onorari del giudizio, rimborso forfettario 15%, rivalsa C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ingiunzione di pagamento europea n. 6757 del 9.09.2021, emessa su istanza di Parte_1
, il Tribunale di Torino intimava alla con
[...] Controparte_2
sede in Norimberga, di corrispondere al ricorrente la complessiva somma di Euro 86.583,06, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale espletata in favore della società.
Tale ingiunzione di pagamento veniva opposta dalla ed il Tribunale preso atto, assegnava a Pt_2
termine fino al 14.03.2022 per esercitare l'azione ritenuta più idonea a tutela delle proprie Pt_1
pretese creditore, poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento formulata.
Con atto di citazione notificato per la prima udienza del 3.10.2022, promuoveva il presente Pt_1 giudizio nei confronti di , chiedendo l'accertamento dell'inadempimento di quest'ultima alle Pt_2
obbligazioni contrattuali assunte nei suoi confronti, con conseguente condanna della convenuta al pagamento in suo favore dell'importo di cui alle fatture allegate alla domanda di ingiunzione europea.
Nel giudizio instaurato, si costituiva , la quale in via pregiudiziale e principale, eccepiva la Pt_2
carenza di giurisdizione del giudice italiano, ai sensi degli artt. 4 e 7 del Reg. UE n. 1215/2012, in favore del giudice tedesco territorialmente competente;
in via subordinata e nel merito, chiedeva l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente rigetto della domanda di pagamento formulata da parte attrice.
2. Celebrata la prima udienza di comparizione, con provvedimento del 29.11.2022 il Giudice, ritenendo l'eccezione relativa alla giurisdizione suscettibile di definire il giudizio, rinviava la causa all'udienza del 17.07.2023 per la precisazione delle conclusioni.
3. La presente controversia ha ad oggetto il rapporto giuridico intercorrente tra l'ingegnere Parte_1
e la .
[...] Controparte_2
Le parti si accordavano perché svolgesse attività di consulenza e progettazione architettonica Pt_1
di un centro polifunzionale denominato , con sede a Bamberga (Germania). Org_2 pagina 3 di 6 Tale accordo ritiene il Tribunale, debba essere qualificato come prestazione di servizi.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 1215/2012, l'individuazione della competenza segue la regola generale del domicilio del convenuto. Infatti, ai sensi dell'art. 5, “Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo”.
L'art. 7 del medesimo Regolamento indica ulteriori regole speciali sulla competenza: “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b).”.
Nel caso di specie, l'applicazione di una o dell'altra disposizione impone, in ogni caso, di individuare la giurisdizione nel giudice tedesco e non di quello italiano adito.
Infatti, la sede legale della società convenuta è sita in Norimberga;
peraltro, anche a ritenere che il ricorrente avesse inteso applicare le regole speciali di competenza di cui all'art. 7, avrebbe trovato applicazione il criterio di cui alla lett. b) sopra richiamata, secondo cui, nel caso di prestazione di servizi, il luogo di esecuzione dell'obbligazione coincide con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Nel caso in esame, il contenuto negoziale degli accordi tra le parti era una prestazione di servizi, consistente un'attività di progettazione architettonica di un centro polifunzionale situato in Germania;
la circostanze che il progetto non sia stato portato a termine e che gran parte del lavoro sia stato effettuato da “a distanza”, a causa della situazione pandemica, non costituiscono poi fattori Pt_1 decisivi ai fini dell'individuazione del luogo indicato dalla norma predetta e certamente non assumono valore derogatorio della giurisdizione, posto che la progettazione di cui l'attore era incaricato era destinata ad estrinsecarsi in Germania;
sull'individuazione della giurisdizione, avuto riguardo al contenuto del contratto: “ La controversia avente ad oggetto la liquidazione degli onorari per l'attività di patrocinio legale, prestata nell'ambito di un giudizio svoltosi dinanzi ad un ufficio giudiziario italiano, rientra nella giurisdizione del giudice italiano, poiché, alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del reg. (UE) n. 1215 del 2012 per le controversie in materia contrattuale, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio si identifica con quello in cui i servizi sono stati o
pagina 4 di 6 avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. C.Cass. 29575/2023; “ In tema di giurisdizione del giudice italiano, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione
Europea, la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del
Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, per le controversie in materia contrattuale, individuando
l'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, fatta salva la previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato. (La S.C. ha applicato il principio in una controversia relativa ad un contratto di distribuzione che doveva essere adempiuto ed eseguito in Brasile, all'esito della quale il giudice brasiliano aveva pronunciato la risoluzione per inadempimento, nonostante l'espressa previsione convenzionale della giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano). C.Cass. 19571/2023.
Né snatura il rapporto tra le parti, la circostanza che le prestazioni effettuate avrebbero dovuto essere ricompensate, secondo quanto prospettato dall'attore, che focalizza le proprie argomentazioni sul pagamento del corrispettivo, che peraltro costituisce solo una parte dell'obbligazione intercorrente tra attore e convenuto, composta dalla prestazione di servizi e dal pagamento della somma di denaro pattuita come corrispettivo per gli stessi.
Non sussistono pertanto fondate ragione per escludere l'applicazione dei criteri sulla competenza enunciati dal Regolamento dell'Unione europea n. 1215/2012 e quindi, definito il contenuto del contratto tra le parti, escludere la giurisdizione del Tribunale Italiano a favore del giudice tedesco territorialmente competente individuato, a seconda del valore, nell'Amtsgericht (Pretura) o nel
Landgericht (Tribunale del Land) di Norimberga (Nürnberg).
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte attrice . Pt_1
Avuto riguardo al valore della causa (€ 86.583,06) e all'assenza di attività istruttoria, gli onorari debbono essere liquidati secondo i valori medi in € 8.433,00, coincidenti con la nota spesa depositata;
non emergono complessità sul punto che giustifichino l'integrale compensazione delle spese di lite, come richiesto da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale Italiano a favore del giudice tedesco territorialmente competente, da individuarsi, a seconda del valore, nell'Amtsgericht (Pretura) o nel Landgericht
(Tribunale del Land) di Norimberga (Nürnberg).
pagina 5 di 6 Dichiara tenuto e condanna a rimborsare le spese di lite sostenute da Parte_1
, che si liquidano in € 8.433,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex Controparte_1
lege, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino 26.4.2024
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
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