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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 10.02.2025, dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 278 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
06.07.1953 a San Lorenzo (RC), rappresentato e difeso dall'avv. Marcello
Foti, appellante nei confronti di
(P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
procuratore ad negotia dott. , rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Vittorina Zappia appellata e di in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore, con sede in Trento viale A. Olivetti n. 13, appellata contumace
Alle ore. 10.05 è presente soltanto l'avv. MARCELLO FOTI per parte appellante, che precisa le conclusioni riportandosi a quelle tutte formulate nei precedenti atti e verbali di causa e discute oralmente la causa insistendo
1 nell'accoglimento dell'appello per tutte le deduzioni in esso formulate.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, alle ore 12.50, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza del procuratore, allontanatosi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 278/2024 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”, e decisa all'udienza del 10.02.2025, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Lorenzo (RC) il 06.07.1953, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Foti, appellante nei confronti di
(P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
procuratore ad negotia dott. , rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Vittorina Zappia appellata e di in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore, con sede in Trento viale A. Olivetti n. 13, appellata contumace
3 §§§
In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 2132/2023 del 03.12.2023, notificata in data
29.12.2023, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'attore ed ha compensato tra le parti le spese di giudizio.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_1
affidandosi sostanzialmente ad un unico ed articolato motivo e chiedendo di “dichiarare e ritenere la , proprietaria Controparte_3
dell'autoveicolo Fiat 500 tgt FP897PZ, esclusivo responsabile dei danni tutti subiti dall'istante; per l'effetto, condannare i convenuti CP_3
e , in solido tra loro, alla rifusione dei danni tutti
[...] CP_1
subiti dall'istante, liquidandoli nella misura di € 5.000,00 (cinquemila) o nell'altra maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, con interessi e rivalutazione;
Condannare i convenuti, sempre in solido tra loro, alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito”.
§3. Si è costituita in giudizio l' resistendo al Controparte_1
gravame e chiedendo di “rigettare l'appello proposto perché assolutamente infondato in fatto e diritto” e condannare l'appellante al pagamento delle spese del grado.
§4. Acquisito il fascicolo del giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace, la causa, discussa all'udienza odierna, viene decisa come da dispositivo e motivazione di cui si dà lettura all'esito dell'udienza, in assenza del procuratore dell'appellante (originariamente presente), allontanatosi.
§5. Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha rigettato la domanda sul
4 presupposto della assenza di “prova in ordine all'effettiva riconducibilità del sinistro alla responsabilità del conducente, della Fiat 500 tg. EP897PZ, di proprietà della società convenuta , come preteso…”, Controparte_3
nonché “con riferimento alla dimostrazione della sussistenza delle lesioni e dell'entità delle stesse, da cui si evinca che le stesse siano riconducibili al sinistro di causa”.
Precisamente, ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure ha errato nel valutare le prove dallo stesso offerte e nel ravvisare l'esistenza di contraddizioni sull'orario del sinistro, senza considerare che:
✓ l'incidente si è verificato nel pomeriggio (17:30) e l'orario del ricovero (18:05) è compatibile con quello dell'incidente, dovendosi tener conto del tempo necessario per raggiungere il pronto soccorso;
✓ i testimoni hanno confermato modalità ed orario dell'incidente;
✓ il referto del P.S. degli OO.RR. fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse, che ben potrebbero essere anche erroneamente riportate;
✓ il referto suddetto - “trauma boccale con denti movibili post trauma arcata superiore” - è pienamente compatibile con le modalità del sinistro “e la consulenza del Dott. chiude il dedotto ed il Tes_1
deducibile”;
✓ vi è, dunque, prova sia dell'an che del quantum.
§6. L'appello è infondato.
§6.1- Si legge nella sentenza impugnata: “La domanda di risarcimento avanzata dall'attore, non risulta riscontrata nei suoi elementi fattuali e di diritto dalle emergenze istruttorie ritualmente acquisite al giudizio,
5 pertanto, risulta infondata e come tale va rigettata poiché non è stata fornita prova in ordine all'effettiva riconducibilità del sinistro alla responsabilità del conducente, della Fiat 500 tg. EP897PZ, di proprietà della società convenuta , come preteso. Nella Controparte_3
fattispecie dedotta in lite, trattandosi di investimento di un pedone da parte del conducente di un veicolo senza guida di rotaie, trova applicazione la prospettazione di cui al primo comma ex art.2054c.c. Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, infatti, la norma suddetta pone a carico del conducente del veicolo una presunzione iuris tantum di colpa. Per superare tale presunzione e fondare un giudizio di colpa esclusiva o concorrente del pedone, il conducente ha
l'onere di provare che il pedone ha tenuto una condotta anomala, violando le regole del Codice della Strada e ponendosi imprevedibilmente ed improvvisamente dinanzi alla traiettoria del veicolo (Cass. n. 14064/2010;
n. 24472/2014). In particolare, la vicenda in esame presenta, nella ricostruzione dei fatti, elementi poco chiari e non sufficientemente provati.
All'udienza del 02.03.2023 il teste escusso, ha Testimone_2
dichiarato: “Mentre il passeggero stava per salire in macchina lo sportello aperto lo prendeva in viso. Nella parte relativa alla bocca principalmente.
Non sono in grado di dire quando hanno aperto lo sportello né se lo abbia aperto il o la moglie. Improvvisamente l'autovettura retrocedeva Pt_1
probabilmente la conducente ha inserito la marcia indietro”.
Riduttivo risulta anche l'apporto offerto dall'altro testimone,
[...]
il quale riferisce di trovarsi all'interno del bar posto nei pressi di Tes_3
via Ravagnese e mentre usciva riferisce “Il signor stava Pt_1
scendendo dalla macchina ed era tutto insanguinato perché inavvertitamente, penso, che il conducente abbia fatto retromarcia mentre
6 lo sportello era ancora aperto”. Alle evidenti contraddizioni emerse circa le modalità dell'incidente (un teste riferisce che il stava Pt_1
scendendo dalla macchina mentre l'altro dice che stava per salire) si aggiunge che dal certificato del Pronto Soccorso del GOM di Reggio
Calabria, nel quale, il Sanitario, Pubblico Ufficiale che ha raccolto
l'anamnesi, ha precisato: “STAMATTINA RIF INCIDENTE STRADALE
………” risulta inequivocabilmente smentito quanto sostenuto dall'attore e quanto riferito dai testi escussi, atteso che uno di questi ( Tes_2
riferisce che l'evento è avvenuto nel mese di luglio di
[...]
pomeriggio. Tali deposizioni, come sopra riportate, risultano del tutto generiche e non costituiscono un'analisi sufficiente per ricostruire la dinamica dell'incidente e devono essere ritenute prive di valenza probatoria, perché i testi come sopra riportato hanno esposto la dinamica dell'incidente in maniera assolutamente inattendibile, stante le evidenti contraddizioni ed approssimazioni rilevate nel corso del narrato da questi reso idonee ad inficiarlo totalmente. Ciò posto, in ordine al danno risarcibile chiesto dall'attore è del tutto pacifico che, in linea generale, colui che promuova l'azione di risarcimento deve provare le specifiche modalità del sinistro, la condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente del veicolo coinvolto nel fatto ed, in ossequio al disposto di cui al primo comma, ex art. 2697 c.c. deve provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere, con la conseguenza che, se lo stesso non fornisce tale prova, la sua domanda viene rigettata. Tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno è compreso anche il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il comportamento che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che
7 comportare il rigetto della domanda attorea. Nel caso in esame, si evidenzia che l'attore non ha adempiuto all'onere probatorio che erano tenuto ad assolvere, stante l'insufficienza degli elementi addotti al fine di dimostrare il nesso di causalità tra il sinistro, per come prospettato dallo stesso attore e rimasto indimostrato nella sua dinamica, ed il lamentato evento lesivo quale danno conseguenza oggetto della domanda risarcitoria.
Ciò posto, da una ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali, è da ritenersi anche che la parte attrice, non ha assolto all'onere probatorio ex art.2697 c.c., con riferimento alla dimostrazione della sussistenza delle lesioni e dell'entità delle stesse, da cui si evinca che le stesse siano riconducibili al sinistro di causa. Sulla scorta di tali risultanze può quindi concludersi che la domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata”.
§6.2- Le argomentazioni che precedono resistono alle censure dell'appellante. La difesa di in sede di gravame ha Parte_1
riproposto, infatti, le medesime doglianze formulate nell'ambito del giudizio davanti al giudice di pace, senza superare la motivazione della decisione impugnata.
Al riguardo è bene rimarcare che in primo grado l'odierno appellante ha spiegato domanda per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro che sarebbe avvenuto il 07.07.2020, alle ore 17.30, mentre si accingeva a salire sull'autovettura Fiat 500 tg FP897PZ lato passeggero e si trovava ancora in piedi con lo sportello aperto, allorquando il conducente riprendeva il movimento a retromarcia, urtandolo violentemente in viso.
Ciò posto, si osserva che il giudice di primo grado ha correttamente valutato ed interpretato le dichiarazioni rese dai testi escussi ed altrettanto correttamente ha motivato su tutti i punti sottoposti alla sua cognizione.
8 Ed invero, le contraddizioni sulla modalità dell'incidente e l'estrema genericità delle dichiarazioni dei testi e Testimone_2 [...]
sono tali da renderle assolutamente insufficienti, in mancanza di Tes_3
ulteriori riscontri oggettivi, a provare l'an e la dinamica del sinistro, e, di conseguenza, la fondatezza della domanda risarcitoria dell'originario attore.
In particolare, ha dichiarato: “Mentre il passeggero Testimone_2
stava per salire in macchina lo sportello aperto lo prendeva in viso. Nella parte relativa alla bocca principalmente. Non sono in grado di dire quando hanno aperto lo sportello né se lo abbia aperto il o la moglie. Pt_1
Improvvisamente l'autovettura retrocedeva probabilmente la conducente ha inserito la marcia indietro”.
Il testimone ha affermato: “Il signor stava Testimone_3 Pt_1
scendendo dalla macchina ed era tutto insanguinato perché inavvertitamente, penso, che il conducente abbia fatto retromarcia mentre lo sportello era ancora aperto”.
Dunque, i testi si sono contraddetti sulla dinamica del sinistro e non hanno così chiarito come il si sia procurato le lesioni lamentate. Pt_1
Né le riscontrate lacune delle dichiarazioni dei testi sono colmabili con la documentazione medica in atti, atteso che nel referto del servizio di Pronto
Soccorso si legge “stamattina rif. incidente stradale, rif. dolore arcata sup. con denti che si muovono”, e che appare poco verosimile che a seguito dell'impatto con lo sportello di un'auto in movimento, all'altezza della nuca, non siano state riportate dal anche ferite escoriate o Pt_1
ecchimosi al volto, e ciò a fortiori considerando che l'attore avrebbe urtato
“violentemente il viso” (v. atto di citazione pag. 1).
Ed ancora, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante, la segnalata insufficienza probatoria non può essere superata sulla base di quanto
9 emergente dalla dichiarazione spontanea, sottoscritta da in Persona_1
data 30.08.2021 (a distanza di oltre un anno dal sinistro), che è del seguente tenore: “In data 07.07.2020 alle ore 17.30 mi trovavo alla guida dell'autovettura Fiat 500 tg FP897PZ e mi trovavo in via Ravagnese
Superiore e uscivo in retromarcia difronte il bar Piazza Fontana e non mi accorgevo che mio marito stava salendo in auto Parte_1
aprendo la porta anteriore destra e l'ho colpito con la parte sulla bocca”.
Sul punto si rammenta che le dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo non hanno efficacia di 'piena prova', ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. n. 24468 del 2020, ord.), in applicazione della regola racchiusa nell'art. 2733, comma 3, cod. civ.
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto che le lacunose dichiarazioni dei testi non possano essere integrate da quanto desumibile dalla suddetta dichiarazione spontanea, che non fa piena prova né nei confronti del confitente né nei confronti della società assicuratrice.
Non può inoltre sottacersi che l'originario attore ha assunto che l'incidente si sarebbe verificato nel pomeriggio alle ore 17.30, mentre dalla documentazione in atti si evince che il sinistro sarebbe avvenuto di mattina
(come peraltro si legge nella pec del 19.05.2021 trasmessa dal legale dell'attore alla compagnia assicuratrice).
Nel referto del Pronto Soccorso di Reggio Calabria alla voce anamnesi è contenuto, difatti, l'inciso “stamattina rif. incidente stradale” e sul punto il referto fa fede fino a querela di falso (cfr. Cass. n. 27288 del 2022, secondo cui “Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino
a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha
10 formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”).
Anche l'evidente contraddizione sull'orario dell'incidente contribuisce di conseguenza a rendere insufficiente la prova del sinistro in controversia.
Deve pertanto ribadirsi che le emergenze istruttorie, valutate nel loro complesso, impediscono di ritenere raggiunta la prova rigorosa dell'incidente, anche in considerazione del mancato intervento di autorità di pubblica sicurezza, e conducono a confermare il rigetto della domanda.
§7. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
§8. Dato l'esito del giudizio, l'odierno appellante deve essere condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in favore dell'unica parte costituita come da dispositivo in applicazione dei parametri vigenti ratione temporis, in rapporto al valore della controversia.
§9. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio, liquidate in favore della in complessivi €1.276,00 Controparte_1
11 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA.
3) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria in data 10/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
12
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 10.02.2025, dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 278 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
06.07.1953 a San Lorenzo (RC), rappresentato e difeso dall'avv. Marcello
Foti, appellante nei confronti di
(P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
procuratore ad negotia dott. , rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Vittorina Zappia appellata e di in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore, con sede in Trento viale A. Olivetti n. 13, appellata contumace
Alle ore. 10.05 è presente soltanto l'avv. MARCELLO FOTI per parte appellante, che precisa le conclusioni riportandosi a quelle tutte formulate nei precedenti atti e verbali di causa e discute oralmente la causa insistendo
1 nell'accoglimento dell'appello per tutte le deduzioni in esso formulate.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, alle ore 12.50, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza del procuratore, allontanatosi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 278/2024 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”, e decisa all'udienza del 10.02.2025, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Lorenzo (RC) il 06.07.1953, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Foti, appellante nei confronti di
(P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
procuratore ad negotia dott. , rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Vittorina Zappia appellata e di in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore, con sede in Trento viale A. Olivetti n. 13, appellata contumace
3 §§§
In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 2132/2023 del 03.12.2023, notificata in data
29.12.2023, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'attore ed ha compensato tra le parti le spese di giudizio.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_1
affidandosi sostanzialmente ad un unico ed articolato motivo e chiedendo di “dichiarare e ritenere la , proprietaria Controparte_3
dell'autoveicolo Fiat 500 tgt FP897PZ, esclusivo responsabile dei danni tutti subiti dall'istante; per l'effetto, condannare i convenuti CP_3
e , in solido tra loro, alla rifusione dei danni tutti
[...] CP_1
subiti dall'istante, liquidandoli nella misura di € 5.000,00 (cinquemila) o nell'altra maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, con interessi e rivalutazione;
Condannare i convenuti, sempre in solido tra loro, alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito”.
§3. Si è costituita in giudizio l' resistendo al Controparte_1
gravame e chiedendo di “rigettare l'appello proposto perché assolutamente infondato in fatto e diritto” e condannare l'appellante al pagamento delle spese del grado.
§4. Acquisito il fascicolo del giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace, la causa, discussa all'udienza odierna, viene decisa come da dispositivo e motivazione di cui si dà lettura all'esito dell'udienza, in assenza del procuratore dell'appellante (originariamente presente), allontanatosi.
§5. Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha rigettato la domanda sul
4 presupposto della assenza di “prova in ordine all'effettiva riconducibilità del sinistro alla responsabilità del conducente, della Fiat 500 tg. EP897PZ, di proprietà della società convenuta , come preteso…”, Controparte_3
nonché “con riferimento alla dimostrazione della sussistenza delle lesioni e dell'entità delle stesse, da cui si evinca che le stesse siano riconducibili al sinistro di causa”.
Precisamente, ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure ha errato nel valutare le prove dallo stesso offerte e nel ravvisare l'esistenza di contraddizioni sull'orario del sinistro, senza considerare che:
✓ l'incidente si è verificato nel pomeriggio (17:30) e l'orario del ricovero (18:05) è compatibile con quello dell'incidente, dovendosi tener conto del tempo necessario per raggiungere il pronto soccorso;
✓ i testimoni hanno confermato modalità ed orario dell'incidente;
✓ il referto del P.S. degli OO.RR. fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse, che ben potrebbero essere anche erroneamente riportate;
✓ il referto suddetto - “trauma boccale con denti movibili post trauma arcata superiore” - è pienamente compatibile con le modalità del sinistro “e la consulenza del Dott. chiude il dedotto ed il Tes_1
deducibile”;
✓ vi è, dunque, prova sia dell'an che del quantum.
§6. L'appello è infondato.
§6.1- Si legge nella sentenza impugnata: “La domanda di risarcimento avanzata dall'attore, non risulta riscontrata nei suoi elementi fattuali e di diritto dalle emergenze istruttorie ritualmente acquisite al giudizio,
5 pertanto, risulta infondata e come tale va rigettata poiché non è stata fornita prova in ordine all'effettiva riconducibilità del sinistro alla responsabilità del conducente, della Fiat 500 tg. EP897PZ, di proprietà della società convenuta , come preteso. Nella Controparte_3
fattispecie dedotta in lite, trattandosi di investimento di un pedone da parte del conducente di un veicolo senza guida di rotaie, trova applicazione la prospettazione di cui al primo comma ex art.2054c.c. Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, infatti, la norma suddetta pone a carico del conducente del veicolo una presunzione iuris tantum di colpa. Per superare tale presunzione e fondare un giudizio di colpa esclusiva o concorrente del pedone, il conducente ha
l'onere di provare che il pedone ha tenuto una condotta anomala, violando le regole del Codice della Strada e ponendosi imprevedibilmente ed improvvisamente dinanzi alla traiettoria del veicolo (Cass. n. 14064/2010;
n. 24472/2014). In particolare, la vicenda in esame presenta, nella ricostruzione dei fatti, elementi poco chiari e non sufficientemente provati.
All'udienza del 02.03.2023 il teste escusso, ha Testimone_2
dichiarato: “Mentre il passeggero stava per salire in macchina lo sportello aperto lo prendeva in viso. Nella parte relativa alla bocca principalmente.
Non sono in grado di dire quando hanno aperto lo sportello né se lo abbia aperto il o la moglie. Improvvisamente l'autovettura retrocedeva Pt_1
probabilmente la conducente ha inserito la marcia indietro”.
Riduttivo risulta anche l'apporto offerto dall'altro testimone,
[...]
il quale riferisce di trovarsi all'interno del bar posto nei pressi di Tes_3
via Ravagnese e mentre usciva riferisce “Il signor stava Pt_1
scendendo dalla macchina ed era tutto insanguinato perché inavvertitamente, penso, che il conducente abbia fatto retromarcia mentre
6 lo sportello era ancora aperto”. Alle evidenti contraddizioni emerse circa le modalità dell'incidente (un teste riferisce che il stava Pt_1
scendendo dalla macchina mentre l'altro dice che stava per salire) si aggiunge che dal certificato del Pronto Soccorso del GOM di Reggio
Calabria, nel quale, il Sanitario, Pubblico Ufficiale che ha raccolto
l'anamnesi, ha precisato: “STAMATTINA RIF INCIDENTE STRADALE
………” risulta inequivocabilmente smentito quanto sostenuto dall'attore e quanto riferito dai testi escussi, atteso che uno di questi ( Tes_2
riferisce che l'evento è avvenuto nel mese di luglio di
[...]
pomeriggio. Tali deposizioni, come sopra riportate, risultano del tutto generiche e non costituiscono un'analisi sufficiente per ricostruire la dinamica dell'incidente e devono essere ritenute prive di valenza probatoria, perché i testi come sopra riportato hanno esposto la dinamica dell'incidente in maniera assolutamente inattendibile, stante le evidenti contraddizioni ed approssimazioni rilevate nel corso del narrato da questi reso idonee ad inficiarlo totalmente. Ciò posto, in ordine al danno risarcibile chiesto dall'attore è del tutto pacifico che, in linea generale, colui che promuova l'azione di risarcimento deve provare le specifiche modalità del sinistro, la condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente del veicolo coinvolto nel fatto ed, in ossequio al disposto di cui al primo comma, ex art. 2697 c.c. deve provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere, con la conseguenza che, se lo stesso non fornisce tale prova, la sua domanda viene rigettata. Tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno è compreso anche il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il comportamento che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che
7 comportare il rigetto della domanda attorea. Nel caso in esame, si evidenzia che l'attore non ha adempiuto all'onere probatorio che erano tenuto ad assolvere, stante l'insufficienza degli elementi addotti al fine di dimostrare il nesso di causalità tra il sinistro, per come prospettato dallo stesso attore e rimasto indimostrato nella sua dinamica, ed il lamentato evento lesivo quale danno conseguenza oggetto della domanda risarcitoria.
Ciò posto, da una ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali, è da ritenersi anche che la parte attrice, non ha assolto all'onere probatorio ex art.2697 c.c., con riferimento alla dimostrazione della sussistenza delle lesioni e dell'entità delle stesse, da cui si evinca che le stesse siano riconducibili al sinistro di causa. Sulla scorta di tali risultanze può quindi concludersi che la domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata”.
§6.2- Le argomentazioni che precedono resistono alle censure dell'appellante. La difesa di in sede di gravame ha Parte_1
riproposto, infatti, le medesime doglianze formulate nell'ambito del giudizio davanti al giudice di pace, senza superare la motivazione della decisione impugnata.
Al riguardo è bene rimarcare che in primo grado l'odierno appellante ha spiegato domanda per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro che sarebbe avvenuto il 07.07.2020, alle ore 17.30, mentre si accingeva a salire sull'autovettura Fiat 500 tg FP897PZ lato passeggero e si trovava ancora in piedi con lo sportello aperto, allorquando il conducente riprendeva il movimento a retromarcia, urtandolo violentemente in viso.
Ciò posto, si osserva che il giudice di primo grado ha correttamente valutato ed interpretato le dichiarazioni rese dai testi escussi ed altrettanto correttamente ha motivato su tutti i punti sottoposti alla sua cognizione.
8 Ed invero, le contraddizioni sulla modalità dell'incidente e l'estrema genericità delle dichiarazioni dei testi e Testimone_2 [...]
sono tali da renderle assolutamente insufficienti, in mancanza di Tes_3
ulteriori riscontri oggettivi, a provare l'an e la dinamica del sinistro, e, di conseguenza, la fondatezza della domanda risarcitoria dell'originario attore.
In particolare, ha dichiarato: “Mentre il passeggero Testimone_2
stava per salire in macchina lo sportello aperto lo prendeva in viso. Nella parte relativa alla bocca principalmente. Non sono in grado di dire quando hanno aperto lo sportello né se lo abbia aperto il o la moglie. Pt_1
Improvvisamente l'autovettura retrocedeva probabilmente la conducente ha inserito la marcia indietro”.
Il testimone ha affermato: “Il signor stava Testimone_3 Pt_1
scendendo dalla macchina ed era tutto insanguinato perché inavvertitamente, penso, che il conducente abbia fatto retromarcia mentre lo sportello era ancora aperto”.
Dunque, i testi si sono contraddetti sulla dinamica del sinistro e non hanno così chiarito come il si sia procurato le lesioni lamentate. Pt_1
Né le riscontrate lacune delle dichiarazioni dei testi sono colmabili con la documentazione medica in atti, atteso che nel referto del servizio di Pronto
Soccorso si legge “stamattina rif. incidente stradale, rif. dolore arcata sup. con denti che si muovono”, e che appare poco verosimile che a seguito dell'impatto con lo sportello di un'auto in movimento, all'altezza della nuca, non siano state riportate dal anche ferite escoriate o Pt_1
ecchimosi al volto, e ciò a fortiori considerando che l'attore avrebbe urtato
“violentemente il viso” (v. atto di citazione pag. 1).
Ed ancora, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante, la segnalata insufficienza probatoria non può essere superata sulla base di quanto
9 emergente dalla dichiarazione spontanea, sottoscritta da in Persona_1
data 30.08.2021 (a distanza di oltre un anno dal sinistro), che è del seguente tenore: “In data 07.07.2020 alle ore 17.30 mi trovavo alla guida dell'autovettura Fiat 500 tg FP897PZ e mi trovavo in via Ravagnese
Superiore e uscivo in retromarcia difronte il bar Piazza Fontana e non mi accorgevo che mio marito stava salendo in auto Parte_1
aprendo la porta anteriore destra e l'ho colpito con la parte sulla bocca”.
Sul punto si rammenta che le dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo non hanno efficacia di 'piena prova', ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. n. 24468 del 2020, ord.), in applicazione della regola racchiusa nell'art. 2733, comma 3, cod. civ.
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto che le lacunose dichiarazioni dei testi non possano essere integrate da quanto desumibile dalla suddetta dichiarazione spontanea, che non fa piena prova né nei confronti del confitente né nei confronti della società assicuratrice.
Non può inoltre sottacersi che l'originario attore ha assunto che l'incidente si sarebbe verificato nel pomeriggio alle ore 17.30, mentre dalla documentazione in atti si evince che il sinistro sarebbe avvenuto di mattina
(come peraltro si legge nella pec del 19.05.2021 trasmessa dal legale dell'attore alla compagnia assicuratrice).
Nel referto del Pronto Soccorso di Reggio Calabria alla voce anamnesi è contenuto, difatti, l'inciso “stamattina rif. incidente stradale” e sul punto il referto fa fede fino a querela di falso (cfr. Cass. n. 27288 del 2022, secondo cui “Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino
a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha
10 formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”).
Anche l'evidente contraddizione sull'orario dell'incidente contribuisce di conseguenza a rendere insufficiente la prova del sinistro in controversia.
Deve pertanto ribadirsi che le emergenze istruttorie, valutate nel loro complesso, impediscono di ritenere raggiunta la prova rigorosa dell'incidente, anche in considerazione del mancato intervento di autorità di pubblica sicurezza, e conducono a confermare il rigetto della domanda.
§7. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
§8. Dato l'esito del giudizio, l'odierno appellante deve essere condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in favore dell'unica parte costituita come da dispositivo in applicazione dei parametri vigenti ratione temporis, in rapporto al valore della controversia.
§9. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio, liquidate in favore della in complessivi €1.276,00 Controparte_1
11 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA.
3) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria in data 10/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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