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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18617 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati: dr.ssa Marta Ienzi Presidente dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice dr.ssa Paola Larosa Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle causa civile di primo grado iscritta al n. 30453 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, avente ad oggetto la separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio D'Alessio, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] (Cf , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli Avv.ti Massimo Biasiotti Mogliazza e Alessandra Biasiotti Mogliazza, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica - interventore ex lege –
OGGETTO: separazione giudiziale
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio in Controparte_1
Roma il 6.06.1993, esponendo che dall'unione erano nati i figli (17.07.1997) e Per_1
(12.12.2003) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi Per_2 si erano deteriorati a partire dal 2015, quando il marito aveva iniziato a porre in essere un comportamento aggressivo e violento nei suoi confronti, sia verbale che fisico, che le aveva causato anche lesioni fisiche. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di pronunciare la
1 separazione personale con addebito al marito, nonché di disporre l'affidamento condiviso della IG con collocamento presso di sé, un assegno per il mantenimento dei figli Per_2
a carico del padre di € 700 complessivi, un assegno di mantenimento in proprio favore di euro 700,00 e l'assegnazione della casa coniugale.
si costituiva in giudizio, contestato quanto dedotto dalla ricorrente circa le Controparte_1 proprie condotte violente e rilevando che le divergenze e le discussioni insorte erano derivate da un'incompatibilità caratteriale diventata nel tempo cronica. Chiedeva quindi il rigetto della richiesta di addebito della separazione, l'affidamento condiviso della IG
con regolamentazione della modalità di frequentazione paterna, l'assegnazione Per_2 della casa coniugale alla moglie, la previsione di un assegno per il mantenimento della IG
di € 200 e la determinazione che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto al Per_2 proprio mantenimento.
All'udienza presidenziale del 19.11.2020 venivano sentite le parti e, all'esito, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 28.12.2020 il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la IG ad entrambi i Per_2 genitori con collocamento presso la madre nella casa familiare, a lei assegnata, statuiva un assegno paterno per il mantenimento dei figli di € 600 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nell'ulteriore corso del giudizio veniva acquisita documentazione di carattere fiscale ed economico relativa alle parti.
Con ordinanza del 12.07.2022 il G.I. non ammetteva la prova per testi articolata dalla parte ricorrente perché concernente circostanze valutative, generiche o negative e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo un rinvio disposto con ordinanza del 7.04.2023 ed altro rinvio d'ufficio, con verbale di udienza, svoltasi con modalità cartolare, del 28.06.2024, la causa veniva riservata in decisione con termini ex art.190 c.p.c..
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia
Addebito della separazione
Le domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere Pt_1 respinta.
La moglie ha chiesto l'addebito della separazione al marito dichiarando nel ricorso che la convivenza era divenuta intollerabile in ragione dei comportamenti violenti del marito, tali da determinare anche lesioni fisiche, che però erano state curate in privato al fine di evitare
2 delle denunce, ad eccezione di un caso in cui, in data 7.08.2017, si era recata presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Cristo Re di Roma.
Osserva il Collegio che dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti non risultano provate le allegate condotte violente del marito.
In particolare, per quanto riguarda l'episodio del 7.08.2017, nella cartella clinica di Pronto
Soccorso depositata in atti si legge che si è verificato un trauma in ambiente domestico (
“riferito trauma coccigeo con limitazione funzionale antalgica”) ma alcuna conclusione può trarsi sulle cause del trauma.
Inoltre, la parte ricorrente ha articolato a riguardo un solo capitolo di prova, peraltro generico e pertanto non ammesso, relativo a comportamenti verbalmente non corretti del coniuge.
Anche la circostanza rappresentata dalla ricorrente secondo la quale il marito era solito consultare siti pornografici non ha trovato adeguato riscontro probatorio. Infatti, sul punto si evidenzia che il documento allegato alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta, consistente in copia di una stampa in cui vengono indicati dei siti di indubbio carattere pornografico, è documento privo di privo di elementi che ne consentano la collocazione temporale e soprattutto la riconducibilità a strumenti informatici usati dal resistente.
Per costante giurisprudenza “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.” (Cass.
n.14840/2006).
In mancanza di prova e di nesso di causalità, la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente deve essere respinta.
I figli
Il figlio delle parti maggiorenne ed economicamente indipendente, secondo quanto Per_1 dichiarato dalle parti. La IG , secondo quanto emerge dagli atti di causa, è Per_2 maggiorenne, non è economicamente indipendente e vive con la madre nella casa familiare, sita in Roma, via Azzano D'Asti n.56.
Pertanto nulla occorre disporre in punto di affidamento dei figli.
La casa familiare
La casa coniugale, sita in Roma, via Azzano D'Asti n.56 deve essere assegnata alla sig.ra in quanto genitore collocatario della IG . Pt_1 Per_2
Contributo al mantenimento della prole
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è
3 necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La sig.ra all'udienza presidenziale ha dichiarato di svolgere la professione di Pt_1 consulente tecnico e di percepire un reddito mensile di euro 200,00.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che nel 2018 ha percepito un reddito imponibile di euro 1.963,00 ( dichiarazione redditi del 2019), nel 2019 ha percepito un reddito imponibile di euro 1.080,00 ( dichiarazione dei redditi del 2020), nel 2021 ha percepito un reddito imponibile di euro 5.263,00 ( dichiarazione dei redditi del 2022), è titolare di un conto corrente Unicredit avente alla data del 31.12.2022 un saldo attivo di euro
9,88.
Il sig. ha dichiarato sin dalla costituzione di non svolgere più il precedente lavoro di CP_1 operaio nel settore edile ( per ragioni economiche oltre che per patologie da cui è affetto), ed ha dichiarato di percepire un reddito derivante esclusivamente dalla locazione di immobili di sua proprietà.
In base alla documentazione depositata in atti ha percepito nel 2017 un reddito di euro
4.536,00, nel 2018 ha percepito un reddito di euro 8.884,00 e nel 2019 ha percepito un reddito di euro 14.253,00; è inoltre proprietario di cinque immobili siti in Roma via Cologno
Monzese 90 e di un terreno, pervenuti in forza di successione ereditaria (vedasi dichiarazioni dei redditi in atti e All.1 alla nota di deposito del 17.12.2020, ). Nel 2020 ha percepito un reddito pari ad euro 25.808,00 ( dich. Redditi 2021), mentre nel 2021 ha percepito un reddito pari ad euro 25.233,00 ( dich. Redditi 2022). E' titolare di un conto corrente presso la Banca di credito Cooperativa di Roma con saldo finale al 31.12.2020 di euro 2.159,52 e con saldo finale al 31.12.2022 di euro 1.309,60.
Alla luce della situazione economica e reddituale descritta, appare pertanto opportuno stabilire il contributo al mantenimento della IG posto a carico del padre in Per_2 misura pari ad euro 350,00. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere confermato nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre.
Assegno di mantenimento della ricorrente
A norma dell'art. 156 cod. civ. il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio.
Con ordinanza presidenziale del 28.12.2020 non era stato previsto un assegno di mantenimento per la moglie.
4 All'esito dell'istruttoria la situazione economica delle parti è stata accertata come illustrato nel punto precedente.
Pertanto, atteso che, dalla comparazione dei redditi da ultimo documentati emerge una maggiore solidità economica del il quale è proprietario di 5 immobili e percepisce CP_1 un reddito che, nell'ultimo anno documentato, è molto superiore a quello della e Pt_1 considerata la durata del matrimonio tra le parti, ritiene il Collegio di determinare un assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito di euro 250,00 mensili, a far data dal mese successivo al deposito della presente sentenza, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi.
Si ritiene opportuno compensare le spese di lite stante il rigetto della domanda di addebito e la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide;
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Controparte_1
30.11.1965 (Cf e nata a [...] il C.F._2 Parte_1
15.09.1966 (C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in Roma il C.F._1
6.06.1993 (atto 00422 parte II serie A04 anno 1993);
2)rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
3) assegna la casa coniugale sita in Roma via Azzano D'Asti n.56 a;
Parte_1
4) determina in euro 350,00 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1 mantenimento della IG , da corrispondere a presso il di lei Per_2 Parte_1 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito della presente sentenza, fatti salvi i provvedimenti provvisori, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
5)dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la IG;
Per_2
6) determina in euro 250,00 mensili il contributo dovuto da per il Controparte_1 mantenimento di , da corrispondere a presso il di lei Parte_1 Parte_1 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito della presente sentenza, fatti salvi i provvedimenti provvisori, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
7) compensa le spese di giudizio tra le parti;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Paola Larosa Marta Ienzi
5