TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi a seguito del deposito di note difensive ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
[...]
[...]
[...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Femia (C.F. ), PEC: C.F._1
), e domiciliati presso lo studio del medesimo Email_1 sito in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19. Si comunica di voler ricevere ogni comunicazione del presente giudizio al numero di fax: 06.39737030
CONTRO
:
[...]
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
[...] domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sito in Viale delle Brigate Partigiane, 2, 16129 GE CP_1 ricorrente contro
, Controparte_1
in persona del pro tempore, dell' CP_2 Controparte_1
, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario delegato dott.
[...]
( ) dal dirigente dell CP_3 C.F._2 [...]
, dott.ssa , legalmente domiciliato nella propria Controparte_1 CP_4 sede in Via Assarotti n. 38 (tel. 010/8331218 – fax 010 8331221 – solo per CP_1 le comunicazioni con il Tribunale PEC: - il Email_2 codice fiscale dell' è , e Controparte_1 P.IVA_1 quello dell è ) Controparte_1 P.IVA_2 E contro
Controparte_1
[...]
convenuti
Ogg.: retribuzione Assistenti Amministrative per mansioni superiori di GA per aa.ss. successivi all'entrata in vigore della legge 228/2012
Conclusioni: come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato l'8.6.2024 , Parte_1 [...]
, , , tutte Assistenti Parte_1 Parte_1 Parte_1
Amministrative MIM, assumevano lo svolgimento di mansioni superiori, in quanto avevano svolto attività quali facenti funzioni GA in virtù di incarichi conferiti in sostituzione di GA per i seguenti periodi :
per l'a.s. 2019/2020,a.s.2020/201 (incarico sino a Parte_1 dicembre 2020)
per l' a.s. 2019/2020; Parte_1
, per l'a.s. 2020/201, a.s. 20212022, a.s. 2022/2023, a.s. Parte_1
2023/2024;
per l'a.s. 2019/2020,a.s.2020/201 (incarico sino a dicembre Parte_1
2020).
Lamentavano di aver ricevuto il riconoscimento delle somme spettanti per lo svolgimento di attività di mansioni superiori , ma non le somme a titolo di pozione economica maturata nel profilo di appartenenza, poiché l'Amministrazione, errando, aveva trattenuto loro dette somme dall'indennità mansioni superiori e ciò in violazione della sequenza contrattuale ai sensi dell'art 62 del Ccnl 29 novembre 2007.
Richiamavano la diversa natura degli emolumenti in questione, sicchè l'indennità di mansioni superiore non poteva assorbire la seconda voce economica, come del resto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1526/2024 del 30.5.2024 che si è pronunciata favorevolmente sul pagamento delle somme spettanti a titolo di posizione economica ivi compresa la posizione economica acquisita ai sensi dell'art 2 del CCNL 25 luglio 2008.
Evidenziavano che nella sequenza contrattuale non era previsto alcun assorbimento dell'indennità di posizione economica e che la valorizzazione professionale ATA è sganciato dall'effettivo assolvimento di mansioni superiori ed è piuttosto legato all'assolvimento di mansioni superiori ed è piuttosto legato all'esito favorevole della frequenza di appositi corsi di formazione. Pertanto, poiché i due emolumenti assolvono a due funzioni diverse, in mancanza di un'esplicita disposizione contraria legale o contrattuale, essi si cumulano e non si elidono.
Il , costituendosi chiedeva il rigetto del Controparte_1 ricorso , invocando la speciale disciplina introdotta dalla legge 228 /2012 che aveva espressamente disciplinato la liquidazione del compenso per lo svolgimento delle mansioni di GA prevedendo che dal trattamento per GA al livello iniziale della progressione economica andasse detratto quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo.
La questione è già stata oggetto di delibazione da parte di questo Giudice con sentenza n. 764 /2022 pubblicata il 6.12.2022 nell'ambito di giudizio introdotto dalle medesime parti odierne in relazione ad a.a.s.s. diversi ed antecedenti a quelli in esame.
Nel caso di specie deve rilevarsi che gli anni scolastici di esercizio di mansioni superiori sono tutti successivi all'entrata in vigore della legge 228/2012 , la quale ha stabilito : comma 44. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.
Comma 45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 e' effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato”.
Si richiama pertanto la sentenza 768/2022 in tuta la sua motivazione che aveva distinto il periodo antecedente la data di entrata in vigore di tale legge e quello successivo, accogliendo la domanda solo per i periodi precedenti all'entrata in vigore della legge 228.
Non vi è ragione di discostarsi dalla sentenza sopra richiamata, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova nel procedimento nr 160/2023 del 29 febbraio 2024, sentenze entrambe depositate dal MIM in allegato alla memoria.
L'articolo 1 comma 45 della legge 228/2012 ha modificato la disciplina dell'indennità in questione, prevedendo un differente metodo di calcolo, in base al quale: “La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato”. Pertanto, in base alle nuove modalità di calcolo, occorre detrarre dall'indennità di funzione la retribuzione complessivamente percepita dal dipendente, composta anche dell'elemento della retribuzione accessoria costituito dal beneficio della seconda posizione economica. Ebbene, sulla legittimità della nuovo sistema di calcolo introdotto dalla legge 228/2012 sono intervenute due pronunce della Corte Costituzionale, i cui principi occorre necessariamente richiamare e tenere in considerazione, in quanto dirimenti per la risoluzione del presente giudizio. Con una prima pronuncia (Corte Cost. n. 108/2016) il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 228/2012 nella parte in cui non escludono dalla loro applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di GA stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge. In altri termini, il giudice delle leggi ha chiarito il carattere di irretroattività del nuovo metodo di calcolo dell'indennità. Come chiarito dalla stessa Corte Costituzionale, l'irretroattività della legge di bilancio assolve alla funzione di tutelare il legittimo affidamento dei dipendenti che hanno accettato di svolgere gli incarichi dirigenziali secondo il trattamento retributivo più favorevole previsto prima della novella legislativa del 2013. Differente è invece la situazione riferita agli anni scolastici successivi al 2012/2013, per i quali non opera la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, cc. 44 - 45, l. n. 228/2012, ed anzi la cui legittimità costituzionale è stata confermata da un successivo intervento della Corte Costituzionale.
Infatti, con una seconda pronuncia, intervenuta in corso di causa (n. 71/2021), la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dei commi 44 e 45 della legge di bilancio per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., dato che la previsione della detrazione risponde alla “necessità di garantire la proporzionalità della retribuzione globalmente considerata”. Aggiunge, inoltre, la Corte che: “Il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza - e, quindi, già in parte remunera - la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro. Non è quindi manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di GA, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato”.
E' pur vero che la Corte di Cassazione con la sentenza 1526/2024 si è pronunciata in senso favorevole alle ricorrenti: deve tuttavia osservarsi che tale pronuncia – come evidenziato dal MIM- pare riferirsi a periodo precedente all'entrata in vigore alla legge 228/2012, di guisa che non pare applicabile al caso in esame . Del resto la ragionevolezza dell'interpretazione data in applicazione della legge 228/2012 parte dalla considerazione che le ricorrenti hanno ricevuto una retribuzione pari a qualsivoglia altro GA e non hanno subito né decrementi né vantaggi patrimoniali rispetto ai colleghi nella medesima posizione di anzianità retributiva. Illogico sarebbe arrivare all'assurdo che invece, ove riconosciuta anche l'indennità economica di posizione del profillo di appartenenza, le stesse si troverebbero a percepire di più di qualsiasi altro GA .
La domanda deve pertanto essere respinta. Le spese di lite devono essere compensate in ragione degli orientamenti difformi sull'intero territorio nazionale .
Il Giudice definendo il giudizio ex art 127 ter cpc,
respinge il ricorso;
compensa fra le parti le spese di lite . Genova, 03/01/2025 Il Giudice
Francesca Maria Parodi