Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/1968, n. 3947
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Sentenza 11 dicembre 1968

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Al difensore al quale la norma di cui all'art. 125 cod. proc. civ. ha inteso riferirsi e soltanto il difensore con procura e non anche il semplice difensore assistente. E invero,il detto difensore e chiamato dalla norma in questione a sottoscrivere gli Atti processuali in luogo della parte a cui essi sono riferibili e deve, quindi, di detta parte essere il rappresentante.*

L'art. 9 della legge 22 gennaio 1934, n. 36, nell'attribuire al procuratore legale il potere di farsi rappresentare da altro procuratore, non soltanto limita tale potere con riguardo alla localizzazione professionale, ma esige che l'incarico sia dato di volta in volta per iscritto negli Atti di causa o con dichiarazione separata. La delega, poi, presuppone l'avvenuta Costituzione del rapporto processuale, per cui essa non puo avere per oggetto la sottoscrizione dell'atto di citazione.*

Quando la legge prescrive la sottoscrizione di un atto di citazione da parte del procuratore legale esercente, tale sottoscrizione e un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo tipico dell'atto di citazione, scopo che consiste nella Costituzione del rapporto processuale tra la parte a cui l'atto e riferibile, la parte a cui l'atto e notificato ed il giudice al quale la domanda contenuta nell'atto e rivolta. Pertanto, se l'atto di citazione (nella specie, d'appello) manchi della sottoscrizione del procuratore legale esercente, la Costituzione del convenuto (nella specie, degli appellati)non vale a sanare la nullita di esso. Tale Costituzione, invero, dimostra che l'atto ha raggiunto il suo scopo per quanto si riferisce alla vocatio in jus, ma non dimostra affatto che esso abbia del pari raggiunto il suo scopo per quanto si riferisce alla proposizione della domanda al giudice.*

L'atto di citazione di primo grado o d'appello, sottoscritto da procuratore non abilitato al patrocinio nel distretto giudiziario cui appartiene l'autorita giudiziaria adita per il giudizio, e affetto da nullita assoluta e non e,pertanto,suscettibile di sanatoria alcuna. ( V. 1714-68, massima n. 333569 1856-67, massima n. 328765 e altre*

A sensi del secondo comma dell'art. 156 cod. proc. civ. puo dichiararsi la nullita di qualsiasi atto processuale, anche se essa non e comminata espressamente dalla legge,qualora l'atto manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/1968, n. 3947
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3947
    Data del deposito : 11 dicembre 1968

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