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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8401/2024 R.G. promossa da
, n. il 28/11/1964 a SANT'ANTIMO (NA), rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. MIRRA DOMENICO e dall'avv. MIGLIACCIO PASQUALE come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall' avv. BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 07.05.2025 la trattazione scritta e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 28.06.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertato un'invalidità nella misura del 100% senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa (indennità di accompagnamento, nonché lo status di persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3°,
l. 104/1992).
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 31.05.2024 e l'opposizione depositata in data 28.06.2024 .
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza
2 che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Il Tribunale ha disposto la convocazione a chiarimenti del CTU nominato nella precedente fase, invitando il CTU a prendere posizione sulle osservazioni critiche formulata anche in questa sede ed a valutare la documentazione medica di formazione successiva al deposito dell'elaborato nella prima fase.
Il CTU, alla luce della nuova documentazione prodotta, ha evidenziato: “si ritiene rilevante l'annotazione riportata nella certificazione del 14-03-2024 dell'Ospedale di
Giugliano che referta testualmente: “La paziente in seguito al trattamento ha riportato
3 disturbi gastrointestinali ed astenia marcata” Tale condizione è da ritenersi compatibile con una quadro clinico compromesso in maniera significativa a causa della somministrazione della chemioterapia praticata i cui effetti collaterali determinano tra
l'altro astenia marcata , vomito , nausea , inappetenza ect”. Il CTU nominato ha pertanto concluso: “si può pertanto ritenere che limitatamente al solo periodo della chemioterapia effettuata ovvero dal 14-12-2022 e fino al 02-06-2023 siano sussistiti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio della
Indennità di accompagnamento e della condizione di portatore di handicap grave di cui all'art.3 comma 3 della legge 14/92”.
Alla stregua di tali considerazioni e del fatto che a norma dell'art. 149 disp. att.
c.p.c. nelle controversie in materia di invalidità deve essere valutato anche l'aggravamento della malattia verificatasi nel corso del procedimento giudiziario, va quindi dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché di una condizione di disabilità ai sensi dell'art.3 comma3 della legge 104/1992 con decorrenza dal 14.12.2022 e fino al 02.06.2023.
6. Quanto al governo delle spese di lite, le stesse vengono compensate stante il riconoscimento parziale e limitato accertamento del requisito sanitario in relazione all'indennità di accompagnamento, nonché in considerazione del consolidamento del quadro invalidante in epoca successiva alla domanda e alla visita medica effettuata in fase amministrativa. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in atti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 14.12.2022 e fino al 02.06.2023;
4 - accerta la sussistenza dello status di persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3°, l. 104/1992 con decorrenza dal 14.12.2022;
- spese compensate;
- pone definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, CP_1 liquidato in atti.
Aversa, 08/05/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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