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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 142/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 142/2022 R.G. promossa da
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Pula ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, via Cesare Balbo n.9, in forza di delega apposta in calce al ricorso in primo grado;
-Appellanti=
nei confronti di
, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n.14, Controparte_1
C.F. , in persona del suo procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo P.IVA_1
Carbone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Roma, via del
Pozzetto n.122, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Appellata= pagina 1 di 11 e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 CodiceFiscale_3
, C.F. , nato a [...], CP_3 CodiceFiscale_4
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Maccarone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, via Fani n.14, in virtù di procure speciali datate 8.9.2020 e 9.11.2020;
-Appellati=
OGGETTO: assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello;
Per l'appellata come alle note scritte del 23.10.2024; Controparte_1
CP_ Per gli appellati e come alla comparsa di costituzione e risposta. CP_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc ed in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
deceduto in Perugia il 14.7.2004, hanno adito il Tribunale di Perugia al Persona_1
fine di sentir condannare la compagnia (già ) al Controparte_1 Controparte_4
pagamento della somma di €.166.422,48 per ciascuno, oltre rivalutazione ed interessi, in forza di n.5 polizze assicurative sulla vita di durata quinquennale stipulate da Per_1
il 5.6.2002 e munite di quietanze di pagamento datate 18.7.2002.
[...]
I ricorrenti, premesso di essere nel possesso delle polizze e delle quietanze in discorso e di avere diritto -quali eredi del contraente- alla liquidazione proporzionale della prestazione dovuta, chiedevano la condanna al relativo pagamento della compagnia assicurativa, che peraltro si era sempre rifiutata di pagare deducendo che non risultasse il versamento del premio.
pagina 2 di 11 Radicatosi il contraddittorio resisteva alla domanda disconoscendo le Controparte_1
copie delle polizze e delle quietanze ed eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, a norma dell'art. 2952 cod. civile;
nel merito la convenuta deduceva che le polizze prodotte non si erano mai perfezionate per mancato pagamento del premio.
In conformità di quanto dedotto la compagnia assicurativa chiedeva respingersi la domanda dei ricorrenti e, per l'ipotesi di accoglimento, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa dei soci amministratori della società Iacone Assicurazioni Agenzia Generale Ina
Assitalia di Perugia (agente dal 1° giugno 2006 al 10 maggio 2012), vale a dire CP_3
e , per essere manlevata.
[...] CP_2
Autorizzata la chiamata in garanzia, veniva esteso il contraddittorio ad e CP_3 [...]
che, costituitisi in giudizio, eccepivano la nullità dell'atto di chiamata in causa CP_2
del terzo – per essere totalmente indeterminata la ragione - e che comunque eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva;
sotto un profilo di merito i terzi chiamati si associavano alle conclusioni della convenuta.
Istruita la causa solo sulla base della documentazione prodotta, il Tribunale di Perugia,
con ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc, respingeva la domanda dei ricorrenti (per intervenuta prescrizione del diritto), compensava le spese tra i ricorrenti e la convenuta e condannava a rimborsare le spese di lite sostenute da e Controparte_1 CP_3 [...]
ritenendo ingiustificata la chiamata in causa dei terzi. CP_2
Avverso tale ordinanza, pubblicata il 7.2.2022 (Rep. n.391/2022), hanno interposto appello e con un unico motivo di appello afferente a: Parte_1 Parte_2
“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2952 co.2°, 2937 co. 3°, 2943 c.c. in
correlazione con gli artt. 1175-1176-1375 c.c. e con l'art. 2 Cost. Violazione e/o falsa ed
erronea applicazione degli artt. 115.-116 c.p.c. Motivazione insufficiente ed errata”.
pagina 3 di 11 Sostengono gli appellanti che il provvedimento gravato sia erroneo nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione, sia per quello che riguarda il termine di decorrenza
(avuto riguardo al fatto che la compagnia assicurativa non ha adempiuto ai propri obblighi informativi), sia per l'applicabilità del termine decennale, sia per il fatto che vi sia stata una sostanziale, implicita rinuncia alla prescrizione da parte di Controparte_1
in ordine all'an debeatur deducono gli appellanti che la documentazione in loro
[...]
possesso (originali dei contratti di polizza e relative quietanze) costituisca piena prova della conclusione dei contratti e del pagamento dei relativi premi;
infine, in ordine al quantum, osservano gli appellanti che le controparti non hanno mai contestato l'ammontare delle somme reclamate.
Sulla base di quanto esposto gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, previa, se del caso, reiterazione delle istanze istruttorie non ammesse, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione datata 27.5.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1
che ha resistito all'appello sostenendo: - l'inammissibilità dell'appello, data
[...]
l'inosservanza dell'art. 342 cpc e del principio di specificità dei motivi;
- l'infondatezza dell'impugnazione sotto ogni profilo di merito, in ragione dell'eccezione di prescrizione giustamente accolta dal primo giudice (e mai rinunciata) e comunque dato il mancato pagamento dei premi di cui alle polizze oggetto di lite.
Sulla base di quanto sostenuto, ha chiesto che l'appello sia dichiarato Controparte_1
inammissibile o comunque rigettato nel merito, con conferma della sentenza emessa nel corso del giudizio di primo grado;
in denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione e in via meramente subordinata la compagnia assicurativa ha chiesto di essere manlevata da e;
in ogni caso ha concluso per la condanna CP_3 CP_2
degli appellanti al rimborso delle spese di lite.
pagina 4 di 11 Si sono costituiti in giudizio anche i terzi chiamati in primo grado che hanno reiterato tutte le loro difese e ribadito le conclusioni già formulate innanzi al Tribunale di Perugia.
Con ordinanza collegiale del 22.5.2024 la Corte ha chiesto l'esibizione in originale delle polizze e delle quietanze, poi esaminate in contraddittorio delle parti all'udienza del
13.6.2024.
La causa è stata infine assegnata in decisione all'udienza del 24.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Con il primo motivo di appello e hanno impugnato Parte_1 Parte_2
l'ordinanza del Tribunale di Perugia laddove è stata accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Sostengono gli appellanti che non sia decorso il termine prescrizionale e che, comunque,
si debba tener presente che la sentenza della Corte Costituzionale n.32/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952 secondo comma del codice civile,
nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2 ter del decreto legge 28 agosto 2008 n.134, poi convertito con modificazioni, “nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine
di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita,
per i quali opera la prescrizione decennale”, dato che la norma viola il principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., e, al tempo stesso, pregiudica i diritti che derivano dal risparmio previdenziale, tutelato dall'art. 47 Cost.
In virtù della detta sentenza si dovrebbe ritenere applicabile al caso di specie la prescrizione decennale e non quella biennale, sicché l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa non può trovare accoglimento, visto che il lasso di tempo intercorrente tra il decesso di (14.7.2004) e la denuncia formale Persona_1
pagina 5 di 11 da parte degli odierni appellanti (gennaio 2013) risulta ampiamente inferiore al decennio.
Al riguardo occorre però rilevare che la citata sentenza della Corte Cost. inerisce al testo introdotto dall'art. 3 c.2 ter del D.L. 28.8.2008 n.134, ma i fatti di cui qui ci si occupa hanno come riferimento temporale quello che precede il 2008, dato che le polizze sono/sarebbero state stipulate nel 2002 e che il è deceduto il 14.7.2004, con Pt_1
l'ovvia conseguenza che la pronuncia di incostituzionalità non si applica alla norma che disciplina la fattispecie.
Gli appellanti intendono comunque superare l'eccezione di prescrizione deducendo che la compagnia assicurativa avrebbe rinunciato alla prescrizione, ma una rinuncia espressa non risulta essere mai stata formulata e nemmeno la condotta di può Controparte_1
essere qualificata come rinuncia tacita, dal momento che l'appellata ha sempre opposto un netto rifiuto a riconoscere le pretese degli appellanti.
In definitiva le argomentazioni spese dal primo giudice alle pagine 3-6 della sentenza gravata per affermare l'intervenuta prescrizione non sono superabili, vieppiù
considerando che gli appellanti hanno dedotto la violazione degli obblighi informativi da parte della compagnia assicurativa per la prima volta in appello, introducendo dunque un tema d'indagine del tutto nuovo e, come tale, inammissibile.
*****
In ogni caso ritiene questa Corte che la domanda degli appellanti sia da rigettare per una questione di merito.
Sin dalla comparsa di costituzione in giudizio in primo grado la compagnia assicurativa ha contestato “integralmente il contenuto” delle quietanze di pagamento su cui si fondava la pretesa dei ricorrenti (pag.5), giungendo a disconoscerle formalmente,
insieme ai contratti di polizza (pag.14).
pagina 6 di 11 Vero è che i ricorrenti hanno proposto istanza di verificazione nella prima difesa (cfr. le note a verbale dell'udienza del 19.11.2020) e che l'istanza di verificazione non esige particolari requisiti di forma o l'apertura di un procedimento incidentale (Cass. Sez. lav.
17.7.2023 n.20533; Cass. Civ. n.32169/2022; Cass. n.16383/2017), ma quello che conta rilevare è che, nella fattispecie, è un soggetto terzo rispetto alle Controparte_1
quietanze di cui si discute, quindi può contestarle liberamente (Cass. Civ. S.U.
n.15169/2010; Cass. Civ. n.23788/2014; Cass. Ord. n.6650/2020).
Aggiungasi che, trattandosi di scritture private provenienti da terzi, esse sono prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice (di nuovo: Cass. Civ. S.U. n.15169/2010;
Cass. Civ. n.23788/2014; Cass. Ord. n.6650/2020), e non costituiscono “piena prova”,
come sostenuto dagli odierni appellanti fin dal primo grado di giudizio.
Tanto premesso occorre rilevare che le 5 quietanze di cui trattasi contengono l'indicazione delle polizze cui si riferiscono e, per quello che riguarda le parti non precompilate, una data – impressa con un datario – recante la dicitura “18 LUG. 2002”
ed una firma illeggibile vergata con una penna blu.
Da un rapido esame delle quietanze in disamina si ricava ictu oculi che la mano scrittoria che ha apposto la firma in tutte le quietanze medesime è la stessa, posto che le 5 firme sono pressoché identiche, così come risulta utilizzato un unico datario.
Orbene, il primo elemento di sicuro rilievo è che non è dato sapere chi abbia firmato le quietanze, poiché la firma non è leggibile e non è indicata la qualifica del firmatario,
quindi i 5 documenti in oggetto non sono attribuibili ad una persona identificata.
Il secondo elemento che lascia perplessi è che non vi è alcuna indicazione della provenienza delle somme che sarebbero state pagate, ma il fatto non è di poco conto,
visto che si tratta di un importo complessivo assai considerevole, cioè €.485.483,02.
pagina 7 di 11 Sostengono gli appellanti che, all'epoca del pagamento indicato nelle quietanze – vale a dire il 18.7.2002 – “non sussistevano disposizioni legislative sulla tracciabilità dei flussi
finanziari (introdotte dalla Legge 136/2010…)” quindi sarebbe del tutto lecito che non si abbia conoscenza delle modalità di pagamento (cfr. pag.15 dell'atto di appello).
La tesi degli appellanti non convince né punto, né poco.
L'euro è stato introdotto in Italia dal primo gennaio al 28 febbraio 2002 e non è
ipotizzabile che abbia pagato in contanti quasi 500.000,00 euro (vale a dire Persona_1
una cifra che si approssimava al miliardo di lire!) nel mese di luglio, a distanza di pochi mesi dall'introduzione della nuova moneta, anche perché all'epoca era comunque vigente il D.L. n.143/1991 che limitava l'uso del contante a 20 milioni di lire (pari ad
€.10.329,14).
Occorre inoltre considerare che in data 18.7.2002 il avrebbe sottoscritto Persona_1
ben 10 polizze, le cinque oggetto di causa ed ulteriori cinque polizze “gemelle”, emesse a favore del fratello per un importo complessivo di €.485.483,02 + Controparte_5
485.483,02. Si tratta di una cifra assai considerevole per chiunque e non è possibile che gli eredi di non abbiano trovato traccia di tali flussi finanziari nei conti del Persona_1
de cuius, visto che si trattava complessivamente di quasi due miliardi di lire.
Al proposito non è superfluo rilevare che ha pagato le polizze Controparte_1
gemelle, avendo riscontrato la regolarità delle polizze e delle rispettive quietanze,
mentre si è sempre rifiutata di pagare le polizze di cui si discute per mancanza del pagamento dei premi.
In effetti le condizioni di polizza prevedevano (art.8) che il pagamento del premio dovesse avvenire con assegno bancario non trasferibile intestato all'Agenzia o, se versato successivamente alla sottoscrizione con bonifico bancario, oppure con assegno circolare intestato all'agenzia.
pagina 8 di 11 In ognuno dei casi l'Agenzia avrebbe dovuto dare atto del modo di pagamento nella quietanza, mentre negli atti di quietanza di cui trattasi viene omesso ogni riferimento al mezzo di pagamento utilizzato, quasi che si trattasse di una cifra di poco conto e non di un importo rilevantissimo.
Aggiungasi che qualunque mezzo di pagamento contrattualmente previsto (assegno bancario non trasferibile intestato all'Agenzia, Assegno circolare o bonifico bancario)
avrebbe dovuto lasciare una traccia significativa nei conti di ma gli Persona_1
appellanti non hanno mai affermato di essere in possesso di documentazione comprovante il pagamento dei premi, ciò che lascia assai perplessi data l'entità delle somme in contestazione.
Né è a dire che i mezzi di prova richiesti e non ammessi dal giudice di prime cure possano avere un minimo di rilievo ai fini di cui qui ci si occupa, dato che hanno ad oggetto fatti (la stipula delle polizze “gemelle” ed il relativo pagamento da parte della compagnia assicurativa) superflui e non contestati.
Traendo le fila del discorso, ritiene questa Corte che le quietanze oggetto di lite costituiscano scritture private provenienti da terzi rispetto a e che Controparte_1
dunque siano prove atipiche liberamente valutabili;
inoltre, date le loro peculiari caratteristiche, non costituiscano prova convincente né della loro provenienza dalla
Agenzia Ina Vita, né – soprattutto – dell'effettività dei pagamenti da parte del cliente.
Da quanto esposto deriva che l'appello va respinto.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato consegue che l'appello proposto da e Parte_1
non possa trovare accoglimento. Parte_2
pagina 9 di 11 Le spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da vanno Controparte_1
poste a carico degli appellanti per il principio della soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
Quanto alle spese di lite dei terzi chiamati e osserva questa Corte che CP_3 CP_2
già in primo grado le stesse erano state poste a carico della convenuta, in considerazione del fatto che la loro chiamata in causa risultava essere del tutto ingiustificata, in quanto
“genericamente formulata” e “in difetto di allegazione del titolo” (cfr. pag.6 della sentenza gravata).
Tale statuizione deve ritenersi coperta dal giudicato interno, non essendo stata impugnata, ma ciò nonostante ha reiterato la domanda di manleva nei Controparte_1
confronti dei terzi chiamati anche nel grado di appello (cfr. pag.12 della comparsa di risposta della compagnia assicurativa), mentre gli appellanti non hanno mai esteso la loro domanda ad essi. Ne consegue che le spese di lite di e – anche CP_3 CP_2
della presente fase di giudizio - sono da porre a carico esclusivo di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc dal Tribunale di Parte_2
Perugia il 7.2.2022 (Rep. n.391/2022), contrariis reiectis, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- respinge ogni altra domanda;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute da nel presente grado di giudizio che liquida in €.17.925,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
pagina 10 di 11 - condanna al rimborso delle spese di lite sostenute da e Controparte_1 CP_3 [...]
nel presente grado di giudizio che liquida in €.17.925,00 per compensi, oltre CP_2
rimborso spese generali ed accessori di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti affinché gli appellanti versino il doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Perugia, lì 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 142/2022 R.G. promossa da
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Pula ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, via Cesare Balbo n.9, in forza di delega apposta in calce al ricorso in primo grado;
-Appellanti=
nei confronti di
, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n.14, Controparte_1
C.F. , in persona del suo procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo P.IVA_1
Carbone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Roma, via del
Pozzetto n.122, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Appellata= pagina 1 di 11 e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 CodiceFiscale_3
, C.F. , nato a [...], CP_3 CodiceFiscale_4
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Maccarone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, via Fani n.14, in virtù di procure speciali datate 8.9.2020 e 9.11.2020;
-Appellati=
OGGETTO: assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello;
Per l'appellata come alle note scritte del 23.10.2024; Controparte_1
CP_ Per gli appellati e come alla comparsa di costituzione e risposta. CP_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc ed in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
deceduto in Perugia il 14.7.2004, hanno adito il Tribunale di Perugia al Persona_1
fine di sentir condannare la compagnia (già ) al Controparte_1 Controparte_4
pagamento della somma di €.166.422,48 per ciascuno, oltre rivalutazione ed interessi, in forza di n.5 polizze assicurative sulla vita di durata quinquennale stipulate da Per_1
il 5.6.2002 e munite di quietanze di pagamento datate 18.7.2002.
[...]
I ricorrenti, premesso di essere nel possesso delle polizze e delle quietanze in discorso e di avere diritto -quali eredi del contraente- alla liquidazione proporzionale della prestazione dovuta, chiedevano la condanna al relativo pagamento della compagnia assicurativa, che peraltro si era sempre rifiutata di pagare deducendo che non risultasse il versamento del premio.
pagina 2 di 11 Radicatosi il contraddittorio resisteva alla domanda disconoscendo le Controparte_1
copie delle polizze e delle quietanze ed eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, a norma dell'art. 2952 cod. civile;
nel merito la convenuta deduceva che le polizze prodotte non si erano mai perfezionate per mancato pagamento del premio.
In conformità di quanto dedotto la compagnia assicurativa chiedeva respingersi la domanda dei ricorrenti e, per l'ipotesi di accoglimento, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa dei soci amministratori della società Iacone Assicurazioni Agenzia Generale Ina
Assitalia di Perugia (agente dal 1° giugno 2006 al 10 maggio 2012), vale a dire CP_3
e , per essere manlevata.
[...] CP_2
Autorizzata la chiamata in garanzia, veniva esteso il contraddittorio ad e CP_3 [...]
che, costituitisi in giudizio, eccepivano la nullità dell'atto di chiamata in causa CP_2
del terzo – per essere totalmente indeterminata la ragione - e che comunque eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva;
sotto un profilo di merito i terzi chiamati si associavano alle conclusioni della convenuta.
Istruita la causa solo sulla base della documentazione prodotta, il Tribunale di Perugia,
con ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc, respingeva la domanda dei ricorrenti (per intervenuta prescrizione del diritto), compensava le spese tra i ricorrenti e la convenuta e condannava a rimborsare le spese di lite sostenute da e Controparte_1 CP_3 [...]
ritenendo ingiustificata la chiamata in causa dei terzi. CP_2
Avverso tale ordinanza, pubblicata il 7.2.2022 (Rep. n.391/2022), hanno interposto appello e con un unico motivo di appello afferente a: Parte_1 Parte_2
“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2952 co.2°, 2937 co. 3°, 2943 c.c. in
correlazione con gli artt. 1175-1176-1375 c.c. e con l'art. 2 Cost. Violazione e/o falsa ed
erronea applicazione degli artt. 115.-116 c.p.c. Motivazione insufficiente ed errata”.
pagina 3 di 11 Sostengono gli appellanti che il provvedimento gravato sia erroneo nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione, sia per quello che riguarda il termine di decorrenza
(avuto riguardo al fatto che la compagnia assicurativa non ha adempiuto ai propri obblighi informativi), sia per l'applicabilità del termine decennale, sia per il fatto che vi sia stata una sostanziale, implicita rinuncia alla prescrizione da parte di Controparte_1
in ordine all'an debeatur deducono gli appellanti che la documentazione in loro
[...]
possesso (originali dei contratti di polizza e relative quietanze) costituisca piena prova della conclusione dei contratti e del pagamento dei relativi premi;
infine, in ordine al quantum, osservano gli appellanti che le controparti non hanno mai contestato l'ammontare delle somme reclamate.
Sulla base di quanto esposto gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, previa, se del caso, reiterazione delle istanze istruttorie non ammesse, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione datata 27.5.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1
che ha resistito all'appello sostenendo: - l'inammissibilità dell'appello, data
[...]
l'inosservanza dell'art. 342 cpc e del principio di specificità dei motivi;
- l'infondatezza dell'impugnazione sotto ogni profilo di merito, in ragione dell'eccezione di prescrizione giustamente accolta dal primo giudice (e mai rinunciata) e comunque dato il mancato pagamento dei premi di cui alle polizze oggetto di lite.
Sulla base di quanto sostenuto, ha chiesto che l'appello sia dichiarato Controparte_1
inammissibile o comunque rigettato nel merito, con conferma della sentenza emessa nel corso del giudizio di primo grado;
in denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione e in via meramente subordinata la compagnia assicurativa ha chiesto di essere manlevata da e;
in ogni caso ha concluso per la condanna CP_3 CP_2
degli appellanti al rimborso delle spese di lite.
pagina 4 di 11 Si sono costituiti in giudizio anche i terzi chiamati in primo grado che hanno reiterato tutte le loro difese e ribadito le conclusioni già formulate innanzi al Tribunale di Perugia.
Con ordinanza collegiale del 22.5.2024 la Corte ha chiesto l'esibizione in originale delle polizze e delle quietanze, poi esaminate in contraddittorio delle parti all'udienza del
13.6.2024.
La causa è stata infine assegnata in decisione all'udienza del 24.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Con il primo motivo di appello e hanno impugnato Parte_1 Parte_2
l'ordinanza del Tribunale di Perugia laddove è stata accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Sostengono gli appellanti che non sia decorso il termine prescrizionale e che, comunque,
si debba tener presente che la sentenza della Corte Costituzionale n.32/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952 secondo comma del codice civile,
nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2 ter del decreto legge 28 agosto 2008 n.134, poi convertito con modificazioni, “nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine
di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita,
per i quali opera la prescrizione decennale”, dato che la norma viola il principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., e, al tempo stesso, pregiudica i diritti che derivano dal risparmio previdenziale, tutelato dall'art. 47 Cost.
In virtù della detta sentenza si dovrebbe ritenere applicabile al caso di specie la prescrizione decennale e non quella biennale, sicché l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa non può trovare accoglimento, visto che il lasso di tempo intercorrente tra il decesso di (14.7.2004) e la denuncia formale Persona_1
pagina 5 di 11 da parte degli odierni appellanti (gennaio 2013) risulta ampiamente inferiore al decennio.
Al riguardo occorre però rilevare che la citata sentenza della Corte Cost. inerisce al testo introdotto dall'art. 3 c.2 ter del D.L. 28.8.2008 n.134, ma i fatti di cui qui ci si occupa hanno come riferimento temporale quello che precede il 2008, dato che le polizze sono/sarebbero state stipulate nel 2002 e che il è deceduto il 14.7.2004, con Pt_1
l'ovvia conseguenza che la pronuncia di incostituzionalità non si applica alla norma che disciplina la fattispecie.
Gli appellanti intendono comunque superare l'eccezione di prescrizione deducendo che la compagnia assicurativa avrebbe rinunciato alla prescrizione, ma una rinuncia espressa non risulta essere mai stata formulata e nemmeno la condotta di può Controparte_1
essere qualificata come rinuncia tacita, dal momento che l'appellata ha sempre opposto un netto rifiuto a riconoscere le pretese degli appellanti.
In definitiva le argomentazioni spese dal primo giudice alle pagine 3-6 della sentenza gravata per affermare l'intervenuta prescrizione non sono superabili, vieppiù
considerando che gli appellanti hanno dedotto la violazione degli obblighi informativi da parte della compagnia assicurativa per la prima volta in appello, introducendo dunque un tema d'indagine del tutto nuovo e, come tale, inammissibile.
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In ogni caso ritiene questa Corte che la domanda degli appellanti sia da rigettare per una questione di merito.
Sin dalla comparsa di costituzione in giudizio in primo grado la compagnia assicurativa ha contestato “integralmente il contenuto” delle quietanze di pagamento su cui si fondava la pretesa dei ricorrenti (pag.5), giungendo a disconoscerle formalmente,
insieme ai contratti di polizza (pag.14).
pagina 6 di 11 Vero è che i ricorrenti hanno proposto istanza di verificazione nella prima difesa (cfr. le note a verbale dell'udienza del 19.11.2020) e che l'istanza di verificazione non esige particolari requisiti di forma o l'apertura di un procedimento incidentale (Cass. Sez. lav.
17.7.2023 n.20533; Cass. Civ. n.32169/2022; Cass. n.16383/2017), ma quello che conta rilevare è che, nella fattispecie, è un soggetto terzo rispetto alle Controparte_1
quietanze di cui si discute, quindi può contestarle liberamente (Cass. Civ. S.U.
n.15169/2010; Cass. Civ. n.23788/2014; Cass. Ord. n.6650/2020).
Aggiungasi che, trattandosi di scritture private provenienti da terzi, esse sono prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice (di nuovo: Cass. Civ. S.U. n.15169/2010;
Cass. Civ. n.23788/2014; Cass. Ord. n.6650/2020), e non costituiscono “piena prova”,
come sostenuto dagli odierni appellanti fin dal primo grado di giudizio.
Tanto premesso occorre rilevare che le 5 quietanze di cui trattasi contengono l'indicazione delle polizze cui si riferiscono e, per quello che riguarda le parti non precompilate, una data – impressa con un datario – recante la dicitura “18 LUG. 2002”
ed una firma illeggibile vergata con una penna blu.
Da un rapido esame delle quietanze in disamina si ricava ictu oculi che la mano scrittoria che ha apposto la firma in tutte le quietanze medesime è la stessa, posto che le 5 firme sono pressoché identiche, così come risulta utilizzato un unico datario.
Orbene, il primo elemento di sicuro rilievo è che non è dato sapere chi abbia firmato le quietanze, poiché la firma non è leggibile e non è indicata la qualifica del firmatario,
quindi i 5 documenti in oggetto non sono attribuibili ad una persona identificata.
Il secondo elemento che lascia perplessi è che non vi è alcuna indicazione della provenienza delle somme che sarebbero state pagate, ma il fatto non è di poco conto,
visto che si tratta di un importo complessivo assai considerevole, cioè €.485.483,02.
pagina 7 di 11 Sostengono gli appellanti che, all'epoca del pagamento indicato nelle quietanze – vale a dire il 18.7.2002 – “non sussistevano disposizioni legislative sulla tracciabilità dei flussi
finanziari (introdotte dalla Legge 136/2010…)” quindi sarebbe del tutto lecito che non si abbia conoscenza delle modalità di pagamento (cfr. pag.15 dell'atto di appello).
La tesi degli appellanti non convince né punto, né poco.
L'euro è stato introdotto in Italia dal primo gennaio al 28 febbraio 2002 e non è
ipotizzabile che abbia pagato in contanti quasi 500.000,00 euro (vale a dire Persona_1
una cifra che si approssimava al miliardo di lire!) nel mese di luglio, a distanza di pochi mesi dall'introduzione della nuova moneta, anche perché all'epoca era comunque vigente il D.L. n.143/1991 che limitava l'uso del contante a 20 milioni di lire (pari ad
€.10.329,14).
Occorre inoltre considerare che in data 18.7.2002 il avrebbe sottoscritto Persona_1
ben 10 polizze, le cinque oggetto di causa ed ulteriori cinque polizze “gemelle”, emesse a favore del fratello per un importo complessivo di €.485.483,02 + Controparte_5
485.483,02. Si tratta di una cifra assai considerevole per chiunque e non è possibile che gli eredi di non abbiano trovato traccia di tali flussi finanziari nei conti del Persona_1
de cuius, visto che si trattava complessivamente di quasi due miliardi di lire.
Al proposito non è superfluo rilevare che ha pagato le polizze Controparte_1
gemelle, avendo riscontrato la regolarità delle polizze e delle rispettive quietanze,
mentre si è sempre rifiutata di pagare le polizze di cui si discute per mancanza del pagamento dei premi.
In effetti le condizioni di polizza prevedevano (art.8) che il pagamento del premio dovesse avvenire con assegno bancario non trasferibile intestato all'Agenzia o, se versato successivamente alla sottoscrizione con bonifico bancario, oppure con assegno circolare intestato all'agenzia.
pagina 8 di 11 In ognuno dei casi l'Agenzia avrebbe dovuto dare atto del modo di pagamento nella quietanza, mentre negli atti di quietanza di cui trattasi viene omesso ogni riferimento al mezzo di pagamento utilizzato, quasi che si trattasse di una cifra di poco conto e non di un importo rilevantissimo.
Aggiungasi che qualunque mezzo di pagamento contrattualmente previsto (assegno bancario non trasferibile intestato all'Agenzia, Assegno circolare o bonifico bancario)
avrebbe dovuto lasciare una traccia significativa nei conti di ma gli Persona_1
appellanti non hanno mai affermato di essere in possesso di documentazione comprovante il pagamento dei premi, ciò che lascia assai perplessi data l'entità delle somme in contestazione.
Né è a dire che i mezzi di prova richiesti e non ammessi dal giudice di prime cure possano avere un minimo di rilievo ai fini di cui qui ci si occupa, dato che hanno ad oggetto fatti (la stipula delle polizze “gemelle” ed il relativo pagamento da parte della compagnia assicurativa) superflui e non contestati.
Traendo le fila del discorso, ritiene questa Corte che le quietanze oggetto di lite costituiscano scritture private provenienti da terzi rispetto a e che Controparte_1
dunque siano prove atipiche liberamente valutabili;
inoltre, date le loro peculiari caratteristiche, non costituiscano prova convincente né della loro provenienza dalla
Agenzia Ina Vita, né – soprattutto – dell'effettività dei pagamenti da parte del cliente.
Da quanto esposto deriva che l'appello va respinto.
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Da tutto quanto sopra argomentato consegue che l'appello proposto da e Parte_1
non possa trovare accoglimento. Parte_2
pagina 9 di 11 Le spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da vanno Controparte_1
poste a carico degli appellanti per il principio della soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
Quanto alle spese di lite dei terzi chiamati e osserva questa Corte che CP_3 CP_2
già in primo grado le stesse erano state poste a carico della convenuta, in considerazione del fatto che la loro chiamata in causa risultava essere del tutto ingiustificata, in quanto
“genericamente formulata” e “in difetto di allegazione del titolo” (cfr. pag.6 della sentenza gravata).
Tale statuizione deve ritenersi coperta dal giudicato interno, non essendo stata impugnata, ma ciò nonostante ha reiterato la domanda di manleva nei Controparte_1
confronti dei terzi chiamati anche nel grado di appello (cfr. pag.12 della comparsa di risposta della compagnia assicurativa), mentre gli appellanti non hanno mai esteso la loro domanda ad essi. Ne consegue che le spese di lite di e – anche CP_3 CP_2
della presente fase di giudizio - sono da porre a carico esclusivo di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc dal Tribunale di Parte_2
Perugia il 7.2.2022 (Rep. n.391/2022), contrariis reiectis, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- respinge ogni altra domanda;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute da nel presente grado di giudizio che liquida in €.17.925,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
pagina 10 di 11 - condanna al rimborso delle spese di lite sostenute da e Controparte_1 CP_3 [...]
nel presente grado di giudizio che liquida in €.17.925,00 per compensi, oltre CP_2
rimborso spese generali ed accessori di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti affinché gli appellanti versino il doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Perugia, lì 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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