Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 25781/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25781/2021 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Amedeo 15 presso l'avv. Parte_1
Andrea Iannicelli, dal quale è rappresentato e difeso come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_1 persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Morelli 63/A presso l'avv. Domenico Palumbo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in Mogliano Veneto (Treviso) con atto per notaio
[...] rep. 186905 Persona_1
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è va rigettata.
pagina 1 di 4
si è costituita l'impresa designata convenuta, chiedendo di dichiarare la domanda improponibile, di dichiarare nullo l'atto di citazione, e nel merito rigettare la domanda perché infondata, o comunque dichiarare il concorso di colpa dell'attore, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati escussi i testi e Testimone_1
, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. Testimone_2 Persona_2 ora la causa va decisa.
L'impresa designata convenuta, costituendosi, ha eccepito che la domanda sia improponibile perché la richiesta di risarcimento inviatale dall'attore prima del giudizio, non risponderebbe ai requisiti richiesti dall'art. 148 Cod.Ass. Si osserva che, anche a voler ritenere che le messe in mora inviate dall'attore nell'ottobre 2020 e nell'aprile 2021 ad impresa designata e Consap non contenessero i requisiti dell'art. 148 Cod.Ass., l'art. 287 Cod.Ass., che prevede la messa in mora dell'impresa designata, non richiama l'art. 148, come invece fa l'art. 145; in secondo luogo, anche se si fossero dovuti rispettare quei requisiti, come affermato da Cass. 20802/2024: “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione dopo la scadenza del termini previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente improponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta).” – e nel caso in esame, non risulta che l'impresa designata abbia chiesto all'attore di integrare le richieste di risarcimento.
Ancora, parte convenuta ha eccepito che l'atto di citazione sia nullo, per non avere l'attore esposto adeguatamente la causa petendi – non avendo specificato a che altezza della Via Nuova Poggioreale si sarebbe verificato l'evento, quali sarebbero state le esatte posizioni del pedone e del veicolo investitore al momento del sinistro, quali sarebbero stati i punti d'impatto, con quali modalità l'attore si sarebbe procurato le lesioni, quale parte del corpo del pedone sarebbe stata colpita, e come il pedone sarebbe caduto al suolo. Nell'atto di citazione si spiega che l'incidente si verificò sulle strisce pedonali poco prima dell'emiciclo di Poggioreale, che l'attore venne investito mentre stava per traversare la seconda metà della carreggiata, che l'autovettura proveniva dalla destra del pedone e marciava da Piazza Nazionale in direzione Cimitero, che il pedone cercò di evitare l'impatto arretrando ma venne colpito al ginocchio destro, e che subito dopo pagina 2 di 4 l'autovettura scura si allontanò in direzione del Cimitero: pare un livello sufficiente di dettaglio per descrivere il sinistro, e risponde sostanzialmente alle osservazioni della parte convenuta.
Nel merito, ci sono due ragioni che inducono a ritenere non adeguatamente provato l'evento dedotto in giudizio. Primo punto: il referto di pronto soccorso dell'ospedale CTO (Ospedale dei Colli), relativo alle prime cure prestate a dopo che Parte_1 questi aveva subito una contusione al ginocchio destro: vi si legge di “incidente in strada”, ma non si accenna alla circostanza che l'infortunato sia stato investito – e questo è poco spiegabile, perché chi sia stato vittima di un investimento, cioè dell'atto lesivo da parte di un terzo, nel momento in cui riferisce ai sanitari le circostanze dell'infortunio, ossia un incidente stradale, è naturalmente portato a fornire un'informazione completa e specificare la responsabilità del terzo, così come chi redige il referto non omette di riportare una circostanza così eclatante. Poiché nel referto si legge solo di “Incidente in strada”, si è indotti a ritenere che in realtà l'attore non sia mai stato investito. Secondo punto: in data 21/10/2020 l'attore ha denunciato al Commissariato di PS di Napoli/San Giovanni Barra di essere stato investito, ma non ha menzionato in alcun modo che al momento dell'incidente si trovava insieme alle due persone che hanno testimoniato nel presente giudizio, ossia ed;
costoro hanno riferito Testimone_2 Testimone_1 che erano usciti insieme (a bere qualcosa, ha precisato il teste , mentre il teste Tes_1
ha riferito di vivere a fianco dell'attore) e che insieme stavano tornando alle Tes_2 rispettive case;
quindi non si spiega come mai l'attore, il quale già al Pronto Soccorso non aveva dichiarato di essere stato investito, nel denunciare l'evento alla Polizia e nel chiedere che il responsabile dell'investimento venisse individuato e punito, non abbia poi fatto i nomi delle persone che egli ben conosceva e che avevano assistito all'evento: ciò induce a ritenere che non abbiano effettivamente assistito all'evento dedotto in giudizio. Questi due elementi documentali, per i quali parte attrice non ha fornito spiegazioni, si contrappongono alle deposizioni testimoniali e non consentono di ritenere adeguatamente provata la domanda dell'attore, che va dunque rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 25781/2021 RGAC tra:
, attore;
per il FGVS, convenuta;
così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio; pagina 3 di 4 3) Condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese del giudizio, che liquida in euro 2.600, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Napoli in data 28/1/2025 Il giudice unico
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