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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/12/2024, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1342 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1342 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] i ) con il Parte_1 C.F._1
ON RA (C.F. C.F._2
e
nato a [...] ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3
NI RA ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 06/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 14.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 4 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
condizioni inerenti il figlio minore
3) Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio avrà residenza abituale, insieme alla madre, presso Per_1
l'abitazione familiare in Riccione (RN) in Viale Limentani Ludovico, n° 2. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4) Regolare i tempi di frequentazione del figlio minore con Per_1
ciascun genitore, come segue e per l'effetto dell'accordo tra le parti: il sig. , quale genitore CP_1
non collocatario, potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta gli sarà possibile, in base alle preminenti esigenze del minore, seguendolo nelle attività scolastiche e ricreative, sempre previo e tempestivo accordo con la madre e compatibilmente con le di lei esigenze di vita e di lavoro.
I ricorrenti, considerate le loro attuali esigenze di lavoro, quali medici turnisti convengono nel creare un calendario di frequentazione del figlio flessibile nei giorni e negli orari ma che possa Per_1
altresì garantire una serena ed equa frequentazione del figlio con ciascun genitore e con le rispettive famiglie di origine.
In ogni caso i genitori si impegneranno a rispettare il seguente calendario:
a. fine settimana alternati intendendosi dal venerdì sera al lunedì, includendo la possibilità di riaccompagnare a scuola il figlio il mattino seguente durante l'anno scolastico;
b. un incontro infrasettimanale (incluso cena e pernotto) a casa del padre quando il bambino trascorrerà con il medesimo anche il fine settimana;
pagina 2 di 4 c. due incontri infrasettimanali (incluse nr due cene e nr due pernotti) a casa del padre nella settimana in cui il bambino trascorrerà il fine settimana con la madre;
d. per quanto riguarda il periodo delle festività natalizie e pasquali, i genitori concordano che questa verranno trascorse dal figlio con l'uno o con l'altro genitore secondo la regola dell'alternanza.
Nello specifico indicativamente: quanto alle festività natalizie, la prima settimana (dalla fine della scuola sino al 30 dicembre) con un genitore e la seconda (dal 31 dicembre sino al 6 gennaio) con l'altro, con esclusione dei giorni di festa (Natale e Santo Stefano) che verranno regolamentati secondo il principio dell'alternanza. Quanto alle festività pasquali, dalla fine della scuola fino al giorno di
Pasqua con un genitore e dal lunedì dell'Angelo fino alla ripresa della scuola con l'altro, con l'esclusione dei giorni di festa (Pasqua e Lunedi dell'Angelo) che verranno regolamentati secondo il principio dell'alternanza. Il principio dell'alternanza annuale sarà seguito anche con riferimento ad ogni altra festività e/o ponte;
e. Prevedere un periodo in estate extra scolastico di almeno quindici (15) giorni -anche non consecutivi- da trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con obbligo di preavviso reciproco di almeno tre settimane. f. I ricorrenti concordano che, in caso di loro impossibilità per motivi di lavoro e/
o salute, di poter usufruire dell'aiuto di figure terze, quali nonni, parenti e /o baby sitter per la gestione quotidiana di , ferma restando la reciproca assunzione di impegno di ricorrere a terzi Per_1
solamente quando entrambi i genitori siano assenti.
5) Assegnare la casa familiare, sita in Riccione (RN) in Viale Limentani n° 2, con ogni arredo e pertinenza, alla sig.ra ; Parte_1
condizioni inerenti ai rapporti economici
6) Disporre che il Sig. provveda al mantenimento del figlio , in maniera Controparte_1 Per_1
indiretta, mediante versamento alla sig.ra dell'importo di Euro 700,00= (settecento/00), Parte_1
mensili (per dodici mensilità) da versarsi in via anticipata entro e non oltre il 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su c/c intestato della sig.ra Detta somma è soggetta a rivalutazione Pt_1
monetaria secondo gli Indici Istat, come per legge, purchè l'indice sia positivo;
7) Cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie precedentemente concordate (ad eccezione delle urgenze) intese come spese mediche (anche odontoiatriche e di ortodonzia) non mutuabili, farmaceutiche non mutuabili, spese scolastiche (retta scuola, buoni pasto, gite scolastiche, servizio trasporto scolastico…) baby sitter, spese ludico ricreative
(sport, compleanni…). pagina 3 di 4 L'elenco come qui sopra descritto non si intende esaustivo ed i genitori con la presente sottoscrizione danno atto di volersi avvalere del Protocollo del Tribunale di Bologna per ciò che concerne le voci di spesa straordinaria.
8) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e patrimoniale non avendo, perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra.
9) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di
Cesena perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10) Dichiarare compensate le spese legali;
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 10.07.2010 in Cesena (FC) alle condizioni di cui sopra da intendersi Controparte_1
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesena (FC) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 75 Parte II Serie A Anno 2010 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1342 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] i ) con il Parte_1 C.F._1
ON RA (C.F. C.F._2
e
nato a [...] ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3
NI RA ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 06/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 14.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 4 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
condizioni inerenti il figlio minore
3) Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio avrà residenza abituale, insieme alla madre, presso Per_1
l'abitazione familiare in Riccione (RN) in Viale Limentani Ludovico, n° 2. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4) Regolare i tempi di frequentazione del figlio minore con Per_1
ciascun genitore, come segue e per l'effetto dell'accordo tra le parti: il sig. , quale genitore CP_1
non collocatario, potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta gli sarà possibile, in base alle preminenti esigenze del minore, seguendolo nelle attività scolastiche e ricreative, sempre previo e tempestivo accordo con la madre e compatibilmente con le di lei esigenze di vita e di lavoro.
I ricorrenti, considerate le loro attuali esigenze di lavoro, quali medici turnisti convengono nel creare un calendario di frequentazione del figlio flessibile nei giorni e negli orari ma che possa Per_1
altresì garantire una serena ed equa frequentazione del figlio con ciascun genitore e con le rispettive famiglie di origine.
In ogni caso i genitori si impegneranno a rispettare il seguente calendario:
a. fine settimana alternati intendendosi dal venerdì sera al lunedì, includendo la possibilità di riaccompagnare a scuola il figlio il mattino seguente durante l'anno scolastico;
b. un incontro infrasettimanale (incluso cena e pernotto) a casa del padre quando il bambino trascorrerà con il medesimo anche il fine settimana;
pagina 2 di 4 c. due incontri infrasettimanali (incluse nr due cene e nr due pernotti) a casa del padre nella settimana in cui il bambino trascorrerà il fine settimana con la madre;
d. per quanto riguarda il periodo delle festività natalizie e pasquali, i genitori concordano che questa verranno trascorse dal figlio con l'uno o con l'altro genitore secondo la regola dell'alternanza.
Nello specifico indicativamente: quanto alle festività natalizie, la prima settimana (dalla fine della scuola sino al 30 dicembre) con un genitore e la seconda (dal 31 dicembre sino al 6 gennaio) con l'altro, con esclusione dei giorni di festa (Natale e Santo Stefano) che verranno regolamentati secondo il principio dell'alternanza. Quanto alle festività pasquali, dalla fine della scuola fino al giorno di
Pasqua con un genitore e dal lunedì dell'Angelo fino alla ripresa della scuola con l'altro, con l'esclusione dei giorni di festa (Pasqua e Lunedi dell'Angelo) che verranno regolamentati secondo il principio dell'alternanza. Il principio dell'alternanza annuale sarà seguito anche con riferimento ad ogni altra festività e/o ponte;
e. Prevedere un periodo in estate extra scolastico di almeno quindici (15) giorni -anche non consecutivi- da trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con obbligo di preavviso reciproco di almeno tre settimane. f. I ricorrenti concordano che, in caso di loro impossibilità per motivi di lavoro e/
o salute, di poter usufruire dell'aiuto di figure terze, quali nonni, parenti e /o baby sitter per la gestione quotidiana di , ferma restando la reciproca assunzione di impegno di ricorrere a terzi Per_1
solamente quando entrambi i genitori siano assenti.
5) Assegnare la casa familiare, sita in Riccione (RN) in Viale Limentani n° 2, con ogni arredo e pertinenza, alla sig.ra ; Parte_1
condizioni inerenti ai rapporti economici
6) Disporre che il Sig. provveda al mantenimento del figlio , in maniera Controparte_1 Per_1
indiretta, mediante versamento alla sig.ra dell'importo di Euro 700,00= (settecento/00), Parte_1
mensili (per dodici mensilità) da versarsi in via anticipata entro e non oltre il 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su c/c intestato della sig.ra Detta somma è soggetta a rivalutazione Pt_1
monetaria secondo gli Indici Istat, come per legge, purchè l'indice sia positivo;
7) Cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie precedentemente concordate (ad eccezione delle urgenze) intese come spese mediche (anche odontoiatriche e di ortodonzia) non mutuabili, farmaceutiche non mutuabili, spese scolastiche (retta scuola, buoni pasto, gite scolastiche, servizio trasporto scolastico…) baby sitter, spese ludico ricreative
(sport, compleanni…). pagina 3 di 4 L'elenco come qui sopra descritto non si intende esaustivo ed i genitori con la presente sottoscrizione danno atto di volersi avvalere del Protocollo del Tribunale di Bologna per ciò che concerne le voci di spesa straordinaria.
8) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e patrimoniale non avendo, perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra.
9) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di
Cesena perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10) Dichiarare compensate le spese legali;
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 10.07.2010 in Cesena (FC) alle condizioni di cui sopra da intendersi Controparte_1
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesena (FC) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 75 Parte II Serie A Anno 2010 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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