Articolo 33 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
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Versione
3 settembre 1862
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Versione
23 novembre 1923
Art. 33. ((La Corte dei conti giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprieta' dello Stato.

La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.

Quando i conti di cui ai precedenti commi sono regolarmente pareggiati ed il funzionario incaricato di riferire su di essi non trovi irregolarita' a carico dei contabili, la loro approvazione e' data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarita', anche collettivi emessi dal presidente della sezione, su relazione scritta dello stesso funzionario, previa comunicazione di essa al procuratore generale))
Entrata in vigore il 23 novembre 1923