Ordinanza cautelare 29 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 19 aprile 2024
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 7783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7783 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07783/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2024, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Ricciardelli, Luigi Ricciardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio CI Verde in Napoli, via Martucci 48;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale Motorizzazione Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-notificato a mezzo PEC in pari data, con il quale il Responsabile dell''U.M.C. di Caserta ha disposto:
- la revoca dell''Autorizzazione all''Esercizio della Professione di Trasportatore su strada di merci (A.E.P.) ai sensi dell''art. 10 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 rilasciata all''impresa -OMISSIS-in data 29.3.1996 con iscrizione al n. -OMISSIS- del Registro Elettronico Nazionale (REN);
- la cancellazione dell''impresa dall''Albo degli Autotrasportatori della Provincia di Caserta di cui all''art. 1 della l.n. 298/1974 e ss.mm.ii. in cui era stata iscritta in data 29.3.1996 con il n. -OMISSIS-
- la eliminazione dal REN la -OMISSIS-per la perdita del requisito essenziale dell''onorabilità;
2) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra cui, in particolare, la nota 30.10.2023 prot. n.-OMISSIS-, allo stato non conosciuta, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso all''U.M.C. di Caserta la nota prefettizia 20.10.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ufficio Provinciale Motorizzazione Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. ER OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso all’esame la -OMISSIS- autorizzata all’esercizio dell’impresa di autotrasporto dal 1996 e iscritta all’Albo degli Autotrasportatori della Provincia di Caserta, ha impugnato, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, il provvedimento prot. n.-OMISSIS-con il quale l’Ufficio Motorizzazione civile (U.M.C.) di Caserta ne ha disposto la revoca dell’A.E.P. (Autorizzazione all'Esercizio della Professione di Trasportatore su strada di merci), la cancellazione dall'Albo e l’eliminazione dal R.E.M. (Registro Elettronico Nazionale).
2. – Ne ha dedotto l’illegittimità per violazione di legge (artt. 86 e 94 d.lgs. n. 159/2011 con riferimento alla sentenza n. 57/2020 della Corte Costituzionale) (motivo sub I) e del giusto procedimento, nonché per eccesso di potere (per errore di fatto, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, vizio della motivazione) (motivo sub II).
2.1. – In estrema sintesi, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’U.M.C. di Caserta si sarebbe illegittimamente determinato ad adottare gli impugnati provvedimenti repressivi sulla scorta di una istruttoria carente ( sub II) e in violazione degli artt. 86 e 94 d.lgs. n. 159/2011 e dei principi sanciti da Corte Cost. n. 57/2020, risultando le censurate misure afflittive fondate su una notizia risalente nel tempo – il diniego dell’iscrizione in White List 15/7/2015 prot. n. -OMISSIS-della Prefettura di Caserta, risalente a nove anni prima – laddove, di contro, prima di provvedere, avrebbe dovuto acquisire una nuova informazione aggiornata ( sub I).
3. – In punto di fatto va premesso che:
a) nel 2015 la ricorrente – già destinataria di un’interdittiva antimafia impugnata con ricorso a questo T.A.R., accolto con sentenza n. 5086/13, passata in giudicato – è stata attinta da un provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione nelle white list provinciali;
b) con istanza 22.1.2021 l’impresa ha proposto domanda di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis d. lgs. n. 159/11 (codice antimafia); tale domanda è stata accolta, con conseguente iscrizione dell’impresa nella white list , previa sospensione degli effetti del provvedimento interdittivo del 2015, disposta dallo stesso Prefetto di Caserta con atto prot. n.-OMISSIS-
c) nel corso del controllo il professionista incaricato ha segnalato al Giudice delegato ritardi e omissioni nella predisposizione e nella trasmissione della documentazione amministrativa;
d) a seguito di tanto, il Tribunale ha sanzionato l’impresa con il decreto di revoca della misura, formalizzato con atto 21/9/2023;
e) la ricorrente ha proposto nuova domanda di ammissione ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/11, corredata dalla relativa documentazione;
f) nelle more, l’U.M.C. di Caserta, acquisita la nota informativa del Prefetto di Caserta 20/10/2023, avente ad oggetto la revoca della iscrizione nelle white list come automatica conseguenza della revoca della ammissione al c.d. controllo giudiziario, ha altrettanto automaticamente disposto – con l’atto impugnato – la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore della-OMISSIS-e la sua cancellazione dall’Albo provinciale;
g) la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione, e la cancellazione dell’impresa dall’Albo degli Autotrasportatori, sono state disposte, dunque, in virtù del diniego dell’iscrizione 15/7/2015 prot. n. -OMISSIS- risalente a nove anni prima.
4. – Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha rivendicato la legittimità del provvedimento impugnato rimarcandone la natura vincolata e conseguenziale alla reviviscenza degli effetti all’interdittiva del 2015, avendo il Prefetto revocato, come detto, con decreto n-OMISSIS-l’iscrizione della ricorrente alla White List in seguito alla revoca, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del controllo giudiziario ex art. 34 bis , d.lgs. 159/2011.
5. – L’istanza di tutela cautelare, respinta in primo grado ( cfr . ordinanza n. 817/2024 del 19/4/2024), è stata accolta dal Consiglio di Stato (Sez. V, ordinanza n. 3029/2024 dell’1/8/2024), che ha favorevolmente valutato la censura articolata sub I e la prospettazione, ivi contenuta, della violazione dell’art. 86 co. 5, cod. antimafia.
6. – All’udienza pubblica dell’8/10/2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso, la controversia è stata trattenuta in decisione.
7. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
8. – Ai sensi della norma da ultimo richiamata (art. 86 co. 5 cod. antimafia), “ i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia ”.
8.1. – Di qui la fondatezza del rilievo di parte ricorrente che ne contesta la violazione, allo scopo ponendo in risalto come l’U.M.C., a fronte di una notizia risalente nel tempo, abbia adottato i provvedimenti impugnati senza acquisire una nuova informazione, come posto in rilievo in sede di appello cautelare (Sez. V, ordinanza n. 3029/2024, cit.).
8.2. – Nessuna nuova informazione, infatti, è stata formulata a carico dell’impresa a seguito della revoca del beneficio del controllo ex art. 34 bis (né per vero nei nove anni precedenti); il Prefetto della Provincia di Caserta si è limitato, nell’anno 2021, a iscrivere l’impresa nelle white list con atto prot. n.-OMISSIS-come automatica conseguenza della ammissione al controllo ex art. 34 bis e, poi, a revocare detta ammissione il 18/12/2023 come automatica conseguenza della revoca del controllo.
8.3. – Ne deriva, dunque, che in effetti le avversate misure della revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione e della cancellazione dell’impresa dall’Albo degli Autotrasportatori sono state adottate in virtù di una informazione, quale il diniego dell’iscrizione 15.7.2015 prot. n. -OMISSIS- non già infra-annuale, come preteso dalla indicata norma del codice antimafia, bensì risalente a nove anni prima.
9. – Ne deriva la fondatezza del motivo sub I e, con essa, l’accoglimento del ricorso.
10. – Le spese possono essere compensate attesa tenuto conto delle peculiarità della controversia e ragioni poste a base della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone e gli enti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE NE, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
ER OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER OR | CE NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.